Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin conIGliere
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo conIGliere relatore riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5952 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, a cui è riunita la causa iscritta al rg. n. 6004 del 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/01/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Maria D'Andrea (C.F. Parte_1 C.F._1
) nel cui studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico 117, è elettivamente C.F._2 domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
con l'avvocato dall'Avv. Giuseppe Gallo nel cui studio in Roma, Piazza del
[...]
Viminale n. 5, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
( , con l'avvocato Prisca Donzelli (C.F. CP_2 C.F._3
) nel cui studio in Roma, Via della Consolata n. 19, è elettivamente C.F._4 domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(P.IVA ) e per essa quale Controparte_3 P.IVA_2 mandataria (successiva denominazione di , con l'avvocato Giuseppe CP_4 Controparte_5
Gallo, (C.F. ) nel cui studio in Roma, Piazza del Viminale n. 5, è elettivamente C.F._5 domiciliata;
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5067/2022 pubblicata il 01°/04/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 10.10.2019 a ed il 22.10.2019 Parte_1
a , esponeva che in data 5.12.2012 , in qualità di titolare CP_2 RT CP_2 della ditta Individuale Blue Ice, aveva aperto il conto corrente n. 2760 (doc. 1 di parte attrice) e che la con quattro distinti contratti di apertura di credito, dal 30.1.2013 al 5.7.2016 le aveva CP_6 concesso dei crediti utilizzabili in detto conto corrente (doc. da 2 a 5 di parte attrice); che con contratti del 22.3.2013 e del 25.3.2013 la IG.ra si era costituita fideiussore, rispettivamente, CP_2 della (oggi ) e della Controparte_7 Controparte_8 [...]
, società correntiste della Banca, a ciascuna delle quali era stata Controparte_9 concessa un'apertura di credito per € 15.000,00 con validità fino a revoca;
che a fronte del finanziamento concesso dalla la IG.ra non aveva provveduto a ripristinare la CP_6 CP_2 disponibilità del credito, generando uno scoperto sul conto corrente;
che la non avendo CP_6 ricevuto riscontro ai solleciti effettuati nei confronti della , dapprima, in data 18.10.2017 CP_2 aveva disposto la revoca del finanziamento, e, in seguito, al fine di recuperare il proprio credito, aveva depositato un primo ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma;
che, in accoglimento di tale ricorso, il giudice adito aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 771/2018, dichiarato esecutivo in data 8.5.2018 a seguito della mancata opposizione nel termine di legge, con il quale era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 22.616,26 RT oltre interessi e spese della procedura monitoria (doc. 10 di parte attrice); che la aveva CP_6 ottenuto nei confronti della IG.ra altri due provvedimenti monitori (il decreto ingiuntivo n. CP_2 27337/2017 per complessivi € 17.243,93, oltre interessi e spese della procedura, divenuto esecutivo in data 1.3.2018 ed il decreto ingiuntivo n. 26087/2017 per complessivi € 17.125,16, oltre interessi e spese della procedura, divenuto esecutivo in data 20.6.2018, documenti 11 e 12 di parte attrice) poiché la stessa si era resa inadempiente, unitamente alla e alla quali debitrici CP_7 CP_9 principali, rispetto alle obbligazioni fideiussorie assunte;
che aveva notificato RT appositi atti di precetto in base ai tre titoli esecutivi ottenuti e, successivamente, poiché tutte le intimazioni erano rimaste infruttuose, a seguito di indagini patrimoniali volte ad orientare la propria azione esecutiva di recupero forzoso del credito, aveva appreso che la IG.ra , con atto del CP_2
23.2.2017 a rogito del notaio , rep. 16873/racc. 10879, trascritto il 27.2.2017 Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate Servizio Pubblicità Immobiliare di Lecce al n. 7099 d'ord./n. 5496 form. (doc. 13 di parte attrice), aveva venduto alla madre l'immobile sito in RD Parte_1
(LE), Via Armando Diaz n. 146, censito al Catasto Fabbricati del Comune di RD al foglio 8, part. 66, cat. A/7 al prezzo complessivo di € 75.000,00; che il menzionato atto di trasferimento era stato realizzato dalla IG.ra al solo fine di svuotare il proprio patrimonio in pregiudizio delle CP_2 ragioni creditorie di . RT In diritto l'attrice sosteneva che era incontestabile il credito dalla stessa vantato in forza delle aperture di credito concesse alla IG.ra sin dal 2013 e delle fideiussioni a prima richiesta CP_2 dalla stessa sottoscritte il 22.3.2013 ed il 25.3.2013, peraltro accertato dai decreti ingiuntivi esecutivi e definitivi nn. 26087/2017 del 17.11.2017, 27337/2017 del 30.11.2017 e 771/2018 del 9.1.2018 del Tribunale di Roma;
che era evidente il pregiudizio arrecato dall'alienazione immobiliare posta in essere dalla IG.ra , la quale aveva reso impossibile per il recupero coattivo CP_2 RT del credito, data la mancanza di altri elementi patrimoniali da aggredire in via esecutiva;
che al momento della stipula dell'atto di compravendita la venditrice aveva piena conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti della sorta già all'epoca dell'accreditamento del CP_6 finanziamento in proprio favore, e che tale consapevolezza risultava confermata dalla circostanza che con nota del 19.6.2017 la aveva sollecitato la debitrice ad adempiere alle proprie CP_6 obbligazioni, senza che quest'ultima avesse replicato o contestato nulla;
che nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, sussisteva la consapevolezza del pregiudizio anche in capo all'acquirente dell'immobile, madre di , e che oltre allo CP_2 stretto rapporto di parentela, il suddetto presupposto soggettivo era ricavabile anche dal prezzo dell'immobile contrattualmente pattuito (€ 75.000,00) e dalle non chiare modalità di pagamento dello stesso riportate nell'atto di vendita (vedi articolo 4 del contratto di compravendita, pag. 3 del doc. 13 di parte attrice).
In base a tali premesse , ritenendo sussistenti tutti i presupposti necessari RT per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., chiedeva a questo Tribunale di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti del contratto di compravendita del 23.2.2017 a rogito del notaio , rep. 16873, racc. 10879, trascritto il 27.7.2017 presso l'Agenzia delle Persona_1 Entrate Servizio Pubblicità Immobiliare di Lecce al n. 7099 d'ord. e al n. 5496 form., con cui CP_2
aveva trasferito alla madre il diritto di proprietà dell'immobile sito in
[...] Parte_1
RD (LE), Via Armando Diaz n.146, censito al Catasto Fabbricati del Comune di RD al foglio 8, part. 66, categoria A7, superficie catastale totale mq 253, escluse aree scoperte mq 247, al prezzo di € 75.000,00 ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione del menzionato atto. In data 31.1.2020 si costituiva tardivamente , eccependo l'assoluta carenza dei Parte_1 presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. e, in particolare, dell'elemento soggettivo del terzo di cui al comma 1, n. 2 del predetto articolo in quanto il vincolo di parentela non era di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza da parte dell'acquirente della situazione debitoria gravante sulla figlia;
che, infatti, la IG.ra aveva sempre vissuto nel Comune di RD, presso l'immobile di Via Pt_1 Armando Diaz oggetto dell'atto di compravendita impugnato, mentre la IG.ra si era da tempo CP_2 trasferita a Roma, ove aveva fissato la sede della propria attività lavorativa, sociale e familiare, sicché le due convenute conducevano ormai da anni vite completamente autonome ed indipendenti, limitandosi i loro incontri a rare occasioni in cui la figlia era solita fare visita alla madre durante le vacanze;
che la citata lontananza e l'avanzata età della IG.ra avevano impedito alla IG.ra Pt_1
di rendere la madre edotta delle sue difficoltà economiche;
che, al fine di aiutare la figlia CP_2 nell'avvio della propria attività commerciale nel 1999, la IG.ra aveva effettuato una serie di Pt_1 prestiti in suo favore per la complessiva somma di € 65.000,00, per cui la IG.ra aveva deciso CP_2 di restituire alla madre quanto ricevuto cedendole l'immobile sito in RD, Via Armando Diaz n. 146; che tale fine risultava confermato dalla circostanza che in sede di stipula la IG.ra Pt_1 aveva versato in favore della figlia, oltre all'importo corrispondente al credito maturato per il prestito concessole (€ 65.000,00), l'ulteriore somma di € 10.000,00 quale saldo del maggior prezzo convenuto (€ 75.000,00), corrispondente al valore dell'immobile compravenduto. Ciò dedotto, la IG.ra chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice. Pt_1 Sempre in data 31.1.2020 si costituiva in giudizio , che, nel contestare l'atto di CP_2 citazione, evidenziava come il rapporto creditizio intercorso con si fosse sempre RT svolto nel rispetto dei principi di correttezza ed affidabilità, ed esponeva che i contratti di apertura di credito sottoscritti di anno in anno fino al 2016 si erano basati sul presupposto della solida referenza creditizia della , che nel tempo si era anche costituita fideiussore delle società CP_2 [...]
ed , in entrambi i casi Controparte_7 Controparte_9 fino alla concorrenza della somma di € 18.750,00; che la IG.ra non solo aveva versato ad CP_2
gli interessi maturati in relazione alle linee di credito, ma aveva anche corrisposto RT alla le commissioni per la garanzia prestata in relazione a tutte le linee di credito, per _10 cui dall'anno 2013 i rapporti tra e la si erano svolti nel pieno rispetto delle RT CP_2 obbligazioni nascenti dai menzionati rapporti creditizi;
che poiché la revoca del finanziamento era stata disposta da in data 18.10.2017, alla data dell'alienazione dell'immobile in RT esame (23.2.2017) la Banca non era creditrice della IG.ra , essendo quest'ultima pienamente CP_2 adempiente, né le aveva contestato alcun inadempimento, sia in qualità di titolare della ditta individuale sia in qualità di garante;
che inoltre i decreti ingiuntivi menzionati da parte attrice erano stati emessi a partire dal novembre 2017 e, dunque, molti mesi dopo la compravendita dell'appartamento di RD;
che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice in relazione all'insussistenza di altri beni immobili da aggredire esecutivamente, la era proprietaria CP_2 dell'appartamento sito in Roma, Via della Caffarelletta n. 5, che aveva acquistato il 24.9.2010, con atto a rogito del notaio rep. n. 134948, racc. n. 51690; che non sussistevano né la Persona_2 consapevolezza né la volontà della IG.ra di arrecare pregiudizio agli interessi della Banca CP_2 creditrice mediante la vendita alla madre dell'immobile di RD e che la stessa aveva CP_2 confidato in buona fede nella circostanza che le linee di credito fossero state garantite anche dalla mediante i propri fondi rischi;
che, in relazione agli strumenti di pagamento _10 dell'immobile in oggetto dichiarati nel rogito notarile, madre e figlia avevano quietanzato la regolamentazione di un debito pregresso tra loro esistente ormai scaduto ed inoltre la IG.ra Pt_1 aveva versato la somma di € 10.000,00 a titolo di saldo del prezzo a mezzo bonifico bancario. Sulla base di tali premesse, sostenendo l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione revocatoria, chiedeva il rigetto della domanda avanzata da CP_2 RT
.
[...]
Con atto di intervento depositato il 31.1.2020 si costituiva la , quale mandataria _1 di (nella qualità di gestore del Fondo di Parte_2
Investimento Alternativo riservato denominato "Fondo Value Credit 2"), esponendo che la
[...]
, per conto ed in qualità di gestore del "Fondo Value Credit 2" era titolare del credito Parte_4 originariamente vantato da in forza del contratto di cessione di crediti stipulato il RT 23.12.2019, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.1.2020, Parte Seconda n. 7 (doc. 2 allegato all'atto di intervento), e che con procura autenticata per atto del notaio rep. n. 13442/racc. n. 6114 del 22.1.2020, la cessionaria SO
aveva conferito mandato alla per la gestione ed il recupero di Parte_4 _1 un pacchetto di crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio. Per tali ragioni la si riportava alle conclusioni già rassegnate da _1 RT
, facendo proprio il contenuto dell'atto di citazione.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 4.2.2020 , preso atto dell'intervento ex art. RT
111 c.p.c. della , chiedeva di essere estromessa dal giudizio e, vista la richiesta _1 congiunta dei procuratori delle parti, il sottoscritto Giudice concedeva la sospensione del giudizio per tre mesi ex art. 296 c.p.c., rinviando all'udienza di prima trattazione del 7.5.2020. All'udienza dell'1.12.2020, come differita a seguito del decreto del 28.4.2020 in ragione della proroga della sospensione delle udienze civili disposta dall'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020, questo Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e rinviava per la pronuncia sulle richieste istruttorie all'udienza del 9.3.2021. Nella memoria ex art. 183 comma 6°, n. 1 c.p.c. ribadiva di essere proprietaria CP_2 dell'appartamento sito in Roma, Via della Caffarelletta n. 5, osservando al riguardo che RT
, quale originaria creditrice, avrebbe potuto compiere le opportune indagini presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, e che la , quale mandataria della _1
, effettuati i dovuti controlli sui cespiti immobiliari di proprietà della IG.ra Parte_4
per poter soddisfare le proprie ragioni creditorie sorte per effetto della cessione del credito CP_2 del 23.12.2019, aveva depositato in data 27.11.2020 atto di intervento nella procedura esecutiva iscritta al n. 130/2019 R.G.E. del Tribunale di Roma, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma, Via della Caffarelletta n. 5.
Con la memoria ex art. 183 comma 6°, n. 2 c.p.c. la replicava a quanto dedotto _1 dalla , ritenendo priva di pregio giuridico la circostanza che la medesima fosse proprietaria CP_2 di altri beni immobili, in quanto, come affermato dalla stessa convenuta, l'appartamento sito in
Roma, Via della Caffarelletta n. 5 era già stato aggredito da una molteplicità di creditori, anche privilegiati. , con la memoria ex art. 183 comma 6°, n. 2 c.p.c., chiedeva l'ammissione Parte_1 dell'interrogatorio formale di nonché prova per testi con al CP_2 Controparte_7 fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Con la memoria ex art. 183 comma 6°, n. 3 c.p.c. replicava alle deduzioni della CP_2
esponendo che quando erano divenuti esecutivi i decreti ingiuntivi ottenuti da _1
, il bene immobile sito in Roma, Via della Caffarelletta n. 5, era stato oggetto della RT procedura esecutiva n. 772/2017 R.G.E. del Tribunale di Roma (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6°, n. 3 c.p.c. di ), con un solo creditore privilegiato, ossia il IG. CP_2 Pt_5 creditore pignorante per un credito di €53.711,95, e che a detta procedura esecutiva era stata riunita quella n. 130/2019 R.G.E.; che pertanto avrebbe potuto intervenire nell'esecuzione RT avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, capiente in quanto il relativo valore era stato stimato in
€261.000,00 (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6°, n. 3 c.p.c. di ); che a CP_2 seguito della decadenza dell'aggiudicataria dell'appartamento esecutato, la aveva informato CP_2 prontamente i procuratori di con PEC del 21.1.2020 dell'opportunità di intervenire RT nella procedura esecutiva n. 130/2019 R.G.E.; (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6°, n. 3 c.p.c. di ); che nel mese di maggio 2020 il precedente procuratore dell' CP_2 _1
, avv. Giacomelli, aveva effettuato un'istanza di visibilità del fascicolo della procedura n.
[...]
130/2019 R.G.E., a cui però non aveva fatto seguito il relativo intervento, mentre l'attuale procuratore della era intervenuto tardivamente nel novembre 2020, successivamente _1 all'intervento del creditore ipotecario effettuato il 19.9.2020 (doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6°, n. 3 c.p.c. di ). CP_2 Con ordinanza del 10.3.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 9.3.2021 per la pronuncia sulle prove, questo Giudice non ammetteva le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. di in quanto l'interrogatorio formale di Parte_1
non era diretto a provocare la confessione di quest'ultima ma la dichiarazione di fatti CP_2
a sé favorevoli, essendo sia che convenute rispetto all'azione CP_2 Parte_1 revocatoria ordinaria esercitata in origine dalla e poi fatta propria Parte_6 dall'intervenuta, e la testimonianza di chiesta nella stessa memoria verteva Controparte_7 su una valutazione e non su un fatto. All'udienza per la precisazione delle conclusioni dell'11.1.2022, per la quale veniva autorizzata la trattazione scritta, le parti rassegnavano telematicamente le conclusioni riportate in epigrafe nel termine concesso ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali ed il successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha disposto l'estromissione di e, in RT accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita del 23/02/2017 a rogito del notaio _1 R_
, rep. n. 16873, racc. n. 10879, trascritto il 27.7.2017 presso l'Agenzia delle Entrate Servizio
[...]
Pubblicità Immobiliare di Lecce al n. 7099 d'ord. e al n.5496 form., e ha condannato in solido CP_2
e al pagamento in favore di delle spese processuali,
[...] Parte_1 RT limitatamente alle spese vive, liquidate in € 805,45, ed alle fasi di studio ed introduttiva, liquidate in
€ 1.990,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore dell'intervenuta , quale mandataria di _1 Parte_2
(nella qualità di gestore del Fondo di Investimento Alternativo riservato denominato "Fondo
[...]
Value Credit 2") delle spese processuali della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisoria, liquidate in € 5.805,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
“Preliminarmente, va disposta l'estromissione dal giudizio di in ragione RT dell'intervento della quale mandataria di _1 Parte_2
, in qualità di gestore del Fondo di Investimento Alternativo riservato denominato
[...] "Fondo Value Credit 2", nella veste di cessionaria del credito originariamente vantato da nei confronti di per effetto del contratto di cessione di crediti del RT Parte_7
23.12.2019. Ne deriva che, essendosi verificato il fenomeno della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la legittimazione ad agire viene trasferita alla cessionaria intervenuta senza che le domande originariamente avanzate dalla cedente vengano dichiarate improponibili, con la conseguente estromissione della cedente , stante la RT mancata contestazione ex art. 111 comma 3° c.p.c. delle parti convenute in relazione all'istanza di estromissione formulata dall'attrice originaria (in giurisprudenza si veda Cass. 16.3.2011, n.6183 e, in maniera più sfumata, Cass. sez. un. 3.11.2011, n.22727, che hanno affermato il principio secondo cui in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111 comma 3°
c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti). Venendo al merito, la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dall'estromessa e fatta propria dal successore a titolo particolare , quale mandataria di _1 Parte_2
, risulta fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento. Innanzitutto, appare
[...] opportuno ricordare che l'azione revocatoria ordinaria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale con cui il creditore può domandare giudizialmente la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. In generale, i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. sono: 1) l'obiettiva sussistenza di un credito da tutelare;
2) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); 3) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (c.d. consilium fraudis); 4) in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (c.d. scientia damni o scientia fraudis); 5) se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore e la partecipazione del terzo a tale intento doloso (c.d. partecipatio fraudis). Nel caso sottoposto a decisione, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la sussistenza dei requisiti oggettivi dell'esistenza del credito e dell'eventus damni e di quello soggettivo della conoscenza del pregiudizio sia in capo al debitore sia, trattandosi di atto a titolo oneroso, in capo al terzo acquirente, mentre non è richiesta la prova della dolosa preordinazione del disponente, atteso che l'atto impugnato, ossia il contratto di compravendita stipulato il 23.2.2017, è posteriore al sorgere del credito. A tal riguardo, occorre chiarire che il credito vantato da parte attrice è sorto già nel momento in cui, prima in data 22.3.2013 e poi in data
25.3.2013, ha assunto la garanzia fideiussoria fino alla concorrenza complessiva di CP_2
€18.750,00, rispettivamente, in favore della (oggi Controparte_7 [...]
) e della , nonché al momento della Controparte_8 Controparte_9 sottoscrizione in data 5.7.2016 del contratto di apertura di credito con cui ha RT concesso a un credito utilizzabile in conto corrente fino alla concorrenza di € CP_2 20.000,00. Si tratta dunque di crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo impugnato, a nulla dovendo rilevare la circostanza che la creditrice procedente abbia ottenuto, a seguito della condotta insolvente della , i decreti ingiuntivi di pagamento n. 26087/2017 del 17.11.2017, CP_2
n.27337/2017 del 30.11.2017 e n. 771/2018 del 9.1.2018 del Tribunale di Roma (documenti 10, 11 e 12 di parte attrice). In altri termini, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale, con la conseguenza che l'acquisto da parte del fideiussore della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito e non a quello di scadenza dell'obbligazione del debitore principale (vedi, da ultimo, Cass. 5.9.2019, n. 22161).
Trattandosi dunque di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, i requisiti necessari per l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. vanno individuati unicamente nell'esistenza del credito, nel pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, alternativamente consistente nella perdita patrimoniale del debitore o nella maggiore difficoltà per il creditore di intraprendere contro il debitore una procedura esecutiva a tutela del credito vantato e nella conoscenza da parte del debitore e del terzo avente causa del pregiudizio che l'atto impugnato arrecava alle ragioni del creditore.
In ordine alla sussistenza del credito di parte attrice, essa risulta pacificamente accertata dai decreti ingiuntivi n. 26087/2017 del 17.11.2017, n. 27337/2017 del 30.11.2017 e n.771/2018 del 9.1.2018 del Tribunale di Roma, dichiarati esecutivi, rispettivamente, il 20.6.2018, l'1.3.2018 e l'8.5.2018, con i quali è stato ingiunto a il pagamento in favore di CP_2 RT della somma complessiva di € 56.985,35, oltre interessi ed accessori. Quanto alla sussistenza dell'eventus damni, giova rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, ex multis, Cass. 18.6.2019, n.16221), il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Tale effetto deve essere provato dal creditore procedente che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria ed in virtù del principio della vicinanza della prova, dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (vedi ampiamente Cass. 18.3.2005, n. 5972; nello stesso senso Cass. 6.8.2004, n. 15257;
Cass. 17.10.2001, n. 12678).
Nel caso di specie, il menzionato presupposto è ricavabile dalla circostanza che la IG.ra non ha fornito prova concreta della sussistenza di altri beni capaci di offrire alla parte CP_2 creditrice una garanzia sufficiente anche rispetto all'entità del credito complessivo posto a base dell'azione ex art. 2901 cod. civ., sicché deve ritenersi che l'unico bene idoneo a soddisfare la pretesa creditoria vantata da e poi oggetto di cessione, sia rappresentato dall'unità RT immobiliare oggetto di causa. La IG.ra ha infatti omesso di provare che la avrebbe CP_2 CP_6 potuto trovare soddisfazione dalla procedura esecutiva avente ad oggetto il suo appartamento di Roma, non avendo dimostrato che l'ipoteca era stata iscritta dalla creditrice _11
n data successiva alla compravendita dell'immobile di RD. Solo in questo caso,
[...] infatti, avrebbe potuto eventualmente configurarsi per , prima, e per la RT _1
, poi, la possibilità di vedere soddisfatte le proprie ragioni. Dunque, in assenza di detta prova,
[...] non assume alcuna rilevanza il fatto che la sia intervenuta nella procedura esecutiva _1 n. 130/2019 R.G.E. solo in data successiva all'intervento del creditore privilegiato (vedi doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3 c.p.c. di ), considerato peraltro che CP_2 il credito vantato da quest'ultimo era pari all'ingente somma di € 232.589,78. Inoltre, la debitrice non ha dimostrato nemmeno la capienza del cespite patrimoniale costituito dall'appartamento di Roma poiché la somma di € 261.000,00 indicata dalla IG.ra CP_2 corrispondeva al valore d'asta meramente stimato, e non a quello effettivamente realizzabile all'esito della vendita forzata, nella quale, com'é noto, sono tutt'altro che infrequenti i ribassi del prezzo dell'immobile sottoposto ad esecuzione, specie in periodi di crisi del mercato immobiliare e di liquidità come quello attuale. Quanto all'elemento soggettivo della debitrice, è necessario richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la prova può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (vedi Cass. 18.6.2019 n. 16221; nello stesso senso Cass. 30.12.2014, n.
27546). Nel caso in esame la sussistenza della piena consapevolezza del pregiudizio in capo alla debitrice è desumibile dalla circostanza che il contratto di compravendita del 23.2.2017 è stato stipulato in un momento immediatamente successivo alla notificazione da parte del IG. Pt_5 dell'atto di precetto alla IG.ra , avvenuta il 6.2.2017 (vedi doc. 1 allegato alla memoria ex CP_2 art. 183, comma 6°, n. 3 c.p.c. di ). Pertanto, appare evidente che la IG.ra era CP_2 CP_2 pienamente consapevole del fatto che, a seguito di tale dispositivo, la mutata consistenza del suo patrimonio avrebbe reso maggiormente difficoltosa ed incerta l'esecuzione forzata ad opera della Banca, considerato peraltro che con il predetto atto di compravendita, in difetto di prova contraria, si era ragionevolmente spogliata dell'unico bene immobile di sua proprietà utilmente aggredibile da
, dato l'imminente pignoramento dell'immobile di Roma ad opera di altro creditore RT (il IG. . Alla luce di quanto detto, la ha posto in essere con la vendita dell'immobile Pt_5 CP_2 di RD un effettivo depauperamento del proprio patrimonio, ponendo in serio rischio la possibilità per la Banca creditrice di soddisfare le proprie ragioni, a maggior ragione dopo aver trascritto in tutta fretta il 27.2.2017 l'atto impugnato nei registri immobiliari, con tutte le conseguenze derivanti a danno dei creditori.
Anche il presupposto della conoscenza del pregiudizio in capo al soggetto terzo può essere desunto da una serie di elementi indiziari, come del resto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, unanimemente concorde nel ritenere che il creditore che agisce in revocatoria, gravato dall'onere probatorio, può servirsi anche di presunzioni, trattandosi di uno stato di natura soggettiva. In particolare, la prova della sussistenza di tale requisito può essere desunta dall'esistenza di un vincolo di parentela o di una stabile relazione affettiva tra il debitore ed il terzo, purché si tratti di rapporti che, per natura ed intensità, rendano inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (vedi Cass. n. 13447/2013; Cass. n.
5359/2009, Cass. n. 2748/2005), ovvero può essere fondata anche su altri elementi oggettivi, come la tempistica dell'atto dispositivo rispetto alla pretesa del creditore. Nel caso di specie, il suddetto requisito psicologico può ricavarsi senza difficoltà da alcune circostanze estremamente IGnificative ed eloquenti: 1) la sussistenza di uno stretto vincolo di parentela tra le parti del contratto di compravendita concluso il 23.2.2017, essendo la venditrice dell'immobile, , la figlia dell'acquirente CP_2
; Parte_1 2) la particolare tempistica dell'atto dispositivo, essendo intervenuta la vendita senza la previa pattuizione di alcun compromesso ed a distanza di pochi giorni dalla notifica in data 6.2.2017 dell'atto di precetto con cui il IG. aveva intimato alla IG.ra di pagare la somma di € Pt_5 CP_2 53.711,95, oltre interessi ed accessori, in forza dell'atto di transazione concluso il 17.3.2016 presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma nell'ambito del procedimento n. 6192/15;
3) la circostanza che l'immobile sito in RD, Via Armando Diaz n. 146, sia stato alienato proprio in tale frangente alla IG.ra nonostante quest'ultima avesse sempre vissuto lì, come Pt_1 del resto dalla stessa confermato nella comparsa di costituzione (vedi pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta della IG.ra . Invero, il fatto che la IG.ra avesse da molti anni la Pt_1 Pt_1 propria residenza in quell'immobile rende improbabile che il trasferimento di tale bene da parte della figlia potesse essere giustificato da ragioni diverse dall'intenzione di sottrarre quel bene dal patrimonio aggredibile dai creditori, come confermato dalla celerità con la quale è stata fatta la trascrizione, e ancor meno credibile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione economica della figlia, dal momento che, secondo la prospettazione fornita dalle convenute, già in passato la IG.ra aveva prestato del denaro alla per l'esercizio della propria attività Pt_1 CP_2 commerciale;
4) le anomale modalità di corresponsione del prezzo di € 75.000,00 di cui all'art. 4 del contratto del 23.2.2017, il quale afferma che la somma di € 65.000,00 sarebbe stata versata dalla parte acquirente in data anteriore al 4.7.2006 senza neppure indicarne le modalità di pagamento, in alcun modo provate, mentre i restanti € 10.000,00 sono stati corrisposti mediante bonifico bancario in data 6.1.2016, a fronte della rinuncia della parte venditrice all'ipoteca legale;
5) infine, l'evidente sperequazione tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato dell'immobile (villino con superficie totale di 253 mq, di cui 247 mq di superficie coperta), essendo quest'ultimo ben superiore ad € 75.000,00 in base alle valutazioni depositate dalla stessa come documento 2 allegato alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta. Alla luce di tali dati oggettivi, appare ragionevole concludere che la IG.ra fosse Pt_1 consapevole della situazione patrimoniale della figlia e, dunque, anche del pregiudizio che l'acquisto dell'immobile avrebbe cagionato nei confronti dei creditori di , non rilevando in alcun CP_2 modo la circostanza, richiamata dalle convenute, che le due donne vivessero da tempo in città diverse. Quanto alla tesi che la vendita dell'immobile sia servita a restituire un pregresso prestito fatto dalla alla figlia, il suddetto prestito non è stato in alcun modo provato. Pt_1 Pertanto, ricorrendone tutti i presupposti previsti, l'azione revocatoria ordinaria avanzata da parte attrice merita accoglimento e, di conseguenza, va dichiarato privo di effetti nei confronti della , quale mandataria di (nella _1 Parte_2 qualità di gestore del Fondo di Investimento Alternativo riservato denominato "Fondo Value Credit 2"), cessionaria del credito di , l'atto di compravendita del 23.2.2017 a rogito del RT notaio , rep. n. 16873, racc. n. 10879, trascritto il 27.7.2017 presso l'Agenzia Persona_1 delle Entrate Servizio Pubblicità Immobiliare di Lecce al n. 7099 d'ord. e al n. 5496 form., con cui ha trasferito alla madre la piena proprietà dell'immobile sito in CP_2 Parte_1
RD (LE), Via Armando Diaz n. 146, censito al Catasto Fabbricati del Comune di RD al foglio 8, part. 66, categoria A7, al prezzo di € 75.000,00. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste in solido a carico di e di . Esse si liquidano, in relazione alle tariffe forensi del CP_2 Parte_1
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, ed in relazione al valore del credito azionato (€ 56.985,35), in € 805,45 per spese vive ed €7.795,00 per compensi (€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, €3.780,00 per fase istruttoria/di trattazione ed € 2.025,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata istruita solo documentalmente), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Di tali somme all'attrice estromessa vanno riconosciuti, RT oltre alle spese vive, i compensi per la fase di studio e per quella introduttiva (€ 1.990,00), mentre all'intervenuta vanno riconosciuti i compensi per la fase istruttoria/di trattazione e per quella decisoria (€ 5.805,00) in quanto il suo intervento è avvenuto in data anteriore all'udienza di prima trattazione.”.
§ 3. – Ha proposto appello, con atto che veniva iscritto al giudizio n. 5952/2022,
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, Pt_1 contrariis reiectis, per tutto quanto esposto e dedotto in narrativa: in riforma della impugnata sentenza n. 5067/2022, resa dal tribunale Civile di Roma in persona del G.U. Dott. V. PICARO nel giudizio iscritto al nr. 62974/2019 RG., depositata in data 1 aprile 2022, ad oggi non notificata, per tutto quanto innanzi esposto e ritenuto, richiamate tutte le eccezioni, istanze e richieste di cui ai precedenti scritti difensivi, rigettare la domanda formulata da con l'atto di RT citazione, fatta propria da con il suo atto di intervento, per carenza dei presupposti _1
e/o per tutte le censure tutte formulate con il presente atto di gravame, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Ha altresì proposto appello, con atto che veniva iscritto al giudizio n. 6004/2022, CP_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis
[...] reiectis: per tutto quanto esposto e dedotto nel presente atto: in riforma della impugnata sentenza n.
5067/2022, pronunciata dal tribunale Civile di Roma in persona del G.U. Dott. V. PICARO nel giudizio iscritto al nr. 62974/2019 RG., depositata in data 1 aprile 2022, ad oggi non notificata, richiamate tutte le eccezioni, istanze e richieste di cui ai precedenti scritti difensivi, rigettare la domanda formulata da con l'atto di citazione, fatta RT propria da con il suo atto di intervento per carenza dei presupposti e/o per tutte le _1 censure come formulate ed articolate con il presente atto di gravame, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Ha resistito l'appellata rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via pregiudiziale:
1. Ordinare la riunione al presente procedimento RG. 5952/2022 della causa iscritta a ruolo con RG.6004/2022; Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto dalla IG.ra Pt_1
perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi suddetti e per l'effetto confermare la
[...] sentenza del Tribunale di Roma;
3. Con vittoria di spese di lite.”
All'udienza del 28/04/2023 la Corte ha disposto la riunione del procedimento recante numero R.G. 6004/2022 al giudizio n. R.G. 5952/2022 e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
E' intervenuta la (successiva denominazione di in persona del CP_4 Controparte_5 procuratore speciale pro tempore quale mandataria di Controparte_3 rappresentando che con atto di fusione a rogito Notaio di Milano in data 14/12/2023, Persona_4 rep. n. 16599 e racc. n. 9133, è stata fusa mediante incorporazione in Parte_4 [...]
che è subentrata di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2504 bis, primo comma, c.c., alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri.
Nella specie, ha conferito, con atto del Notaio Controparte_3 Per_5 di Milano in data 27/06/2024, rep. n. 2013 e racc. n. 1352, procura speciale alla
[...] CP_4
(successiva denominazione di , con sede legale in EN (RA), iscrizione al Controparte_5 Registro delle Imprese di EN , società esercente l'attività di recupero crediti ai P.IVA_3 sensi dell'art. 115 del TULPS, affinché la stessa, in nome e per conto di Controparte_3
nella sua qualità di gestore dei fondi denominati “Value Italy Restructuring 1”, “Value Italy
[...]
Credit 1”, “Value Italy Credit 2”, “Value Italy Credit 3”, “Value Italy Credit 4” e “Value Italy Credit
- Past Due” (complessivamente i “Fondi”), potesse compiere tutto quanto necessario e/o utile e/o opportuno al fine di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti di titolarità dei Fondi, tra i quali il credito per cui è causa.
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 10/01/2025.
Prima di procedere all'esame nel merito, occorre chiarire la posizione di CP_4 mandataria di Controparte_12 Quest'ultima è subentrata di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, c.c., alla società incorporata (che per conto ed in Parte_4 qualità di gestore del "Fondo Value Credit 2" era la titolare del credito originariamente vantato dalla in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, e compreso il credito per RT cui è causa. Nessuna contestazione al riguardo è stata mossa dalle parti né è stata chiesta l'estromissione della Controparte_1
Occorre rammentare, quindi, che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non
è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674/2007).
Nella specie, in assenza di un esplicito consenso di tutte le parti, non può essere _1 estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n. 6031/2000: il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c., l'estromissione del dante causa), e, pertanto, la sentenza sarà emessa nei suoi confronti.
Detto ciò, venendo al merito, deve procedersi dapprima all'esame dei motivi di appello formulati dalla poiché, come si vedrà, inerenti alla sussistenza del credito, al pregiudizio CP_2 dell'atto dispositivo di compravendita e all'elemento soggettivo della debitrice , la cui CP_2 valutazione è quindi preliminare rispetto a quella riguardante la posizione del terzo acquirente,
[...]
Pt_1
§ 4.0 – L'appello proposto da contiene sei motivi. CP_2
§ 4.1 – Il primo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C.”
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, nella valutazione circa l'esistenza del credito, ha gravemente omesso di considerare la documentata esistenza della garanzia della
Confesercenti Fidi Roma e Lazio che assisteva i crediti medesimi, richiesta espressamente dalla stessa alla debitrice, la quale versava a mezzo bonifico bancario alla Confesercenti Fidi Lazio RT le relative commissioni a fronte dei finanziamenti accesi o garantiti. Cio' doveva indurre il primo Giudice a escludere la fondatezza dell'azione revocatoria.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI con riferimento al momento del sorgere del credito nascente dal contratto di apertura di credito.”
Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice ha erroneamente “fatto risalire la sottoscrizione del contratto di apertura di credito tra e la al 5.07.2016 ma tale RT CP_2 circostanza è contraddetta dagli atti del giudizio di primo grado in quanto la stessa parte attrice aveva spiegato nella pag. 2 del proprio atto di citazione che nel tempo si erano succeduti contratti di apertura di credito con la IGnora a partire dal 30.01.2013 per un credito di euro 15.000,00 CP_2
a cui aveva fatto seguito anno dopo anno il rinnovo di tali linee di credito fino alla somma di euro 20.000,00 negli anni 2014, 2015 e nell'anno 2016. Secondo l'appellante tale ricostruzione in fatto unitamente all'omessa valutazione della circostanza che trattavasi di credito garantito dalla Confesercenti fidi evidenzia l'arbitrarietà e l'irrazionalità della motivazione della sentenza appellata, ben lontana dalla stessa ricostruzione dei fatti dedotta dalla parte attrice.
I motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Privo di rilievo è infatti l'assunto che i crediti fossero assistiti dalla garanzia della Confesercenti Fidi Roma e Lazio, dal momento che ciò non fa venir meno la posizione debitoria della in relazione alle aperture di credito e non preclude la possibilità di agire nei confronti della CP_2 medesima a tutela della garanzia patrimoniale, oltre al fatto che la aveva assunto anche CP_2 obbligazioni in qualità di fideiussore nei confronti della Banca.
Ciò che rileva, in ordine alla sussistenza del credito, è invece la circostanza che, a fronte del finanziamento concesso dalla la non ha provveduto a ripristinare la disponibilità del CP_6 CP_2 credito, generando uno “sconfino” sul conto corrente. Inoltre, priva di vizi è la ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice dal momento che questi ha semplicemente dato atto in sentenza, ai fini dell'individuazione del momento di insorgenza del credito, dell'ulteriore contratto di apertura del credito in data 5.7.2016 utilizzabile fino alla concorrenza di € 20.000,00 con validità fino a revoca, senza dire che fosse l'unico e senza escludere quelli precedenti. Ne consegue che le contestazioni dell'appellante sono del tutto inconferenti.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “CONTRADDITTORIETA ED ILLOGICITA DELLA MOTIVAZIONE SULL'INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELL'ESISTENZA DEL CREDITO”
Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice è caduto in contraddizione laddove dapprima ha affermato che il presupposto del credito dovesse essere individuato esclusivamente con riferimento al momento del sorgere del credito a nulla rilevando la circostanza che l'emissione dei decreti ingiuntivi fosse stata successiva all'atto dispositivo, per poi concludere che invece la sussistenza del credito di parte attrice risultava pacificamente accertata dai tre decreti ingiuntivi n.
26087/2017 del 17.11.2017, n. 27337/2017 del 30.11.2017 e n.771/2018 del 9.1.2018 del Tribunale di Roma dichiarati esecutivi nel 2018. In tal modo avrebbe spostato il momento dell'esistenza del credito al dies dell'ottenimento dei decreti ingiuntivi, tutti successivi di molti mesi rispetto alla data del rogito di vendita (23/02/2017) Infatti, alla data del 23 febbraio 2017 l' non avrebbe ancora contestato alcun RT inadempimento alla IGnora sia in qualità di debitrice, sia in qualità di garante, come CP_2 confermato dalle argomentazioni difensive della stessa attrice e come dedotto nella comparsa di costituzione, essendo il 18/10/2017 la prima data certa acclarata di interruzione dei rapporti contrattuali tra e la con la revoca del finanziamento. RT CP_2
Il motivo è infondato. Diversamente da quanto dedotto dalla il Tribunale ha correttamente accertato CP_2 l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto di compravendita, senza cadere in contraddizione. Difatti, il primo giudice ha fatto proprio il costante orientamento giurisprudenziale che ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito individua il momento dell'insorgenza del medesimo e non dell'accertamento giudiziale. La Corte Cassazione ha, nella specie, recentemente ritenuto che, in tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene eIGibile (Cass. 1414-2023). Ancora, quanto alle obbligazioni derivanti da fideiussione, si è affermato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito,
e non anche la sua concreta eIGibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass. 10522-2022).
Ne consegue che corretta è la conclusione a cui è giunto il primo giudice che, solo dopo aver dato atto e applicato tale principio, ha rilevato, altresì, senza contraddizioni, senza voler sminuire la portata di tale principio e spostare il momento di insorgenza del credito, che i crediti erano peraltro accertati pacificamente dai decreti ingiuntivi con cui è stata ingiunta la somma di € 56.985,35. Ne consegue che anche sul punto la sentenza è immune da censure. § 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI VERSATE IN ATTI CON RIFERIMENTO alla mancata dimostrazione da parte della debitrice della capienza dell'altro cespite patrimoniale di cui ella era CP_2 proprietaria.” Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe gravemente omesso di considerare che l'avviso di vendita delega telematica 2018 versato in atti riporta non solo il valore d'asta stimato pari a € 261.000,00 a cui la sentenza si riferisce, ma stabilisce anche espressamente l'offerta minima di vendita pari ad € 195.750,00, sicché il cespite di proprietà della IG.ra , sito CP_2 in Roma in via della Caffarelletta n.5, aveva un valore sufficientemente capiente ai fini della soddisfazione delle ragioni creditorie della Controparte_1
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la debitrice non avesse fornito la prova concreta della sussistenza di altro bene idoneo ad offrire una garanzia sufficiente rispetto al credito oggetto di revocatoria.
Era infatti onere della debitrice provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Sul punto il tribunale ha evidenziato che la convenuta non ha dimostrato che la avrebbe CP_6 potuto trovare soddisfazione dalla procedura esecutiva avente ad oggetto il suo appartamento di Roma, in mancanza di prova che l'ipoteca era stata iscritta dalla creditrice Controparte_11 in data successiva alla compravendita dell'immobile di RD e che, in assenza di detta prova, non assumeva alcuna rilevanza il fatto che la fosse intervenuta nella procedura _1 esecutiva n. 130/2019 R.G.E. solo in data successiva all'intervento del creditore privilegiato (vedi doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3 c.p.c. di ), considerato peraltro CP_2 che il credito vantato da quest'ultimo era pari all'ingente somma di € 232.589,78. A fronte di tale chiara statuizione la nulla ha dedotto e replicato, essendosi limitata a CP_2 ribadire anche in tale sede che, relativamente al cespite di proprietà della IG.ra , sito in Roma, CP_2
l'offerta minima di vendita era pari ad € 195.750,00, per cui il cespite aveva un valore sufficientemente capiente ai fini della soddisfazione delle ragioni creditorie della Controparte_1 facendo riferimento al documento n. 3, avviso di vendita telematica prodotto con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n.
3. Tale circostanza invero non è idonea a dimostrare l'ampiezza della capienza patrimoniale ai fini della soddisfazione del credito dal momento che si tratta di un bene già aggredito da ulteriore creditore ipotecario privilegiato e che il prezzo di un immobile all'asta può scendere fino alla metà del suo valore iniziale ove i tentativi non vadano a buon fine. Permane in tal modo il pericolo che l'attuazione coattiva del credito rimanga vanificata. Sul punto si è recentemente ribadito che l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 26310/2021) che nel caso di specie risulta del tutto tangibile.
Anche sul punto la sentenza è pertanto immune da censure.
§ 4.5 – Il quinto motivo è intitolato: “TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITA DI MOTIVAZIONE SULL'ESISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO (C.D. CONSILIUM FRAUDIS) DELLA DEBITRICE” Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del consilium fraudis in capo alla , desumendolo dalla sola circostanza, CP_2 estranea ai fatti ed alle parti del giudizio, della notificazione da parte di altro creditore IGnor Pt_5 dell'atto di precetto in data anteriore alla compravendita oggetto della revocatoria e non considerando che il credito della era garantito dalla pertanto nessuna consapevolezza RT _10 poteva avere la . CP_2
Peraltro risulta che il pignoramento da parte del IG. fu iscritto al ruolo solo il 2 maggio Pt_5 del 2017 ossia quasi tre mesi dopo l'atto di compravendita, stanti le trattative che la IG.ra CP_2 aveva in corso con il IG. oltre al fatto che la somma portata dall'atto di pignoramento Pt_5 ammontante a € 53.711,95 non incideva in maniera determinante sulle ragioni creditorie, in ragione del valore di base della vendita dell'immobile situato in Roma non inferiore ad euro 195.000,00 di proprietà della IG.ra . CP_2
Anche tale motivo è infondato. Deve condividersi l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla piena consapevolezza del pregiudizio in capo alla . CP_2 Invero, diversamente da quanto assume l'appellante, la circostanza che il contratto di compravendita sia stato stipulato in un momento immediatamente successivo alla ricezione dell'atto di precetto del IG. in data 6.2.2017, assume un evidente valore presuntivo della Pt_5 consapevolezza del pregiudizio, non potendo tale contingenza considerarsi estranea ai fatti di causa, stante lo stretto collegamento tra il futuro pignoramento dell'immobile di Roma e il venir meno della garanzia patrimoniale della in ragione della vendita dell'unico immobile libero da vincoli e CP_6 aggredibile dalla creditrice. Difatti, la debitrice non poteva non essere consapevole che la perdita dell'immobile di RD unitamente all'imminente pignoramento ad opera del fosse tale da modificare in Pt_5 peius il suo patrimonio, rendendo sicuramente incerta e maggiormente difficoltosa l'esecuzione forzata intrapresa dalla Banca.
Nessun rilievo assume poi il fatto che il pignoramento da parte del è avvenuto tre mesi Pt_5 dopo la stipula dell'atto notarile, dal momento che a dimostrare in via presuntiva la consapevolezza del pregiudizio in capo alla debitrice è sufficiente la ricezione dell'atto di precetto, atto a cui segue il pignoramento, essendo rimasta, peraltro, soltanto su un piano assertivo la dedotta sussistenza di trattative tra la e il IG. comunque irrilevanti ai fini del decidere. CP_2 Pt_5 Quanto, infine, alla deduzione che la somma portata dall'atto di pignoramento ammontante a
€ 53.711,95 non incideva in maniera determinante sulle ragioni creditorie, si è già ampiamente spiegato in occasione dell'esame del precedente motivo.
§ 4.6 – Il sesto motivo è intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2700 C.C. e del COMMA 22 DELL'ART. 35 DEL D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223 (CONVERTITO
DALLA L. 4 AGOSTO 2006 N. 248) IN ORDINE ALLA PROVA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO NELL'ATTO PUBBLICO”
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto anomali le modalità di corresponsione del prezzo di cui all'art. 4 del contratto di compravendita del 23/02/2017 in quanto recante la dichiarazione delle parti che la somma di euro 65.000,00 sarebbe stata versata dalla parte acquirente in data anteriore al 4/07/2006. Con tale argomentazione il Giudice avrebbe violato il combinato disposto degli art. 2700 c.c. ed il comma 22 dell'art. 35 del D.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248), essendo l'atto pubblico assistito la pubblica fede circa anche il contenuto delle dichiarazioni in esso rese dalle parti fino a querela di falso.
Inoltre, l'articolo 4 del rogito sarebbe legittimo e conforme al contenuto delle norme imperative dal momento che il citato art. 35 ha posto l'obbligo per le parti di indicare negli atti pubblici una descrizione analitica dei mezzi di pagamento solo per quelli stipulati dopo il 4 luglio 2006, oltre al fatto che le scritture private e i documenti anche bancari devono essere conservati per 10 anni. Infine proverebbe l'estraneità della IGnora rispetto alla situazione debitoria della Pt_1 propria figlia, la circostanza che la avrebbe comunicato alla con pec del 4 Aprile CP_2 _1
2022 che avrebbe sostenuto tutte le spese di lite chiedendo di tenere indenne la madre da qualsiasi comunicazione a riguardo e pertanto avrebbe provveduto alla corresponsione spontanea delle somme di lite portate dalla sentenza di primo grado a mezzo di tre bonifici mensili.
Anche tale motivo è infondato. Priva di censure è infatti la considerazione del primo Giudice secondo cui anche le modalità anomale della corresponsione del prezzo, unitamente alle altre circostanze, rappresentavano un indice presuntivo dell'elemento soggettivo in capo alla debitrice e alla terza acquirente. Si osserva che non è qui in discussione la veridicità delle dichiarazioni accolte nell'atto notarile dal notaio e della conseguente pubblica fede delle medesime, quanto l'assenza di qualsivoglia chiarezza in ordine al pagamento avvenuto circa 20 anni prima della somma di € 65.000,00, dimostrazione che avrebbe potuto offrire con ogni mezzo la stessa . CP_2 Non è infatti sufficiente l'affermazione generica che la era stata aiutata CP_2 economicamente dalla madre all'inizio della propria attività di imprenditrice a partire dal 1999, quando aveva aperto la propria ditta individuale, e il pagamento era stato effettuato in contanti, senza adeguatamente fornire alcuna prova di tale asserzione.
Né tale carenza probatoria può essere giustificata dal fatto che la non era tenuta a CP_2 conservare i documenti anche bancari perché erano passati, ai sensi dell'art. 2220 c.c., più di dieci anni dalla ricezione del prestito, dal momento che ciò non esime la medesima dal dare dimostrazione, in giudizio, con altri mezzi dell'esistenza stessa dell'anzidetto prestito. Va poi chiarito che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (Cass. 22903/2017) Nessun rilievo può infine attribuirsi al pagamento spontaneo delle spese processuali da parte della allo scopo di tenere indenne la madre da qualsiasi situazione pregiudizievole, dal CP_2 momento che tale circostanza non dimostra un'assenza di consapevolezza in capo alla delle Pt_1 condizioni economiche della figlia né incide sull'accertamento fin qui compiuto. Ne consegue che anche sul punto la sentenza è immune da censure, con conseguente rigetto integrale dell'appello proposto dalla . CP_2
§ 5. – L'appello proposto da contiene quattro motivi. Parte_1
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato: “Mancato assolvimento onere probatorio in capo all'attrice”
Con tale motivo l'appellante lamenta che “ e per essa non ha RT _13 assolto al rigoroso onere probatorio. Segnatamente, per quello che è qui d'interesse, se è vero che la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo (scientia damni) – come ha sostenuto il giudice di prima istanza – ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito, altrettanto vero è che esso apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, solo se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. Cosa che… non è.”
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti dedotti nel corso del giudizio posti a fondamento del convincimento del giudicante quali “indizi” in ordine ad un punto decisivo della impugnata decisione, erronea e/o omessa valutazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie documentali, contraddittorietà della loro valutazione” Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente, per la prova della consapevolezza in capo alla del pregiudizio che l'acquisto dell'immobile Pt_1 avrebbe cagionato nei confronti dei creditori, il vincolo di parentela tra le parti, senza indagare sull'intensità dei rapporti che ne derivano, dal momento che per la malattia della IG.ra e per Pt_1 la distanza dei rispettivi luoghi di residenza, “il vincolo parentale delle due donne non è tale da configurare quella continuità dei rapporti da ritenere non verosimile che la IG.ra non Pt_1 potesse non essere a conoscenza delle difficoltà economiche della figlia.” Quanto all'ulteriore indizio considerato dal primo Giudice “Particolare tempistica dell'atto dispositivo”, si sarebbe trattato di attività propria del notaio rogante e quindi del tutto avulsa dalla determinazione delle parti. Al pari censurabile sarebbe l'affermazione del Tribunale secondo cui “ancor meno credibile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione economica della figlia, dal momento che, secondo la prospettazione fornita dalle convenute, già in passato la IG.ra aveva prestato del Pt_1 denaro alla per l'esercizio della propria attività commerciale” stante il gran lasso di tempo CP_2 intercorso. Assume l'appellante nella specie che il prestito effettuato dalla madre alla figlia non solo sarebbe avvenuto tantissimi anni prima (quasi 20) ma esso sarebbe stato effettuato solo e soltanto in occasione dell'avvio dell'attività commerciale della IG.ra . CP_2 Quanto alle ritenute anomale modalità di corresponsione del prezzo di € 75.000,00 di cui all'art. 4 del contratto del 23/02/2017, il notaio, in modo del tutto legittimo avrebbe certificato che la somma di € 65.000,00 era stata corrisposta prima del 4 luglio 2006: e cioè in data 1999, data prima della quale, non vi era un obbligo di legge per i roganti - né tantomeno per le parti stipulanti - di indicare le modalità di corresponsione del prezzo delle compravendite immobiliari ai fini della loro tracciabilità e quanto al pagamento della somma di € 10.000,00, siccome avvenuta in epoca successiva, sussistendone l'obbligo di legge, il notaio ne avrebbe regolarmente indicato le modalità. Circa, infine, la ritenuta sperequazione tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato dell'immobile, il primo Giudice non avrebbe considerato l'esistenza del diritto reale di abitazione sull'immobile in capo alla e la conseguente incisione sul prezzo dello stesso sul libero mercato. Pt_1
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 116 cpc: erronea valutazione degli indizi che deporrebbero per la piena consapevolezza in capo alla IG.ra del pregiudizio che l'acquisto dell'immobile avrebbe Pt_1 cagionato nei confronti dei creditori della figlia.”
Con tale motivo l'appellante lamenta che “Il convincimento del Giudice di prima istanza posto a sostegno della impugnata decisione – assolutamente non condivisibile - risulta erroneo in fatto ed illogico in diritto, contraddittorio, irrazionale e viziato per l'erronea valutazione degli indizi che deporrebbero per la piena consapevolezza in capo alla odierna appellante del pregiudizio che l'acquisto dell'immobile avrebbe cagionato nei confronti dei creditori della figlia. In ordine a tale Motivo di impugnazione si rimanda a tutte le censure svolte al precedente punto.”
I motivi, che per ragioni di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati. Pienamente condivisibili sono infatti le conclusioni a cui è giunto il primo giudice che con motivazione immune da vizi ha ritenuto sussistente anche il presupposto del pregiudizio in capo alla
(scientia damni) stante i diversi elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti evidenziati in Pt_1 sentenza.
In generale va chiarito che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 28423/2021). Detto ciò, venendo ai singoli rilievi formulati dalla del tutto generica è la censura Pt_1 relativa all'omessa considerazione del requisito dell'intensità del vincolo parentale dal momento che la malattia della e la distanza dei luoghi di abitazione non rende inverosimile che la fosse Pt_1 Pt_1
a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Come si è accertato, detta circostanza può essere dedotta anche dalle stesse affermazioni della che ha più volte ammesso di aver aiutato la stante le sue difficoltà economiche, Pt_1 CP_2 essendone prova l'assegno versato il 06/01/2016, con descrizione prestito in ambito familiare, in suo favore di € 10.000,00 e imputato al prezzo della compravendita. E' poi lo stesso fatto che la avesse da molti anni la propria residenza nell'immobile Pt_1 anzidetto a rendere improbabile che il trasferimento da parte della figlia possa essere fondato su un fine diverso da quello di sottrarre il bene dal patrimonio aggredibile dai creditori. Quanto alla tempistica dell'atto notarile il primo giudice ha giustamente preso in considerazione, tra gli altri indizi, la circostanza che l'immobile sia stato alienato proprio a distanza di pochi giorni dalla notifica dell'atto di precetto del e che sia stato trascritto celermente e Pt_5 prima dell'imminente pignoramento, ciò dimostrando, come sopra si è visto, la consapevolezza di diminuire in modo sostanziale la consistenza patrimoniale della banca. Quanto alla sperequazione tra il prezzo di vendita e il valore di mercato dell'immobile, essendosi già sopra soffermati sulle modalità anomale del versamento del prezzo, deve osservarsi che nessun valore può avere l'esistenza di un diritto di abitazione sull'immobile che ne limitava il godimento e quindi incideva sul prezzo, dal momento che ciò semmai avrebbe potuto rilevare ove la avesse venduto a terzi l'immobile perché gravato del diritto di abitazione e non nei rapporti CP_2 tra le stesse parti, titolare del diritto di abitazione da una parte e proprietario dall'altra.
Il Tribunale ha pertanto correttamente evidenziato il palese divario tra il prezzo della vendita (€ 75.000,00) e il valore di mercato dell'immobile trattandosi di un villino con superficie totale di 253 mq, di cui 247 mq di superficie coperta. Ne deriva che deve aderirsi alla conclusione a cui è giunto il primo Giudice che, avendo ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l'azione revocatoria, compresa la conoscenza del pregiudizio in capo alla ha dichiarato inefficace l'atto dispositivo impugnato. Pt_1
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Mancata ammissione dei mezzi di istruttori di cui alle memorie 183, 6° comma, cpc”
Con tale motivo l'appellante reitera le richieste istruttorie articolate nei termini e modi di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., non ammesse in primo grado, nonostante fossero state reiterate con le note di trattazione nonché in sede di precisazione delle conclusioni e nella successiva comparsa ex art. 190 c.p.c.
Anche tale motivo va rigettato.
Deve rammentarsi che la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere
“specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado, come avvenuto nella specie (cfr. Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023).
Ne consegue che detta richiesta, in quanto generica e non ribadita, peraltro, nelle conclusioni dell'atto di appello, non può trovare accoglimento.
In conclusione, entrambi gli appelli devono essere rigettati e la sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata. § 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 52.001,00 a € 260.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
Inoltre, gli appellanti in solido devono essere condannati a rifondere le spese in favore dell'intervenuta, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche
Cass. S.U. n. 27846 del 2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Nella specie, si devono riconoscere i compensi per la fase decisionale all'intervenuta
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_3 CP_4
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico degli appellanti.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio RG. n. 5952/2022 da
[...] nei confronti di e sull'appello proposto nel giudizio riunito RG. n. 6004/2022 Pt_1 Controparte_1 da nei confronti di contro la sentenza n. 5067/2022, pubblicata il CP_2 Controparte_1
01°/04/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta gli appelli e conferma la sentenza n. 5067 del 2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna e al pagamento in solido delle spese di lite in Parte_1 CP_2 favore di liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase Controparte_1 di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – condanna e al pagamento in solido delle spese di lite in Parte_1 CP_2 favore di e per essa quale mandataria Controparte_3 CP_4 liquidate in complessivi € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 10/01/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo