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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/10/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5371/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 5371/2025, instaurata tra le parti:
- e (ricorrenti), ass. avv. Parte_1 Controparte_1
RE LT e VA IN;
- (convenuta), ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_2 premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere il pagamento dell'indennità premio di servizio della de cuius; considerato
• che l' riconosceva, nel corso del giudizio, il diritto di parte ricorrente, nonostante CP_2 avesse già erogato la parte più consistente prima del deposito del ricorso;
• che, pertanto, sopravvenendo “una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire” deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006);
• che, non essendovi accordo in merito alle spese, le stesse devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. Poiché solo una ridotta parte del credito, circa un quinto, è stato pagato dopo il deposito del ricorso, l è solo parzialmente soccombente: CP_2 le spese vengono quindi compensate per due terzi;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per due terzi le spese di lite, liquidate per intero in 6.000 €, e condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente il restante oltre C.U., IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore dei legali anticipatari.
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
1
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 5371/2025, instaurata tra le parti:
- e (ricorrenti), ass. avv. Parte_1 Controparte_1
RE LT e VA IN;
- (convenuta), ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_2 premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere il pagamento dell'indennità premio di servizio della de cuius; considerato
• che l' riconosceva, nel corso del giudizio, il diritto di parte ricorrente, nonostante CP_2 avesse già erogato la parte più consistente prima del deposito del ricorso;
• che, pertanto, sopravvenendo “una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire” deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006);
• che, non essendovi accordo in merito alle spese, le stesse devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. Poiché solo una ridotta parte del credito, circa un quinto, è stato pagato dopo il deposito del ricorso, l è solo parzialmente soccombente: CP_2 le spese vengono quindi compensate per due terzi;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per due terzi le spese di lite, liquidate per intero in 6.000 €, e condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente il restante oltre C.U., IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore dei legali anticipatari.
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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