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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15433/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109399375503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109399375503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21733/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, La NA HE, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella, relativa all'IRPEF dovuta con riferimento alla dichiarazione dei redditi
2018, eccependone l'illegittimità trattandosi di cartella intestata ad esso ricorrente nella qualità di erede e non al de cuius;
eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione e la decadenza dalla pretesa impositiva.
Si costituivano sia l'ADE che l'ADER che chiedevano il rigetto del ricorso, rappresenatndo che il debito tributario risultava estinto a seguito del pagamento di altro erede coobbligato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, il gravame ha ad oggetto un atto relativo a pretesa tributaria che risulta essere stata adempiuta da altro coobligato, sicché non residua alcun interesse giuridicamente rilevante in capo al ricorrente, non più tenuto al pagamento del tributo, peraltro oggetto di atto immune da vizi formali e sostanziali.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15433/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109399375503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109399375503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21733/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, La NA HE, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella, relativa all'IRPEF dovuta con riferimento alla dichiarazione dei redditi
2018, eccependone l'illegittimità trattandosi di cartella intestata ad esso ricorrente nella qualità di erede e non al de cuius;
eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione e la decadenza dalla pretesa impositiva.
Si costituivano sia l'ADE che l'ADER che chiedevano il rigetto del ricorso, rappresenatndo che il debito tributario risultava estinto a seguito del pagamento di altro erede coobbligato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, il gravame ha ad oggetto un atto relativo a pretesa tributaria che risulta essere stata adempiuta da altro coobligato, sicché non residua alcun interesse giuridicamente rilevante in capo al ricorrente, non più tenuto al pagamento del tributo, peraltro oggetto di atto immune da vizi formali e sostanziali.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.