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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 2109/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa da
(c.f./p.iva: ), con sede in Roma, Via L. Settembrini n.30 in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, via Cardinale Garampi n. 84, presso lo studio dell'avv. Riccardo Massimo Piccioni, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Lorenzo Paolucci giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
contro
c.f./p. iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Roma (RM) Via Taro 25
Resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.11.2023 la società ha domandato in via Parte_1 principale, previo accertamento dell'inadempimento della l'emissione Controparte_1
della sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. e per l'effetto il trasferimento del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti in data 13 ottobre 2021, e, in via
1 alternativa, dichiararsi la risoluzione del medesimo contratto con conseguente condanna della società resistente alla restituzione del prezzo, pari ad € 427.000,00, già versato dalla ricorrente;
in subordine ha chiesto accertarsi la nullità del contratto nonché la sua avvenuta risoluzione per impossibilità sopravvenuta con conseguente restituzione di quanto già versato a titolo di prezzo, con vittoria di spese e maggiorazione delle stesse ai sensi dell'art.4 1°c. bis D.M. 55/2014.
A fondamento delle proprie pretese ha dedotto: la stipula, con mera scrittura privata, del contratto preliminare di vendita avvenuta tra le parti in data 13 ottobre 2021, con il quale la resistente si obbligava a cedere “porzione del fabbricato e precisamente per n. 6 appartamenti completi ed agibili” dell'unità immobiliare sita in Viterbo via C. La Fontaine pervenuta “alla società venditrice con assegnazione derivante dall'asta giudiziaria del 20/10/2021 identificata al catasto fabbricati del Comune di Viterbo foglio 154 particella 353, 359 360”; la mancata fissazione nel contratto di un termine per la stipula del definitivo;
la previsione del pagamento del prezzo, pattuito in €
427.000,00, entro la data del 16 dicembre 2021, condizione poi regolarmente rispettata dalla ricorrente;
la mancata conclusione del contratto definitivo, nonostante i solleciti e le diffide ad adempiere ex art.1454 della società ricorrente riscontrate dalla a mezzo Controparte_1 del proprio procuratore;
l'aver appreso solo in un momento successivo alla conclusione del contratto preliminare che: l'immobile probabilmente era gravato da un vincolo di interesse storico e artistico;
la società resistente era divenuta proprietaria dell'immobile soltanto in data 19 marzo
2022; l'indicazione della particella n. 353, foglio 174, indicata nel negozio preparatorio era errata in quanto recante un dato catastale inesistente, nonché l'avvenuta alienazione di due dei sei appartamenti (contraddistinti al foglio n. 174 particella 358 sub 2 e particella 359 sub 1) oggetto del preliminare da parte della resistente e in favore di terzi.
2. La non si è costituita nonostante la rituale notifica Controparte_1
3 All'udienza del 26 marzo 2025 la società ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso e, pertanto, dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La domanda avanzata dal ricorrente di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art.2932 c.c, è infondata e non può essere accolta.
Tale tutela, difatti, presuppone la conclusione di un contratto preliminare, o di altro titolo idoneo, valido ed efficace con il quale le parti assumono l'impegno a concludere un contratto definitivo volto a trasferire un bene possibile, lecito, determinato, o almeno determinabile, risultante nella
2 piena disponibilità del promittente venditore. La venuta meno di tali presupposti, in un momento successivo alla conclusione del negozio preparatorio, preclude l'accoglimento dell'azione esperita ai sensi dell'art.2932 c.c. e dunque l'emanazione di una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso (ex multis Cass. sez. II ord. 18545/2024). Nel caso di specie, il bene immobile oggetto del contratto preliminare è risultato da un lato parzialmente impossibile essendo risultata inesistente la particella n. 353 foglio 174, per come documentato e provato dal ricorrente;
dall'altro lato non più pienamente disponibile per il promittente venditore in ragione delle alienazioni avvenute in favore di terzi che, sebbene successive alla conclusione del contratto preliminare oggetto di causa e concluso con mera scrittura privata non trascrivibile, sono state ritualmente trascritte.
5. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento azionata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il creditore, sotto il profilo probatorio, ha l'onere di allegare l'inadempimento quale fatto storico e provare il titolo da cui trae origine il suo diritto. Al debitore compete, invece, la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Ciò in ragione tanto della natura insoddisfatta del diritto di credito, richiedendo il suo adempimento sempre la necessaria cooperazione del debitore, sia del principio della vicinanza dei carichi probatori (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Per le medesime ragioni la prova del danno conseguente all'inadempimento grava sul creditore tenuto a dimostrare l'an, il doppio nesso di causalità materiale, ricostruito secondo il principio della condicio sine qua non, e giuridico, accertato secondo la regola della c.d. causalità adeguata
(Cass.ss.uu.584/2008), oltreché il quantum.
Nella concreta fattispecie in esame, la oltre a versare in atti il titolo, è giunta a Parte_1
provare l'inadempimento, documentando come parte resistente, rimasta contumace, pur avendo l'obbligo di concludere il contratto definitivo volto a trasferire la proprietà del compendio immobiliare alla società ricorrente, non solo non ha provveduto in tal senso ma proceduto ad alienare due beni immobili del medesimo stabile a soggetti terzi, risultando così gravemente inadempiente, e, pertanto, risulta meritevole di accoglimento l'azione di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c.
A fronte di ciò, tuttavia, la ricorrente non ha dato prova di alcun specifico pregiudizio subito, non deducendo alcuna voce di spesa potenzialmente rientrante nelle categorie del danno emergente e del lucro cessante, se non l'indisponibilità della somma versata a titolo di prezzo mediante bonifico disposto con modalità telematiche.
A riguardo, deve rigettarsi la domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente.
3 Il pagamento effettuato mediante bonifico bancario, difatti, si perfeziona con l'acquisto della disponibilità dell'importo da parte dell'avente diritto, divenendo soltanto in tale momento stabile e definitivo il trasferimento patrimoniale, in quanto non più suscettibile di revoca o di storno.
Pertanto, sul piano probatorio, il deposito del solo ordine di bonifico all'istituto di credito non può considerarsi idoneo a provare il pagamento (Cass. sez. II sent. n. 8046 del 21.3.2023), con la conseguenza che, avendo la ricorrente depositato esclusivamente l'attestazione dell'ordine di bonifico all'istituto di credito, non sussistono, nel caso de quo, elementi che inducono a ritenere avvenuto il trasferimento della somma in favore della Controparte_1
6. Nulla sulle spese di lite in ragione della contumacia della resistente
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. rigetta la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art.2932 c.c avanzata dalla ricorrente;
2. dichiara risolto per inadempimento della il contratto preliminare del Controparte_1
13.11.2023;
3. rigetta l'azione di risarcimento del danno esperita ai sensi dell'art.1453 c.c dalla Parte_1
[...]
4. rigetta l'azione di ripetizione dell'indebito avanzata dalla Parte_1
5. Nulla sulle spese;
Così deciso in Viterbo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 2109/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa da
(c.f./p.iva: ), con sede in Roma, Via L. Settembrini n.30 in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, via Cardinale Garampi n. 84, presso lo studio dell'avv. Riccardo Massimo Piccioni, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Lorenzo Paolucci giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
contro
c.f./p. iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Roma (RM) Via Taro 25
Resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.11.2023 la società ha domandato in via Parte_1 principale, previo accertamento dell'inadempimento della l'emissione Controparte_1
della sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. e per l'effetto il trasferimento del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti in data 13 ottobre 2021, e, in via
1 alternativa, dichiararsi la risoluzione del medesimo contratto con conseguente condanna della società resistente alla restituzione del prezzo, pari ad € 427.000,00, già versato dalla ricorrente;
in subordine ha chiesto accertarsi la nullità del contratto nonché la sua avvenuta risoluzione per impossibilità sopravvenuta con conseguente restituzione di quanto già versato a titolo di prezzo, con vittoria di spese e maggiorazione delle stesse ai sensi dell'art.4 1°c. bis D.M. 55/2014.
A fondamento delle proprie pretese ha dedotto: la stipula, con mera scrittura privata, del contratto preliminare di vendita avvenuta tra le parti in data 13 ottobre 2021, con il quale la resistente si obbligava a cedere “porzione del fabbricato e precisamente per n. 6 appartamenti completi ed agibili” dell'unità immobiliare sita in Viterbo via C. La Fontaine pervenuta “alla società venditrice con assegnazione derivante dall'asta giudiziaria del 20/10/2021 identificata al catasto fabbricati del Comune di Viterbo foglio 154 particella 353, 359 360”; la mancata fissazione nel contratto di un termine per la stipula del definitivo;
la previsione del pagamento del prezzo, pattuito in €
427.000,00, entro la data del 16 dicembre 2021, condizione poi regolarmente rispettata dalla ricorrente;
la mancata conclusione del contratto definitivo, nonostante i solleciti e le diffide ad adempiere ex art.1454 della società ricorrente riscontrate dalla a mezzo Controparte_1 del proprio procuratore;
l'aver appreso solo in un momento successivo alla conclusione del contratto preliminare che: l'immobile probabilmente era gravato da un vincolo di interesse storico e artistico;
la società resistente era divenuta proprietaria dell'immobile soltanto in data 19 marzo
2022; l'indicazione della particella n. 353, foglio 174, indicata nel negozio preparatorio era errata in quanto recante un dato catastale inesistente, nonché l'avvenuta alienazione di due dei sei appartamenti (contraddistinti al foglio n. 174 particella 358 sub 2 e particella 359 sub 1) oggetto del preliminare da parte della resistente e in favore di terzi.
2. La non si è costituita nonostante la rituale notifica Controparte_1
3 All'udienza del 26 marzo 2025 la società ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso e, pertanto, dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La domanda avanzata dal ricorrente di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art.2932 c.c, è infondata e non può essere accolta.
Tale tutela, difatti, presuppone la conclusione di un contratto preliminare, o di altro titolo idoneo, valido ed efficace con il quale le parti assumono l'impegno a concludere un contratto definitivo volto a trasferire un bene possibile, lecito, determinato, o almeno determinabile, risultante nella
2 piena disponibilità del promittente venditore. La venuta meno di tali presupposti, in un momento successivo alla conclusione del negozio preparatorio, preclude l'accoglimento dell'azione esperita ai sensi dell'art.2932 c.c. e dunque l'emanazione di una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso (ex multis Cass. sez. II ord. 18545/2024). Nel caso di specie, il bene immobile oggetto del contratto preliminare è risultato da un lato parzialmente impossibile essendo risultata inesistente la particella n. 353 foglio 174, per come documentato e provato dal ricorrente;
dall'altro lato non più pienamente disponibile per il promittente venditore in ragione delle alienazioni avvenute in favore di terzi che, sebbene successive alla conclusione del contratto preliminare oggetto di causa e concluso con mera scrittura privata non trascrivibile, sono state ritualmente trascritte.
5. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento azionata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il creditore, sotto il profilo probatorio, ha l'onere di allegare l'inadempimento quale fatto storico e provare il titolo da cui trae origine il suo diritto. Al debitore compete, invece, la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Ciò in ragione tanto della natura insoddisfatta del diritto di credito, richiedendo il suo adempimento sempre la necessaria cooperazione del debitore, sia del principio della vicinanza dei carichi probatori (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Per le medesime ragioni la prova del danno conseguente all'inadempimento grava sul creditore tenuto a dimostrare l'an, il doppio nesso di causalità materiale, ricostruito secondo il principio della condicio sine qua non, e giuridico, accertato secondo la regola della c.d. causalità adeguata
(Cass.ss.uu.584/2008), oltreché il quantum.
Nella concreta fattispecie in esame, la oltre a versare in atti il titolo, è giunta a Parte_1
provare l'inadempimento, documentando come parte resistente, rimasta contumace, pur avendo l'obbligo di concludere il contratto definitivo volto a trasferire la proprietà del compendio immobiliare alla società ricorrente, non solo non ha provveduto in tal senso ma proceduto ad alienare due beni immobili del medesimo stabile a soggetti terzi, risultando così gravemente inadempiente, e, pertanto, risulta meritevole di accoglimento l'azione di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c.
A fronte di ciò, tuttavia, la ricorrente non ha dato prova di alcun specifico pregiudizio subito, non deducendo alcuna voce di spesa potenzialmente rientrante nelle categorie del danno emergente e del lucro cessante, se non l'indisponibilità della somma versata a titolo di prezzo mediante bonifico disposto con modalità telematiche.
A riguardo, deve rigettarsi la domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente.
3 Il pagamento effettuato mediante bonifico bancario, difatti, si perfeziona con l'acquisto della disponibilità dell'importo da parte dell'avente diritto, divenendo soltanto in tale momento stabile e definitivo il trasferimento patrimoniale, in quanto non più suscettibile di revoca o di storno.
Pertanto, sul piano probatorio, il deposito del solo ordine di bonifico all'istituto di credito non può considerarsi idoneo a provare il pagamento (Cass. sez. II sent. n. 8046 del 21.3.2023), con la conseguenza che, avendo la ricorrente depositato esclusivamente l'attestazione dell'ordine di bonifico all'istituto di credito, non sussistono, nel caso de quo, elementi che inducono a ritenere avvenuto il trasferimento della somma in favore della Controparte_1
6. Nulla sulle spese di lite in ragione della contumacia della resistente
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. rigetta la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art.2932 c.c avanzata dalla ricorrente;
2. dichiara risolto per inadempimento della il contratto preliminare del Controparte_1
13.11.2023;
3. rigetta l'azione di risarcimento del danno esperita ai sensi dell'art.1453 c.c dalla Parte_1
[...]
4. rigetta l'azione di ripetizione dell'indebito avanzata dalla Parte_1
5. Nulla sulle spese;
Così deciso in Viterbo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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