TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/07/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del Giudice
Monocratico, dr. Scalera Salvatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3212 del ruolo generale degli affari contenzioni dell'anno 2022, decisa all'udienza del 2.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, in persona del l.r., difesa dall'Avv. Giulia Parte_1
Rocco; appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1 appellati contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza n.1112/2021 emessa in data 5.7.2021 dal Giudice di pace di Maddaloni
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello l ha convenuto Parte_2 in giudizio e la per chiedere la riforma della sentenza CP_1 Controparte_1 indicata in oggetto, in tema di impugnazione avverso l'estratto di ruolo relativa alla cartella n. 028201100461766700, di prescrizione del diritto degli enti impositori di cui agli avvisi di ruolo n. 0006867 del 2011 relativa ad una presunta contravvenzione al Codice della Strada commessa nell'anno 2009 e notificata in data 11.10.2011 a mani di familiare convivente, che, per contro, ne aveva contestato la regolarità, sostenendo di aver CP_1 preso contezza dell'esistenza del debito solo in seguito ad accesso spontaneo presso gli uffici dell' . Parte_1
Specificava l'odierna appellante che all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado aveva prodotto la notifica della cartella esattoriale risultante dall'estratto di ruolo impugnato e aveva depositato la copia dell'avviso di ricevimento afferente alla cartella n.
02820110046175667000, inviata con raccomandata n. 67074829370-0, evidenziando come la notifica sia avvenuta nel pieno rispetto dei termini quinquennali.
L'appellato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 13.7.2022.
Nulla è invece stato statuito in merito alla , che, parimenti, deve essere Controparte_1 dichiarata contumace
≈ ≈ ≈
L'appello proposto va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento può essere notificata a mezzo posta senza necessità di relata di notifica, con prova della ricezione tramite l'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l' ha debitamente prodotto in giudizio Parte_1
l'avviso di ricevimento relativo alla cartella n.02820110046175667000 da cui emerge inequivocabilmente che l'atto è stato spedito in data 4.10.2011 e ricevuto il 7.10.2011. La ricezione è avvenuta da parte di , con riscontro della firma di ritiro e Parte_3 della corrispondenza tra il luogo di recapito e la residenza del destinatario.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore fondata sulla presunta omessa notifica della cartella in primo grado ed accolta erroneamente dal Giudice di Pace, non può trovare accoglimento.
Costituisce invero principio generale in materia di sanzioni amministrative che, in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 209 del Codice della strada, il diritto alla riscossione delle somme dovute si prescriva in cinque anni dalla data della violazione. Tuttavia, una volta che il credito è stato iscritto a ruolo e la relativa cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata il 7.10.2011, il termine di prescrizione quinquennale ha ricominciato a decorrere proprio da tale data. La notifica della cartella costituisce, infatti, un atto idoneo ad interrompere la prescrizione già in corso e farne decorrere una nuova.
Il termine prescrizionale, interrotto dalla notifica del 2011, non è decorso in assenza di prova, da parte dell'opponente, dalla mancata interruzione della prescrizione stessa da parte dell'agente della riscossione mediante successivi atti (come intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo/ipoteca) idonei a tal fine.
Spetta al debitore, che eccepisce la prescrizione del credito, fornire la prova che il diritto alla riscossione sia estinto per decorso del termine e non può, nel caso di specie, basarsi su una presupposta invalidità della notifica della cartella, puntualmente smentita dagli atti prodotti.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di notifica a mezzo posta,
l'avviso di ricevimento con sottoscrizione del ricevente e recapito presso l'indirizzo del destinatario è idoneo a dimostrare la regolare consegna, anche in assenza dell'indicazione nominativa del consegnatario, salvo prova contraria da parte del destinatario (Cass. civ, sez. V, n.19816/2015).
La notifica è validamente eseguita anche mediante consegna a familiare convivente, purché la ricezione sia documentata nell'avviso, e l'eventuale difetto di convivenza deve essere provato dal destinatario (Cass. civ, sez. VI, n.5077/2021).
Nel caso in esame, l'appellato non ha fornito alcuna prova dell'asserita mancanza o ricezione dell'inesistenza del rapporto di convivenza con il soggetto firmatario, restando in contumacia nel giudizio d'appello. Pertanto, l'avviso di ricevimento prodotto è documento idoneo e sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella.
A fronte della regolare notifica della cartella, l'opposizione proposta avverso il solo estratto di ruolo è da ritenersi inammissibile.
L'estratto di ruolo, quale documento interno privo di autonoma portata lesiva, non è autonomamente impugnabile quando risulti notificata la cartella presupposta. In tale ipotesi, ogni contestazione doveva essere proposta nei termini previsti avverso l'atto originario, e non può essere surrogata dall'opposizione al successivo estratto.
A conferma di ciò, l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile, se l'atto impositivo è stato regolarmente notificato e non impugnato. (Cass. SS.UU. n. 19704/2015;
Cass. civ. sez. VI, n.11794/2022).
Poiché nel caso di specie la cartella è stata ritualmente notificata nel 2011 e non è mai stata impugnata, l'opposizione proposta nel 2021 contro il solo estratto di ruolo risulta inammissibile per carenza di interesse e per tardività.
Accertata la regolarità della notifica della cartella di pagamento e l'assenza di tempestiva impugnazione, l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile, con conseguente fondatezza dell'appello proposto dall' Parte_2 e riforma della sentenza n. 1112/2021 emessa del Giudice di Pace di
[...]
Maddaloni.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n.1112/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Maddaloni e rigetta l'opposizione proposta da avverso la CP_1 cartella esattoriale n. 02820110046175667000;
3. Condanna alla rifusione, in favore dell' CP_1 Controparte_2
, delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, che liquida in
[...] come segue:
- € 400,00 per il primo grado, con riforma della sentenza impugnata anche sulla statuizione delle spese;
- € 332,00 (I° scaglione, valore minimo) per il grado d'appello oltre Iva, cpa, come per legge
Santa Maria Capua Vetere, il 23.7.2025
Il Giudice dr. Salvatore Scalera