Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 915 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FORESTIERI MASSIMILIANO DI GRADO MARCOParte_1 '
) ; C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
P_, con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.2020, il ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 334 2019 00070674 22 00, del 24.12.2019,
notificato a mezzo posta in data 28.1.2020, con il quale l'P_ ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.413,66, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi dovuti per l'anno 2011 alla
Gestione Separata arti e professioni, chiedendo, in via preliminare ed assorbente l'accoglimento della eccezione di prescrizione ed in via principale, accertata e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata P_, di dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito impugnato con espressa pronuncia di annullamento dello stesso.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata, l'illegittimità delle sanzioni irrogate e l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell' P_ .
L' P_, costituitosi in giudizio, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, l'insussistenza della prescrizione dei contributi richiesti e la correttezza delle sanzioni applicate concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta per inammissibilità e/o infondatezza.
§§§§
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In tema di prescrizione dei contributi previdenziali l'art. 3, comma 9
L. n. 335/1995 così dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria... (omissis)...".
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità la prescrizione inizia a decorrere "dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa" (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018,19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria" (Cass. Civ. sez. IV, n. 32682/2022 che richiama Cass.,
sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass., sez. lav., 3 giugno 2022,
n. 17970).
I termini di versamento dei contributi sono indicati dall'art. 18,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a norma del quale "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". I termini di versamento dei contributi sono indicati dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 a norma del quale "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Pertanto, dalla lettura della norma citata, si evince che i termini di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata coincidono con i termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rinviene, dunque, un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni ed "a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato
(sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n.
24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816)." (così in motivazione Cass. Civ. sez. IV, n.
32682/2022)
Orbene, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 181 del 2023, riprendendo un orientamento già espresso in precedenti pronunce, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione assume rilievo "anche il differimento dei termini stessi quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del
2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione
[...]» (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.).
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, oggetto del presente giudizio, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12 giugno
2012.
L'art. 1, comma 1, del citato D.P.C.M. così dispone "Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"
Si deve, quindi, avere riguardo al primo termine del 9 luglio 2012, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' P_ può, dunque, far valere i propri diritti.
Nella specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2011, per quanto detto il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era da individuarsi al 9.7.2012, sicché alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (28.1.2020) risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale, non essendo stato prodotto in giudizio da parte resistente alcun atto interruttivo della prescrizione.
A tanto consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e declaratoria di non debenza delle somme pretese dall'Istituto a titolo di contribuzione per la gestione separata per l'anno 2011.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovute le somme pretese dall' Pt_2 a titolo di contribuzione per la gestione separata per l'anno 2011;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00
a titolo di compenso professionale oltre contributo unificato, se dovuto, Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 06/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO