Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, letto l'art. 127 ter cpc pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8189 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MARANO GIUSEPPE presso il cui studio elettivamente Parte_1 domicilia come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' come da procura in atti. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data10.10.23 l'istante in epigrafe, esponeva di aver presentato in data 31.3.20 domanda ai fini del conseguimento della pensione o in subordine assegno ex lege 222/84, che veniva sottoposto a visita medica e gli veniva riconosciuta una percentuale insufficiente che avverso detto decreto, presentava, quindi ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente escluso, il diritto richiesto;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiede, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del
1
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nella generica affermazione che le patologie lamentate in ricorso, sono state erroneamente valutate dal ctu.
In sede di opposizione, la parte istante evidenziava òa lacunosità della perizia in merito alla patologia ortopedica e alla paresi sofferta.
AL contrario va evidenziato che la perizia risulta assai precisa anche con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente prima del 2021: “ Nel caso di specie va sottolineato che l'entità delle infermità palesate e documentate dal Ricorrente, così come obiettivato nel corso di questi lavori, NON è tale da costituire un reale impedimento a svolgere la specifica attività lavorativa dichiarata. Infatti si rileva che l'arto interessato dalla paresi ostetrica è l'arto superiore sx, ossia l'arto non dominante che risulta di scarsa pertinenza nell'attitudine lavorativa dichiarata (non si spiegherebbe altrimenti, la mansione di operaio edile tutt'ora svolta) e che la fenomenologia degenerativa del rachide lombare risulta documentata per protrusioni e non per ernie discali. Nel caso della protrusione discale, il disco intervertebrale risulta sfiancato dallo spostamento del nucleo oltre la sua sede naturale, mentre l'anello fibroso appare integro. Nell'ernia del disco, invece, la fuoriuscita del nucleo polposo va oltre l'anello fibroso e può schiacciare la radice del nervo con grave sintomatologia neurologica sul midollo spinale. Appare evidente, pertanto, la differenza tra le due tipologie degenerative, laddove le protrusioni risultano responsabili di una sintomatologia sfumata rispetto
a quella realmente invalidante correlata alle ernie discali. Per quanto riguarda, inoltre, le meniscopatie, va detto che l'intervento di meniscectomia sx ricevuto dal ricorrente ha determinato un buon recupero funzionale dell'articolazione interessata (a tal proposito va detto che anche gli sportivi, che incorrono frequentemente in tale tipo di lesione, a seguito di meniscectomia riprendono regolarmente la propria attività), mentre le degenerazioni presenti al ginocchio dx del ricorrente, evidentemente di grado modesto, non hanno necessitato di alcun intervento correttivoPari beneficio post-chirurgico ha ricevuto l'arto inferiore sx a seguito di varicectomia per insufficienza venosa della safena”
Invece, in merito all'acquisizione della documentazione medica ulteriore che dimostra l'aggravarsi delle patologie in un momento successivo all'esperimento delle operazioni peritali va richiamato l'art. 149 disp. att. c.p.c, ai sensi del quale “nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
Di talché, stante l'applicazione dell'art. 149 disp.att. c.p.c. codesta A.G. ritiene che in questo peculiare giudizio non è applicabile il principio posto dalla citata norma che si prospetta come incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella CTU non omologata a seguito di dissenso dichiarato. È infatti del tutto evidente che non può parlarsi di “contestazione” delle conclusioni contenute nella perizia, se il motivo di doglianza dipende da circostanze sanitarie verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale. A maggior ragione, attribuire rilevanza ad aggravamenti verificatisi dopo il deposito del ricorso comporterebbe la paradossale conseguenza che la parte, pur non avendo nulla da contestare né al momento della dichiarazione di dissenso né al momento dell'instaurazione del relativo giudizio, sarebbe ciò nonostante legittimata ad allegare una generica contestazione, per evitare di incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, e per invocare in corso di causa, il fatto successivo dell'aggravamento al fine di ottenere l'accoglimento di un ricorso introdotto grazie ad una contestazione sopravvenuta.
2 In atre parole, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale.
A fronte di tali generici rilievi non può che considerarsi come il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Aversa 27/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Acquaviva Coppola
Aversa, 27/01/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
3