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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/-12024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 93/2024 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. ALESSANDRA PACI Parte_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, sostenendo il proprio stato di sovraindebitamento in ragione di ingenti debiti derivanti sia dalla precedente attività imprenditoriale esercitata con l'ex marito dal 2006 al 2019, sia dall'acquisto (tramite mutuo fondiario) dell'abitazione già casa famigliare, pignorata e venduta all'asta pochi mesi prima. Tutto ciò a fronte di spese per il mantenimento proprio e dei quattro figli che consumano integralmente le entrate, costituite dal proprio stipendio, dall'assegno unico per i figli e dal contributo al mantenimento di questi ultimi versato dall'ex marito.
A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, dopo l'udienza del 30.01.2025 la causa è stata portata al Collegio per la decisione.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo la ricorrente residenza in Vaiano Cremasco.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed in risposta alla richiesta di chiarimenti/integrazioni avanzata dal G.D., consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, così come attestato anche dal ES nominato dall'O.C.C., avv. Paola Gerola, nella sua relazione ex art. 269 CCI. Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante Parte_1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal ES rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli istituti bancari e degli altri creditori che hanno avanzato pretese di pagamento verificate anche dal ES (pari all'incirca a 780.000 euro) in rapporto alle capacità reddituali attuali (la ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1250 euro mensili netti per 14 mensilità, oltre ai contributi pubblici per i figli ed a quello dell'ex marito per il mantenimento degli stessi) e patrimoniali, non potendo la stessa disporre neppure più della quota di ½ dell'immobile già cointestato con il marito, recentemente venduto all'asta ed in attesa di rilascio (rispetto al quale il Liquidatore dovrà premurarsi di intervenire nella esecuzione per ottenere il versamento della quota relativa alla odierna ricorrente), ed essendo proprietaria solo della Quota di ¼ di proprietà di immobile (portineria in condominio costituita da 2 locali e bagno all'esterno) sito in Milano via del Turchino n. 13, di una autovettura Opel Meriva targata DE995HY, immatricolata nel 2007
e dunque di scarsissimo valore (che potrà essere liquidata al termine del triennio di durata della procedura, salvo che il Liquidatore non ne ritenga antieconomica la vendita), e del vetusto mobilio della casa di abitazione.
Venendo ora alla quota di reddito acquisibile all'interno della procedura, dalla documentazione acquisita in atti è possibile, allo stato, ritenere che, a fronte delle esigenze di mantenimento per come elencate in ricorso ed a fronte della natura non pignorabile degli assegni ricevuti per i quattro figli (sia quello pubblico che quello versato mensilmente dal padre degli stessi), nessun importo possa essere versato nella procedura, segnalando però al ES avv. Gerola che questa valutazione tiene conto delle esigenze indicate all'attualità dalla ricorrente, e quindi eventuali aumenti di stipendio o di versamenti eteronomi, o ancora minori uscite per il futuro contratto di locazione da contrarsi dopo il rilascio dell'attuale abitazione, dovranno essere tempestivamente segnalati al G.D., ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera b), CCI.
Allo stesso modo, il Liquidatore dovrà far cessare eventuali trattenute sullo stipendio sia volontarie che derivanti da pignoramenti presso terzi, comunicando il presente provvedimento ai creditori che ne stessero beneficiando.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
C.F. ); Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Paola Gerola, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente: CP_1
TG DE995HY, che potrà essere liquidata al termine del triennio di
[...] durata della procedura, salvo che il Liquidatore non ne ritenga antieconomica la vendita;
6) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
7) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
8) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
9) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente ed al
Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 93/2024 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. ALESSANDRA PACI Parte_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, sostenendo il proprio stato di sovraindebitamento in ragione di ingenti debiti derivanti sia dalla precedente attività imprenditoriale esercitata con l'ex marito dal 2006 al 2019, sia dall'acquisto (tramite mutuo fondiario) dell'abitazione già casa famigliare, pignorata e venduta all'asta pochi mesi prima. Tutto ciò a fronte di spese per il mantenimento proprio e dei quattro figli che consumano integralmente le entrate, costituite dal proprio stipendio, dall'assegno unico per i figli e dal contributo al mantenimento di questi ultimi versato dall'ex marito.
A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, dopo l'udienza del 30.01.2025 la causa è stata portata al Collegio per la decisione.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo la ricorrente residenza in Vaiano Cremasco.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed in risposta alla richiesta di chiarimenti/integrazioni avanzata dal G.D., consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, così come attestato anche dal ES nominato dall'O.C.C., avv. Paola Gerola, nella sua relazione ex art. 269 CCI. Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante Parte_1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal ES rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli istituti bancari e degli altri creditori che hanno avanzato pretese di pagamento verificate anche dal ES (pari all'incirca a 780.000 euro) in rapporto alle capacità reddituali attuali (la ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1250 euro mensili netti per 14 mensilità, oltre ai contributi pubblici per i figli ed a quello dell'ex marito per il mantenimento degli stessi) e patrimoniali, non potendo la stessa disporre neppure più della quota di ½ dell'immobile già cointestato con il marito, recentemente venduto all'asta ed in attesa di rilascio (rispetto al quale il Liquidatore dovrà premurarsi di intervenire nella esecuzione per ottenere il versamento della quota relativa alla odierna ricorrente), ed essendo proprietaria solo della Quota di ¼ di proprietà di immobile (portineria in condominio costituita da 2 locali e bagno all'esterno) sito in Milano via del Turchino n. 13, di una autovettura Opel Meriva targata DE995HY, immatricolata nel 2007
e dunque di scarsissimo valore (che potrà essere liquidata al termine del triennio di durata della procedura, salvo che il Liquidatore non ne ritenga antieconomica la vendita), e del vetusto mobilio della casa di abitazione.
Venendo ora alla quota di reddito acquisibile all'interno della procedura, dalla documentazione acquisita in atti è possibile, allo stato, ritenere che, a fronte delle esigenze di mantenimento per come elencate in ricorso ed a fronte della natura non pignorabile degli assegni ricevuti per i quattro figli (sia quello pubblico che quello versato mensilmente dal padre degli stessi), nessun importo possa essere versato nella procedura, segnalando però al ES avv. Gerola che questa valutazione tiene conto delle esigenze indicate all'attualità dalla ricorrente, e quindi eventuali aumenti di stipendio o di versamenti eteronomi, o ancora minori uscite per il futuro contratto di locazione da contrarsi dopo il rilascio dell'attuale abitazione, dovranno essere tempestivamente segnalati al G.D., ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera b), CCI.
Allo stesso modo, il Liquidatore dovrà far cessare eventuali trattenute sullo stipendio sia volontarie che derivanti da pignoramenti presso terzi, comunicando il presente provvedimento ai creditori che ne stessero beneficiando.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
C.F. ); Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Paola Gerola, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente: CP_1
TG DE995HY, che potrà essere liquidata al termine del triennio di
[...] durata della procedura, salvo che il Liquidatore non ne ritenga antieconomica la vendita;
6) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
7) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
8) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
9) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente ed al
Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi