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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2024, n. 40300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40300 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Penale Sent. Sez. 5 Num. 40300 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 30 aprile 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, dichiarava estinto il reato di contraffazione ex art. 473 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1. E' opportuna la sintetica ricostruzione della vicenda processuale. La Procura della Repubblica di Pisa originariamente aveva contestato al TI di essere l'autore della contraffazione di un marchio, successivamente contestava l'uso di marchio falso e l'uso di atto falso. Il Tribunale di Pisa assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 489 cod. pen., mentre lo condannava come concorrente morale nella contraffazione del marchio. La Corte di appello, sollecitata sul punto dal ricorrente, confermava la qualificazione giuridica dei fatti, ritenendo non violato il principio di correlazione tra sentenza ed accusa sancito dall'art. 521 cod. proc. pen., tenuto conto che il TI era stato posto nelle condizioni di difendersi. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione TI NO a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Marco Romeo ed Avv. Gino Doveri, deducendo un solo motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con l'unico motivo del ricorso si eccepisce la inosservanza delle norme processuali in relazione alla assoluta mancanza di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata. In particolare, il concorso morale nella falsificazione del marchio non era stata mai contestata dal P.M. La condotta contestata di uso di marchio contraffatto non può ritenersi compresa in quella di contraffazione del marchio, dal momento che le due condotte si pongono in termini di alternatività, non venendo in rilievo un mero mutamento della qualificazione giuridica ma una differente ricostruzione storica del fatto, tenuto conto che la condotta è differente sotto il profilo temporale e spaziale. 4. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo della genericità del suo motivo, in quanto fortemente orientato al merito. 5. La costituita parte civile Officine di Cartigliano S.p.A. chiedeva il rigetto del ricorso ovvero dichiararsi inammissibile, con condanna alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, meramente reiterativo di questioni già affrontate in appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanzate critiche effettive da parte del ricorrente nell'atto d'impugnazione, che in definitiva non ha svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale 1 si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654). Ne consegue che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez. 5, n. 21226 del 15/09/2016, dep. 2017, Di Giovanni Rv. 270044). Ed invero, non può tacersi che (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014), in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione. 3. Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, considerato che sulla scorta del materiale istruttorio, certamente esaminabile in considerazione della natura della eccezione mossa: --a) l'originaria contestazione mossa al ricorrente era di essere autore materiale della contraffazione, contestazione poi modificata dal P.M. a seguito dell'esame del teste TO;
--b) la successiva contestazione di uso di marchio falso è stata messa in dubbio dalla produzione documentale della stessa difesa e della parte civile;
--c) sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi TO e LA era emerso l'imputato era stato l'ideatore ed il committente della contraffazione del marchio, realizzata dalla BNL. Da quanto precede, appare evidente che la difesa è stata posta nelle condizioni di interloquire in merito al delitto di contraffazione, poi ritenuto nella sentenza di merito, senza che il fatto diverso abbia costituito una rivisitazione a sorpresa della condotta contestata all'imputato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo, oltre alla rifusione delle spese di 2 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 17/09/2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Penale Sent. Sez. 5 Num. 40300 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 30 aprile 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, dichiarava estinto il reato di contraffazione ex art. 473 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1. E' opportuna la sintetica ricostruzione della vicenda processuale. La Procura della Repubblica di Pisa originariamente aveva contestato al TI di essere l'autore della contraffazione di un marchio, successivamente contestava l'uso di marchio falso e l'uso di atto falso. Il Tribunale di Pisa assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 489 cod. pen., mentre lo condannava come concorrente morale nella contraffazione del marchio. La Corte di appello, sollecitata sul punto dal ricorrente, confermava la qualificazione giuridica dei fatti, ritenendo non violato il principio di correlazione tra sentenza ed accusa sancito dall'art. 521 cod. proc. pen., tenuto conto che il TI era stato posto nelle condizioni di difendersi. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione TI NO a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Marco Romeo ed Avv. Gino Doveri, deducendo un solo motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con l'unico motivo del ricorso si eccepisce la inosservanza delle norme processuali in relazione alla assoluta mancanza di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata. In particolare, il concorso morale nella falsificazione del marchio non era stata mai contestata dal P.M. La condotta contestata di uso di marchio contraffatto non può ritenersi compresa in quella di contraffazione del marchio, dal momento che le due condotte si pongono in termini di alternatività, non venendo in rilievo un mero mutamento della qualificazione giuridica ma una differente ricostruzione storica del fatto, tenuto conto che la condotta è differente sotto il profilo temporale e spaziale. 4. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo della genericità del suo motivo, in quanto fortemente orientato al merito. 5. La costituita parte civile Officine di Cartigliano S.p.A. chiedeva il rigetto del ricorso ovvero dichiararsi inammissibile, con condanna alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, meramente reiterativo di questioni già affrontate in appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanzate critiche effettive da parte del ricorrente nell'atto d'impugnazione, che in definitiva non ha svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale 1 si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654). Ne consegue che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez. 5, n. 21226 del 15/09/2016, dep. 2017, Di Giovanni Rv. 270044). Ed invero, non può tacersi che (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014), in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione. 3. Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, considerato che sulla scorta del materiale istruttorio, certamente esaminabile in considerazione della natura della eccezione mossa: --a) l'originaria contestazione mossa al ricorrente era di essere autore materiale della contraffazione, contestazione poi modificata dal P.M. a seguito dell'esame del teste TO;
--b) la successiva contestazione di uso di marchio falso è stata messa in dubbio dalla produzione documentale della stessa difesa e della parte civile;
--c) sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi TO e LA era emerso l'imputato era stato l'ideatore ed il committente della contraffazione del marchio, realizzata dalla BNL. Da quanto precede, appare evidente che la difesa è stata posta nelle condizioni di interloquire in merito al delitto di contraffazione, poi ritenuto nella sentenza di merito, senza che il fatto diverso abbia costituito una rivisitazione a sorpresa della condotta contestata all'imputato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo, oltre alla rifusione delle spese di 2 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 17/09/2024 Il Presidente