Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1697/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, III co. c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1697/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Adriana Bazzano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Floridia (Sr), via Archimede n. 291;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA - subentrata a Controparte_1 P.IVA_1 titolo universale a – in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Isabella Salerno, giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione in giudizio, ed elettivamente domiciliata in Ragusa (Rg), via Archimede n. 17/A;
OPPOSTA
E
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in P.zza Duomo C.F Controparte_3
; P.IVA_2
OPPOSTO - CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come in atti a cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiamato in giudizio l' nonché il Parte_1 Controparte_1 [...]
proponendo formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2024 CP_3
9003534476000 - notificata in data 5.03.2024 ed avente ad oggetto la cartella n.
29820200004589405000, ovverosia i ruoli emessi dal , Controparte_3 Controparte_4
, per canoni di locazione relativi agli anni 2014 - 2017, per la somma complessiva di CP_5
euro 8.959.74 – , ed ha concluso chiedendo: “- in via preliminare ed in accoglimento delle spiegate ragioni di fatto e diritto, annullare e/o revocare con qualsiasi statuizione rendere privo di effetti
l'intimazione di pagamento n. 298202490003534476000, avente ad oggetto la cartella n.
29820200004589405000 con riferimento al ruolo emesso dal relativo ai canoni Controparte_3
di locazione degli anni 2014 e 2017, riportati dalla cartella di pagamento alla quale fa riferimento nel dettaglio addebiti;
- nel merito, in accoglimento delle spiegate ragioni, annullare revocare e/o con qualsiasi statuizione rendere privo di effetti l'atto impugnato n. 29820249003534476000, avente ad oggetto la cartella n. 29820200004589405000, con riferimento ai canoni di locazione degli anni
2014 e 2017, per l'insussistenza della pretesa creditoria e, in ogni caso, emesso in mancanza dei presupposti di fatto legittimanti la imposizione fiscale oggetto dell'intimazione oggi impugnata. Nel merito, in accoglimento delle spiegate ragioni di fatto e di diritto meglio dedotte in parte motiva, annullare, revocare e/o con qualsiasi statuizione rendere privo di effetti la cartella di pagamento n.
29820200004589405000, con riferimento ai canoni di locazione degli anni 2014 e 2017”. Con richiesta di sospensione dell'atto impugnato, unitamente alla relativa cartella di pagamento, nonché con vittoria di spese e compensi difensivi.
A fondamento della domanda l'opponente ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per:
l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto di credito azionato;
l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la carenza assoluta di motivazione, ex art. 3, L. n. 241/90, art. 7, L. n.
212/2000 e art. 25, D.P.R. n. 602/1973, del ruolo e dell'intimazione di pagamento, nonché la mancata indicazione sia delle ragioni giuridiche sottostanti l'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata, sia delle aliquote per il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti. Ha dedotto, altresì, le lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l' la quale Controparte_6
ha dedotto, in via preliminare, la mancanza di legittimazione passiva in ordine alle sollevate eccezioni, chiedendo, in caso di accertamento di illegittimità dell'iscrizione a ruolo per responsabilità attribuibile all'ente impositore, di condannare solo questo ultimo alle spese di Controparte_3 lite, tenendo indenne l'odierna resistente;
nel merito, ha chiesto il rigetto integrale della domanda per infondatezza, sia in fatto che in diritto, nonché la sospensione dei termini prescrizionali per effetto delle previsioni del c.d. decreto “Cura Italia” e dei decreti successivi.
Il ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
All'udienza in data 23.10.2024 la causa, di natura documentale, a seguito di discussione da parte dei procuratori presenti, è stata trattenuta in decisione dal Giudice ex art. 281 sexies, III co., c.p.c..
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L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
In punto di qualificazione giuridica della domanda, in primo luogo, si rileva che l'attore- opponente ha promosso opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29820200004589405000 e relativa intimazione di pagamento n. 29820249003534476000, negando la sussistenza del credito posto in riscossione mediante ruolo;
trattandosi di contestazione in ordine al diritto di procedere ad esecuzione forzata, prima che la stessa abbia avuto inizio, essa dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinaria.
In secondo luogo, va rilevato come le somme pretese dal costituiscano entrate Controparte_3
patrimoniali dell'Ente aventi natura non tributaria qualificate, alla stregua delle risultanze della cartella opposta, in termini di “canoni di locazione”.
A tal riguardo, va chiarito che la modalità della riscossione mediante ruolo non è incompatibile con la natura del credito vantato.
Ed invero, in base al dettato dell'art. 17 comma 2 del D. lgs. n. 46/99 può essere effettuata, mediante ruolo affidato ai concessionari, la riscossione coattiva delle entrate delle Regioni, delle Province, anche autonome, dei Comuni e degli altri Enti locali. Il testo normativo è formulato con ampiezza tale da indurre ad escludere che la predetta tipologia di riscossione coattiva sia limitata alla esazione delle sole entrate di natura pubblicistica;
prova ne sia il disposto dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, secondo il quale le entrate degli Enti Locali aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo “quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Il presupposto dell'iscrizione a ruolo per le entrate di diritto privato, ovvero originate da rapporti paritetici e per le quali l'Amministrazione non abbia poteri di imperio, coazione e/o autotutela sganciati dalla formazione di un titolo esecutivo perché legati alla formazione di atti amministrativi dotati di imperatività ed esecutorietà, è dunque ancorato alla presenza di un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale (cfr. relazione al decreto legislativo n. 46/1999, ove si sottolinea come la necessità di far precedere l'iscrizione a ruolo dalla formazione di apposito titolo avente efficacia esecutiva viene limitata ai soli crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, dal momento che per quelli di carattere pubblicistico l'attribuzione della esecutorietà in via amministrativa è la naturale conseguenza della necessità di realizzare gli interessi pubblici alla cui cura è finalizzata l'adozione dei provvedimenti di imposizione). Esclusa, quanto ai canoni di locazione di cui al ruolo, la natura di tributo, e la conseguente cognizione del Giudice Tributario in relazione alla censura di prescrizione, laddove prospettata come perfezionatasi in data antecedente alla notifica della cartella
(ossia nei termini di cui all'odierna fattispecie), si osserva quanto segue.
La censura è fondata per il ruolo n. 2020/001015 “Entrate patrimoniali anno 2014”, ma non per il ruolo n. 2020/001015 “Entrate patrimoniali anno 2017”.
Ed invero, l'unico atto interruttivo di cui vi è prova in atti, come da produzione di parte convenuta- opposta, è dato dalla notifica della cartella impugnata effettuata ex art. 140, in data 9.2.2022 da parte dello stesso Ente Concessionario, mediante affissione, deposito presso la casa comunale ed invio raccomandata a/r, ritornata al mittente per mancato ritiro.
Tuttavia, la notifica del predetto atto interruttivo risulta operata oltre il termine prescrizionale
(quinquennale ex art. 2948 c.c,) solo per il credito di cui al ruolo n. 1) “Entrate patrimoniali anno
2014” - difettando in atti prova dell'effettiva notifica della precedente ingiunzione asseritamente operata dal , in data 18.06.2019, ma non Controparte_7
dimostrata - ma non per il credito di cui al ruolo n. 2 “Entrate patrimoniali anno 2017”.
Più precisamente: in ordine alle “Entrate patrimoniali anno 2014”, la carenza probatoria, a rigore, si riverbera tanto in punto di prescrizione (così decorrente dalla data di esigibilità del credito, e mai validamente arrestata), sia a fini di verifica di integrazione del requisito di cui all'art. 21 del d. lgs.
46/1999, sopra richiamato.
Pertanto, la prescrizione di tali canoni di locazione, ovverosia i canoni relativi alle “Entrate patrimoniali anno 2014”, morosità 2009/2014 (cfr. punto 1, pagina 6, cartella citata), risulta irrimediabilmente maturata già nell'anno 2019, non essendo in ogni caso applicabili ai citati termini le disposizioni inerenti la sospensione degli stessi in quanto emanate in epoca successiva nell'ambito del periodo dell'emergenza pandemica. In ordine, invece, alle “Entrate patrimoniali anno 2017”, ovverosia morosità 2015/2017, (cfr. punto
2, pag. 6, cartella), rileva la prospettazione della resistente-opposta circa l'operare delle novità legislative medio tempore introdotte nel periodo dell'emergenza pandemica (c.d. decreto “Cura
Italia”) - ovverosia dal D.L. N. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni -; ed invero, il relativo credito non risulta prescritto in quanto il termine del diritto di credito relativo ai canoni anni
2015/2017 risulta essere stato dapprima oggetto della sospensione, dall'8.03.2020 al 30.08.2021, e successivamente di interruzione, giusta valida notifica della cartella, da parte opposta, in data
9.02.2022 ex art. 140 c.p.c..
Sul punto, ricostruendo la disciplina di riferimento in merito alla sospensione dei termini, non può che principiarsi dall'art. l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, il quale dispone(va) che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; al comma 4: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; il suddetto art. 12 rubricato
“sospensione dei termini per eventi eccezionali” recita al comma 1: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" ed al comma
3: “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. L'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al
31.08.2020; l'art. 99, comma 1, del D. L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; l'art.1, comma 3, del
D. L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; l'art. 4, comma 1, lett. a) del d.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del
21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; il D.
L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021. Di conseguenza l'attività di notifica delle cartelle deve intendersi sospesa dall'8 marzo 2020 al 30 agosto 2021.
Tale sospensione risulta pienamente applicabile ai termini relativi ai canoni di locazione dal 2015 al
2017, ovverosia alle “Entrate patrimoniali anno 2017” di cui alla impugnata cartella, sicché il termine prescrizionale, limitatamente a tali canoni, non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in data 5.03.2024; ciò considerato da una lato la sospensione degli stessi termini operata dalle disposizioni in tempo di pandemia – dall'8.03.2020 al 31.08.2021 – e, dall'altro,
l'interruzione dei termini operata medio tempore dall'Ente concessionario mediante notifica della cartella esattoriale ex art. 140 c.p.c. in data 9.02.2022.
Non meritevoli di accoglimento sono le ulteriori ragioni evidenziate da parte opponente, come inerenti l'integrale nullità dell'intimazione di pagamento per l'asserito: difetto di motivazione del ruolo e dell'intimazione di pagamento, omessa indicazione delle ragioni giuridiche della cartella impugnata, omessa indicazione delle aliquote applicate per la determinazione delle sanzioni e degli interessi sulle imposte, lesione del diritto di difesa.
Ciò in quanto, come affermato da parte opposta, l'eventuale difetto di motivazione dell'atto impugnato, non comporta la nullità dello stesso, qualora l'atto – come nel caso di specie - sia stato impugnato nel merito dal contribuente, dimostrando questo ultimo, in tale modo, di avere piena conoscenza dei presupposti impositivi, in assenza di allegazione e prova del concreto pregiudizio che il vizio dell'atto avrebbe comportato al proprio diritto di difesa;
raggiungendo così, l'atto impugnato, il suo scopo in base ai suoi elementi minimi ed essenziali per consentire al contribuente di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito.
Sul punto, ciò è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale:
“Il difetto di motivazione della cartella esattoriale non rende nullo l'atto se la cartella sia stata impugnata dal contribuente, che in tal modo dimostra di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione; peraltro la cartella esattoriale deve ritenersi adeguatamente motivata se il contribuente è posto comunque nella condizione di individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme ingiunte, il loro ammontare, l'emissione e l'esecutività del ruolo, avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa tributaria da far valere. (Cfr. Sentenza Tribunale di Asti in data 11.07.2024, n. 515); ed inoltre, sempre sulle superiori doglianze, ovverosia sull'omessa indicazione delle aliquote applicate per la determinazione delle sanzioni e degli interessi sulle imposte, si distingue il seguente orientamento: “Gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo, pertanto l'indicazione riportata nelle cartelle di pagamento mediante rinvio all'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'agente della riscossione poiché richiama atti normativi
(legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile”. (Comm. trib. reg. , Brescia , sez. XXV , 16/08/2019 , n. 3351).
Infine, quanto alla posizione di ed all'argomentazione facente leva Controparte_6
sull'asserita estraneità della stessa all'attuale rapporto processuale, basti ribadire il consolidato orientamento di legittimità alla cui stregua nei rapporti tra opponente ed agente della riscossione
“l'istituzionale posizione di procedente necessario per legge, in un processo esecutivo caratterizzato dalla scissione tra il potere di agire e la titolarità del diritto da eseguire, lungi dall'esonerare
l'agente, lo fonda quale unica controparte necessaria dell'opposizione e quindi, salva la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore per farsene manlevare, legittimato passivo della condanna alle spese in caso di vittorioso esito dell'opposizione” (cfr. in questi termini, Cassazione civile sez. VI,
31/08/2020, n.18065; conformi, v., ex multis, 1580/2019; 11157/2019; in relazione invece alle opposizioni a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, si veda, per l'opposta conclusione, Cass. Sezioni Unite, n. 7514/2022).
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento parziale della domanda con l'annullamento della cartella opposta n. 29820200004589405000 - limitatamente alla morosità dal 2009 al 2014, n. 1) del ruolo n.
2020/001015 “Entrate patrimoniali anno 2014” in quanto prescritta – nonché la rideterminazione dell'importo ancora dovuto da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento parziale della domanda, vanno poste per il 50 % a carico del contumace (cui è imputabile il difetto di prova Controparte_3 della notifica dell'atto interruttivo), in solido con l' (stante la Controparte_1 risalenza dell'affidamento del carico e la conseguente ampia possibilità di notifica della cartella in data precedente all'estinzione del credito), in favore del procuratore di parte opponente il quale ha chiesto la distrazione dei compensi ex art. 93 c.p.c.; per la parte rimanente le spese seguono la compensazione fra le parti.
La liquidazione viene operata in ossequio ai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.m. 147/2022, per i procedimenti di valore “da 5.201,00 a 26.000,00”, calcolata in complessivi
Euro 2547,00, nei valori medi per le fasi studio ed introduttiva, nei minimi per la fase decisoria - stante il tenore dell'attività difensiva effettivamente svolta, la natura documentale della controversia, il grado di complessità delle questioni trattate, nonché l'iter definitorio più snello adottato -, nulla per la fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice Unico, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo nella causa iscritta al R.g.n.
1697/2024:
- Dichiara la contumacia del Controparte_3
- Accoglie parzialmente l'opposizione promossa da e, per l'effetto: Parte_1
- Annulla la cartella opposta n. 29820200004589405000, di cui all'intimazione di pagamento n. n.
29820249003534476000, limitatamente agli addebiti di cui al n.
1. Ruolo n. 2020/001015 “Entrate patrimoniali anno 2014”, morosità dal 2009 al 2014, per l'importo pari ad Euro 4.271,73;
- Conferma per il resto la cartella impugnata.
- Pone le spese di lite a carico di parte opposta, e , in Controparte_3 Controparte_6
solido fra loro, che si liquidano in complessivi Euro 1.273,50, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute nella misura di legge, pari alla metà della somma determinata in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, da corrispondersi alla parte opponente con distrazione in favore del suo procuratore ex art. 93 c.p.c.; per la restante parte si applica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 7.02.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011