TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8837 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPV
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 23425/2024 del ruolo generale vertente tra
,rapp.ta e difesa dall' avv. CELLAMMARE FRANCESCO, con cui Parte 1
domiciliata telematicamente ricorrente
e
CP_1, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 31.10.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso - deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
indagini medico-legali, ilConcludono, chiedendo, previo rinnovo delle riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L'CP_1 costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana. Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
,Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott. nominato nella fase di Persona_1
opposizione, dopo la richiesta di chiarimenti disposta da codesto giudicant4e, ha riconosciuto l'assegno di invalidità civile (80%) dal 20.11.2023 (cfr. perizia).
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'CP_1 per metà tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in 1. 27/2012, nonché del valore della controversia, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' CP_1 così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dell'opponente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 20.11.2023;
b) condanna l'CP_1 al pagamento di metà delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi E. 1032,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali,con attribuzione. Spese nel resto compensate.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 27/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 23425/2024 del ruolo generale vertente tra
,rapp.ta e difesa dall' avv. CELLAMMARE FRANCESCO, con cui Parte 1
domiciliata telematicamente ricorrente
e
CP_1, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 31.10.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso - deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
indagini medico-legali, ilConcludono, chiedendo, previo rinnovo delle riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L'CP_1 costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana. Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
,Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott. nominato nella fase di Persona_1
opposizione, dopo la richiesta di chiarimenti disposta da codesto giudicant4e, ha riconosciuto l'assegno di invalidità civile (80%) dal 20.11.2023 (cfr. perizia).
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'CP_1 per metà tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in 1. 27/2012, nonché del valore della controversia, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' CP_1 così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dell'opponente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 20.11.2023;
b) condanna l'CP_1 al pagamento di metà delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi E. 1032,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali,con attribuzione. Spese nel resto compensate.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 27/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo