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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1269/2024 promoSS con atto di citazione e iscritta a ruolo il 26.3.2024 da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante _1 P.IVA_1 pro tempore , con sede legale in Chiampo (VI) Via Duca D'Aosta CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. DE MAIO ROBERTO (C.F.: ) e dall'avv. BRAZZAROLA ROBERTO C.F._1
( ) con domicilio eletto presso lo studio di Lonigo via Roma 19 C.F._2
attrice
CONTRO
, (C.F.: ), TE C.F._3 nata a [...] il [...] (C.F. – P.I. C.F._3
), con studio in IG (VI), Via Scamozzi 13, rappresentata e P.IVA_2 difesa nel presente giudizio dall'avv. PAOLO PIANEGONDA del Foro di CE (C.F. – FAX 0444/1750064 – PEC C.F._4
, nonché elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio del predetto difensore in CE, Strada Ponte del Marchese 24
convenuta conclusioni delle parti:
1 Cont CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE DECORMARMI NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito asseritamente vantata da nei confronti di e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla TE _1 ne per le ragioni di cui in atti. _1 TE
- Rigettare t adverso propo e in quanto infondate in fatto e in diritto per quanto esposto in atti.
- Condannare la IG.ra per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere TE resistito in giudizio con derata la pretestuosità e infondatezza delle domande ex adverso formulate;
si chiede, pertanto, che la IG.ra sia condannata a risarcire il TE danno patito da da determinarsi i sensi dell'art. 96, terzo _1 comma, c.p.c.
- Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario;
si chiede, inoltre, che la IG.ra sia condannata, ex art. 91 c.p.c, a rifondere le spese di mediazione TE sostenute da ammontanti complessivamente ad Euro 1.553,90, oltre alla _1 rifusione dell presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA A modifica dell'ordinanza di data 24.09.2024, si chiede che vengano disposti i seguenti mezzi di prova:
- Si chiede l'ammissione di prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che nel mese di febbraio 2024 la IG.ra consegnava a mani alla IG.ra TE
l'avviso di nota non numerato 24 per l'importo di Euro Parte_1
o della ritenuta d'acconto che si rammostra al teste (cfr. doc. 3)?”;
2. “Vero che a partire dal 2008 fino alla fine del 2023 il OT. è stato il Testimone_1 commercialista di ”; _1
3. “Vero che alla f . comunicava a la Testimone_1 _1 chiusura del proprio studio e la ceSSzione dell'attività?”;
4. “Vero che alla fine del 2021 il OT. si recava presso la sede legale di Testimone_1 in Chiampo (VI) Via 7/A e nella circostanza presentava ai IG.ri _1
e la IG.ra , qualificandola CP_2 Parte_2 Parte_1 TE
5. “Vero che nell'incontro di cui al punto che precede il OT. informava i IG.ri Testimone_1
, e che la sarebbe stata CP_2 Parte_2 Parte_1 TE t nt arichi a quest 6. “Vero che dalla fine del 2021 alla fine del 2023 e in particolare per le questioni attinenti alla cessione delle quote e della modifica dello statuto, i IG.ri , e CP_2 Parte_2
si rivolgevano alla IG.ra c Parte_1 TE ott. ?”; Testimone_1 7. “Vero che dalla fin e del 2023 e in particolare per le questioni attinenti alla cessione delle quote e della modifica dello statuto, la IG.ra inviava mail ai IG.ri TE
, e e all'impiegata amministrativa di CP_2 Parte_2 Parte_1 'in e da carta intestata di Controparte_4 Email_2 e da documenti c (cfr. doc. 6-7)?”; Parte_3 l 2021 alla fine del 2023 e in particolare per le questioni attinenti alla cessione delle quote e della modifica dello statuto la IG.ra inviava mail ai IG.ri TE
, e e all istrativa di CP_2 Parte_2 Parte_1 lif , ”, come da Controparte_4 _3 Pt_3 Testimone_1
al teste (cfr. doc. 6-7
2 9. “Vero che dalla fine del 2021 alla fine del 2023 i dipendenti del OT. Testimone_1 inviavano mail ai IG.ri , e e all'impiegata CP_2 Parte_2 Parte_1 amministrativa di nd CP Controparte_4 Parte_4
” e “Miri , come da documento
[...] Testimone_1
9)?”; 10. “Vero che 1 alla fine del 2023 e in particolare per le questioni attinenti alla cessione delle quote e della modifica dello statuto, la IG.ra inviava TE mail e chiamava i IG.ri , e a CP_2 Parte_2 Parte_1 amministrativa di i c 0 e le 13.00 e tra le Controparte_4 15.00 e le 19.00 11. “Vero che dalla fine del 2021 alla fine del 2023 e in particolare per le questioni attinenti alla cessione delle quote e della modifica dello statuto, la IG.ra si occupava di fiSSre TE appuntamenti per il OT. e di fare da tra , Testimone_1 CP_2 [...]
e , come da docu a Parte_2 Parte_1 Testimone_1 c.
12. “Vero che nel 2021, 2022 e 2023 la IG.ra raccoglieva da i TE _1 documenti e le informazioni neceSSrie per la el bilancio di _1 bilancio predisposto poi dal OT. , come da documento ch este Testimone_1 (doc. 30)?”;
13. “Vero che dal 2021 al 2023 la IG.ra si occupava di replicare via mail per TE conto del OT. ai quesiti rivolti di al OT. in Tes_1 _1 Tes_1 ordine ai contr zione della società, mettendo per c OT. Tes_1 come da documenti che si rammostrano al teste (doc. 31)?”;
14. “Vero che nel gennaio 2022 i soci di discutevano con il OT. _1 Tes_1
di effettuare una cessione delle e di aggiorn to,
[...] _1
documenti che rammostrano al teste (cfr. 15. “Vero che in data 12.02.2022 e 22.02.2022 si teneva un incontro presso la sede di CP tra IG.ri , e e il OT.
[...] CP_2 Parte_2 Parte_1 Testimone_1 iscutere e to dello s
”; _1 ta 17.02.2022 la IG.ra su incarico del OTor inviava TE Tes_1 ai IG.ri , la bozza di statuto CP_2 Parte_2 Parte_1 CP e i a 8-29-8)?;
[...] Vero che dal gennaio 2022 al rogito del 04.05.2022 i IG.ri , CP_2 Parte_2 e discutevano della cessione delle quote e dell Parte_1 Per_ c to degli atti stessi con il OT. e con il Notaio ”; Testimone_1
18. “Vero che i IG.ri , si coor ano con lo CP_2 Parte_2 Parte_1 Studio del Notaio r d .2022?”; Persona_2
19. “Vero che in presso lo studio del Notaio in Trissino (VI) veniva Persona_2 sottoscritto l'atto di cessione delle quote sociali di ale di assemblea _1 societaria di per la modifica dell ietà steSS che si rammostrano _1 al teste (doc
20. “Vero che al rogito del 04.05.2022 presso lo studio del Notaio in Trissino (VI) Persona_2 presenziava anche il OT. ?”; Testimone_1
Si indicano a testi a prova diretta i IG.ri , e . Parte_2 Parte_1 CP_4
- Si chiede di essere ammessi a prova c i a con i testi sopra indicati a prova diretta: i IG.ri , e . Parte_2 Parte_1 CP_4
- Si chiede di essere ammessi a prova con di prova: 1) “Vero che nel gennaio 2020 conferiva l'incarico al OT. _1 Tes_1
di assisterla per la cessione dell del IG.
[...] _1 Parte_5
dello statuto di ”; a pr pp. 1, 1 lati da _1 controparte;
2) “Vero ch al maggio 2022 il OT. si occupava Testimone_1 per conto di di svolgere le attività connesse alla c e della _1
3 e della modifica dello statuto?”; a prova contraria sui capp. 1, 13 e 15 formulati _1 da controparte. Si indicano a testi i IG.ri , e Parte_2 Parte_1 Parte_5
- Si eccepisce l'incapacità a testimoniare l p ta OT. in ragione dell'interesse concreto di quest'ultimo nel presente giudizio ex Testimone_1 art. 1 i caso, si eccepisce la non attendibilità del teste medesimo in relazione al rapporto coniugale con la parte convenuta.
- Si chiede che sia disposta la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. dei documenti disconosciuti da controparte sub. doc. 7 e 8 (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di;
a tal _1 fine, si chiede che sia disposta CTU informatica volta a verificare la corr riproduzioni allegate sub. doc. 7- 8 (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di con i _1 file prodotti sub. 34 - 35 (terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di _1 verificare la rispondenza e integrità dei metadati dei file allegati.
- Si disconoscono, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e/o 2719 c.c., le mail depositate da controparte con la seconda memoria sub. 5 - 6- 12 -13 - 23A - 23B - 23C - 23D - 23F.
- Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che il Giudice ordini alla IG.ra di esibire e _3 produrre in giudizio la lettera di assunzione da parte del OT. e il documento Testimone_1 afferente alla ceSSzione del predetto rapporto di lavoro.
- Si chiede, ai sensi dell'art. art. 210 c.p.c., che il Giudice ordini a INPS e al competente Centro per l'impiego di esibire documentazione attestante la situazione lavorativa della convenuta (UNILAV ed esito ricerca nella banca dati SILV Sistema Informativo Lavoro Veneto).
- Ci si oppone alla CTU richiesta dalla IG.ra per la determinazione del compenso TE spettante alla steSS in quanto meramente uanto esposto in atti.
- Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse per quanto indicato in seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e per quanto esposto nelle note scritte d'udienza del 20.09.2024.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA TE
In via principale Rigettare integralmente le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa
Accertare e dichiarare che la OT.SS ha prestato in favore di le TE _1 attività di cui all'avviso di parcella allegato sub doc. 3 all'atto introduttivo del presente giudizio, nonché in ogni caso le attività di cui in narrativa, e che la steSS, per l'effetto, ha diritto a percepire un compenso per dette attività in misura pari ad € 65.977,60 al lordo della ritenuta d'acconto, ovvero nella diversa e anche maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente determinata ai sensi dell'art. 2225 c.c. e/o in via equitativa. Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della _1 OT.SS , dell'importo di € 65.977,60 al lordo della ritenuta d'acconto, ovvero del TE diverso e e anche maggiore somma che sarò ritenuta di giustizia oltre a interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dal 01.02.2024 e fino al saldo effettivo nonché rivalutazione monetaria.
In via subordinata
1. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento conseguito da ai sensi degli artt. _1
2041 e 2042 c.c., per effetto delle attività espletate dalla OT.SS di cui in TE narrativa, nonché la correlativa diminuzione patrimoniale patita da quest'ultima, per tutti i motivi e nei termini dedotti con il presente atto, e per l'effetto condannare a indennizzare _1 la OT.SS , ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., in misura pari ad € 65.977,60, TE ovvero nella diversa e anche maggiore somma che sarò ritenuta di giustizia, se del caso mediante determinazione in via equitativa.
In ogni caso
1. Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pianegonda, che si dichiara antistatario, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014.
4 In via istruttoria Previa modifica dell'ordinanza pronunciata il 24.09.2024, si chiede l'ammissione integrale delle istanze istruttorie non ammesse in corso di causa, ivi incluse quelle di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata dal patrocinio di parte convenuta in data 04.09.2024, con riferimento alla prova per interpello e per testi sui capitoli di prova ivi formulati e da intendersi in questa sede integralmente riportati, mediante i testi indicati nella memoria medesima, e alla richiesta di c.t.u. volta a determinare il compenso spettante alla OT.SS per l'attività espletata, nonché quelle di cui alla TE memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata dalla scrivente difesa in data 13.09.2024, con riferimento alla richiesta di prova contraria sui capitoli di prova di parte avversa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice CP proponeva azione di accertamento negativo di eventuali crediti vantati da _3
, la quale aveva consegnato un avviso di parcella non numerato e datato
[...]
01.02.2024 per l'importo di Euro 65.977,60 al lordo della ritenuta d'acconto , con causale “competenze professionali e spese per lo studio, la predisposizione, la condivisione e la revisione con i soci di bozze di atti notarili per la cessione quote e nuovo statuto del 04.05.2022. Studi e simulazioni dei carichi di fiscalità in capo ai vari soci, formulazione di ipotesi alternative fino alla stesura di un programma di cessioni nel quali riconoscere gli interessi contrastanti tra soci cedenti e soci cessionari. Studio e revisione con i soci del nuovo sistema di attribuzione compensi agli amministratori in parte fisso e in parte variabile. Gestione rapporti con lo studio Notaio di CE. Incontri preliminari e successivi colloqui con il Notaio, Per_1 importazione del contenuto delle nuove norme statutarie nel modello di statuto adottato dal notaio rogitante. Partecipazione agli atti definitivi. Predisposizione dei verbali assemblea dei soci e dei verbali del Consiglio di Amministrazione per il nuovo sistema di attribuzione dei compensi degli Amministratori” . L'attrice affermava che mai alla convenuta era stato conferito incarico di svolgere le attività indicate in tale avviso, né comprendeva a che titolo la potesse _3 richiedere il pagamento delle predette somme considerato che non risulta iscritta ad alcun albo professionale, né tantomeno a quello dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (doc. 4). Inoltre la partita IVA riportata nell'avviso sopracitato (cfr. doc. 3) era stata attivata dalla convenuta steSS solo a partire dal 01.10.2023 (doc. 5) ovvero oltre un anno dopo il presunto svolgimento delle attività indicate nella causale dell'avviso di parcella e solo pochi mesi prima della richiesta di pagamento nei confronti di _1
Parte convenuta , costituitasi, affermava : TE
-che nel mese di gennaio 2022, si era a lei rivolta per risolvere alcuni CP problemi legati al paSSggio generazionale all'interno dell'azienda steSS;
- che in quel momento le quote della società risultavano così ripartite: CP
54,62% al sig. , 15,38% ciascuna alle signore e CP_2 Parte_1
5 , 11,54% al sig. (già marito di ), Parte_2 Parte_5 Parte_2
e 3,08% al sig. (fondatore) Parte_6
- che veniva conferito incarico alla OT.SS affinché la steSS individuasse _3
e coordinasse le operazioni più efficaci e convenienti per consentire: la fuoriuscita dalla compagine sociale e amministrativa del sig. e del sig. Parte_5 Pt_6
; il raggiungimento di un assetto proprietario secondo cui il sig.
[...] [...]
risultasse proprietario del 55% delle quote sociali, mentre le signore CP_2
e del 22,5% ciascuna;
una ripartizione Parte_1 Parte_2 equilibrata tra i soci di mansioni e poteri decisionali e di rappresentanza della società, oltre che l'equa attribuzione di compensi mensili per gli amministratori.
- che la OT.SS , a seguito dell'incarico ricevuto, aveva quindi dovuto: a) _3 ricostruire le complesse vicende che, dal 2008 al 2019, hanno portato alla predetta configurazione societaria di (la complessità di tali vicende è tra l'altro CP dovuta al fatto che nel corso dell'anno 2013, a seguito di un'operazione di scissione societaria, da nasceva la società della quale risultavano soci CP CP_5 il sig. per una quota del 90% e il sig. per la restante quota Parte_5 CP_2 del 10%);b) verificare i conteggi relativi all'operazione di scissione di cui al punto che precede, poiché i calcoli effettuati e i documenti a suo tempo predisposti dai soci (ad es. ricognizioni di debito, costituzioni in pegno, ecc.) erano totalmente impropri e inadeguati all'intento dagli stessi voluto;
c) predisporre il nuovo statuto di prevedendo tra l'altro delle maggioranze di voto tali per cui il sig. CP
, nell'adozione delle delibere assembleari, non potesse determinare a CP_2 proprio piacimento gli indirizzi della società, e fosse pertanto adeguatamente tutelata la posizione delle signore e;
in proposito si precisa che, Parte_1 Parte_2
a causa delle tensioni esistenti tra i soggetti coinvolti, la OT.SS si vedeva _3 costretta a predisporre più versioni differenti dello statuto di prima di CP giungere a una versione che incontrasse il placet di tutti i soci;
d) nell'ambito della procedura di fuoriuscita del sig. dalla compagine sociale, verificare, Parte_5 ricostruire e dettagliare l'attività straordinaria che costui affermava di avere prestato in qualità di amministratore di nonché coadiuvare le parti nella CP quantificazione dei compensi straordinari lordi al medesimo spettanti per detta attività; e) esaminare e discutere coi soggetti intereSSti il prospetto predisposto dallo di IG (VI), relativo alle imposte dovute sui compensi Parte_3 straordinari netti che il sig. avrebbe percepito da a seguito Parte_5 CP della ceSSzione dalla carica di amministratore di quest'ultima;f) studiare e predisporre, anche sotto il profilo formale, un sistema fisso di determinazione dei compensi degli amministratori di non da ultimo al fine di rispettare il CP diverso apporto dato da ciascuno di essi;
g) studiare e predisporre, anche sotto il profilo formale, un sistema variabile di determinazione dei compensi degli amministratori sulla base del fatturato realizzato da attraverso il marchio CP
, non da ultimo al fine di tenere in debita considerazione il diverso apporto dato CP_5
a tal fine da ciascuno di essi;
h) predisporre, condividere e discutere con soci e/o amministratori le bozze dei verbali con cui venivano formalizzati gli accordi in
6 parola, anche in punto di compensi, mansioni e poteri (verbali che sarebbero poi stati approvati e sottoscritti contestualmente all'atto di cessione delle quote sociali stipulato per atto pubblico il 04.05.2022);i) eseguire i conteggi relativi agli importi spettanti ai singoli soci in forza dell'atto di cessione delle quote sociali del 04.05.2022; j) coordinare l'attività dei professionisti a vario titolo coinvolti nelle predette operazioni, ivi inclusi Notaio e commercialista, nonché confrontarsi con questi ultimi per conto di in vista del perseguimento del risultato voluto;
CP
- che ai fini dell'espletamento delle predette attività, oltre al lavoro di studio e predisposizione della documentazione e dei prospetti neceSSri, la OT.SS _3 manteneva contatti telefonici costanti con l'intera compagine sociale e con i professionisti incaricati da della gestione degli altri aspetti connessi CP all'operazione, inviava e-mail e incontrava in più occasioni i soci, sia singolarmente che, per almeno una dozzina di volte, tutti assieme , quasi sempre nei fine settimana.
-che la OT.SS veniva incaricata da anche di quantificare e _3 CP regolamentare i rapporti di debito-credito esistenti tra i signori , Parte_6
, , e direttamente CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_5
e/o indirettamente connessi ai trasferimenti delle partecipazioni sociali, verificatesi tra l'anno 2008 e l'anno 2019, anche in ragione dei pagamenti parziali dagli stessi medio tempore eseguiti;
- che a tal fine la OT.SS esaminava la copiosa documentazione relativa ai _3 trasferimenti delle partecipazioni sociali e ai pagamenti effettuati dai cessionari delle medesime, ivi inclusi titoli di credito e svariati estratti conto bancari, nonché predisponeva un documento ricognitivo delle obbligazioni di pagamento di ciascuno dei soggetti coinvolti, per un valore complessivo pari ad € 640.000,00;
- che le parti, per le attività di cui alle lettere da a) a j) di pagg. 3-4-5, concordavano in favore dell'odierna convenuta un compenso pari ad € 52.000,00, oltre accessori di legge, oltre al compenso per l'attività di quantificazione e regolamentazione dei rapporti di debito-credito esistenti tra i soggetti intereSSti;
- che era irrilevante la data di attribuzione della partita IVA e, in particolare, il fatto che tale data fosse successiva al conferimento dell'incarico da parte di CP atteso che l'obbligo di apertura della partita IVA sorge esclusivamente qualora l'attività di lavoro autonomo, da occasionale, divenga continua e abituale, il che, per la OT.SS , non si era verificato prima del 01.10.2023; _3
- che, infatti, fino al 15.01.2023 la convenuta prestava prevalentemente l'attività di impiegata alle dipendenze del commercialista OT. , mentre Testimone_1
l'attività in favore di veniva svolta dalla OT.SS pressoché CP _3 esclusivamente nei fine settimana e, comunque, al di fuori del tempo in cui la steSS prestava la propria attività di lavoratrice subordinata;
- che parimenti irrilevante era il fatto che la OT.SS non risultasse _3 all'epoca iscritta all'Albo dei OTori Commercialisti ed Esperti Contabili, non trattandosi nel caso di specie di attività riservate ad alcuna professione regolamentata.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale la condanna di al pagamento dell'importo di € 65.977,60 o, in subordine, al CP
7 compenso determinato, ai sensi dell'art. 2225 c.c. facendo riferimento agli usi e/o alle tariffe professionali vigenti ( ancorché in via meramente analogica e suppletiva, non essendo previsto alcun obbligo di iscrizione ad albi professionali) o, in ulteriore subordine, mediante determinazione equitativa. Infine , atteso che le attività espletate avevano comportato un inconfutabile arricchimento in favore di CP affermava il diritto a essere indennizzata ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., in misura pari all'importo indicato nell'avviso di parcella sub doc. 3 attoreo, ovvero secondo quanto previsto dagli usi e/o dalle tariffe professionali vigenti e/o comunque in via equitativa.
Dopo lo svolgimento della mediazione la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti;
infatti trattandosi di azione di accertamento negativo sarebbe stato onere della convenuta, in forza della domanda riconvenzionale di pagamento, provare i fatti costitutivi della pretesa, ma il capitolo n.1) della seconda memoria è inammissibile per genericità, non essendo precisato quale persona in rappresentanza della società attrice, e in quali circostanze di luogo e di tempo, avesse conferito l'incarico professionale. A fronte della comparsa di costituzione di parte convenuta, contenente domanda riconvenzionale, e recante allegati alcune mail, un verbale di assemblea dei soci di
, statuto della steSS, atto notarile di cessione di partecipazioni di s.r.l., CP parte attrice nella prima difesa affermava che le attività documentate dalla convenuta erano state svolte nella sua qualità di dipendente del dott. Tes_1
commercialista di sin dal 1996 , il quale nel 2021
[...] _1 aveva presentato a parte attrice la convenuta in qualità di propria dipendente/collaboratrice, per cui nessun rapporto contrattuale si era mai instaurato tra parte attrice e la convenuta. La convenuta steSS aveva infatti ammesso in comparsa di costituzione di essere stata dipendente del fino al 15.1.2023, e di avere aperto la partita IVA solo Tes_1
“qualora l'attività di lavoro autonomo, da occasionale, divenga continua e abituale, il che, per la OT.SS , non si era verificato prima del 01.10.2023”. _3
Va osservato che tutte le mail prodotte in causa recano la firma “
[...]
” recano in calce gli indirizzi e i recapiti degli studi professionali di Testimone_2
in CE e in IG, e provengono da un dominio Testimone_1 riconducibile allo studio “ , al pari delle mail Tes_1 Email_3 provenienti da altre dipendenti dello studio ( doc. 9) , e in alcune di esse la precisa espreSSmente di agire “su indicazione del OTor ” : _3 Tes_1 nell'ottobre 2021 la , infatti, scrive all'impiegata di _3 _1
(IG.ra ) presentandosi così: “Buongiorno , sono dello CP_4 CP_4 _3
piacere di conoscerti” (doc. 6 attoreo). Parte_3 nel 2022 la mandava due mail ai soci di del seguente tenore: _3 CP
“Buongiorno, come da Voi richiesto, su indicazione del OTor , Vi Tes_1
8 propongo la data di martedi 22 febbraio ore 15.30 per incontro presso la Vostra sede” (doc. 7 e 35) e “Buongiorno, su indicazione del OTor Vi allego la Tes_1 seguente documentazione: - memorandum dell'incontro del 12.02.2022; - bozza del nuovo statuto da adottare;
prospetto di calcolo per l'assegnazione del corrispettivo pattuito al socio ” (doc. 8 e 34). Parte_5
Secondo la convenuta ciò è irrilevante perché ella era autorizzata dal titolare a servirsi della mail dello studio anche per questioni private, e perché ella per le attività in favore di aveva operato nel fine settimana o nella pausa pranzo. CP
Anche tale circostanza non è veritiera perché parte delle mail allegate dalla steSS convenuta alla comparsa di costituzione sono state dalla spedite in giorni _3 lavorativi e in orari normali (fermo restando che gli studi professionali non sono soggetti ad orari fissi) ad es. giovedì 7 aprile 2022 18:55, giovedì 28 aprile 2022
12:58, venerdì 29 aprile 2022 15:19 , martedì 3 maggio 2022 09:25, martedì 3 maggio 2022 08:31 ecc. (doc. 2 di parte convenuta). Inoltre lo stesso Dissegna chiariva espreSSmente nelle fatture emesse nei confronti di che ogni attività svolta dai membri dello studio erano a lui _1 direttamente riconducibili sia dal punto di vista esecutivo sia dal punto di vista del compensi: “competenze forfetariamente convenute per l'attività professionale coordinata e continuativa, svolta dal nostro Studio, per Vostro ordine e conto, relativamente all'esercizio 2017. L'importo è comprensivo di ogni e qualsiasi prestazione professionale resa da terzi, su richiesta del nostro studio, diretta all'espletamento degli incarichi che di volta in volta ci sono stati conferiti per l'attuazione delle attività relative agli stessi” (doc. 10). Secondo la Suprema Corte “In tema di prestazione d'opera intellettuale, nel caso in cui il professionista si avvalga, nell'espletamento dell'incarico, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, ai sensi dell'art.2232 cod. civ., gli eventuali contatti tra il cliente e questi ultimi, in assenza di uno specifico mandato in loro favore, non generano un nuovo rapporto professionale, ma restano assorbiti nel rapporto tra committente e professionista incaricato “(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1847 del 30/01/2006). Come visto la odierna convenuta non ha provato il conferimento di uno specifico mandato da parte di e pertanto le sue spettanze dovranno esserle CP corrisposte dal datore di lavoro Testimone_1
Parte attrice ha affermato che la parcella n. 3 del 13 aprile 2018 costituisce l' ultimo documento contabile emesso da nei confronti di e ha Tes_1 CP documentato che :
- risulta radiato dall' Ordine dei OTori Commercialisti in data Testimone_1
17.5.2019 (doc.14)
- in data 10.12.2019 aveva ricevuto un atto di pignoramento presso CP terzi dell'Agenzia delle Entrate, che sottoponeva a pignoramento eventuali crediti del verso doc.15) Testimone_1 CP
- in data 16.12.2019 rendeva la seguente dichiarazione del terzo _1 ex art. 547 c.p.c.: “attualmente il OT. sta svolgendo la propria attività in Tes_1 favore di ma allo stato non è stato ancora quantificato _1
9 l'ammontare del credito vantato da quest'ultimo e il termine di pagamento” (doc. 16).
-in data 29.07.2020 l'Agenzia delle Entrate richiedeva a una _1 integrazione alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (doc. 17)
- in data 29.2.2024 chiudeva la partita IVA (doc. 18) Testimone_1
- in data 27.5.2024 e l'odierna convenuta Testimone_1 TE contraevano matrimonio (doc. 27). Alla luce delle circostanze documentate si deve ritenere che la richiesta di pagamento della avanzata nel febbraio 2024 ( dopo un anno e mezzo dal _3 rogito) con l'avviso di parcella oggetto del presente giudizio, non sia espressione di una legittima aspirazione alla retribuzione non soddisfatta dal proprio datore di lavoro , bensì un modo concertato con quest'ultimo per ottenere il Tes_1 pagamento delle spettanze maturate dal grazie anche al lavoro dipendente Tes_1 di colei che poi ne è divenuta moglie, eludendo il pignoramento presso terzi ad opera dell'Agenzia delle Entrate e, in ultima analisi, perfezionando l'evasione dei tributi. Le domande della convenuta devono essere pertanto rigettate, sia perché non è stato dimostrato lo svolgimento a titolo di lavoro autonomo di prestazioni professionali, sia perché l'iniziativa persegue un interesse non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Va osservato altresì che nella propria prima memoria ex art. 171 ter cpc parte attrice scriveva: con comunicazione datata 21.12.2023 CP _1
(doc. 19)(scriveva) al OT. che parte attrice si sarebbe rivolta a un nuovo
Tes_1 commercialista di propria fiducia. In seguito a ciò richiedeva più volte a la disponibilità di
Tes_1 _1 quest'ultima a corrispondere le competenze ma questa eccepisce sempre l'esistenza del pignoramento sopracitato”. Quindi ammette di essere debitrice di CP per le prestazioni successive al 2018 e continuate sino al 2023 (desumibili
Tes_1 anche dai capitoli di prova articolati dalla attrice e riportati nelle conclusioni sopra epigrafate), e, sia pure indirettamente, nella presente causa è stato quantificato un credito dello studio Per tali ragioni appare opportuno disporre la
Tes_1 trasmissione della presente sentenza alla Agenzia delle Entrate per quanto di eventuale interesse ai sensi degli artt. 549 e ss. cpc, in relazione a :
Il regolamento delle spese di lite, comprensive della fase di mediazione, segue la soccombenza, (pur non ravvisandosi i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc atteso che, in forza della particolare situazione sopra descritta, anche la parte attrice sta omettendo il pagamento di debiti), e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) accerta e dichiara che nulla è dovuto da nei confronti di _1
in proprio;
TE
2) rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 8605,90 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza all Controparte_6
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Così deciso in CE il 19.5.2025
Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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