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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 355/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Marco Marocco e dall'avv. Michele Parte_1
Duz
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti Controparte_1 dall'avv. Fabio Federicis
RESISTENTE
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“- di essere lavoratore dipendente di applicato presso il Centro Controparte_1
Postale Operativo di via Brigata LE in Trieste;
- che il 10.09.23 la Polstrada di Udine gli ritirava la patente di guida, essendo in tale data risultato positivo all'alcol-test; con provvedimento del 14.09.23 la Prefettura di Udine disponeva la sospensione della patente di guida per 3 mesi;
- che il datore di lavoro comunicava al Sig. che la sospensione del titolo di guida gli Pt_1
rendeva impossibile svolgere le proprie mansioni professionali (portalettere) e che pertanto, a decorrere dall'11.09.23, egli veniva privato della retribuzione;
- che a quel punto l'odierno ricorrente contestava il provvedimento datoriale e chiedeva di essere temporaneamente adibito alle cd. lavorazioni interne presso la propria abituale sede di lavoro (il CPO di via Brigata LE, Trieste) o di essere adibito ad altre mansioni presso diversa sede aziendale;
- che d'altra parte egli aveva frequentato, nei giorni 23 e 24 agosto dello stesso anno, a un corso interno relativo alle cd. lavorazioni interne;
- che la Società riscontrava negativamente la richiesta del Sig. ; Pt_1
- che tuttavia alcuni suoi colleghi portalettere, i quali avevano frequentato il medesimo corso, sebbene in tempi diversi, venivano in effetti adibiti alle lavorazioni interne;
- che, avendo nel frattempo il sig. ottenuto il rilascio del permesso provvisorio di Pt_1
guida, il datore di lavoro ne disponeva il regolare rientro in servizio a decorrere dal
18.12.2023”.
Pertanto, egli ha concluso come di seguito:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro senza retribuzione imposta al ricorrente da nel periodo dal 12.09.2023 sino al 17.12.2023 Controparte_1
e, conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive dovute nella somma di euro 7.113,66 ovvero nel diverso, minor o maggior
2 ammontare, accertato in corso di causa se del caso anche a mezzo di espletanda CTU oltre che al pagamento dei contributi previdenziali;
- condannare altresì la società resistente a ricomputare le ferie ed i permessi spettanti al ricorrente;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti che la Società resistente deve ricalcolare il
TFR maturato dal ricorrente.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali, ivi compreso il rimborso forfettario del 15 % per spese generali”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
L' non si è costituito in giudizio e se ne dichiara la contumacia. CP_2
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato nei limiti di seguito esposti.
È incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che: in data 10.9.2023 la
Polstrada di Udine ha ritirato la patente di guida al ricorrente, il quale era risultato positivo all'alcol-test; che con provvedimento del 14.9.2023 la Prefettura di Udine ha disposto la sospensione della patente di guida del ricorrente per 3 mesi;
che, pertanto, a seguito di tali fatti parte resistente ha sospeso il lavoratore per il periodo dal 11.9.2023 al 18.12.2023.
3 Ebbene, il provvedimento comminato dalla resistente può ritenersi legittimo, costituendo l'impossibilità temporanea della prestazione un'ipotesi di impossibilità parziale di cui all'art. 1364 cod. civ. a cui consegue, nell'ambito del rapporto sinallagmatico quale quello lavorativo, la sospensione della retribuzione.
Ed infatti, nel caso di specie è pacifico che il ritiro della patente di guida sia un fatto estraneo alla sfera di influenza del datore di lavoro che, comunque, preclude la possibilità di svolgere la prestazione -avendo il ricorrente mansioni di portalettere addetto alla consegna della corrispondenza con automezzo aziendale nelle zone di assegnazione, le quali sono raggiungibili solo con l'ausilio del mezzo concesso in dotazione proprio a tal fine- con conseguente sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per fatto del lavoratore.
Parte resistente, invero, ha eccepito che il servizio di portalettere viene svolto esclusivamente per il tramite di mezzi aziendali per cui è richiesto il possesso della patente
B e che nelle zone di Trieste tale servizio non viene svolto a piedi.
Al cospetto della suddetta circostanza, parte ricorrente non ha fornito elementi di prova del fatto che il servizio di recapito della posta nella zona di sua competenza venga ordinariamente svolto, anche con modalità o mezzi che non presuppongono il possesso della patente di guida.
, infatti, ha allegato e provato che solo nella provincia di Udine vi è un servizio CP_1
di consegna in bicicletta svolto a pieno organico da altri lavoratori.
Al tempo stesso, il ricorrente non poteva essere impiegato nella diversa mansione di addetto alle lavorazioni interne.
Come eccepito dalla resistente, a partire dal 2023 è stato avviato presso il Centro di
Distribuzione Trieste Recapito LE il processo di riorganizzazione delle attività di recapito di , in applicazione dei nuovi modelli di recapito previsti dagli accordi CP_1
integrativi dd.dd. 08.02.2018, 02.08.2022 e 21.11.22 sottoscritti da parte datoriale e organizzazioni sindacali (docti. 1, 2 e 3 di parte resistente).
4 “Tale nuovo modello organizzativo è incentrato sui cc.dd. “accentramento” e
“arretramento” delle lavorazioni interne, ovvero di quelle lavorazioni accessorie all'attività di consegna della corrispondenza che vengono eseguite all'interno dei locali aziendali: il nuovo assetto organizzativo ha ridotto significativamente i centri nei quali si svolgono le lavorazioni interne ed eliminato la figura professionale dell'addetto alle sole lavorazioni interne (cd. A.L.I., divenuta superata ed anti-economica), affidandole principalmente agli Addetti alla Produzione e, in parte residuale, ai portalettere (cfr. in particolare doc.2, pagg. 2-3; doc.3, pag. 2)
In forza del nuovo modello organizzativo, dunque, le lavorazioni interne dei plichi postali si aggiungono alle mansioni che già erano state affidate agli Addetti alla Produzione e ai portalettere in forza del precedente modello organizzativo (e che comunque permangono in capo a queste figure professionali).
Le lavorazioni interne affidate ai portalettere dal nuovo modello organizzativo sono indicate nel documento di valutazione dei rischi relativo alle mansioni dei portalettere
Linea Business adibiti anche ad attività di lavorazioni interne (doc.4 – pag. 1)” (cfr. memora resistente).
Pertanto, essendo venuta meno la specifica figura professionali il ricorrente non poteva essere adibito alla mansione richiesta.
Del resto, occorre evidenziare che il datore di lavoro non è tenuto a rivedere i propri organici o l'assetto organizzativo per consentire al lavoratore di svolgere attività lavorativa anche in ruoli diversi da quello per il quale lo stesso è stato assunto, e in relazione a cui non ha interesse alla prestazione, a fronte di una impossibilità della prestazione che deriva unicamente dalle condotte volontarie del lavoratore. Tale scelta rientra nella discrezionalità del datore, anche ai sensi dell'art. 41 Cost. e del principio della libera iniziativa economica da esso enucleato, e non può, dunque, essere sindacata dal Giudice.
E neppure, per analoghe ragioni, può essere sindacata la scelta della società di avvalersi di personale a tempo determinato o indeterminato per svolgere altre attività.
Con riguardo, poi, al lavoratore , la resistente ha provato che nel periodo Parte_2
2014-2016 egli era stato sollevato dalle attività di recapito poiché giudicato non idoneo alle mansioni di portalettere dal collegio medico del Dipartimento delle Prevenzione – Medicina
5 Legale e, di conseguenza, assegnato alle sole lavorazioni interne sulla base del modello organizzativo dei servizi di recapito in uso all'epoca (cfr. all. n. 8 di parte resistente).
Parimenti, è inconferente è il richiamo di parte ricorrente all'art. 57 del CCNL relativo alla diversa ipotesi di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale, che si limita a una specifica fattispecie, ma non esclude la possibilità della sospensione dell'attività lavorativa anche in altre circostanze.
In conclusione, per tutto quanto esposto in narrativa, il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni trattate nonché il contrasto giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Trieste, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 355/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Marco Marocco e dall'avv. Michele Parte_1
Duz
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti Controparte_1 dall'avv. Fabio Federicis
RESISTENTE
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“- di essere lavoratore dipendente di applicato presso il Centro Controparte_1
Postale Operativo di via Brigata LE in Trieste;
- che il 10.09.23 la Polstrada di Udine gli ritirava la patente di guida, essendo in tale data risultato positivo all'alcol-test; con provvedimento del 14.09.23 la Prefettura di Udine disponeva la sospensione della patente di guida per 3 mesi;
- che il datore di lavoro comunicava al Sig. che la sospensione del titolo di guida gli Pt_1
rendeva impossibile svolgere le proprie mansioni professionali (portalettere) e che pertanto, a decorrere dall'11.09.23, egli veniva privato della retribuzione;
- che a quel punto l'odierno ricorrente contestava il provvedimento datoriale e chiedeva di essere temporaneamente adibito alle cd. lavorazioni interne presso la propria abituale sede di lavoro (il CPO di via Brigata LE, Trieste) o di essere adibito ad altre mansioni presso diversa sede aziendale;
- che d'altra parte egli aveva frequentato, nei giorni 23 e 24 agosto dello stesso anno, a un corso interno relativo alle cd. lavorazioni interne;
- che la Società riscontrava negativamente la richiesta del Sig. ; Pt_1
- che tuttavia alcuni suoi colleghi portalettere, i quali avevano frequentato il medesimo corso, sebbene in tempi diversi, venivano in effetti adibiti alle lavorazioni interne;
- che, avendo nel frattempo il sig. ottenuto il rilascio del permesso provvisorio di Pt_1
guida, il datore di lavoro ne disponeva il regolare rientro in servizio a decorrere dal
18.12.2023”.
Pertanto, egli ha concluso come di seguito:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro senza retribuzione imposta al ricorrente da nel periodo dal 12.09.2023 sino al 17.12.2023 Controparte_1
e, conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive dovute nella somma di euro 7.113,66 ovvero nel diverso, minor o maggior
2 ammontare, accertato in corso di causa se del caso anche a mezzo di espletanda CTU oltre che al pagamento dei contributi previdenziali;
- condannare altresì la società resistente a ricomputare le ferie ed i permessi spettanti al ricorrente;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti che la Società resistente deve ricalcolare il
TFR maturato dal ricorrente.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali, ivi compreso il rimborso forfettario del 15 % per spese generali”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
L' non si è costituito in giudizio e se ne dichiara la contumacia. CP_2
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato nei limiti di seguito esposti.
È incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che: in data 10.9.2023 la
Polstrada di Udine ha ritirato la patente di guida al ricorrente, il quale era risultato positivo all'alcol-test; che con provvedimento del 14.9.2023 la Prefettura di Udine ha disposto la sospensione della patente di guida del ricorrente per 3 mesi;
che, pertanto, a seguito di tali fatti parte resistente ha sospeso il lavoratore per il periodo dal 11.9.2023 al 18.12.2023.
3 Ebbene, il provvedimento comminato dalla resistente può ritenersi legittimo, costituendo l'impossibilità temporanea della prestazione un'ipotesi di impossibilità parziale di cui all'art. 1364 cod. civ. a cui consegue, nell'ambito del rapporto sinallagmatico quale quello lavorativo, la sospensione della retribuzione.
Ed infatti, nel caso di specie è pacifico che il ritiro della patente di guida sia un fatto estraneo alla sfera di influenza del datore di lavoro che, comunque, preclude la possibilità di svolgere la prestazione -avendo il ricorrente mansioni di portalettere addetto alla consegna della corrispondenza con automezzo aziendale nelle zone di assegnazione, le quali sono raggiungibili solo con l'ausilio del mezzo concesso in dotazione proprio a tal fine- con conseguente sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per fatto del lavoratore.
Parte resistente, invero, ha eccepito che il servizio di portalettere viene svolto esclusivamente per il tramite di mezzi aziendali per cui è richiesto il possesso della patente
B e che nelle zone di Trieste tale servizio non viene svolto a piedi.
Al cospetto della suddetta circostanza, parte ricorrente non ha fornito elementi di prova del fatto che il servizio di recapito della posta nella zona di sua competenza venga ordinariamente svolto, anche con modalità o mezzi che non presuppongono il possesso della patente di guida.
, infatti, ha allegato e provato che solo nella provincia di Udine vi è un servizio CP_1
di consegna in bicicletta svolto a pieno organico da altri lavoratori.
Al tempo stesso, il ricorrente non poteva essere impiegato nella diversa mansione di addetto alle lavorazioni interne.
Come eccepito dalla resistente, a partire dal 2023 è stato avviato presso il Centro di
Distribuzione Trieste Recapito LE il processo di riorganizzazione delle attività di recapito di , in applicazione dei nuovi modelli di recapito previsti dagli accordi CP_1
integrativi dd.dd. 08.02.2018, 02.08.2022 e 21.11.22 sottoscritti da parte datoriale e organizzazioni sindacali (docti. 1, 2 e 3 di parte resistente).
4 “Tale nuovo modello organizzativo è incentrato sui cc.dd. “accentramento” e
“arretramento” delle lavorazioni interne, ovvero di quelle lavorazioni accessorie all'attività di consegna della corrispondenza che vengono eseguite all'interno dei locali aziendali: il nuovo assetto organizzativo ha ridotto significativamente i centri nei quali si svolgono le lavorazioni interne ed eliminato la figura professionale dell'addetto alle sole lavorazioni interne (cd. A.L.I., divenuta superata ed anti-economica), affidandole principalmente agli Addetti alla Produzione e, in parte residuale, ai portalettere (cfr. in particolare doc.2, pagg. 2-3; doc.3, pag. 2)
In forza del nuovo modello organizzativo, dunque, le lavorazioni interne dei plichi postali si aggiungono alle mansioni che già erano state affidate agli Addetti alla Produzione e ai portalettere in forza del precedente modello organizzativo (e che comunque permangono in capo a queste figure professionali).
Le lavorazioni interne affidate ai portalettere dal nuovo modello organizzativo sono indicate nel documento di valutazione dei rischi relativo alle mansioni dei portalettere
Linea Business adibiti anche ad attività di lavorazioni interne (doc.4 – pag. 1)” (cfr. memora resistente).
Pertanto, essendo venuta meno la specifica figura professionali il ricorrente non poteva essere adibito alla mansione richiesta.
Del resto, occorre evidenziare che il datore di lavoro non è tenuto a rivedere i propri organici o l'assetto organizzativo per consentire al lavoratore di svolgere attività lavorativa anche in ruoli diversi da quello per il quale lo stesso è stato assunto, e in relazione a cui non ha interesse alla prestazione, a fronte di una impossibilità della prestazione che deriva unicamente dalle condotte volontarie del lavoratore. Tale scelta rientra nella discrezionalità del datore, anche ai sensi dell'art. 41 Cost. e del principio della libera iniziativa economica da esso enucleato, e non può, dunque, essere sindacata dal Giudice.
E neppure, per analoghe ragioni, può essere sindacata la scelta della società di avvalersi di personale a tempo determinato o indeterminato per svolgere altre attività.
Con riguardo, poi, al lavoratore , la resistente ha provato che nel periodo Parte_2
2014-2016 egli era stato sollevato dalle attività di recapito poiché giudicato non idoneo alle mansioni di portalettere dal collegio medico del Dipartimento delle Prevenzione – Medicina
5 Legale e, di conseguenza, assegnato alle sole lavorazioni interne sulla base del modello organizzativo dei servizi di recapito in uso all'epoca (cfr. all. n. 8 di parte resistente).
Parimenti, è inconferente è il richiamo di parte ricorrente all'art. 57 del CCNL relativo alla diversa ipotesi di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale, che si limita a una specifica fattispecie, ma non esclude la possibilità della sospensione dell'attività lavorativa anche in altre circostanze.
In conclusione, per tutto quanto esposto in narrativa, il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni trattate nonché il contrasto giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Trieste, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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