Art. 15. (( (Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori). )) (( 1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . ))
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31 dicembre 2019
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2 marzo 2020
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30 aprile 2020
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23 marzo 2021
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22 maggio 2021
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1 settembre 2021
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15 luglio 2022
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Commentari • 41
- 1. Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e d'InsolvenzaElisa Migliorini · https://fiscomania.com/ · 23 febbraio 2020
[…] Per l'Agente della Riscossione l'obbligo è previsto a pena di inopponibilità (alla massa) del credito per spese ed oneri di riscossione. L'art. 15 co. 1 del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza prevede che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agente della Riscossione hanno l'obbligo di avvisare il debitore che la sua esposizione debitoria ha superato precise soglie (individuate co. 2 dell'art. 15 del CCII), con l'avvertimento di “provvedere” entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, a pena di segnalazione all'OCRI (c.d. “segnalazione verso l'interno“). […]
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Giurisprudenza • 53
- 1. Trib. Trani, sentenza 05/07/2025, n. 721Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, lette le comparse conclusionali depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e 190 c.p.c, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5937/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1429/2019 emesso da questo Tribunale (3132/2019 r.g.a.c.c.), promossa da: Parte_1 in persona del suo legale rappresentante, nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4 , Parte_5 , rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Capano in virtù di procura rilasciata …Leggi di più...
- interessi ultralegali·
- domanda riconvenzionale·
- trasparenza bancaria·
- compensazione impropria·
- art. 1956 c.c.·
- prescrizione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- commissione di massimo scoperto·
- anatocismo·
- onere della prova