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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1432/2023 del R.G. Trib. in data 18/7/2023, promossa d a
- Parte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rapp.te p.t. sig. , con sede
[...] Parte_2 in 33090 Arba (PN) Via Pascoli, 19 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_1
Martorana;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- nato a [...] l'[...], C.F. e residente in Parte_3 C.F._1
Pordenone (PN), Via P. del Zoccolo n. 21, in proprio nonché quale titolare dell'omonima ditta individuale con partita IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'Onza P.IVA_2
a p p e l l a t o
avente per oggetto: “mandato” – appello avverso la sentenza n. 301/2023 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata il 24/5/2023 nel procedimento n. 930/2021 R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 31/1/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da note scritte depositate in data 25/11/24 e quindi:
“nel merito in via principale: rigettata ogni eccezione preliminare e/o pregiudiziale dell'appellato, sig. , riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi d'appello e di Parte_3
quanto dedotto nelle memorie depositate anche nel presente grado;
conseguentemente, accertata
l'infondatezza di tutte le domande ed eccezioni avversarie, per i motivi di cui agli atti depositati, anche in grado d'appello, accogliere la domanda contenuta in atto di citazione introduttiva del
22/2/2021 e, per l'effetto, condannare, il sig. , ut supra, al pagamento, in favore della Parte_3
del F.V.G. in liquidazione, ut supra, della somma di € 1.620,59, Parte_1 Parte_1
s.e.&.o., oltre agli interessi legali, dalla data di messa in mora o dalla diversa data che risulterà dovuta, al saldo effettivo;
in via subordinata: in accoglimento delle ragioni e delle causali illustrate negli atti depositati, condannare parte opponente appellata al pagamento, in favore dell'associazione appellante, della diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, anche a seguito di valutazione equitativa;
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal sig. ; Parte_3
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado;
in via istruttoria: ammettersi le prove indicate nelle memorie autorizzate dd 29/2/2024 e 19/3/2024, quanto a testi non escussi.”;
- per parte appellata: come da note scritte depositate in data 2/12/24 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria così provvedere:
- in via principale, dichiarare l'appello avversario inammissibile per difetto di rappresentanza processuale in capo al Sig. per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione Parte_2 del 19 dicembre 2023 nonché nelle successive memorie autorizzate depositate dall'appellato;
- in subordine, respingere integralmente e in ogni punto l'appello avversario anche con riferimento al merito della causa e, quindi, confermare con la migliore delle motivazioni la sentenza n. 301 del
2023 del Giudice di Pace di Pordenone per tutte le causali esposte con la comparsa di costituzione del 19 dicembre 2023 e con le successive memorie depositate anche in tale giudizio d'appello;
- in estremo subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre il quantum della pretesa creditoria di Parte_4
[...] [..
[...] per tutti i motivi evidenziati con gli atti depositati anche in tale
[...]
giudizio di appello;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma parziale della sentenza n. 301 del 2023 del
Giudice di Pace di Pordenone condannare Parte_1
al pagamento dei compensi di lite di primo grado a favore del Sig. ;
[...] Parte_3
- ordinare a controparte l'espunzione dal fascicolo d'ufficio dell'allegato G perché illecitamente acquisito per i motivi dedotti in narrativa (pag. 21 comparsa d'appello);
- in via istruttoria dichiararsi inammissibile la prova per testi dedotta da parte attrice per i motivi dedotti con gli atti depositati anche in questo grado dall'appellato;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_5
(d'ora in avanti ) ha proposto appello avverso la sentenza
[...] Parte_1
n.301/2023, con la quale il Giudice di Pace di Pordenone, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta aveva dichiarato “la carenza di legittimazione Parte_3 attiva ad agire e la conseguente inammissibilità” del giudizio introdotto in primo grado, compensando le spese di lite.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, rubricato al n. 930/2021, parte attrice odierna appellante aveva richiesto di accertare il credito vantato nei confronti del convenuto per i servizi e le attività svolte in suo favore, descritte in sette fatture emesse tra il 11.07.2017 e il 31.12.2018, delle quali aveva allegato di aver inutilmente sollecitato il saldo. Conseguentemente, era stata chiesta al
Giudice di Pace la condanna di al pagamento della somma di euro 1.620,59, oltre Parte_3
a interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e alle spese di lite.
Il convenuto aveva preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese, nonché il difetto di rappresentanza processuale della persona fisica che, in qualità di liquidatrice, aveva agito in nome e per conto dell'associazione. Nel merito, aveva negato di aver conferito incarico alla e aveva contestato Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni fatturate, rilevando in aggiunta, oltre alla irregolarità delle fatture e alla loro genericità, la prescrizione del credito azionato ex art. 2956 n.2) c.c..
3 Il Giudice di Pace di Pordenone, senza dar corso ad alcuna attività istruttoria, aveva trattenuto la causa in decisione sulla prima questione pregiudiziale posta dal convenuto, che poi aveva accolto con la sentenza impugnata in questa sede. In sintesi, nel provvedimento impugnato si era argomentato che l' , a suo tempo iscrittasi al REA (archivio a sua volta contenuto Parte_1
nel Registro delle Imprese) presso la Camera di Commercio, aveva svolto attività economica abituale e comunque prevalente, dovendosi conseguentemente qualificare come ente commerciale con applicazione analogica della normativa prevista per le associazioni riconosciute e per le imprese, per cui con la cancellazione dal REA e la chiusura della partita IVA avvenute in data
31/12/2015, non essendo stata fornita la prova di una prosecuzione dell'attività istituzionale, si era determinata l'estinzione dell'ente, con conseguente perdita dalla capacità processuale.
2. Con il proposto appello, l' ha richiesto la riforma della sentenza di primo Parte_1
grado.
In sintesi, l'appellante ha contestato la qualificazione di ente commerciale contenuta nella pronuncia impugnata, sostenendo che, come risultante dai documenti prodotti e in particolare dal processo verbale redatto nei propri confronti dalla Guardia di Finanza, se in origine aveva erogato anche servizi di assistenza fiscale-tributaria di natura commerciale, comunque minoritari rispetto alle altre attività istituzionali, dopo il 31/12/2015 aveva cessato di fornire tali servizi commerciali, continuando a esercitare, con il solo codice fiscale, le altre attività non soggette ad IVA, verso pagamento di corrispettivi non eccedenti, come da statuto, i costi di diretta imputazione. Con riferimento alla dedotta estinzione, l' ha contestato il presupposto della Parte_1
conclusione assunta dal Giudice di Pace, cioè la cancellazione dal Registro delle Imprese, negando di esservi mai stata iscritta e precisando di essersi cancellata da altro registro, cioè il REA. In ogni caso, ha ribadito di aver continuato a svolgere la propria attività tecnico-economica anche dopo la chiusura della partita IVA, circostanza formalmente confermata dallo stesso modulo fiscale di cessazione dell'attività a fini IVA, nel quale era stata barrata la casella relativa alla continuazione dell'esercizio di attività non soggette all'imposta. Infine, a ulteriore conferma delle proprie tesi,
l'attrice/appellante ha invocato le stesse fatture emesse nei confronti del convenuto/appellato, nelle quali i servizi fatturati non erano consistiti in assistenza fiscale-tributaria, per cui non era stata applicata l'IVA. Tra l'altro, era stata addebitata a anche la quota associativa annuale, a Pt_3 conferma dell'esistenza e dell'operatività dell'ASSOCIAZIONE.
4 L'appellante, quale conseguenza della richiesta riforma della sentenza, ha fatto istanza di concessione dei termini per le memorie di trattazione, ai fini della prosecuzione del giudizio nel merito.
3. Parte appellata ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per il difetto di rappresentanza processuale dell'asserito nuovo rappresentante dell' , da un lato Parte_1 per non essere stata fornita prova della fonte dei suoi poteri rappresentativi, d'altro lato per non essere prevista nello statuto associativo la figura del liquidatore.
In comparsa sono stati dettagliatamente contestati tutti i motivi di appello, di cui è stata sostenuta l'inammissibilità e l'infondatezza, con conseguente richiesta di conferma della sentenza impugnata.
Quanto ai profili processuali, è stata ribadita l'inammissibilità dei documenti allegati alle note a verbale di data 9/11/2021, tra i quali il p.v.c. della invocato dalla controparte a sostegno delle Pt_6 proprie ragioni. Inoltre, l'appellato ha ribadito la fondatezza delle argomentazioni del giudice di prime cure con riferimento alla natura commerciale dell' , al difetto di prova circa Parte_1 la prevalenza delle attività non economiche dell'associazione, agli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione dal REA, contestando l'irrilevanza degli ulteriori elementi addotti dall'appellante per sostenere la tesi della sopravvivenza dell'ente.
In via incidentale, ha chiesto la riforma della pronuncia in punto regolamentazione delle Pt_3
spese di lite, ritenendo erronea la compensazione e chiedendo la rifusione di quelle del primo grado.
Infine, nel merito della vicenda, l'appellato ha sostenuto l'infondatezza della pretesa di controparte,
o quantomeno il difetto di prova del credito, sostenendo comunque di aver estinto ogni obbligazione nei confronti dell'ASSOCIAZIONE.
4. All'esito della prima udienza, ritenendosi a una prima delibazione che le questioni pregiudiziali poste, pur essendo astrattamente idonee a definire il procedimento, non avessero una consistenza tale da determinare una decisione immediata, è stato concesso termine alle parti per articolare istanze istruttorie, cui non era stato dato sfogo in primo grado. La causa è stata conseguentemente istruita mediante gli ulteriori documenti prodotti dalle parti e mediante le prove testimoniali ammesse, all'esito della cui assunzione è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
5 5. Come prima questione, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per carenza di rappresentanza processuale del “sig. , asserito nuovo liquidatore dell'associazione Parte_2 appellante”, il quale, in nome e per conto dell'associazione, aveva conferito mandato al difensore per la proposizione dell'atto di appello.
L'eccezione è infondata.
Parte appellante ha depositato documentazione (all.15) relativa allo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e alla nomina dell'originario liquidatore, avvenuta secondo la procedura di cui all'art. 11 comma 2 disp. att. c.c. Non è fondato l'argomento proposto dalla parte appellata, secondo il quale alla liquidazione dell'associazione non riconosciuta avrebbero potuto provvedere solo il legale rappresentante in carica al momento dello scioglimento o il liquidatore nominato dal
Presidente del Tribunale, perché la stessa pronuncia citata dalla parte a sostegno della propria tesi
(Cass. 5738/2009) ha chiarito che è consentita una terza modalità, concretamente seguita nel caso in esame, cioè la nomina di liquidatori da parte dell'assemblea (in motivazione: “... b) la nomina dei liquidatori, ancorché non indispensabile, non è tuttavia vietata, ove l'assemblea voglia procedervi;
...”).
Originaria liquidatrice era stata nominata altra persona, successivamente sostituita dall'odierno liquidatore (all. L). I lamentati profili di illegittimità della deliberazione di Parte_2
sostituzione avrebbero dovuto tradursi in una rituale impugnazione e in una pronuncia costitutiva di annullamento, il che non è avvenuto.
6. La sentenza di prima grado deve essere riformata, nella parte in cui ha ritenuto la parte attrice priva di legittimazione attiva.
Innanzitutto, va rilevato che l' non è mai stata iscritta al Registro delle Imprese. Parte_1
Dalla visura in atti risulta esplicitamente che si tratta di “Soggetto iscritto solo al REA (Repertorio
Economico Amministrativo)”, per cui, già a monte, difetterebbe il presupposto dal quale far discendere, quale effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese, l'estinzione e la conseguente perdita di capacità processuale.
In ogni caso, la stessa pronuncia citata nella sentenza impugnata (Cass. 9541/2016), riferendosi ad associazione non riconosciuta, ha chiarito che “… Sul punto, sia pure con riguardo all'imprenditore individuale, la Corte ha già avuto occasione di chiarire che la disciplina di cui all'art. 2495 c.c.
(nel testo introdotto dall'art. 4 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6) non è estensibile alle vicende estintive
6 del soggetto non iscritto nel registro, sicché l'inizio e la fine della qualità d'imprenditore sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di ogni effetto sulla legittimazione e sulla capacità processuale (23 settembre 2013, n. 21714; ord. 7 gennaio
2016, n. 98) …”.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che è differente la disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute e non riconosciute, applicandosi a queste ultime il principio “… secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti ...” (Cass. 12528/2018).
In definitiva, quando ha agito in sede giudiziaria l' non era priva di legittimazione Parte_1
attiva, per due ordini di motivi. Innanzitutto, come emerso dall'istruttoria svolta, di cui si dirà meglio nel prosieguo, anche dopo la chiusura della partita IVA e dopo la cancellazione dal
Repertorio Economico Amministrativo aveva continuato a svolgere la propria attività istituzionale.
In secondo luogo, pur essendo stata posta in liquidazione, non aveva definito tutti i propri rapporti giuridici, quantomeno proprio per aver coltivato in sede giudiziale la propria pretesa nei confronti del convenuto . Pt_3
Le sentenze di primo e secondo grado citate dal convenuto/appellato a sostegno dell'eccezione sono inconferenti, sia perché riferite a soggetti diversi, sia perché hanno affrontato una questione differente da quella della estinzione dell'associazione: “… non si controverte della natura giuridica dell'ente collettivo ovvero della sua permanenza in vita, bensì sull'attività economica in concreto svolta ed, in tesi, danneggiata dall'ingresso sul mercato di un nuovo operatore che erogava lo stesso servizio al medesimo bacino di utenza …” (in motivazione, pag. 23 sentenza Corte d'Appello di Trieste n. 148/2015).
7. Nel merito, parte appellante ha fornito la prova del proprio diritto di credito, che è rappresentato dalle sette fatture prodotte in primo grado (all. da 3 a 9). Non è rilevante in questa sede se i documenti siano regolari o meno da un punto di vista fiscale, dovendosi solo accertare se siano state rese prestazioni che abbiano originato un credito per il pagamento del corrispettivo.
I tre testimoni assunti hanno confermato concordemente e precisamente che l' Parte_1 aveva svolto in favore dell'associato l'istruttoria e la predisposizione delle domande in Pt_3
materia di contributi agricoli, aveva provveduto alla tenuta del fascicolo del produttore, aveva
7 conservato e ordinato le fatture emesse ai fini delle dichiarazioni fiscali, aveva raccolto la documentazione previdenziale e aveva predisposto i modelli di pagamento dei contributi. Vi è corrispondenza tra la descrizione dei servizi esposti nelle fatture e le prestazioni erogate secondo la descrizione dei testimoni. Sono quindi superate le obiezioni della parte appellata, relative solo alla fonte documentale del credito, non essendo condivisibili le contestazioni sul contenuto delle deposizioni testimoniali, in quanto sostanzialmente consistenti nella asserita impossibilità dei testi di riferire correttamente le prestazioni eseguite proprio dalla e non dagli altri Parte_1
soggetti operanti nella stessa sede, profilo di censura sulla cui inconsistenza si tornerà più avanti.
Per inciso, va preso atto che, dopo l'assunzione della testimonianza , del quale era stata Tes_1 opposta l'incapacità a testimoniare, non è stata eccepita la nullità della prova, dovendosi quindi ritenere, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione, che ogni ipotetica nullità sarebbe rimasta sanata (Cass. SS.UU. 21670/2013)
In sostanza, la combinazione delle prove documentali e di quelle orali ha dimostrato che era associato (circostanza nemmeno contestata) e che si era servito, anche dopo l'anno Pt_3
2015, dei servizi dell' , la quale aveva reso delle prestazioni di natura diversa da Parte_1 quelle di assistenza fiscale. Non è quindi condivisibile l'argomento proposto da parte appellata, secondo il quale non sarebbe stata fornita la prova del conferimento dell'incarico e dell'esecuzione delle prestazioni.
Come anticipato, proprio l'esecuzione delle prestazioni in favore di anche dopo la Pt_3
cancellazione dal REA, ha confermato la prosecuzione dello svolgimento dell'attività dell'associazione, incompatibile con la pretesa estinzione.
Analogamente, non è rilevante l'eccezione di cui si è già detto, secondo la quale sarebbe impossibile identificare il soggetto che aveva effettivamente eseguito le prestazioni, operando all'interno degli stessi locali tre distinti enti, tutti di fatto gestiti dalla stessa persona fisica
( e tutti svolgenti la medesima attività. L'eccezione avrebbe potuto avere un Parte_7
astratto rilievo qualora avesse sostenuto che più soggetti avevano richiesto il pagamento Pt_3
delle medesime prestazioni, il che è avvenuto per una sola delle fatture azionate (la n.667/01 del
17/9/2018), per la quale, peraltro, va esclusa l'eccepita duplicazione, sia perché la descrizione della prestazione è diversa nei due documenti (la fattura emessa dall' riporta Parte_1
“istruttoria X predisposizione uni. PF2018B F14096”, mentre la fattura emessa da
[...] si riferisce a “elaborazione mod. Unico /2018 Buono F Parte_8
8 13142”), sia perché i testimoni, confermando la diversa descrizione riportata nelle fatture, hanno chiarito la differenza tra i servizi di raccolta e ordinata tenuta della documentazione ai fini della dichiarazione fiscale e quelli di predisposizione della stessa dichiarazione fiscale, erogati da soggetti diversi. La distinzione è confermata anche dall'ammontare dei due corrispettivi fatturati
(rispettivamente € 150 ed € 24,59, al netto dell'IVA), che non coincidono e che, per il ridotto ammontare complessivo, non rivelano di per sé indebite duplicazioni. In definitiva, le prestazioni sono state rese dall' e hanno originato il credito per il pagamento del Parte_1
corrispettivo, così come va escluso che sia stato richiesto un duplice pagamento.
Ancora, parte appellata ha eccepito l'estinzione del debito per l'avvenuto pagamento di 2.700,00 euro nell'anno 2018, sostenendo che lo stesso sarebbe stato abbinato a “... una precisa imputazione di pagamento ex art. 1193 c.c. ...”. L'eccezione non risulta proposta in primo grado, per cui è inammissibile, ex art. 345 comma 2 c.p.c.. In ogni caso, a parte la considerazione che, sostenendo di aver pagato, l'appellato ammette di aver avuto un debito, il che è in contraddizione con la negazione di aver conferito l'incarico all' e di aver ottenuto l'esecuzione di prestazioni a Parte_1
proprio favore, comunque il fatto estintivo sarebbe indimostrato. Non risulta, infatti, che il debitore abbia proceduto alla chiara indicazione dei debiti cui imputare i pagamenti, essendosi limitato a riportare, nella disposizione di bonifico, la generica causale “acconto tenuta contabilità”. A fronte del difetto di chiara imputazione, il creditore ha dimostrato con la documentazione dimessa che i pagamenti avrebbero dovuto essere addebitati a precedenti crediti per fatture emesse negli anni
2015, 2016 e 2017 (all.81), residuando così, al netto di tali pagamenti, il debito oggetto della pretesa azionata in questa sede.
Infine, non è fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 n.2) c.c., riferita a due delle fatture azionate, sia perché si tratta di causa estintiva non applicabile al caso in esame per la diversa qualità soggettiva del creditore, sia perché il debitore ha ammesso di non aver estinto l'obbligazione, contestandone la debenza.
8. La riforma della sentenza appellata nel senso richiesto da parte appellante preclude l'accoglimento dell'appello incidentale, a prescindere dai profili di eccepita inammissibilità.
L'integrale accoglimento dell'appello principale comporta la soccombenza della parte appellata e la condanna alla rifusione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio.
9 La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei valori medi di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa e per le fasi di studio introduttiva e decisionale in primo grado, non essendosi svolta la fase di trattazione o istruttoria, e per tutte le fasi in grado di appello.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in grado d'appello, in persona del giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1432/2023 R.G., così decide:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 301/2023 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata in data 24.05.2023, condanna al pagamento in favore di Parte_3 della somma di € 1.600,59, oltre agli Parte_5
interessi legali dalla data di messa in mora al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore della Parte_3 Parte_1
DEL F.V.G. delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il giudizio di
[...] primo grado nell'importo di euro 876,50 per compenso di avvocato e di euro 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 2.552,00 per compenso di avvocato ed in euro 174, 00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge.
Così deciso in Pordenone, il 25.03.2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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