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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 118 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Roma, presso lo studio dell'avv. Ferruccio Pezzulla, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Wanda Controparte_1
Sotgiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari depositato il 29 aprile 2020, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio la per ottenere la condanna della medesima al Parte_1 pagamento delle somme relative al conto individuale e al trattamento di fine rapporto, maturate dalla data di iscrizione alla alla data del 30 aprile 2016, o ad altra data individuata Parte_2
dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione.
L'attuale appellato, dopo avere premesso di avere lavorato, fin dall'anno 2001, alle dipendenze del soppresso e di essere successivamente transitato alle dipendenze Controparte_2
della subentrata istituita con legge regionale n. 8/2016, Controparte_3
aveva dedotto, a fondamento delle proprie pretese, di essere ormai iscritto al regime previdenziale Inps, ex Inpdap, riservato ai dipendenti pubblici, mediante l'iscrizione alle casse
CPDEL e INADEL, e, pertanto, di non essere più soggetto al regime previdenziale di natura privata cui risultava iscritto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , CP_2
gestito dalla resistente Parte_1
Tale ultimo regime previdenziale, aveva proseguito il ricorrente, era disciplinato tramite
Regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996, il quale prevede che, prima del compimento del 65° anno di età, l'ammontare del conto individuale venga corrisposto “all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di
lavoro, durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione
all' . Pt_1
Il ricorrente, pertanto, dopo avere evidenziato di non essere più iscritto alla cassa da Pt_1
quattro anni, aveva sostenuto di avere acquisito il diritto alla corresponsione del conto individuale maturato alla data di cessazione del rapporto previdenziale con la resistente,
precisando che, in base all'ultimo estratto conto individuale, i contributi, rivalutati alla data del
31 dicembre 2018, erano pari alla somma di €.35.058,00.
Inoltre, il ricorrente aveva sostenuto di vantare, altresì, il diritto alla corresponsione delle somme maturate a titolo di TFR, anch'esse giacenti presso l' resistente. Pt_1
Dopo avere, infatti, premesso che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento relativo al trattamento di fine rapporto, “all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti
2 al fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo
di iscrizione nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente”, il ricorrente aveva,
infatti, allegato che la medesima norma regolamentare aveva previsto che, nel caso in cui il lavoratore fosse stato assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, “viene restituita
la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla
cessione del rapporto assicurativo, maggiorato del tasso di rivalutazione risultante alla data del
pagamento”, pari, nel caso in esame, in base all'estratto conto redatto dallo stesso ad Pt_1
€.49.683,00.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto di avere diritto alla indicata restituzione, essendo iscritto ad altro Ente previdenziale ed essendo, altresì, cessato il rapporto di lavoro con il soppresso
[...]
della CP_2 CP_2
Dopo avere, dunque, lamentato che malgrado le richieste inoltrate, avesse indebitamente Pt_1
trattenuto le somme relative alle posizioni previdenziali cessate, aveva Controparte_1
rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La aveva resistito in giudizio, formulando articolate difese, e, dopo avere Parte_1
domandato che il Tribunale rimettesse dinanzi alla Corte Costituzionale alcune questioni incidentali relative alla asserita illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 48 bis della legge regionale 8/2016, come modificati dalla legge regionale 6/2019, per contrasto con l'art. 117, c. 2
lett. o e comma 3, Cost., nonché, quanto all'art. 48, anche per contrasto con l'art. 39 Cost, aveva concluso, domandando di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' e Controparte_3
chiedendo, in ogni caso, previa sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente dinanzi alla Corte D'Appello di Roma tra e per Pt_1 Controparte_3
l'inquadramento previdenziale dei dipendenti della seconda, il rigetto integrale delle domande proposte.
***
Con sentenza n. 1220 del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Cagliari, dopo avere dato atto di non
3 avere autorizzato la chiamata in causa richiesta per ragioni di economia processuale, aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Parte_1
convenuta e rigettato l'istanza di sospensione.
Quanto al merito, il primo giudice, recependo le argomentazioni di cui alla sentenza 154/2021,
pubblicata il 15 novembre 2021 (R.G. n. 179/2020), resa da questa Corte d'Appello in una vicenda analoga a quella qui controversa, in parziale accoglimento delle domande proposte,
aveva accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate nel conto individuale e, per l'effetto, aveva condannato al pagamento, in favore del medesimo, Pt_1
della somma di euro 35.058,00, oltre ulteriore rivalutazione monetaria dal 1 gennaio 2019, come da regolamento ed oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi da calcolarsi sul Pt_1
valore delle somme depositate sul conto individuale calcolato a partire dal 30 ottobre 2016, via via rivalutato, fino al saldo.
Di contro, aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà e condanna dell' resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese Pt_1
processuali residue.
Nello specifico, il primo giudice aveva escluso che permanesse un obbligo di iscrizione o di reiscrizione del ricorrente nella gestione ritenendo definitivamente cessato alla data del Pt_1
30 aprile 2016 il rapporto previdenziale relativo, dal momento che da tale data il lavoratore era stato inquadrato in via esclusiva, in ragione della sua condizione lavorativa di pubblico impiegato ed in disparte la contrattazione collettiva applicata, nella gestione previdenziale Inps
ex Inpdap.
Da tali premesse il primo giudice aveva, perciò, tratto la conclusione dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del conto individuale al lavoratore, visto che l'attuale assetto del rapporto di lavoro aveva comportato l'iscrizione, la reiscrizione o comunque il versamento di contributi, non a favore di ma di un altro ente previdenziale, che l'evento si era verificato Pt_1
4 prima del sessantacinquesimo anno di età e che l'originario datore di lavoro era stato soppresso per legge.
Il Tribunale aveva, in particolare, osservato che la formulazione testuale dell'art. 6, comma 2,
lett. c, del Regolamento sulla disciplina del trattamento di previdenza della Parte_1
convenuta, il quale si riferisce espressamente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,
doveva intendersi comprensiva anche dei casi in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito in capo ad un nuovo datore di lavoro, con cessazione dell'obbligazione contributiva nei confronti del precedente ente di previdenza.
Quanto alla corresponsione del t.f.r., il primo giudice aveva ritenuto che, ai sensi del comma 3
dell'art. 3 del citato Regolamento sul trattamento di fine rapporto, considerato che l'ente datore di lavoro era stato soppresso per legge ed il rapporto era proseguito con un altro datore di lavoro assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, fosse tenuto a restituire le quote Pt_1
già accantonate, non al lavoratore, ma al nuovo datore di lavoro.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la Parte_1
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione
dell'udienza di discussione della causa, anche per la chiamata in causa del terzo accogliere il
presente appello e per l'effetto:
1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimettere le
parti davanti al primo giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c., con riforma delle
spese, in particolare compensare le spese del doppio grado.
2) In ipotesi, invero non creduta, di superamento della suesposta eccezione, in via pregiudiziale,
ordinare la remissione dinanzi alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di
5 costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro
rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione delle questioni stesse, ritenutane la loro non manifesta infondatezza;
3) Successivamente, in riforma, totale o parziale della sentenza n. 1220/2022 resa inter partes
dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, anche per ciò che concerne la condanna alle spese, e
per l'effetto, rigettare le domande formulate in primo grado dal Sig. , perché Controparte_1
infondate e ingiuste per i motivi suesposti nel presente atto, in conformità con le previsioni di cui
agli artt. 39, 117, comma 2, lett l), Cost. e 117, comma 2, lett. o), Cost.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“… l'adita Corte D'Appello, per i motivi di cui all'espositiva, Voglia Rigettare lo spiegato
Appello, con vittoria di spese e onorari del Giudizio, ivi comprese le spese generali di studio, da
distrarsi in favore del procuratore costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo avere eccepito la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato convenuto nel primo grado di giudizio l'INPS, asseritamente litisconsorte necessario, e dopo avere riproposto le questioni di legittimità costituzionale disattese dal primo giudice, l'ente appellante, quanto al merito della controversia ha proposto uno specifico motivo di appello, concernente l'asserito obbligo di iscrizione del lavoratore appellato nella gestione previdenziale dello stesso appellante.
In particolare, quanto a tale ultimo profilo, ha, in primo luogo, sostenuto che l' Pt_1 CP_3
quale ente strumentale della Regione Sardegna destinato a svolgere interventi sul
[...]
patrimonio pubblico nel settore forestale, sia assimilabile alle aziende esercitate dalla Regione, le quali, prive dei connotati dell'impresa e sotto il penetrante controllo dell'Ente territoriale,
svolgono attività di gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale e boschivo della Regione con finalità di ordine generale.
6 Cosicché, avuto riguardo alla medesima strumentalità rispetto alla Regione e considerato il perseguimento dei medesimi interessi, ha evidenziato appare fondata la tesi per cui Pt_1
risulta assolutamente coerente con la disciplina contenuta nella legge 1655/1962 la circostanza,
mai messa in discussione per l' , che anche gli enti pubblici strumentali siano tenuti CP_2
all'obbligo contributivo in favore della in relazione ai propri dirigenti ed impiegati Parte_1
operanti nel settore agricolo e/o forestale.
D'altra parte, ha osservato l'ente appellante, le imprese/aziende forestali sono assimilate alle imprese/aziende agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., il quale, dopo le modifiche introdotte dal
D.Lgs 228/2001, ha ampliato lo spettro delle attività considerate agricole, facendo emergere l'imprenditore agricolo come soggetto dotato anche di compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, considerato che, secondo la norma citata, l'impresa agraria può svolgere anche attività dirette “alla manipolazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo, del bosco o dell'allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda … comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e
di ospitalità”.
Quindi, ha evidenziato l'appellante, l'azienda agricola non è più soltanto produttrice di derrate alimentari, ma anche erogatrice di servizi ai singoli e alla collettività e, in questo contesto, viste le attività svolte da come descritte dalla legge regionale istitutiva, la natura agricola CP_3
dell'attività svolta dalla stessa non può essere messa in dubbio.
***
L'appello è infondato.
1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.
Deve, innanzitutto, escludersi che l'INPS fosse e sia litisconsorte necessario nel presente procedimento, essendo stato quest'ultimo introdotto da un dipendente di al fine Controparte_3
7 di ottenere il riconoscimento del diritto vantato nei confronti di alla liquidazione del Pt_1
conto individuale e delle quote accantonate a titolo di TFR.
Il rapporto obbligatorio prospettato dall'attuale appellato all'atto dell'introduzione del giudizio non aveva e non ha, pertanto, come parte l'INPS, con il quale, quindi, non sussisteva e non sussiste un rapporto plurisoggettivo unico, né il procedimento aveva ed ha ad oggetto la richiesta di adempimento di una prestazione inscindibile comune anche all'INPS.
La conclusione, d'altra parte, non può essere differente per il fatto che l'accertamento della sussistenza dei diritti vantati dall'appellato, in particolare quello avente ad oggetto la liquidazione del conto individuale, richieda l'accertamento, in via incidentale, dell'esistenza, o meno, di un obbligo di iscrizione del medesimo ad ovvero all'INPS, visto che, come è Pt_1
noto, la necessità di integrazione del litisconsorzio non sussiste “allorché il giudice proceda, in
via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo,
dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale,
peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a
costituire giudicato nei suoi confronti” (così, tra le altre, Cass. 4849/2023).
2) Questioni di legittimità costituzionale.
Le questioni di legittimità costituzionale formulate dalla parte appellante difettano del tutto di rilevanza nel presente procedimento.
Come si dirà, infatti, a proposito del merito della controversia, a parere di questa Corte, già
prima e a prescindere dall'inquadramento dei dipendenti dell' nel comparto Controparte_3
unico regionale, come anche prima della soppressione dell' , il regime previdenziale CP_2
applicabile ai dipendenti medesimi era quello che prevedeva l'iscrizione all'INPS – ex INPDAP,
in virtù della natura pubblica dell'ente e del rapporto di lavoro, e non, quindi, ad Pt_1
malgrado l'iscrizione a tale ultimo ente fosse perdurata sino al passaggio dei dipendenti all' di nuova istituzione. CP_3
3) Regime previdenziale applicabile.
8 In via preliminare, questa Corte richiama, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 192 del 27 gennaio 2023, n. 205 del 7 marzo 2022, n. 154 del 15 novembre 2021, n.
139 del 26 maggio 2021, n. 73 del 10 marzo 2021 e n. 98 del 17 febbraio 2016, ed i precedenti locali e nazionali specificamente nelle stesse indicati, intendendo confermare i propri precedenti indirizzi, cui anche il Tribunale di Cagliari, nel decidere la presente controversia, si è
conformato.
a) Natura dell' e del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. Controparte_3
Occorre premettere che la natura di ente pubblico (non economico) degli enti forestali regionali che hanno preceduto l' (oltre che della stessa e la conseguente Controparte_3 CP_3
appartenenza del personale degli stessi, ben prima dell'inserimento nel comparto unico, alla categoria del pubblico impiego contrattualizzato è concetto ormai consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte sottolineato il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , “istituito con la L.R. 09/06/1999, n. 24, a Controparte_2
seguito della soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, sebbene
assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in considerazione della natura di
Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto di lavoro degli
operai forestali ai fini istituzionali dell'ente” (così Cass. 24666/2016, nonché, in senso analogo,
Cass. n. 24805/2015, Cass. 24806/15, Cass. 24807/15, Cass. 24808/15, Cass. 20150/15 e Cass.
32/2016).
D'altronde, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , vi CP_2
è da rilevare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, già nel 1998, sulla base delle medesime considerazioni, avevano ritenuto operante la giurisdizione amministrativa per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall' , per i Parte_3
quali, analogamente alla legge istitutiva dell' , la L.R. n. 26 del 1980 Controparte_2
aveva previsto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti
9 integrativi regionali, e avevano ribadito, in particolare, che la disciplina privatistica del rapporto non è sufficiente per inferirne la natura privata e non pubblica, posto che la disciplina del rapporto in termini privatistici si presenta non già come una notazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come una mera modalità disciplinatrice del suo contenuto, rimanendo determinante, invece, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità
nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (Cass. S.U. 7419/1998).
b) L'art. 3, lett. a), lett. b) e lett. f), legge 1655/1962.
Con riguardo alla legge istitutiva di , l'art. 3 della medesima dispone, per quanto qui di Pt_1
rilievo, che “I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni
previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con
mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se
assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano
attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di
lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli
Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il
miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le
disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304; c) (…); d) (…); e) (… );
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.”
La Corte intende ribadire, a prescindere da qualunque altra considerazione, che il riferimento specifico agli Enti di diritto pubblico contenuto nella lettera f) implica che la contribuzione sia dovuta dagli Enti di tal natura solo limitatamente alle imprese e aziende agricole dagli stessi esercitate. E nessuna impresa, neanche agricola, è esercitata dall' alla cui Controparte_3
10 attività difetta, a tacere d'altro, l'economicità (art. 2082 c.c.), cioè la finalizzazione dell'attività
medesima, perlomeno, alla copertura dei costi con i ricavi.
Che a difetti la qualità di imprenditore è anche dimostrato dagli artt. 35 e segg. della CP_3
legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35 (…Si applicano all' le disposizioni di CP_3
legge riguardanti gli enti pubblici regionali non economici …) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell' che mostrano come il bilancio dell' CP_3 CP_3
dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 2135 c.c. non prevede che possa qualificarsi imprenditore agricolo chi svolga mere attività “dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”, visto che tali attività sono qualificate dalla legge semplicemente come connesse a quelle che definiscono l'imprenditore agricolo (che sono, invece, “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali”) e rimangono, infatti, comprese nel perimetro dell'impresa agricola solo laddove esercitate “dal
medesimo imprenditore agricolo”.
Ciò precisato, rimane il fatto che l'attività agricola, per potersi definire d'impresa ai sensi dell'art. 3, lettera f), legge 1655/1962, deve presentare i caratteri previsti dall'art. 2082 c.c., tra i quali difetta a oltre alla finalità di produzione o scambio, certamente, come già sopra CP_3
osservato, l'economicità.
Nessuna deroga alla legge istitutiva di è stata quindi realizzata, prima e dopo la Pt_1
realizzazione del comparto unico, trattandosi di legge che, a parere della Corte, non avrebbe dovuto, già da prima, trovare applicazione al personale degli Enti forestali della CP_2
11 succedutisi nel tempo.
c) Iscrizione ad prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione Pt_1
idraulico forestale.
Sul punto, benché non specificamente affrontato dall'appellante, questa Corte intende ribadire che, quanto alle previsioni in questione contenute nella contrattazione collettiva nazionale, esse risultano destinate a recedere non potendo le stesse incidere sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
Inoltre, come già sopra osservato, il CCNL per gli operai ed impiegati agricoli non è la principale fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro ed è fonte che non è stata neanche contrattata tra Regione e sindacati e non ha, quindi, forza di contratto tra le parti, mentre, invece,
la previsione dell'iscrizione è contenuta proprio nella c.d. parte obbligatoria del contratto, che non vincola se non chi lo ha realmente contrattato e sottoscritto.
La stessa opera poi, come correttamente osservato anche dal Tribunale, per il mero effetto del rinvio recettizio operato dalla legge istitutiva dell'allora , cosicché, se si volesse CP_2
affermare che attraverso il detto rinvio la Regione ha inteso disciplinare diversamente il regime assicurativo e previdenziale del personale, si dovrebbe allora considerare che lo Statuto Speciale
per la non prevede competenza legislativa della Regione in materia di previdenza, CP_2
poiché il suo art. 5 consente, in materia, unicamente l'emanazione di norme integrative e di attuazione della normativa nazionale.
L'interpretazione costituzionalmente orientata e conservativa della legge regionale porta, quindi,
ed escludere che, con la previsione in discussione, la stessa abbia voluto anche disciplinare in modo autonomo e differenziato il regime previdenziale del personale.
***
Alla stregua di tutte le ragioni esposte, questa Corte, in conformità con quanto affermato dal
Tribunale, ritiene, dunque, che la pretesa di di mantenere l'iscrizione nei propri registri Pt_1
del personale di sia priva di fondamento, essendo la disciplina previdenziale applicabile CP_3
12 all'Ente indicato quella, vincolata, derivante dalla natura del rapporto di pubblico impiego privatizzato del personale e non quella dell'assicurazione all' che, come si è visto, Parte_1
non trova fondamento normativo o contrattuale.
Correttamente, pertanto, l'INPS ha, ad un certo punto, deciso di iscrivere i dipendenti dell' nei propri registri sotto tale veste. Controparte_3
Né può essere argomento in senso contrario il fatto che, fino al momento dell'iniziativa dell'INPS, l'Ente appellante avesse effettivamente iscritto i dipendenti nei propri registri ed i contributi fossero stati regolarmente versati.
È indubbio che ciò sia avvenuto, ed è fondata l'affermazione che nulla sia cambiato dal punto di vista normativo al momento dell'istituzione dell' ma da questo comportamento Controparte_3
di fatto non può derivare la fondatezza della pretesa dell'Ente, una volta che la verifica dei presupposti normativi per l'assoggettamento a contribuzione, compresa quella sia stata negativa.
4) Liquidazione conto individuale.
Da quanto precede, deriva il diritto dell'appellato alla liquidazione del conto individuale.
In merito, va osservato che l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato con decreto interministeriale 19 novembre 1996, ha previsto che “1) Al raggiungimento del 65°
anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal
contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato
in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno
di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a)
all'iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento
pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e
semprechè non instauri un nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità
permanente totale ed assoluta;
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione
dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente
diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell'iscritto”.
13 Questa Corte, pur escludendo che il rapporto di lavoro dell'appellato sia cessato o si sia modificato nel passaggio alle dipendenze dell' ritiene, peraltro, che, come Controparte_3
anche condiviso dal Tribunale, una volta venuta meno l'iscrizione del medesimo ad per i Pt_1
motivi esposti in relazione al regime previdenziale applicabile allo stesso, nessuna delle previsioni dell'art. 6) appena riportato giustifichi che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla neppure il comma 2, lett. c), in base al quale può Parte_1 Pt_1
trattenere l'accantonamento individuale solo se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da cui derivi sempre l'obbligo di iscrizione all'ente, il quale, quindi, appare come il presupposto decisivo che impedisce o, con il segno contrario, consente la liquidazione del conto.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la “cessazione del rapporto”, come normale in agricoltura, ma assolutamente eccezionale nel caso di rapporti di lavoro pubblico come quelli in esame, allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all' ad altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere Pt_1
trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente presso il quale è accantonata.
In realtà, proprio, come detto, il collegamento esistente tra la “cessazione del rapporto” ed il diritto all'iscrizione all'Ente porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione all' , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età
da parte dell'Ente.
Nelle fattispecie in esame è ormai accertato che non vi è nessun diritto alla reiscrizione dei dipendenti all' , e del resto i sei mesi richiesti sono abbondantemente trascorsi. Pt_1
La formulazione testuale che prevede la “cessazione del rapporto”, per evitare l'evidente lacuna normativa, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione, abbiano però
comportato la cessazione del rapporto assicurativo con senza possibilità che lo stesso Pt_1
14 possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Pt_1
rigettato e la sentenza impugnata deve, per l'effetto, essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con esclusione, quindi, della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, devono essere poste a carico di e distratte in favore del difensore antistatario Pt_1
dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Pt_1
condanna al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in Pt_1
complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge,
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 4 febbraio 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
15 dott. Daniela Coinu……………………………………… …dott. Maria Luisa Scarpa
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 118 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Roma, presso lo studio dell'avv. Ferruccio Pezzulla, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Wanda Controparte_1
Sotgiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari depositato il 29 aprile 2020, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio la per ottenere la condanna della medesima al Parte_1 pagamento delle somme relative al conto individuale e al trattamento di fine rapporto, maturate dalla data di iscrizione alla alla data del 30 aprile 2016, o ad altra data individuata Parte_2
dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione.
L'attuale appellato, dopo avere premesso di avere lavorato, fin dall'anno 2001, alle dipendenze del soppresso e di essere successivamente transitato alle dipendenze Controparte_2
della subentrata istituita con legge regionale n. 8/2016, Controparte_3
aveva dedotto, a fondamento delle proprie pretese, di essere ormai iscritto al regime previdenziale Inps, ex Inpdap, riservato ai dipendenti pubblici, mediante l'iscrizione alle casse
CPDEL e INADEL, e, pertanto, di non essere più soggetto al regime previdenziale di natura privata cui risultava iscritto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , CP_2
gestito dalla resistente Parte_1
Tale ultimo regime previdenziale, aveva proseguito il ricorrente, era disciplinato tramite
Regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996, il quale prevede che, prima del compimento del 65° anno di età, l'ammontare del conto individuale venga corrisposto “all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di
lavoro, durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione
all' . Pt_1
Il ricorrente, pertanto, dopo avere evidenziato di non essere più iscritto alla cassa da Pt_1
quattro anni, aveva sostenuto di avere acquisito il diritto alla corresponsione del conto individuale maturato alla data di cessazione del rapporto previdenziale con la resistente,
precisando che, in base all'ultimo estratto conto individuale, i contributi, rivalutati alla data del
31 dicembre 2018, erano pari alla somma di €.35.058,00.
Inoltre, il ricorrente aveva sostenuto di vantare, altresì, il diritto alla corresponsione delle somme maturate a titolo di TFR, anch'esse giacenti presso l' resistente. Pt_1
Dopo avere, infatti, premesso che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento relativo al trattamento di fine rapporto, “all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti
2 al fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo
di iscrizione nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente”, il ricorrente aveva,
infatti, allegato che la medesima norma regolamentare aveva previsto che, nel caso in cui il lavoratore fosse stato assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, “viene restituita
la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla
cessione del rapporto assicurativo, maggiorato del tasso di rivalutazione risultante alla data del
pagamento”, pari, nel caso in esame, in base all'estratto conto redatto dallo stesso ad Pt_1
€.49.683,00.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto di avere diritto alla indicata restituzione, essendo iscritto ad altro Ente previdenziale ed essendo, altresì, cessato il rapporto di lavoro con il soppresso
[...]
della CP_2 CP_2
Dopo avere, dunque, lamentato che malgrado le richieste inoltrate, avesse indebitamente Pt_1
trattenuto le somme relative alle posizioni previdenziali cessate, aveva Controparte_1
rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La aveva resistito in giudizio, formulando articolate difese, e, dopo avere Parte_1
domandato che il Tribunale rimettesse dinanzi alla Corte Costituzionale alcune questioni incidentali relative alla asserita illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 48 bis della legge regionale 8/2016, come modificati dalla legge regionale 6/2019, per contrasto con l'art. 117, c. 2
lett. o e comma 3, Cost., nonché, quanto all'art. 48, anche per contrasto con l'art. 39 Cost, aveva concluso, domandando di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' e Controparte_3
chiedendo, in ogni caso, previa sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente dinanzi alla Corte D'Appello di Roma tra e per Pt_1 Controparte_3
l'inquadramento previdenziale dei dipendenti della seconda, il rigetto integrale delle domande proposte.
***
Con sentenza n. 1220 del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Cagliari, dopo avere dato atto di non
3 avere autorizzato la chiamata in causa richiesta per ragioni di economia processuale, aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Parte_1
convenuta e rigettato l'istanza di sospensione.
Quanto al merito, il primo giudice, recependo le argomentazioni di cui alla sentenza 154/2021,
pubblicata il 15 novembre 2021 (R.G. n. 179/2020), resa da questa Corte d'Appello in una vicenda analoga a quella qui controversa, in parziale accoglimento delle domande proposte,
aveva accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate nel conto individuale e, per l'effetto, aveva condannato al pagamento, in favore del medesimo, Pt_1
della somma di euro 35.058,00, oltre ulteriore rivalutazione monetaria dal 1 gennaio 2019, come da regolamento ed oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi da calcolarsi sul Pt_1
valore delle somme depositate sul conto individuale calcolato a partire dal 30 ottobre 2016, via via rivalutato, fino al saldo.
Di contro, aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà e condanna dell' resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese Pt_1
processuali residue.
Nello specifico, il primo giudice aveva escluso che permanesse un obbligo di iscrizione o di reiscrizione del ricorrente nella gestione ritenendo definitivamente cessato alla data del Pt_1
30 aprile 2016 il rapporto previdenziale relativo, dal momento che da tale data il lavoratore era stato inquadrato in via esclusiva, in ragione della sua condizione lavorativa di pubblico impiegato ed in disparte la contrattazione collettiva applicata, nella gestione previdenziale Inps
ex Inpdap.
Da tali premesse il primo giudice aveva, perciò, tratto la conclusione dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del conto individuale al lavoratore, visto che l'attuale assetto del rapporto di lavoro aveva comportato l'iscrizione, la reiscrizione o comunque il versamento di contributi, non a favore di ma di un altro ente previdenziale, che l'evento si era verificato Pt_1
4 prima del sessantacinquesimo anno di età e che l'originario datore di lavoro era stato soppresso per legge.
Il Tribunale aveva, in particolare, osservato che la formulazione testuale dell'art. 6, comma 2,
lett. c, del Regolamento sulla disciplina del trattamento di previdenza della Parte_1
convenuta, il quale si riferisce espressamente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,
doveva intendersi comprensiva anche dei casi in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito in capo ad un nuovo datore di lavoro, con cessazione dell'obbligazione contributiva nei confronti del precedente ente di previdenza.
Quanto alla corresponsione del t.f.r., il primo giudice aveva ritenuto che, ai sensi del comma 3
dell'art. 3 del citato Regolamento sul trattamento di fine rapporto, considerato che l'ente datore di lavoro era stato soppresso per legge ed il rapporto era proseguito con un altro datore di lavoro assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, fosse tenuto a restituire le quote Pt_1
già accantonate, non al lavoratore, ma al nuovo datore di lavoro.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la Parte_1
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione
dell'udienza di discussione della causa, anche per la chiamata in causa del terzo accogliere il
presente appello e per l'effetto:
1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimettere le
parti davanti al primo giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c., con riforma delle
spese, in particolare compensare le spese del doppio grado.
2) In ipotesi, invero non creduta, di superamento della suesposta eccezione, in via pregiudiziale,
ordinare la remissione dinanzi alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di
5 costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro
rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione delle questioni stesse, ritenutane la loro non manifesta infondatezza;
3) Successivamente, in riforma, totale o parziale della sentenza n. 1220/2022 resa inter partes
dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, anche per ciò che concerne la condanna alle spese, e
per l'effetto, rigettare le domande formulate in primo grado dal Sig. , perché Controparte_1
infondate e ingiuste per i motivi suesposti nel presente atto, in conformità con le previsioni di cui
agli artt. 39, 117, comma 2, lett l), Cost. e 117, comma 2, lett. o), Cost.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“… l'adita Corte D'Appello, per i motivi di cui all'espositiva, Voglia Rigettare lo spiegato
Appello, con vittoria di spese e onorari del Giudizio, ivi comprese le spese generali di studio, da
distrarsi in favore del procuratore costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo avere eccepito la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato convenuto nel primo grado di giudizio l'INPS, asseritamente litisconsorte necessario, e dopo avere riproposto le questioni di legittimità costituzionale disattese dal primo giudice, l'ente appellante, quanto al merito della controversia ha proposto uno specifico motivo di appello, concernente l'asserito obbligo di iscrizione del lavoratore appellato nella gestione previdenziale dello stesso appellante.
In particolare, quanto a tale ultimo profilo, ha, in primo luogo, sostenuto che l' Pt_1 CP_3
quale ente strumentale della Regione Sardegna destinato a svolgere interventi sul
[...]
patrimonio pubblico nel settore forestale, sia assimilabile alle aziende esercitate dalla Regione, le quali, prive dei connotati dell'impresa e sotto il penetrante controllo dell'Ente territoriale,
svolgono attività di gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale e boschivo della Regione con finalità di ordine generale.
6 Cosicché, avuto riguardo alla medesima strumentalità rispetto alla Regione e considerato il perseguimento dei medesimi interessi, ha evidenziato appare fondata la tesi per cui Pt_1
risulta assolutamente coerente con la disciplina contenuta nella legge 1655/1962 la circostanza,
mai messa in discussione per l' , che anche gli enti pubblici strumentali siano tenuti CP_2
all'obbligo contributivo in favore della in relazione ai propri dirigenti ed impiegati Parte_1
operanti nel settore agricolo e/o forestale.
D'altra parte, ha osservato l'ente appellante, le imprese/aziende forestali sono assimilate alle imprese/aziende agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., il quale, dopo le modifiche introdotte dal
D.Lgs 228/2001, ha ampliato lo spettro delle attività considerate agricole, facendo emergere l'imprenditore agricolo come soggetto dotato anche di compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, considerato che, secondo la norma citata, l'impresa agraria può svolgere anche attività dirette “alla manipolazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo, del bosco o dell'allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda … comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e
di ospitalità”.
Quindi, ha evidenziato l'appellante, l'azienda agricola non è più soltanto produttrice di derrate alimentari, ma anche erogatrice di servizi ai singoli e alla collettività e, in questo contesto, viste le attività svolte da come descritte dalla legge regionale istitutiva, la natura agricola CP_3
dell'attività svolta dalla stessa non può essere messa in dubbio.
***
L'appello è infondato.
1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.
Deve, innanzitutto, escludersi che l'INPS fosse e sia litisconsorte necessario nel presente procedimento, essendo stato quest'ultimo introdotto da un dipendente di al fine Controparte_3
7 di ottenere il riconoscimento del diritto vantato nei confronti di alla liquidazione del Pt_1
conto individuale e delle quote accantonate a titolo di TFR.
Il rapporto obbligatorio prospettato dall'attuale appellato all'atto dell'introduzione del giudizio non aveva e non ha, pertanto, come parte l'INPS, con il quale, quindi, non sussisteva e non sussiste un rapporto plurisoggettivo unico, né il procedimento aveva ed ha ad oggetto la richiesta di adempimento di una prestazione inscindibile comune anche all'INPS.
La conclusione, d'altra parte, non può essere differente per il fatto che l'accertamento della sussistenza dei diritti vantati dall'appellato, in particolare quello avente ad oggetto la liquidazione del conto individuale, richieda l'accertamento, in via incidentale, dell'esistenza, o meno, di un obbligo di iscrizione del medesimo ad ovvero all'INPS, visto che, come è Pt_1
noto, la necessità di integrazione del litisconsorzio non sussiste “allorché il giudice proceda, in
via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo,
dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale,
peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a
costituire giudicato nei suoi confronti” (così, tra le altre, Cass. 4849/2023).
2) Questioni di legittimità costituzionale.
Le questioni di legittimità costituzionale formulate dalla parte appellante difettano del tutto di rilevanza nel presente procedimento.
Come si dirà, infatti, a proposito del merito della controversia, a parere di questa Corte, già
prima e a prescindere dall'inquadramento dei dipendenti dell' nel comparto Controparte_3
unico regionale, come anche prima della soppressione dell' , il regime previdenziale CP_2
applicabile ai dipendenti medesimi era quello che prevedeva l'iscrizione all'INPS – ex INPDAP,
in virtù della natura pubblica dell'ente e del rapporto di lavoro, e non, quindi, ad Pt_1
malgrado l'iscrizione a tale ultimo ente fosse perdurata sino al passaggio dei dipendenti all' di nuova istituzione. CP_3
3) Regime previdenziale applicabile.
8 In via preliminare, questa Corte richiama, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 192 del 27 gennaio 2023, n. 205 del 7 marzo 2022, n. 154 del 15 novembre 2021, n.
139 del 26 maggio 2021, n. 73 del 10 marzo 2021 e n. 98 del 17 febbraio 2016, ed i precedenti locali e nazionali specificamente nelle stesse indicati, intendendo confermare i propri precedenti indirizzi, cui anche il Tribunale di Cagliari, nel decidere la presente controversia, si è
conformato.
a) Natura dell' e del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. Controparte_3
Occorre premettere che la natura di ente pubblico (non economico) degli enti forestali regionali che hanno preceduto l' (oltre che della stessa e la conseguente Controparte_3 CP_3
appartenenza del personale degli stessi, ben prima dell'inserimento nel comparto unico, alla categoria del pubblico impiego contrattualizzato è concetto ormai consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte sottolineato il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , “istituito con la L.R. 09/06/1999, n. 24, a Controparte_2
seguito della soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, sebbene
assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in considerazione della natura di
Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto di lavoro degli
operai forestali ai fini istituzionali dell'ente” (così Cass. 24666/2016, nonché, in senso analogo,
Cass. n. 24805/2015, Cass. 24806/15, Cass. 24807/15, Cass. 24808/15, Cass. 20150/15 e Cass.
32/2016).
D'altronde, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , vi CP_2
è da rilevare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, già nel 1998, sulla base delle medesime considerazioni, avevano ritenuto operante la giurisdizione amministrativa per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall' , per i Parte_3
quali, analogamente alla legge istitutiva dell' , la L.R. n. 26 del 1980 Controparte_2
aveva previsto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti
9 integrativi regionali, e avevano ribadito, in particolare, che la disciplina privatistica del rapporto non è sufficiente per inferirne la natura privata e non pubblica, posto che la disciplina del rapporto in termini privatistici si presenta non già come una notazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come una mera modalità disciplinatrice del suo contenuto, rimanendo determinante, invece, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità
nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (Cass. S.U. 7419/1998).
b) L'art. 3, lett. a), lett. b) e lett. f), legge 1655/1962.
Con riguardo alla legge istitutiva di , l'art. 3 della medesima dispone, per quanto qui di Pt_1
rilievo, che “I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni
previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con
mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se
assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano
attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di
lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli
Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il
miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le
disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304; c) (…); d) (…); e) (… );
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.”
La Corte intende ribadire, a prescindere da qualunque altra considerazione, che il riferimento specifico agli Enti di diritto pubblico contenuto nella lettera f) implica che la contribuzione sia dovuta dagli Enti di tal natura solo limitatamente alle imprese e aziende agricole dagli stessi esercitate. E nessuna impresa, neanche agricola, è esercitata dall' alla cui Controparte_3
10 attività difetta, a tacere d'altro, l'economicità (art. 2082 c.c.), cioè la finalizzazione dell'attività
medesima, perlomeno, alla copertura dei costi con i ricavi.
Che a difetti la qualità di imprenditore è anche dimostrato dagli artt. 35 e segg. della CP_3
legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35 (…Si applicano all' le disposizioni di CP_3
legge riguardanti gli enti pubblici regionali non economici …) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell' che mostrano come il bilancio dell' CP_3 CP_3
dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 2135 c.c. non prevede che possa qualificarsi imprenditore agricolo chi svolga mere attività “dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”, visto che tali attività sono qualificate dalla legge semplicemente come connesse a quelle che definiscono l'imprenditore agricolo (che sono, invece, “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali”) e rimangono, infatti, comprese nel perimetro dell'impresa agricola solo laddove esercitate “dal
medesimo imprenditore agricolo”.
Ciò precisato, rimane il fatto che l'attività agricola, per potersi definire d'impresa ai sensi dell'art. 3, lettera f), legge 1655/1962, deve presentare i caratteri previsti dall'art. 2082 c.c., tra i quali difetta a oltre alla finalità di produzione o scambio, certamente, come già sopra CP_3
osservato, l'economicità.
Nessuna deroga alla legge istitutiva di è stata quindi realizzata, prima e dopo la Pt_1
realizzazione del comparto unico, trattandosi di legge che, a parere della Corte, non avrebbe dovuto, già da prima, trovare applicazione al personale degli Enti forestali della CP_2
11 succedutisi nel tempo.
c) Iscrizione ad prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione Pt_1
idraulico forestale.
Sul punto, benché non specificamente affrontato dall'appellante, questa Corte intende ribadire che, quanto alle previsioni in questione contenute nella contrattazione collettiva nazionale, esse risultano destinate a recedere non potendo le stesse incidere sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
Inoltre, come già sopra osservato, il CCNL per gli operai ed impiegati agricoli non è la principale fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro ed è fonte che non è stata neanche contrattata tra Regione e sindacati e non ha, quindi, forza di contratto tra le parti, mentre, invece,
la previsione dell'iscrizione è contenuta proprio nella c.d. parte obbligatoria del contratto, che non vincola se non chi lo ha realmente contrattato e sottoscritto.
La stessa opera poi, come correttamente osservato anche dal Tribunale, per il mero effetto del rinvio recettizio operato dalla legge istitutiva dell'allora , cosicché, se si volesse CP_2
affermare che attraverso il detto rinvio la Regione ha inteso disciplinare diversamente il regime assicurativo e previdenziale del personale, si dovrebbe allora considerare che lo Statuto Speciale
per la non prevede competenza legislativa della Regione in materia di previdenza, CP_2
poiché il suo art. 5 consente, in materia, unicamente l'emanazione di norme integrative e di attuazione della normativa nazionale.
L'interpretazione costituzionalmente orientata e conservativa della legge regionale porta, quindi,
ed escludere che, con la previsione in discussione, la stessa abbia voluto anche disciplinare in modo autonomo e differenziato il regime previdenziale del personale.
***
Alla stregua di tutte le ragioni esposte, questa Corte, in conformità con quanto affermato dal
Tribunale, ritiene, dunque, che la pretesa di di mantenere l'iscrizione nei propri registri Pt_1
del personale di sia priva di fondamento, essendo la disciplina previdenziale applicabile CP_3
12 all'Ente indicato quella, vincolata, derivante dalla natura del rapporto di pubblico impiego privatizzato del personale e non quella dell'assicurazione all' che, come si è visto, Parte_1
non trova fondamento normativo o contrattuale.
Correttamente, pertanto, l'INPS ha, ad un certo punto, deciso di iscrivere i dipendenti dell' nei propri registri sotto tale veste. Controparte_3
Né può essere argomento in senso contrario il fatto che, fino al momento dell'iniziativa dell'INPS, l'Ente appellante avesse effettivamente iscritto i dipendenti nei propri registri ed i contributi fossero stati regolarmente versati.
È indubbio che ciò sia avvenuto, ed è fondata l'affermazione che nulla sia cambiato dal punto di vista normativo al momento dell'istituzione dell' ma da questo comportamento Controparte_3
di fatto non può derivare la fondatezza della pretesa dell'Ente, una volta che la verifica dei presupposti normativi per l'assoggettamento a contribuzione, compresa quella sia stata negativa.
4) Liquidazione conto individuale.
Da quanto precede, deriva il diritto dell'appellato alla liquidazione del conto individuale.
In merito, va osservato che l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato con decreto interministeriale 19 novembre 1996, ha previsto che “1) Al raggiungimento del 65°
anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal
contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato
in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno
di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a)
all'iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento
pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e
semprechè non instauri un nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità
permanente totale ed assoluta;
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione
dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente
diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell'iscritto”.
13 Questa Corte, pur escludendo che il rapporto di lavoro dell'appellato sia cessato o si sia modificato nel passaggio alle dipendenze dell' ritiene, peraltro, che, come Controparte_3
anche condiviso dal Tribunale, una volta venuta meno l'iscrizione del medesimo ad per i Pt_1
motivi esposti in relazione al regime previdenziale applicabile allo stesso, nessuna delle previsioni dell'art. 6) appena riportato giustifichi che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla neppure il comma 2, lett. c), in base al quale può Parte_1 Pt_1
trattenere l'accantonamento individuale solo se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da cui derivi sempre l'obbligo di iscrizione all'ente, il quale, quindi, appare come il presupposto decisivo che impedisce o, con il segno contrario, consente la liquidazione del conto.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la “cessazione del rapporto”, come normale in agricoltura, ma assolutamente eccezionale nel caso di rapporti di lavoro pubblico come quelli in esame, allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all' ad altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere Pt_1
trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente presso il quale è accantonata.
In realtà, proprio, come detto, il collegamento esistente tra la “cessazione del rapporto” ed il diritto all'iscrizione all'Ente porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione all' , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età
da parte dell'Ente.
Nelle fattispecie in esame è ormai accertato che non vi è nessun diritto alla reiscrizione dei dipendenti all' , e del resto i sei mesi richiesti sono abbondantemente trascorsi. Pt_1
La formulazione testuale che prevede la “cessazione del rapporto”, per evitare l'evidente lacuna normativa, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione, abbiano però
comportato la cessazione del rapporto assicurativo con senza possibilità che lo stesso Pt_1
14 possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
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Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Pt_1
rigettato e la sentenza impugnata deve, per l'effetto, essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con esclusione, quindi, della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, devono essere poste a carico di e distratte in favore del difensore antistatario Pt_1
dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Pt_1
condanna al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in Pt_1
complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge,
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 4 febbraio 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
15 dott. Daniela Coinu……………………………………… …dott. Maria Luisa Scarpa
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