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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2025 promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Monica Esposito
RICORRENTE
Contro
(CF: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Sumberaz
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto in Livorno il giorno 9 luglio 2011 con il signor la nascita del figlio Controparte_1 Persona_1 in data 20 settembre 2015, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 18/2/2025 e poi ritualmente notificato la signora
[...] evocava in causa il signor per sentir pronunciare la Pt_1 Controparte_1
1 separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, ovvero “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio di anni 9 è affidato in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione preferenziale e residenza presso la madre;
3) l'abitazione coniugale sita in Livorno, Via Pompilia n. 15, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla SI.ra per abitarvi insieme al figlio;
Pt_1
4) il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare intestato ad entrambi i coniugi con rata mensile di euro 650,00 ca e scadenza aprile 2041 sarà pagato nella misura del
50% dai coniugi fino a diverso accordo tra le parti;
5) il figlio rimarrà con il padre secondo lo schema che segue: Per_1
- prima settimana: lunedì, mercoledì sabato e domenica
- seconda settimana: lunedì, mercoledì e venerdì.
Quando la SI.ra entrerà al lavoro la mattina presto, il SI. si recherà Pt_1 CP_1
a casa di moglie e figlio in tempo per darle il cambio e portare il bambino a scuola, fino al compimento dei 14 anni di età di . Per_1
6) Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane consecutive, coincidente con le proprie ferie estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena a conoscenza, mentre le festività natalizie e pasquali saranno trascorse ogni anno alternativamente con ciascun genitore, sempre tenendo in considerazione i turni lavorativi di questi ultimi.
5) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 ovvero la somma di euro 250,00 ove ella percepisca l'assegno unico nella misura del 100%
7) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative saranno ripartite tra
i genitori nella misura del 50%
8) Con vittoria di spese legali della procedura”
Si costituiva in causa il signor nulla obiettando quanto alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dalla moglie, ma contestando le pretese economiche avanzate da quest'ultima nel ricorso introduttivo e concludendo per sentir “dare atto che il SI. non si oppone alla richiesta di Controparte_1 separazione avanzata dalla SI.ra confermare la permanenza del figlio Parte_1
presso la SI.ra dichiarare tenuto il SI. a Per_1 Parte_1 Controparte_1 versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 200,00= Per_1 mensili, oltre al versamento dell'assegno unico pari a €. 160,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentare. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
All'udienza di prima comparizione le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione delle questioni accessorie della separazione, con conseguente richiesta di mutamento del rito da contenzioso a consensuale. Le parti presenti chiedevano dunque di definire la separazione alle seguenti
2 condizioni: “[…] - sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 collocazione prevalente e residenza nella casa familiare sita in Via Pompilia n. 15 –
Livorno; - La casa familiare viene assegnata alla signora affinché vi abiti con il Pt_1 figlio minore;
- starà con i genitori secondo il seguente schema: prima Per_1 settimana, il bimbo starà con la madre il lunedì ed il martedì, con il padre il mercoledì e giovedì e con la madre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro genitore dal genitore entro le ore 11:00; seconda Per_1 settimana, il bimbo starà con il padre il lunedì ed il martedì, con la madre il mercoledì e giovedì e con il padre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro genitore dal genitore entro le ore 11:00; - Le Per_1 vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 giorni anche Per_1 consecutivi, periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
per il presente anno il termine è indicato al 30 giugno 2025. Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dal bimbo in modo alternato, di anno in anno, con ciascun genitore;
Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 200,00 da pagarsi entro il 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e decorrente dal mese di giugno
2025; - Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, ai fini del rimborso;
le stesse saranno individuate secondo il protocollo CNF. Le parti concordano che la documentazione relativa alle spese straordinarie sarà esibita all'altra parte entro il 1° di ciascun mese, in modo tale da poter le parti regolare i pagamenti delle spese straordinarie e del mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, con integrazione dell'assegno di mantenimento da parte del signor per le spese sostenute dalla CP_1 signora ovvero con compensazione di quanto pagato dal padre a titolo di spese Pt_1 straordinarie;
- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora - Le Pt_1 parti concordano che l'autovettura Opel Mokka Tg. ER952XT intestata al signor verrà trasferita alla signora con passaggio di proprietà e spese del CP_1 Pt_1 passaggio al 50%; il signor assume l'onere del pagamento delle rate residue CP_1 per l'estinzione del finanziamento;
la moto BMW R12 Tg. CK82824 e l'autovettura
Mini, anch'esse intestate al signor rimarranno di proprietà del medesimo. - le CP_1 parti concordano altresì che l'immobile sito in Località Tagliole (Modena), Via Casa
Mucci n. 4, sarà messo in vendita entro il termine di 90 giorni dal deposito della sentenza e che il ricavato verrà ripartito tra le parti in proporzione alle spese da ciascuno sostenute per l'acquisto. - La signora si impegna a volturare le utenze Pt_1 domestiche entro 30 giorni dal deposito della sentenza;
il signor si impegna a CP_1 trasferire la propria residenza altrove entro il medesimo termine. - Spese compensate.”
3 I procuratori delle parti concludevano in conformità agli accordi raggiunti tra le parti rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai conseguenti scritti difensivi.
La causa veniva dunque rimessa al collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 9 luglio 2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 88; Parte II, Serie A - Anno 2011);
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
4 - sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 collocazione prevalente e residenza nella casa familiare sita in Via Pompilia n.
15 – Livorno;
- La casa familiare viene assegnata alla signora affinché vi abiti con il Pt_1 figlio minore;
- starà con i genitori secondo il seguente schema: Per_1 prima settimana, il bimbo starà con la madre il lunedì ed il martedì, con il padre il mercoledì e giovedì e con la madre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro Per_1 genitore dal genitore entro le ore 11:00; seconda settimana, il bimbo starà con il padre il lunedì ed il martedì, con la madre il mercoledì e giovedì e con il padre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro Per_1 genitore dal genitore entro le ore 11:00;
-Le vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 Per_1 giorni anche consecutivi, periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
per il presente anno il termine è indicato al 30 giugno 2025.
- Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dal bimbo in modo alternato, di anno in anno, con ciascun genitore;
- Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 200,00 da pagarsi entro il 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e decorrente dal mese di giugno 2025;
- Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, ai fini del rimborso;
le stesse saranno individuate secondo il protocollo CNF. Le parti concordano che la documentazione relativa alle spese straordinarie sarà esibita all'altra parte entro il 1° di ciascun mese, in modo tale da poter le parti regolare i pagamenti delle spese straordinarie e del mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, con integrazione dell'assegno di mantenimento da parte del signor per le spese sostenute dalla signora ovvero con CP_1 Pt_1 compensazione di quanto pagato dal padre a titolo di spese straordinarie;
- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
- Le parti concordano che l'autovettura Opel Mokka Tg. ER952XT intestata al signor verrà trasferita alla signora con passaggio di proprietà CP_1 Pt_1
e spese del passaggio al 50%; il signor assume l'onere del pagamento CP_1 delle rate residue per l'estinzione del finanziamento;
la moto BMW R12 Tg.
5 CK82824 e l'autovettura Mini, anch'esse intestate al signor CP_1 rimarranno di proprietà del medesimo.
- le parti concordano altresì che l'immobile sito in Località Tagliole (Modena),
Via Casa Mucci n. 4, sarà messo in vendita entro il termine di 90 giorni dal deposito della sentenza e che il ricavato verrà ripartito tra le parti in proporzione alle spese da ciascuno sostenute per l'acquisto.
- La signora si impegna a volturare le utenze domestiche entro 30 Pt_1 giorni dal deposito della sentenza;
il signor si impegna a trasferire la CP_1 propria residenza altrove entro il medesimo termine.
- Spese compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2025 promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Monica Esposito
RICORRENTE
Contro
(CF: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Sumberaz
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto in Livorno il giorno 9 luglio 2011 con il signor la nascita del figlio Controparte_1 Persona_1 in data 20 settembre 2015, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 18/2/2025 e poi ritualmente notificato la signora
[...] evocava in causa il signor per sentir pronunciare la Pt_1 Controparte_1
1 separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, ovvero “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio di anni 9 è affidato in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione preferenziale e residenza presso la madre;
3) l'abitazione coniugale sita in Livorno, Via Pompilia n. 15, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla SI.ra per abitarvi insieme al figlio;
Pt_1
4) il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare intestato ad entrambi i coniugi con rata mensile di euro 650,00 ca e scadenza aprile 2041 sarà pagato nella misura del
50% dai coniugi fino a diverso accordo tra le parti;
5) il figlio rimarrà con il padre secondo lo schema che segue: Per_1
- prima settimana: lunedì, mercoledì sabato e domenica
- seconda settimana: lunedì, mercoledì e venerdì.
Quando la SI.ra entrerà al lavoro la mattina presto, il SI. si recherà Pt_1 CP_1
a casa di moglie e figlio in tempo per darle il cambio e portare il bambino a scuola, fino al compimento dei 14 anni di età di . Per_1
6) Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane consecutive, coincidente con le proprie ferie estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena a conoscenza, mentre le festività natalizie e pasquali saranno trascorse ogni anno alternativamente con ciascun genitore, sempre tenendo in considerazione i turni lavorativi di questi ultimi.
5) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 ovvero la somma di euro 250,00 ove ella percepisca l'assegno unico nella misura del 100%
7) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative saranno ripartite tra
i genitori nella misura del 50%
8) Con vittoria di spese legali della procedura”
Si costituiva in causa il signor nulla obiettando quanto alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dalla moglie, ma contestando le pretese economiche avanzate da quest'ultima nel ricorso introduttivo e concludendo per sentir “dare atto che il SI. non si oppone alla richiesta di Controparte_1 separazione avanzata dalla SI.ra confermare la permanenza del figlio Parte_1
presso la SI.ra dichiarare tenuto il SI. a Per_1 Parte_1 Controparte_1 versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 200,00= Per_1 mensili, oltre al versamento dell'assegno unico pari a €. 160,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentare. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
All'udienza di prima comparizione le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione delle questioni accessorie della separazione, con conseguente richiesta di mutamento del rito da contenzioso a consensuale. Le parti presenti chiedevano dunque di definire la separazione alle seguenti
2 condizioni: “[…] - sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 collocazione prevalente e residenza nella casa familiare sita in Via Pompilia n. 15 –
Livorno; - La casa familiare viene assegnata alla signora affinché vi abiti con il Pt_1 figlio minore;
- starà con i genitori secondo il seguente schema: prima Per_1 settimana, il bimbo starà con la madre il lunedì ed il martedì, con il padre il mercoledì e giovedì e con la madre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro genitore dal genitore entro le ore 11:00; seconda Per_1 settimana, il bimbo starà con il padre il lunedì ed il martedì, con la madre il mercoledì e giovedì e con il padre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro genitore dal genitore entro le ore 11:00; - Le Per_1 vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 giorni anche Per_1 consecutivi, periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
per il presente anno il termine è indicato al 30 giugno 2025. Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dal bimbo in modo alternato, di anno in anno, con ciascun genitore;
Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 200,00 da pagarsi entro il 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e decorrente dal mese di giugno
2025; - Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, ai fini del rimborso;
le stesse saranno individuate secondo il protocollo CNF. Le parti concordano che la documentazione relativa alle spese straordinarie sarà esibita all'altra parte entro il 1° di ciascun mese, in modo tale da poter le parti regolare i pagamenti delle spese straordinarie e del mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, con integrazione dell'assegno di mantenimento da parte del signor per le spese sostenute dalla CP_1 signora ovvero con compensazione di quanto pagato dal padre a titolo di spese Pt_1 straordinarie;
- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora - Le Pt_1 parti concordano che l'autovettura Opel Mokka Tg. ER952XT intestata al signor verrà trasferita alla signora con passaggio di proprietà e spese del CP_1 Pt_1 passaggio al 50%; il signor assume l'onere del pagamento delle rate residue CP_1 per l'estinzione del finanziamento;
la moto BMW R12 Tg. CK82824 e l'autovettura
Mini, anch'esse intestate al signor rimarranno di proprietà del medesimo. - le CP_1 parti concordano altresì che l'immobile sito in Località Tagliole (Modena), Via Casa
Mucci n. 4, sarà messo in vendita entro il termine di 90 giorni dal deposito della sentenza e che il ricavato verrà ripartito tra le parti in proporzione alle spese da ciascuno sostenute per l'acquisto. - La signora si impegna a volturare le utenze Pt_1 domestiche entro 30 giorni dal deposito della sentenza;
il signor si impegna a CP_1 trasferire la propria residenza altrove entro il medesimo termine. - Spese compensate.”
3 I procuratori delle parti concludevano in conformità agli accordi raggiunti tra le parti rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai conseguenti scritti difensivi.
La causa veniva dunque rimessa al collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 9 luglio 2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 88; Parte II, Serie A - Anno 2011);
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
4 - sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 collocazione prevalente e residenza nella casa familiare sita in Via Pompilia n.
15 – Livorno;
- La casa familiare viene assegnata alla signora affinché vi abiti con il Pt_1 figlio minore;
- starà con i genitori secondo il seguente schema: Per_1 prima settimana, il bimbo starà con la madre il lunedì ed il martedì, con il padre il mercoledì e giovedì e con la madre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro Per_1 genitore dal genitore entro le ore 11:00; seconda settimana, il bimbo starà con il padre il lunedì ed il martedì, con la madre il mercoledì e giovedì e con il padre dal venerdì al lunedì mattina, in ogni caso con pernotto e con passaggio del bambino da un genitore all'altro in occasione dall'uscita da scuola;
nei periodi di vacanza scolastica, il genitore con il quale il bimbo avrà pernottato accompagnerà a casa dell'altro Per_1 genitore dal genitore entro le ore 11:00;
-Le vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 Per_1 giorni anche consecutivi, periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
per il presente anno il termine è indicato al 30 giugno 2025.
- Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dal bimbo in modo alternato, di anno in anno, con ciascun genitore;
- Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 200,00 da pagarsi entro il 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e decorrente dal mese di giugno 2025;
- Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, ai fini del rimborso;
le stesse saranno individuate secondo il protocollo CNF. Le parti concordano che la documentazione relativa alle spese straordinarie sarà esibita all'altra parte entro il 1° di ciascun mese, in modo tale da poter le parti regolare i pagamenti delle spese straordinarie e del mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, con integrazione dell'assegno di mantenimento da parte del signor per le spese sostenute dalla signora ovvero con CP_1 Pt_1 compensazione di quanto pagato dal padre a titolo di spese straordinarie;
- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
- Le parti concordano che l'autovettura Opel Mokka Tg. ER952XT intestata al signor verrà trasferita alla signora con passaggio di proprietà CP_1 Pt_1
e spese del passaggio al 50%; il signor assume l'onere del pagamento CP_1 delle rate residue per l'estinzione del finanziamento;
la moto BMW R12 Tg.
5 CK82824 e l'autovettura Mini, anch'esse intestate al signor CP_1 rimarranno di proprietà del medesimo.
- le parti concordano altresì che l'immobile sito in Località Tagliole (Modena),
Via Casa Mucci n. 4, sarà messo in vendita entro il termine di 90 giorni dal deposito della sentenza e che il ricavato verrà ripartito tra le parti in proporzione alle spese da ciascuno sostenute per l'acquisto.
- La signora si impegna a volturare le utenze domestiche entro 30 Pt_1 giorni dal deposito della sentenza;
il signor si impegna a trasferire la CP_1 propria residenza altrove entro il medesimo termine.
- Spese compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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