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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/10/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n 1690/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1690 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
(C.F rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Pieralisi giusta procura in atti
- Attrice -
CONTRO
Controparte_1
[...]
- Convenute contumaci -
OGGETTO : ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Parte_1
Rieti e per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_1
1 conclusioni: “Accertare e dichiarare, in favore della Sig.ra l'avvenuto acquisto a Parte_1
titolo originario ex art. 1158 c.c. delle seguenti porzioni immobiliari site in Fiano Romano - 00065 -
(RM), alla Via Tiberina, nr. 199, e precisamente: a) Appartamento posto al piano terra e primo,
distinto col numero interno 1, così meglio censito al N.C.E.U. del Comune di Fiano Romano, Foglio
5, particella 43, sub 1 e sub 2 graffati, categoria A/4, classe 3, vani 6, superficie 285 mq., rendita
catastale euro 542,28 b) Terreno agricolo retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al
catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 17 di mq 1.690, qualità seminativo,
classe 2, R.D. euro 13,96, R.A. euro 8,29 c) Terreno agricolo retrostante il sopracitato
appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 18,
seminativo, are 1.235, classe 4, R.D. Euro 3,19, R.A. Euro 3,51. d) Fabbricato rurale retrostante il
sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5,
particella 19, mq. 70. - Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma II
la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico erariale la voltura di accatastamento, senza alcuna
responsabilità. - Con il favore di spese, competenze ed onorari di lite in caso di opposizione.”
Riferiva l'attrice di aver posseduto per oltre venti anni l'appartamento, i terreni agricoli ed il fabbricato rurale siti nel Comune di Fiano Romano provvedendo alla manutenzione dell'immobile, provvedendo alla recinzione dei terreni.
Alla udienza di prima comparizione veniva dato atto della mancata costituzione dei convenuti e veniva dichiarata la loro contumacia. Venivano ammesse le prove richieste da parte attrice ed escussi in interpello la sig.ra ed un teste alla Controparte_1
successiva udienza del 13.10.2023. La convenuta contumace confermava a Parte_1
circostanza del possesso continuato e continuativo degli immobili in capo alla attrice senza rivendicare alcunchè. Il Giudice rinviava la causa al 24.05.2024 per precisazioni delle conclusioni che si svolgeva in trattazione scritta con deposito di note. Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
2 possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425) e la Suprema
Corte ha sancito che la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali ed in particolare quanto affermato in interrogatorio formale dalla convenuta , Controparte_1
convenuta contumace, hanno dimostrato che ha posseduto in modo Parte_1
continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione con conseguente diritto della stessa ad ottenere la pronuncia di acquisto per intervenuta usucapione del bene
3 La mancata costituzione delle parti convenute giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva delle seguenti porzioni immobiliari site in Fiano Romano - 00065 -
(RM), alla Via Tiberina, nr. 199, e precisamente: a) Appartamento posto al piano terra e primo, distinto col numero interno 1, così meglio censito al N.C.E.U. del Comune di Fiano
Romano, Foglio 5, particella 43, sub 1 e sub 2 graffati, categoria A/4, classe 3, vani 6,
superficie 285 mq., rendita catastale euro 542,28 - b) Terreno agricolo retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano
Foglio 5, particella 17 di mq 1.690, qualità seminativo, classe 2, R.D. euro 13,96, R.A. euro
8,29 c) Terreno agricolo retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 18, seminativo, are 1.235, classe 4,
R.D. Euro 3,19, R.A. Euro 3,51. d) Fabbricato rurale retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 19, mq. 70.
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 31.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1690 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
(C.F rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Pieralisi giusta procura in atti
- Attrice -
CONTRO
Controparte_1
[...]
- Convenute contumaci -
OGGETTO : ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Parte_1
Rieti e per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_1
1 conclusioni: “Accertare e dichiarare, in favore della Sig.ra l'avvenuto acquisto a Parte_1
titolo originario ex art. 1158 c.c. delle seguenti porzioni immobiliari site in Fiano Romano - 00065 -
(RM), alla Via Tiberina, nr. 199, e precisamente: a) Appartamento posto al piano terra e primo,
distinto col numero interno 1, così meglio censito al N.C.E.U. del Comune di Fiano Romano, Foglio
5, particella 43, sub 1 e sub 2 graffati, categoria A/4, classe 3, vani 6, superficie 285 mq., rendita
catastale euro 542,28 b) Terreno agricolo retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al
catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 17 di mq 1.690, qualità seminativo,
classe 2, R.D. euro 13,96, R.A. euro 8,29 c) Terreno agricolo retrostante il sopracitato
appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 18,
seminativo, are 1.235, classe 4, R.D. Euro 3,19, R.A. Euro 3,51. d) Fabbricato rurale retrostante il
sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5,
particella 19, mq. 70. - Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma II
la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico erariale la voltura di accatastamento, senza alcuna
responsabilità. - Con il favore di spese, competenze ed onorari di lite in caso di opposizione.”
Riferiva l'attrice di aver posseduto per oltre venti anni l'appartamento, i terreni agricoli ed il fabbricato rurale siti nel Comune di Fiano Romano provvedendo alla manutenzione dell'immobile, provvedendo alla recinzione dei terreni.
Alla udienza di prima comparizione veniva dato atto della mancata costituzione dei convenuti e veniva dichiarata la loro contumacia. Venivano ammesse le prove richieste da parte attrice ed escussi in interpello la sig.ra ed un teste alla Controparte_1
successiva udienza del 13.10.2023. La convenuta contumace confermava a Parte_1
circostanza del possesso continuato e continuativo degli immobili in capo alla attrice senza rivendicare alcunchè. Il Giudice rinviava la causa al 24.05.2024 per precisazioni delle conclusioni che si svolgeva in trattazione scritta con deposito di note. Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
2 possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425) e la Suprema
Corte ha sancito che la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali ed in particolare quanto affermato in interrogatorio formale dalla convenuta , Controparte_1
convenuta contumace, hanno dimostrato che ha posseduto in modo Parte_1
continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione con conseguente diritto della stessa ad ottenere la pronuncia di acquisto per intervenuta usucapione del bene
3 La mancata costituzione delle parti convenute giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva delle seguenti porzioni immobiliari site in Fiano Romano - 00065 -
(RM), alla Via Tiberina, nr. 199, e precisamente: a) Appartamento posto al piano terra e primo, distinto col numero interno 1, così meglio censito al N.C.E.U. del Comune di Fiano
Romano, Foglio 5, particella 43, sub 1 e sub 2 graffati, categoria A/4, classe 3, vani 6,
superficie 285 mq., rendita catastale euro 542,28 - b) Terreno agricolo retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano
Foglio 5, particella 17 di mq 1.690, qualità seminativo, classe 2, R.D. euro 13,96, R.A. euro
8,29 c) Terreno agricolo retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 18, seminativo, are 1.235, classe 4,
R.D. Euro 3,19, R.A. Euro 3,51. d) Fabbricato rurale retrostante il sopracitato appartamento cosi censito al catasto terreni del Comune di Fiano Romano Foglio 5, particella 19, mq. 70.
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 31.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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