Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025, nella causa iscritta al n. 5224 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022 + rr.gg.nn.
5234/2022+5228/2022+5233/2022+ 5236/2022 (riuniti)
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
, nata a [...][...]/06/1961 Parte_3
nata a [...] il [...] Parte_4
, nata a [...] il [...] Parte_5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Callisto,, nello studio del quale elettivamente domiciliano, in Benevento, Via M. Planco 28
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in
Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. to Silvia Zecchini nei procedimenti rr.gg.nn. 5224 /2022, 5234/2022 e 5236/2022 e nei procedimenti rr.gg.nn.5228/2022 e 5233/2022 dall'avv.to Franca Borla,giusta procure generali alle liti ,
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: omissione contributiva
Con ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe identificati premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto al 18.05.2014, con regime orario part CP_1 time all'83%.; di essere stati sospesi dal lavoro dal 27.07.2010 e fino al 31.12.2010 e successivamente dall'1.1.2011 al 31.12.2011 con richiesta di intervento della Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga;
di non essere stati richiamati in servizio dal 27/07/2010 ; che il non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni CP_1 medio tempore maturate;
che con ingiunzioni di pagamento il è stato CP_1 condannato al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 27/07/2010; che il datore ha omesso il versamento dei contributi dall'instaurazione del rapporto alle dipendenze del;
hanno chiesto di : “ a) accertare e dichiarare che il CP_1
ha omesso di versare i contributi per il periodo Controparte_1
01.08.2010 al 18.05.2014, in cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (83,34%) e inquadramento come operaio – livello 3° del CCNL servizi ambientali Federambiente;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del
, della rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/62; CP_1
3) condannare il al versamento all' Controparte_1 CP_2 dell'importo della riserva matematica, necessario per la costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il convenuto Consorzio ha omesso di versare all' i Il CP_2 Controparte_3
, regolarmente citato, è rimasto contumace.
[...]
CP_ Si è costituito l' eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assenza di preventive domande amministrative e chiedendo nel merito, in caso di accertamento di sussistenza dell'obbligo contributivo, di condannare il al pagamento dei contributi e delle sanzioni dovute, nei limiti della CP_1 prescrizione applicabile alla fattispecie;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
CP_ Preliminarmente deve essere dichiarata la legittimazione passiva dell' sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia con cui il lavoratore lamenti il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro e chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all'ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa. Al riguardo, è dato rilevare che, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, sono coesistiti per lungo tempo due distinti orientamenti.
Secondo il primo di essi, la domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all' di contributi evasi, al fine della CP_2 tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento (così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975, 2638 del 1976, 379 del
1989, 12946 del 1999).
Tale orientamento ha ricevuto sistemazione definitiva ad opera di Cass. S.U. n. 3678 del
2009, la quale, pronunciandosi in materia di azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5°, l. n. 1338/1962, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all' della relativa riserva matematica e per CP_2 il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell' , CP_2 ravvisandone la giustificazione in considerazione del riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati, rispettivamente, dall'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro CP_2 inadempiente al versamento della riserva matematica), dall'interesse dell' a CP_2 limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro e dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. E, seppure senza alcun esplicito riferimento a Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., analogo principio di diritto è stato affermato da Cass. n. 19398 del 2014, che, nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell'ente previdenziale, a condizione però che entrambi siano stati convenuti in giudizio, a pena d'inammissibilità della domanda
(nello stesso senso, da ult., Cass. n. 14853 del 2019).
Parallelamente a tale indirizzo, tuttavia, ne è coesistito per lungo tempo un altro (la cui ultima eco si può scorgere proprio in Cass. n. 17162 del 2016), che, argomentando dal rilievo secondo cui l'esigenza dell'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale non sussisterebbe qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo o ancora quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall'uno o dall'altro, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 2684 del 1973,
66 del 1984, 442 del 1986, 72 del 1998, 10377 del 2000, 3941 del 2004): e ciò sul presupposto per cui, in controversie del genere, l'esistenza e/o l'atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta l'imprescindibile presupposto del rapporto contributivo, costituirebbe un punto pregiudiziale, risolvibile inadenter tantum dal giudice e senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l'accertamento avviene.
Di recente la Suprema Corte con sentenza n. 8956/2020 ha ribadito il primo dei due orientamenti. Nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018),
e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del
1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.).
D'altra parte, se ciò è vero, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass.
n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n.
26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno: prova ne sia che la giurisprudenza della Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001).
Ciò chiarito, però, diventa palese che le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); ed
è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile.
Le superiori considerazioni, peraltro, evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale.Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati (Cassazione n. 8956/2020).
3.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità per mancanza di domanda amministrativa.
Com'è noto, l'art. 13, I. n. 1338/1962, prevede, al primo comma, che “ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione […], può chiedere all' Controparte_2
di costituire […] una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione
[...]
o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”, e soggiunge, al quinto comma, che “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno”. Come emerge dai lavori preparatori, si tratta di una norma che attua un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione;
e proprio per ciò, la dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte, fin dal suo apparire,
l'hanno considerata una norma strettamente collegata alla previsione di cui all'art. 2116, comma secondo, c.c., a norma del quale – com'è parimenti noto – “nei casi in cui […] le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”, ritenendola una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione (così già Cass. n. 6088 del 1981, cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 6517 del
1986, 5825 del 1995, 14680 del 1999, 22751 del 2004, 2630 del 2014). Sebbene le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali si siano poi nel tempo differenziate per ciò che concerne l'inquadramento del titolo di responsabilità datoriale (se contrattuale o extracontrattuale) e, più aspramente, circa la decorrenza della prescrizione di tale azione specifica (si veda sul punto l'accurata ricostruzione di Cass. n. 14680 del 1999, i cui principi di diritto – sebbene smentiti da Cass. n. 7853 del 2003 – sono stati successivamente ribaditi da Cass. n. 13836 del 2003, seguita da numerose successive conformi, e da ultimo riaffermati da Cass. S.U. n. 21302 del 2017), su un punto l'elaborazione congiunta della dottrina e della giurisprudenza è rimasta ferma, ed è che la costituzione della rendita non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, rappresentando piuttosto un modo (un “congegno”, per usare le parole della relazione introduttiva ai già citati lavori preparatori) per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore: tant'è che, da ult., Cass. n. 32500 del 2021 ha escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n.
1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n.
639/1970, precisamente sul rilievo che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. Così inquadrata l'azione proposta nel presente giudizio, risulta evidente che il principio della necessità della previa proposizione della domanda amministrativa non trova applicazione nel caso di rendita vitalizia non venendo in rilievo una prestazione previdenziale (cfr. di recente Corte Cassazione n.
31337/2022 ).
4. Nel merito è pacifico e documentale che i ricorrenti hanno lavorato nei periodi indicati nei ricorsi e che dal 27/07/2010, giorno della sospensione unilaterale non sono stati più richiamati in servizio, infatti la domanda trova fondamento nell'accertamento, come da sentenze passate in giudicato, della continuità del rapporto di lavoro e del diritto al versamento della retribuzione.
Difatti, con sentenze passate in giudicato, è stato accertato che il CP_1 contravveniva ai suoi obblighi contrattuali, sospendendo illegittimamente i lavoratori;
che i lavoratori conservavano il suo diritto alla retribuzione anche perché messi in condizione di non rendere la sua prestazione lavorativa ad opera del . CP_1
Osserva il Tribunale che il principio della “automaticità delle prestazioni previdenziali” che, sancito in via generale dall'art. 2116 c.c., ispira il nostro ordinamento previdenziale ha l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro dal rapporto previdenziale intercorrente tra ente previdenziale ed assicurato, con trasferimento all'ente del pregiudizio derivante dal ritardo con cui la contribuzione viene recuperata, conferendosi a tale quota di contribuzione gli stessi effetti di quella presente nella posizione assicurativa e, al contempo, sollevando l'assicurato dal rischio dell'insolvenza del debitore, datore di lavoro, trasferendo il rischio di incapienza a carico dell'ente previdenziale.
Tale principio già operante nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex rdl 1765 del 1935 e per le prestazioni previdenziali temporanee ex art. 27 rdl 636 del 1939, è stato reso concretamente operativo per le prestazioni pensionistiche dall'art. 40 l n. 153 del 1969, con rilevanza anche ai fini della misura della pensione con la modifica di cui all'art. 23 ter dl 267 del 1972 e poi con l'art. 3 dlgs 1992 n. 80.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass. S.U. n. 11199 del
2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e com'è stato recentemente chiarito da
Cass. n. 15120 del 2019 la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del 1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n.
15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del
2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018; in termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4676 del 22/02/2021).
Orbene, premesso che risulta documentato il rapporto di lavoro con il CP_1 nonché l'omissione contributiva, deve ritenersi sussistere il diritto dei ricorrenti alla regolarizzazione contributiva. In virtù dello svolgimento della prestazione di lavoro pregressa è sorto il diritto all'accredito della contribuzione utile per il periodo corrispondente. Il resistente, rimanendo contumace, non ha offerto alcuna CP_1 prova di aver provveduto a versare i contributi dovuti.
5.
Nella specie i ricorrenti hanno chiesto la costituzione di una rendita vitalizia.
In punto di diritto ai sensi dell'art. 13, comma 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338, prevede
“ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 r.d.l. 4 ottobre
1935 n. 1827, può chiedere all' di costituire, Controparte_2 nei casi previsti dal successivo comma 4, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.
I commi successivi disciplinano le modalità di costituzione della rendita mediante versamento della riserva matematica.
Il 5° comma, a sua volta, regola l'eventualità di azione esperita dal lavoratore: “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita
a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista dal comma quarto, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”. E' bene rammentare come la Corte di legittimità abbia in più occasioni affermato (cfr. Cass. 22/1/2015 n. 1179 e in motivazione, Cass. 7/2/2018 n. 2964) che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13.
Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
e tale diritto al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione decennale.
La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi – di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria
è quello di cui all'art. 2946 c.c. (vedi Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n.
24768).
E' stato al riguardo chiarito che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass.
21/5/2012 n. 7987), situazione questa, indubbiamente ravvisabile nella fattispecie considerata.
Peraltro, sempre in conformità all'insegnamento della Suprema Corte, deve rimarcarsi che il venir meno del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali ed assistenziali,
e la consequenziale insorgenza del diritto alla prestazione risarcitoria, si verifica soltanto al maturarsi della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento dei contributi omessi.
Con riferimento all'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, a spese del datore di lavoro, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali , si è affermato che il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' , senza che rilevi la conoscenza o meno, CP_2 da parte del lavoratore, della omissione contributiva (vedi ex plurimis, Cass. S.U.
14/9/2017 n. 21302).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, accertate l'omissione contributiva e la prescrizione della contribuzione il deve essere condannato a risarcire il danno CP_1 da irregolarità contributiva in forma specifica, mediante versamento all' CP_2 dell'importo corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia
In merito alla decorrenza deve essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla costituzione della rendita vitalizia alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. S.U. 14/9/2017 n. 21302); pertanto, nel caso di specie, non può essere riconosciuto il diritto per le retribuzioni relative ai periodi di causa anteriori al 30.11.2012 ( considerata la data di deposito del ricorso 22.12.2022)
6.
Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate nella misura indicata CP_1 in dispositivo tenuto conto della riunione di più procedimenti.
CP_ Compensa le spese nei confronti dell' convenuto in quanto quale litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. accerta e dichiara che il Controparte_1
ha omesso di versare i contributi in favore dei ricorrenti per il periodo
[...]
01.08.2010 al 18.05.2014, in cui i ricorrenti sono stati impiegati alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (83%) ;
3. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla costituzione, da parte del
, della rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/62 in relazione al periodo 1.08.2010 CP_1
– 30.11.2012 e condanna il Controparte_1
al versamento all' dell'importo della riserva matematica, necessario
[...] CP_2 per la costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa;
5. condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €€ 5.614,40 oltre C.U. ,spese generali iva e cpa;
CP_
6. compensa le spese nei confronti dell'
Benevento, 24.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari