Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 1991/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Colombo Cristina, presso il cui studio Parte_1 C.F._1
ha eletto domicilio,
e
(C.F. , con l'Avv. Squarzon Michele, presso il cui Parte_2 C.F._2
studio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi al- legati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_3
della figlia nata in [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Per_1 rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) La minore rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che sa- ranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e si- gnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) sarà collocata prevalentemente presso la madre con la quale abiterà stabilmente, presso Per_1
la casa di esclusiva proprietà della medesima sita in Legnano (Mi), via Giulini n. 4, ove ha la pro- pria residenza anagrafica;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il Per_1 martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola materna con riaccompagnamento dopo cena a casa della madre;
due week end alternati al mese dal sabato mattina alla domenica sera. Restano salvi, comunque, diversi e migliori accordi tra le parti.
4) durante le festività di Natale il periodo di chiusura della scuola verrà ripartito equamente tra i genitori;
le festività (Vigilia, Natale e Santo Stefano) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, salvo migliore accordo;
le vacanze di Pasqua saranno trascorse dalla figlia, in via alternata, in ragione dell'anno, o con il padre o con la madre. I genitori concorderanno di volta in volta come suddividersi le vacanze di Carnevale e gli altri ponti scolastici (1 novembre, 8 dicem- bre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), ispirandosi in ogni caso al criterio dell'alternanza.
5) Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con la possibilità di trascorrere du- rante la chiusura della scuola anche un periodo al mare con i nonni materni, pur nel rispetto del diritto di visita paterno. Il compleanno della figlia verrà festeggiato da ciascun genitore secondo il normale calendario, salvo che i genitori concordino di festeggiare insieme, tenuto conto anche dei desideri della minore. Resta salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori.
6) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia minore, l'importo mensile di euro 150,00=, entro il giorno 10 di ogni mese, somma sottoposta a rivalutazione Istat, confermando che l'assegno unico per la minore sia percepito in via esclusiva dalla madre;
7) le spese straordinarie relative alla minore, come previste dal protocollo della Corte d'Appello di
Milano saranno ripartite al 50% tra i genitori, ivi inclusa la retta dell'asilo.
8) I signori e prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo di Parte_1 Parte_2 carta di identità e/o passaporto con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”; rilevato che in data 02.05.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 14.04.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia Per_1
e che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo e per la natura della controver- sia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ad entrambi i genitori con colloca- Persona_2 C.F._3
mento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.sa Maria Eugenia Pupa