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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1555/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
RAGIONERIA CP_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ANTICHI ALESSANDRO oggi sostituito dall'avv. Michele Parte_1
Pelosi
Per Controparte_3 [...]
l'avv. NOVASELICH PAOLO oggi sostituito dal Dott. Andrea Orsucci Controparte_2 funzionario delegato dal Direttore della Pt_2 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'Avvocato Michele Pelosi, contesta tutto quanto dedotto dalla controparte nelle note depositate siccome infondato in fatto e diritto e previa se del caso occorrenda ammissione delle istanze istruttorie articolate alla prima udienza (audizione dei signori ed a conferma di Controparte_4 Controparte_5 quanto indicato al primo capoverso della pagina n. 2 dell'opposizione proposta), insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi depositati, da aversi per qui come integralmente richiamate e trascritte. il dottor Orsucci, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato e richiesto si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutti i precedenti scritti difensivi insistendo in tutte le eccezioni spiegate e precisando conclusioni come da comparsa. Si oppone alle richieste istruttorie oggi riproposte in quanto tardive e comunque ininfluenti.
L'Avvocato Pelosi si oppone ad ogni argomentazione ed eccezione avversaria ed insiste nelle proprie istanze.
pagina 1 di 5 Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ANTICHI ALESSANDRO che Parte_1 C.F._1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_6
(C.F. ), con l'avv. NOVASELICH PAOLO che lo/a rappresenta giusta delega
[...] in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig. proponeva opposizione per chiedere Parte_1 l'annullamento previa sospensione del decreto n. 746454/A del Direttore della Controparte_3
in data 20.4.2020 notificato il 2.7.2020, con la quale si ingiungeva il pagamento
[...] di sanzione amministrativa per l'importo di € 1.333,00 con riferimento alla contestazione di illecito amministrativo posizione n. 746454/a/fi del 22.11.2018 in relazione alla violazione dell'art. 49, comma 5, decreto legislativo n. 231/2007. Alla ricorrente veniva contestata l'emissione di un assegno postale per l'importo di € 13.330,00 in favore della compagna del fratello, la sig.ra e dunque Controparte_4 di un familiare privo della clausola di non trasferibilità.
Il ricorrente sosteneva che la contravvenzione era stata commessa per errore scusabile sul fatto ex art. 3 comma 2 L. 689/1981.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto del Controparte_7 ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 27/05/2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
pagina 3 di 5 In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Va premesso che la ricorrente con l'unico motivo del ricorso sosteneva di aver emesso l'assegno nei confronti di un familiare (sig.ra compagna del fratello) e dalla stessa incassato. Controparte_4
Riferiva altresì che il titolo era stato emesso senza la esposizione della clausola di non trasferibilità unicamente in ragione del fatto che la ricorrente aveva utilizzato inavvertitamente un vecchio
“blocchetto” di moduli di assegno postale privo, sin dall'origine, della dicitura a stampa “non trasferibile” che si trova, invece, in tutti i moduli più recenti, distribuiti agli utenti da e, CP_8 semplicemente, si è dimenticata di apporvi manualmente la relativa dicitura. Esponeva infine che la ricorrente è dipendente di e, nel momento della emissione dell'assegno postale, era CP_8 soggettivamente convinta di utilizzare un modulo completo della stampigliatura della clausola “non trasferibile”, poiché tale dicitura a stampa era contenuta in tutti i moduli di recente emissione.
Sosteneva pertanto di aver emesso l'assegno in buona fede, senza alcuna intenzione di violare la legge antiriciclaggio.
L'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Va rilevato altresì che la S.C. ha inoltre affermato che spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” (Cass. Sez Un. 20930 del 2009).
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (### Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal pagina 4 di 5 mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente sul punto, la buonafede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Ebbene, nel caso di specie nessun rilievo può avere la circostanza che l'assegno fosse stato emesso nei confronti di un familiare in quanto la legge non prevede in proposito un trattamento particolare o di favore riferibile a casi specifici, né può ritenersi la sussistenza dell'errore scusabile da parte della contravventrice posto che, proprio in relazione all'attività lavorativa da questa svolta avrebbe dovuto essere a conoscenza della normativa violata e della conseguente applicazione della sanzione. Come rilevato anche dalla resistente, in palese contrasto e contraddittorie appaiono le argomentazioni e le scusanti addotte dalla ricorrente quando inizialmente afferma di essersi dimenticata di apporre manualmente la clausola di non trasferibilità e, successivamente, di essere convinta di stare utilizzando un carnet di assegni recanti la clausola già prestampata. Delle due l'una, infatti non è possibile sostenere di essersi dimenticati di aver apposto la clausola se si è convinti della presenza della stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni e alla luce di quanto riportato parte ricorrente non ha provato, come del resto era suo onere che la violazione contestata non è stata determinata da sua colpa.
Da quanto sopra esposto, in conclusione, ne consegue che il decreto oggi impugnato deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota spese depositata stante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione con i propri funzionari appositamente delegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto impugnato.
Condanna al rimborso delle spese vive di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 180,00. Controparte_7
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1555/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
RAGIONERIA CP_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ANTICHI ALESSANDRO oggi sostituito dall'avv. Michele Parte_1
Pelosi
Per Controparte_3 [...]
l'avv. NOVASELICH PAOLO oggi sostituito dal Dott. Andrea Orsucci Controparte_2 funzionario delegato dal Direttore della Pt_2 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'Avvocato Michele Pelosi, contesta tutto quanto dedotto dalla controparte nelle note depositate siccome infondato in fatto e diritto e previa se del caso occorrenda ammissione delle istanze istruttorie articolate alla prima udienza (audizione dei signori ed a conferma di Controparte_4 Controparte_5 quanto indicato al primo capoverso della pagina n. 2 dell'opposizione proposta), insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi depositati, da aversi per qui come integralmente richiamate e trascritte. il dottor Orsucci, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato e richiesto si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutti i precedenti scritti difensivi insistendo in tutte le eccezioni spiegate e precisando conclusioni come da comparsa. Si oppone alle richieste istruttorie oggi riproposte in quanto tardive e comunque ininfluenti.
L'Avvocato Pelosi si oppone ad ogni argomentazione ed eccezione avversaria ed insiste nelle proprie istanze.
pagina 1 di 5 Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ANTICHI ALESSANDRO che Parte_1 C.F._1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_6
(C.F. ), con l'avv. NOVASELICH PAOLO che lo/a rappresenta giusta delega
[...] in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig. proponeva opposizione per chiedere Parte_1 l'annullamento previa sospensione del decreto n. 746454/A del Direttore della Controparte_3
in data 20.4.2020 notificato il 2.7.2020, con la quale si ingiungeva il pagamento
[...] di sanzione amministrativa per l'importo di € 1.333,00 con riferimento alla contestazione di illecito amministrativo posizione n. 746454/a/fi del 22.11.2018 in relazione alla violazione dell'art. 49, comma 5, decreto legislativo n. 231/2007. Alla ricorrente veniva contestata l'emissione di un assegno postale per l'importo di € 13.330,00 in favore della compagna del fratello, la sig.ra e dunque Controparte_4 di un familiare privo della clausola di non trasferibilità.
Il ricorrente sosteneva che la contravvenzione era stata commessa per errore scusabile sul fatto ex art. 3 comma 2 L. 689/1981.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto del Controparte_7 ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 27/05/2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
pagina 3 di 5 In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Va premesso che la ricorrente con l'unico motivo del ricorso sosteneva di aver emesso l'assegno nei confronti di un familiare (sig.ra compagna del fratello) e dalla stessa incassato. Controparte_4
Riferiva altresì che il titolo era stato emesso senza la esposizione della clausola di non trasferibilità unicamente in ragione del fatto che la ricorrente aveva utilizzato inavvertitamente un vecchio
“blocchetto” di moduli di assegno postale privo, sin dall'origine, della dicitura a stampa “non trasferibile” che si trova, invece, in tutti i moduli più recenti, distribuiti agli utenti da e, CP_8 semplicemente, si è dimenticata di apporvi manualmente la relativa dicitura. Esponeva infine che la ricorrente è dipendente di e, nel momento della emissione dell'assegno postale, era CP_8 soggettivamente convinta di utilizzare un modulo completo della stampigliatura della clausola “non trasferibile”, poiché tale dicitura a stampa era contenuta in tutti i moduli di recente emissione.
Sosteneva pertanto di aver emesso l'assegno in buona fede, senza alcuna intenzione di violare la legge antiriciclaggio.
L'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Va rilevato altresì che la S.C. ha inoltre affermato che spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” (Cass. Sez Un. 20930 del 2009).
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (### Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal pagina 4 di 5 mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente sul punto, la buonafede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Ebbene, nel caso di specie nessun rilievo può avere la circostanza che l'assegno fosse stato emesso nei confronti di un familiare in quanto la legge non prevede in proposito un trattamento particolare o di favore riferibile a casi specifici, né può ritenersi la sussistenza dell'errore scusabile da parte della contravventrice posto che, proprio in relazione all'attività lavorativa da questa svolta avrebbe dovuto essere a conoscenza della normativa violata e della conseguente applicazione della sanzione. Come rilevato anche dalla resistente, in palese contrasto e contraddittorie appaiono le argomentazioni e le scusanti addotte dalla ricorrente quando inizialmente afferma di essersi dimenticata di apporre manualmente la clausola di non trasferibilità e, successivamente, di essere convinta di stare utilizzando un carnet di assegni recanti la clausola già prestampata. Delle due l'una, infatti non è possibile sostenere di essersi dimenticati di aver apposto la clausola se si è convinti della presenza della stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni e alla luce di quanto riportato parte ricorrente non ha provato, come del resto era suo onere che la violazione contestata non è stata determinata da sua colpa.
Da quanto sopra esposto, in conclusione, ne consegue che il decreto oggi impugnato deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota spese depositata stante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione con i propri funzionari appositamente delegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto impugnato.
Condanna al rimborso delle spese vive di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 180,00. Controparte_7
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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