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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, LA
AZ DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000062004 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000062004 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000062004 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3013/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 29620241460000062004, fascicolo 2024/31660, notificata il 5.6.2025 contenente tributi di varia natura per illegittimità della procedura di riscossione e presunta violazione dell'art.50 D.P.R. n.602/73.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio rilevando la legittimità del proprio operato producendo in atti documentazione inerente la avvenuta notifica delle cartelle.
Alla udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva che il ricorso ha ad oggetto, per come dichiarato nello stesso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente n. 29620241460000062004, fascicolo 2024/31660, asseritamente notificata in data 05/06/2025. Tuttavia risulta in atti, per come depositata dalla stessa ricorrente, che la comunicazione preventiva di ipoteca emessa da ADER nei confronti della società è quella avente n. 29676202400000482000, fascicolo 2024/31660, che ADER stessa ha dimostrato essere stata notificata l'11.04.2024.
Già detta circostanza renderebbe il ricorso inammissibile in quanto tardivo.
Inoltre il ricorso è ugualmente infondato nel merito poiché risulta dimostrato con la documentazione versata in atti da ADER che, preliminarmente a detta comunicazione preventiva di ipoteca, la società ricorrente aveva ricevuto, in data 14/03/2023, a mezzo pec l'avviso di intimazione n.
29620239007995859000, in data 12/12/2022 l'avviso di intimazione n.29620229023563672000 e in data
04/02/2025 il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500016483000. Nessuno di tali avvisi di intimazione è statao mai impugnato nel termine di legge.
Alla luce di quanto sopra nessuna violazione sussiste dell'iter procedurale di cui agli artt.50 e 77, comma
2bis, D.P.R. 602/73 poichè il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dall'art. 50, si applica esclusivamente all'inizio dell'espropriazione forzata e non all'iscrizione ipotecaria, regolata, invece, dall'art. 77 e finalizzata a garantire il credito, in quanto misura cautelare alternativa all'esecuzione forzata.
Pertanto l'agente della riscossione è legittimato ad iscrivere ipoteca anche dopo un anno dalla notifica della cartella, purché il credito non sia prescritto e purché sia preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come avvenuto nel caso di specie.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “…in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del
D.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della
Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.” (Cfr. Cass.
n.5577/2019).
Ancora con recente ordinanza n. 22461/2025 del 04/08/2025 la Cassazione ha ribadito la natura dell'iscrizione ipotecaria come strumento di garanzia, distinto e autonomo dall'esecuzione forzata definendo il perimetro delle garanzie procedurali offerte al debitore. Poiché nel caso di specie l'agente della riscossione, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria, ha ritualmente notificato le cartelle di pagamento, gli avvisi di intimazione non opposti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto opposto nel presente procedimento e, da ultimo, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nessuna violazione o irregolarità procedimentale si ritiene sussistente
Il ricorso deve essere dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro
5.000 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in euro 5.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il
Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, LA
AZ DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000062004 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000062004 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000062004 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3013/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 29620241460000062004, fascicolo 2024/31660, notificata il 5.6.2025 contenente tributi di varia natura per illegittimità della procedura di riscossione e presunta violazione dell'art.50 D.P.R. n.602/73.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio rilevando la legittimità del proprio operato producendo in atti documentazione inerente la avvenuta notifica delle cartelle.
Alla udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva che il ricorso ha ad oggetto, per come dichiarato nello stesso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente n. 29620241460000062004, fascicolo 2024/31660, asseritamente notificata in data 05/06/2025. Tuttavia risulta in atti, per come depositata dalla stessa ricorrente, che la comunicazione preventiva di ipoteca emessa da ADER nei confronti della società è quella avente n. 29676202400000482000, fascicolo 2024/31660, che ADER stessa ha dimostrato essere stata notificata l'11.04.2024.
Già detta circostanza renderebbe il ricorso inammissibile in quanto tardivo.
Inoltre il ricorso è ugualmente infondato nel merito poiché risulta dimostrato con la documentazione versata in atti da ADER che, preliminarmente a detta comunicazione preventiva di ipoteca, la società ricorrente aveva ricevuto, in data 14/03/2023, a mezzo pec l'avviso di intimazione n.
29620239007995859000, in data 12/12/2022 l'avviso di intimazione n.29620229023563672000 e in data
04/02/2025 il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500016483000. Nessuno di tali avvisi di intimazione è statao mai impugnato nel termine di legge.
Alla luce di quanto sopra nessuna violazione sussiste dell'iter procedurale di cui agli artt.50 e 77, comma
2bis, D.P.R. 602/73 poichè il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dall'art. 50, si applica esclusivamente all'inizio dell'espropriazione forzata e non all'iscrizione ipotecaria, regolata, invece, dall'art. 77 e finalizzata a garantire il credito, in quanto misura cautelare alternativa all'esecuzione forzata.
Pertanto l'agente della riscossione è legittimato ad iscrivere ipoteca anche dopo un anno dalla notifica della cartella, purché il credito non sia prescritto e purché sia preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come avvenuto nel caso di specie.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “…in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del
D.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della
Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.” (Cfr. Cass.
n.5577/2019).
Ancora con recente ordinanza n. 22461/2025 del 04/08/2025 la Cassazione ha ribadito la natura dell'iscrizione ipotecaria come strumento di garanzia, distinto e autonomo dall'esecuzione forzata definendo il perimetro delle garanzie procedurali offerte al debitore. Poiché nel caso di specie l'agente della riscossione, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria, ha ritualmente notificato le cartelle di pagamento, gli avvisi di intimazione non opposti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto opposto nel presente procedimento e, da ultimo, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nessuna violazione o irregolarità procedimentale si ritiene sussistente
Il ricorso deve essere dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro
5.000 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in euro 5.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il
Presidente