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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2632/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Crispo, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Ottaviano, via Di Prisco n. 187
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci, elettivamente domiciliato presso la CP_ sede di Nola, via Variante n. 7 bis
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1387 del 2023, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta a vedersi liquidare, dal Fondo di Garanzia (in virtù dell'ammissione al passivo del fallimento della datrice di lavoro , l'ulteriore CP_3 somma di euro 5.800,95, trattenuta dall' a titolo di sostituto d'imposta. CP_1
Censurava la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto, in assenza di una specificazione da parte del Giudice delegato, l'importo complessivo dovuto di euro 31.128,00 al lordo e non al netto delle ritenute di legge, laddove, invece, che la somma fosse al netto emergeva con chiarezza dalla busta paga dell'ottobre 2016 della . Controparte_4
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' , che resisteva al gravame. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato.
Sono pacifici, tra le parti, e documentali, i seguenti profili. CP_ In data 22 agosto 2019 l' liquidava al , per la causale azionata in questa sede, la Pt_1 somma di euro 18.370, 05.
In data 19 gennaio 2021, in seguito a una richiesta di riesame, l'Istituto liquidava l'ulteriore somma di euro 6.957,00, così arrivando a un importo complessivo erogato di euro 25.327,05.
L'importo dovuto, per il TFR riferibile al periodo lavorativo successivo al 1° gennaio 2001, era CP_ di euro 31.128,00, che è un dato anch'esso pacifico, dall' tuttavia considerato al lordo delle ritenute di legge, mentre il ricorrente ha insistito che fosse al netto di esse.
Orbene, come ha sottolineato la S.C. (arg. ex Cass., VI, 20.3.2019 n. 7891), è a carico del creditore che agisce l'onere della prova della sussistenza di un credito eccedente il quantum già ricevuto in pagamento per il medesimo titolo azionato.
Questa prova, tuttavia, il l'aveva fornita in primo grado, producendo la busta paga Pt_1
CP_ dell'ottobre 2016 della , non contestata dall' nella quale il CP_3 Controparte_4 detto importo è chiaramente calcolato e indicato al netto, così residuando il pagamento, da parte dell'Istituto, dell'ulteriore somma netta di euro 5.800,95, data dalla differenza tra l'importo dovuto, al netto, di euro 31.128,00 e l'importo effettivamente corrisposto di euro 25.327,05. CP_ L' va, pertanto, condannato a pagare a tale somma, maggiorata degli interessi Parte_1 di legge, in riforma dell'impugnata sentenza e ad integrale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri offerti dal d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore di , della somma 5800,95, oltre accessori di legge;
Parte_1
CP_ condanna l' a corrispondere a le spese di lite del doppio grado, che liquida, Parte_1
per compenso, in euro 2.700,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi con il rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2632/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Crispo, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Ottaviano, via Di Prisco n. 187
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci, elettivamente domiciliato presso la CP_ sede di Nola, via Variante n. 7 bis
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1387 del 2023, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta a vedersi liquidare, dal Fondo di Garanzia (in virtù dell'ammissione al passivo del fallimento della datrice di lavoro , l'ulteriore CP_3 somma di euro 5.800,95, trattenuta dall' a titolo di sostituto d'imposta. CP_1
Censurava la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto, in assenza di una specificazione da parte del Giudice delegato, l'importo complessivo dovuto di euro 31.128,00 al lordo e non al netto delle ritenute di legge, laddove, invece, che la somma fosse al netto emergeva con chiarezza dalla busta paga dell'ottobre 2016 della . Controparte_4
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' , che resisteva al gravame. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato.
Sono pacifici, tra le parti, e documentali, i seguenti profili. CP_ In data 22 agosto 2019 l' liquidava al , per la causale azionata in questa sede, la Pt_1 somma di euro 18.370, 05.
In data 19 gennaio 2021, in seguito a una richiesta di riesame, l'Istituto liquidava l'ulteriore somma di euro 6.957,00, così arrivando a un importo complessivo erogato di euro 25.327,05.
L'importo dovuto, per il TFR riferibile al periodo lavorativo successivo al 1° gennaio 2001, era CP_ di euro 31.128,00, che è un dato anch'esso pacifico, dall' tuttavia considerato al lordo delle ritenute di legge, mentre il ricorrente ha insistito che fosse al netto di esse.
Orbene, come ha sottolineato la S.C. (arg. ex Cass., VI, 20.3.2019 n. 7891), è a carico del creditore che agisce l'onere della prova della sussistenza di un credito eccedente il quantum già ricevuto in pagamento per il medesimo titolo azionato.
Questa prova, tuttavia, il l'aveva fornita in primo grado, producendo la busta paga Pt_1
CP_ dell'ottobre 2016 della , non contestata dall' nella quale il CP_3 Controparte_4 detto importo è chiaramente calcolato e indicato al netto, così residuando il pagamento, da parte dell'Istituto, dell'ulteriore somma netta di euro 5.800,95, data dalla differenza tra l'importo dovuto, al netto, di euro 31.128,00 e l'importo effettivamente corrisposto di euro 25.327,05. CP_ L' va, pertanto, condannato a pagare a tale somma, maggiorata degli interessi Parte_1 di legge, in riforma dell'impugnata sentenza e ad integrale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri offerti dal d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore di , della somma 5800,95, oltre accessori di legge;
Parte_1
CP_ condanna l' a corrispondere a le spese di lite del doppio grado, che liquida, Parte_1
per compenso, in euro 2.700,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi con il rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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