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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6308/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 6308/2024 V.G. promossa da
, C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26 gennaio 1996; rappresentato e difeso dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 22 febbraio 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Terzi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggiolo (RE), Via Matteotti n. 65
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 4 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) la minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione, ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere autonomamente;
2) la minore continuerà ad avere la residenza preferenziale presso la madre in Villarotta di Luzzara (RE) Via Selvino Lanzoni n. 42;
3) tenuto conto della tenera età della minore, allo stato, il padre si impegna a contribuire all'accudimento quotidiano della figlia, sino a che ella non frequenterà la scuola materna;
di talchè il padre si recherà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, presso la residenza della madre e rimarrà con la minore dalle ore 17,30 alle ore 19,30, nonché nella giornata del sabato, al mattino, al pomeriggio o tutta la giornata, sino alle 19,30, in orari comunque da meglio concordare tra le parti;
4) i genitori si impegnano a rivedere eventualmente il calendario di visita del padre alla minore dopo il compimento dei due anni o, comunque, quando la minore inizierà a frequentare la scuola materna;
5) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre € 500,00 (cinquecentoeuro) mensili, da corrispondersi, con bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di dicembre 2024, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a partire dal mese di gennaio 2026;
6) l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre;
7) le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per la figlia, dovranno essere disciplinate nel modo descritto nel protocollo del
2 di 4 Tribunale di Reggio Emilia e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 20 dicembre 2024,
e , già conviventi more uxorio, hanno Parte_1 Parte_2 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento della loro figlia (nata il [...]) nonché per gli ulteriori profili Per_1 economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 2 gennaio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 2 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3 di 4 Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Neppure le ulteriori statuizioni economiche appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 6308/2024 V.G. promossa da
, C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26 gennaio 1996; rappresentato e difeso dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 22 febbraio 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Terzi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggiolo (RE), Via Matteotti n. 65
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 4 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) la minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione, ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere autonomamente;
2) la minore continuerà ad avere la residenza preferenziale presso la madre in Villarotta di Luzzara (RE) Via Selvino Lanzoni n. 42;
3) tenuto conto della tenera età della minore, allo stato, il padre si impegna a contribuire all'accudimento quotidiano della figlia, sino a che ella non frequenterà la scuola materna;
di talchè il padre si recherà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, presso la residenza della madre e rimarrà con la minore dalle ore 17,30 alle ore 19,30, nonché nella giornata del sabato, al mattino, al pomeriggio o tutta la giornata, sino alle 19,30, in orari comunque da meglio concordare tra le parti;
4) i genitori si impegnano a rivedere eventualmente il calendario di visita del padre alla minore dopo il compimento dei due anni o, comunque, quando la minore inizierà a frequentare la scuola materna;
5) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre € 500,00 (cinquecentoeuro) mensili, da corrispondersi, con bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di dicembre 2024, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a partire dal mese di gennaio 2026;
6) l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre;
7) le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per la figlia, dovranno essere disciplinate nel modo descritto nel protocollo del
2 di 4 Tribunale di Reggio Emilia e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 20 dicembre 2024,
e , già conviventi more uxorio, hanno Parte_1 Parte_2 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento della loro figlia (nata il [...]) nonché per gli ulteriori profili Per_1 economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 2 gennaio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 2 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3 di 4 Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Neppure le ulteriori statuizioni economiche appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
4 di 4