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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 1154/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 1154/2025 promossa da
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Pietro Terme, residente Casalfiumanese (BO), Via Fornace N. 1, assistita, difesa e rappresentata nel presente procedimento dall'avv. Angela Tonelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), Via A. Giovannini N. 16/A,
e da
(c.f. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Montepaone
(C.F. , presso il cui studio elegge il proprio domicilio in via Roma n. 7 – C.F._3
42011 Bagnolo in Piano (RE) con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 31/01/2025 dava atto di aver avuto Parte_1 una relazione sentimentale con il sig. dalla quale nascevano due figli: Parte_2
, il 6 febbraio 2020 in OL (BO) e il 9 maggio 2022 in Persona_1 Persona_2
OL (BO); la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2023.
pagina 1 di 3 Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di: a) affidare in via esclusiva alla madre i minori, collocandoli presso di lei;
b) regolamentare il diritto di visita del padre prevedendo una calendarizzazione degli incontri padre-figli e che fosse stabilito un obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando l'importo mensile di 600,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale, dava atto degli intervenuti accordi con Parte_2 la ricorrente e rassegnava le conclusioni, di cui chiedeva al Tribunale la ratifica.
All'udienza del 12/06/2025, le parti personalmente presenti davano atto di aver trovato un accordo e il
Giudice, una volta incaricati i Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare, rimetteva la causa in decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida i figli minori e ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso Per_2 Per_3 con collocamento prevalente presso la casa materna sita in Casalfiumanese - Bologna, via
Fornace n. 1;
2) dispone che il padre terrà con sé i figli, alternandosi con la madre all'interno della casa familiare, a weekend alternati dal venerdì sera alle ore 16:30 sino alla domenica sera;
3) Dispone il monitoraggio dei servizi sociali per 24 mesi, con supporto alla genitorialità e colloqui con i genitori ogni due mesi;
pagina 2 di 3 4) dispone che i servizi abbiano la facoltà d stabilire un calendario per le vacanze estive che preveda che il padre passi con i minori una settimana ad Agosto da stabilire entro il 30 di maggio di ogni anno, con accordo da prendere con il tramite dei Servizi sociali, se le parti sono in disaccordo;
Il padre vedrà i figli il giorno di Natale o di Capodanno andandoli a trovare, ma senza pernottamento, oltre a tre giorni durante le vacanze natalizie, che il sig. Parte_2
dovrà comunicare alla madre entro il 30 novembre.
[...]
5) Dispone che il sig. versi alla madre l'importo di € 500 mensili (€ 250 per Parte_2 ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale e cesserà automaticamente con il raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
6) dispone che il sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie previamente Parte_2 concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, che integralmente si richiama;
7) prende atto che le parti hanno concordato che il padre sostenga il 100% delle spese relative alla baby-sitter nella giornata del venerdì di sua spettanza;
8) dispone che la sig.ra percepisca interamente l'importo spettante a titolo di assegno Pt_1 unico;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 1154/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 1154/2025 promossa da
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Pietro Terme, residente Casalfiumanese (BO), Via Fornace N. 1, assistita, difesa e rappresentata nel presente procedimento dall'avv. Angela Tonelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), Via A. Giovannini N. 16/A,
e da
(c.f. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Montepaone
(C.F. , presso il cui studio elegge il proprio domicilio in via Roma n. 7 – C.F._3
42011 Bagnolo in Piano (RE) con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 31/01/2025 dava atto di aver avuto Parte_1 una relazione sentimentale con il sig. dalla quale nascevano due figli: Parte_2
, il 6 febbraio 2020 in OL (BO) e il 9 maggio 2022 in Persona_1 Persona_2
OL (BO); la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2023.
pagina 1 di 3 Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di: a) affidare in via esclusiva alla madre i minori, collocandoli presso di lei;
b) regolamentare il diritto di visita del padre prevedendo una calendarizzazione degli incontri padre-figli e che fosse stabilito un obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando l'importo mensile di 600,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale, dava atto degli intervenuti accordi con Parte_2 la ricorrente e rassegnava le conclusioni, di cui chiedeva al Tribunale la ratifica.
All'udienza del 12/06/2025, le parti personalmente presenti davano atto di aver trovato un accordo e il
Giudice, una volta incaricati i Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare, rimetteva la causa in decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida i figli minori e ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso Per_2 Per_3 con collocamento prevalente presso la casa materna sita in Casalfiumanese - Bologna, via
Fornace n. 1;
2) dispone che il padre terrà con sé i figli, alternandosi con la madre all'interno della casa familiare, a weekend alternati dal venerdì sera alle ore 16:30 sino alla domenica sera;
3) Dispone il monitoraggio dei servizi sociali per 24 mesi, con supporto alla genitorialità e colloqui con i genitori ogni due mesi;
pagina 2 di 3 4) dispone che i servizi abbiano la facoltà d stabilire un calendario per le vacanze estive che preveda che il padre passi con i minori una settimana ad Agosto da stabilire entro il 30 di maggio di ogni anno, con accordo da prendere con il tramite dei Servizi sociali, se le parti sono in disaccordo;
Il padre vedrà i figli il giorno di Natale o di Capodanno andandoli a trovare, ma senza pernottamento, oltre a tre giorni durante le vacanze natalizie, che il sig. Parte_2
dovrà comunicare alla madre entro il 30 novembre.
[...]
5) Dispone che il sig. versi alla madre l'importo di € 500 mensili (€ 250 per Parte_2 ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale e cesserà automaticamente con il raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
6) dispone che il sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie previamente Parte_2 concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, che integralmente si richiama;
7) prende atto che le parti hanno concordato che il padre sostenga il 100% delle spese relative alla baby-sitter nella giornata del venerdì di sua spettanza;
8) dispone che la sig.ra percepisca interamente l'importo spettante a titolo di assegno Pt_1 unico;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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