Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 25/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 32/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE GN
Composta da Vittorio RAELI Presidente Marco CATALANO Consigliere relatore Riccardo PATUMI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al nr. 46630 del registro di Segreteria.
TRA
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti
ATTORE
CONTRO
HE EL WO IM nato in [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], Parma, rappresentato e difeso, in virtù di delega in calce alle memorie, dall’avv. Elena Pontiroli (C.F. [...]indirizzo pec: avvelenapontiroli@legalmail.it) e dall’avv. Annalisa Molinari (C.F. [...]indirizzo pec: avvannalisamolinari@legalmail.it) con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Parma, Via V. Mistrali n. 4 e domicilio digitale avvelenapontiroli@legalmail.it, oppure avvannalisamolinari@legalmail.it.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Procuratore Regionale
voglia la Sezione Giurisdizionale adita condannare IM EN LA WO, nato in [...], il [...], residente in [...], Parma (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Pontiroli (C.F. [...]) ed Annalisa Molinari (C.F. [...]), con domicilio digitale eletto nella procura speciale sull’indirizzo p.e.c. avvelenapontiroli@legal-mail.it, al risarcimento del danno diretto di euro 52.445,73, maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi sino al materiale soddisfo, e di un danno all’immagine ai sensi dell’art. 55 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, individuato equitativamente in euro 26.222,73, maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi sino al materiale soddisfo, patiti dall’A.U.S.L. Parma.
Per IM EN LA WO
“Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale dell’Emilia Romagna,
- in via principale, condividendo la quantificazione del danno operata dal dott. EN LA EW IM in € 72.793,25 e riconoscendo che ha già versato la somma di € 65.162,79 condannarlo a corrispondere, a titolo di danno diretto, la somma residua di € 7.627,46 ed assolverlo dalla richiesta di risarcimento del danno all’immagine;
- in subordine, condividendo la quantificazione del danno operata dal dott. EN LA EW IM, condannarlo a corrispondere, a titolo di danno diretto, la somma di € 7.627,46 e, a titolo di danno all’immagine, la somma di € 3.813,73.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio IM EN LA WO davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:
l’Ufficio Requirente aveva acquisito una notizia di danno erariale, ex art. 51 del cod. giust. cont., iscritta al Fasc. I00439/2025, a seguito dell’informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Parma, prot. n. 29077/2025 del 28 gennaio 2025.
L’informativa n. 29077/2025 scaturisce da un’indagine penale svolta presso l’Istituto penitenziario di Parma, che ha visto coinvolto un medico lì in servizio, e che ha consentito di disvelare un’ulteriore ipotesi di danno erariale per condotte coevi a quelle oggetto dell’indagine già in fase di svolgimento.
Per gli stessi fatti oggetto dell’informativa n. 29077/2025 risulta anche pendente un procedimento penale azionato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Parma, avente R.g. G.I.P. n. 3140/2024, per i reati di truffa a danno dell’A.U.S.L. di Parma e di falsità ideologica, a carico del Dott. IM EN LA EW, nato in [...], il [...], medico esercente servizio presso l’Istituto penitenziario di Parma per conto della suddetta Azienda Sanitaria Locale.
Dagli atti del procedimento penale acquisiti in istruttoria risulta che il Dott. EW è stato sottoposto con ordinanza del G.I.P. n. 5085/2024 del 14 novembre 2024, ai sensi dell’art. 321 del cod. proc. pen., alla misura cautelare del sequestro preventivo, eseguito su somme di denaro per euro 19.471,99 e beni immobili, mediante iscrizione ipotecaria, per il valore di euro 45.690,83, successivamente revocata dopo restituzione di parte delle somme da parte del convenuto.
I Militari acquisivano presso la AUSL di Parma documentazione da cui si accertava che il Dott. EW intratteneva con l’A.U.S.L. un rapporto convenzionale di medico di assistenza presso l’Istituto di pena in Parma, conferito con provvedimento prot. n. 84306 del 23 dicembre 2022, decorrenza dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, e con impegno orario di 24 ore settimanali.
L’incarico in questione veniva prorogato per tutta l’annualità 2024, a mezzo del provvedimento prot. n. 86028 del 21 dicembre 2023, per un minimo di 24 ore ed un massimo di 38 ore settimanali.
In relazione all’incarico conferito dall’A.U.S.L. Parma al Dott. EW, si acquisivano i cedolini pagati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2024, i prospetti delle presenze dal medesimo compilati ad attestazione delle ore prestate per lo stesso periodo e le timbrature di entrata ed uscita dal Carcere di Parma del Dott. EW, sempre per il periodo 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2024.
Tutti i mesi analizzati durante l’istruttoria hanno evidenziato che il Dott. EW aveva dichiarato la sua presenza alla A.U.S.L. per molte più ore rispetto a quelle registrate dai rilevatori di presenza gestiti dall’Istituto penitenziario: le marcature registrate dal terminale dell’A.U.S.L. non coincidevano con una differenza “in eccesso”, rispetto a quelle registrate dai terminali dell’Istituto penitenziario. In questo modo il Dott. EW vedeva corrisposti a proprio favore pagamenti significativamente maggiori rispetto alle ore di servizio effettivamente svolte e meritevoli di un compenso.
Inoltre, è emerso che il Dott. EW, oltre ad intrattenere un rapporto convenzionale con l’A.U.S.L. di Parma, risultava titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per 38 ore settimanali, con l’Azienda Sociosanitaria di Cremona il cui direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’A.S.S.T. e firmatario del contratto di lavoro del dott. EW, dava atto della mancanza di richieste e autorizzazioni all’esecuzione di attività extra-professionali oppure convenzionali con altre amministrazioni pubbliche.
Dalla disamina dei prospetti presenze presentati all’A.U.S.L. di Parma, per l’attività resa presso l’Istituto penitenziario, e di quelli messi a disposizione dall’A.S.S.T. di Cremona, per l’attività resa presso l’Ospedale di Casalmaggiore, emerge che per alcune ore di alcuni giorni il Dott. EW risultava presente contemporaneamente presso entrambe le Strutture.
La Procura, quindi, concludeva che il Dott. EW effettuava correttamente la prima timbratura di accesso al Carcere; per poi nel corso della giornata allontanarsi senza effettuare la timbratura (intermedia) di uscita e non interrompendo, pertanto, le ore di servizio rendicontate all’A.U.S.L., per recarsi ragionevolmente presso gli altri luoghi di lavoro.
In particolare, il confronto dei dati relativi ai diversi marcatori di presenza dà conto che il medico, una volta entrato nel luogo di servizio, timbrava l’uscita sul marcatore del badge dell’A.U.S.L., effettuava dopo circa un minuto una ulteriore timbratura d’ingresso sul medesimo marcatore, ma dopo pochi minuti egli obliterava l’uscita presso il terminale c.d. block house del Carcere di Parma. In tal modo, sul terminale A.U.S.L. risultava avviato un nuovo turno di lavoro, ma sul terminale dell’Istituto Penitenziario, il turno risultava correttamente terminato, in quanto EW era uscito dal Carcere.
Le notevoli difformità di rendicontazione dell’orario tra marcatori temporali in uso all’A.U.S.L. e quelli in uso all’Istituto Penitenziario di Parma cessavano improvvisamente a far data dal 6 giugno 2024: la data in cui è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo disposta dal G.I.P. di Parma nei confronti di altro medico operante all’interno del Carcere di Parma, per le medesime fattispecie di danno e condotte oggetto di contestazione nei confronti del Dott. EW.
Risulta così una corresponsione, da parte dell’A.U.S.L., di emolumenti in favore del sanitario in misura maggiore a quelli effettivamente spettanti da convenzione, per un ammontare complessivo che nel corso dell’istruttoria era originariamente quantificato in euro 109.697,34, calcolato al lordo.
A seguito delle deduzioni si svolgevano ulteriori accertamenti istruttori anche presso la AUSL di Parma, la quale concludeva quantificando la somma indebitamente erogata in € 117.608,25.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in buona sostanza, contestava la quantificazione del danno erariale.
Produceva documenti e prospetti a mezzo dei quali asseriva di aver effettuato timbrature che hanno attestato falsamente la sua presenza in servizio per 1.365 ore e 59 minuti, con la conseguenza che il danno complessivamente arrecato all’AUSL ammonta ad € 72.793,25. Invero la stessa AUSL di Parma ha attestato che il compenso orario medio corrisposto al dott. EW era di € 53,29 (cfr. doc. 4).
Posto che egli ha già restituito all’AUSL di Parma, come comprovato e riconosciuto dallo stesso Procuratore nell’atto di citazione, € 65.162,79, residuano solo € 7.627,46, che il dott. EW è pronto a versare.
Contestava, inoltre, il clamore mediatico da cui desumere il danno alla immagine.
Alla udienza del 28.1.2026 assistiti dal segretario dott. Enrico TIBERI, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del S.P.G. dott. Sardella Salvatore Antonio, l’avv. Pontiroli Elena, la causa passava in decisione.
DIRITTO
In via preliminare si dà atto della integrità del contraddittorio non essendo stata dimostrata la esistenza di una compagnia assicuratrice, litisconsorte necessaria anche nei giudizi in corso (legge 1 del 2026).
§. 1 IL DANNO Non contestata la attestazione di ore in più, i punti fondamentali sono due:
la quantificazione delle somme e il danno alla immagine.
Secondo la Procura, posta la restituzione di € 65.162,79 da parte del convenuto stante la apprensione di € 117.608,25, residua la somma di € 52.445,46 da restituire.
Secondo la prospettazione della difesa la quantificazione del danno operata dal dott. EN LA EW IM è di € 72.793,25 e riconoscendo che ha già versato la somma di € 65.162,79 dovrebbe essere condannati a corrispondere, a titolo di danno diretto, la somma residua di € 7.627,46.
Invero secondo la prospettazione del convenuto (pag. 7 delle memorie difensive) egli avrebbe “infilato” un turno fittizio tra due effettivamente sostenuti.
Tale ricostruzione non convince per una serie di motivi:
innanzitutto, perché egli ha svolto l’attività truffaldina presso la casa circondariale di Parma senza autorizzazione della amministrazione di appartenenza, e, quindi, una ricostruzione dei fatti in senso a lui favorevole risulta poco credibile;
in secondo luogo, perché la ricostruzione che effettua è del tutto ipotetica;
infine, perché agli atti vi è una attestazione della AUSL di Parma che quantifica il danno in € 117.608,25.
Diverso discorso, invece, va fatto per il danno alla immagine, quantificato dalla Procura in € 26.222,73.
Ritiene la Sezione, viceversa, che la mancanza di un clamor fori, il comportamento del convenuto che ha restituito parte del danno, siano elementi per una diversa e minore quantificazione del danno, da ragguagliare al 10% delle somme delle quali è ancora in possesso, e, quindi, € 5.244,57.
§ 2 ACCESSORI Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.1.2023, inizio di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo.
§ 3 SPESE Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull’atto di citazione proposto da Procuratore Regionale nei confronti di IM EN LA WO, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna IM EN LA WO al pagamento, in favore della AUSL di Parma, della somma di € 52.445,73, quale danno patrimoniale ed € 5.244,57 quale danno alla immagine oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.1.2023, inizio di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo.
b) condanna IM EN LA WO a pagare, le spese di giudizio quantificate in € 80,00 (euro ottanta/00), come da nota della Segreteria.
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 28.1.2026 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Catalano Vittorio Raeli f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 25 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. RI Macerola f.to digitalmente