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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3771 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1956, rappresentato e difeso dall'avvocato GUERRATO TRISSINO
ALESSANDRA
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(VI) il 13/05/1959, rappresentata e difesa dall'avvocato MANETTI MASSIMILIANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1.1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg. e in Bassano del Grappa il 28 luglio 1977 atto Pt_1 CP_1 trascritto nel registro dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bassano alla parte II, serie B n.22 anno 1977 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. Il sig. verserà, a titolo di liquidazione tombale della moglie, RA Pt_1
, la somma omnicomprensiva di €30mila, mediante 60 ratei mensili di €500 CP_1
ciascuno da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della RA , noto al sig. ; trattandosi di liquidazione CP_1 Pt_1
una tantum e tombale ratealmente versata, le rate non saranno soggette a rivalutazione alcuna né ad attualizzazione di sorta. La prima rata sarà versata entro il giorno 10 ottobre 2024, e così ogni 10 del mese sino al 10 settembre 2029, data alla quale ogni erogazione sarà completamente estinta;
1.3 Con la perfetta esecuzione di quanto di seguito concordato i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione derivanti, connessi o conseguenti al rapporto di coniugio;
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
2.1. La casa coniugale sita in Ancignano (VI), via Chiesa 7/2, attualmente è in comune proprietà tra i coniugi, ed, in particolare, la RA ne è piena proprietaria CP_1
per la metà, mentre il sig. ne è nudo proprietario per l'altra metà, avendo egli Pt_1 ceduto l'usufrutto della propria quota alla moglie in sede separativa.
Il sig. si impegna a cedere alla RA la metà della sua nuda Pt_1 CP_1
proprietà entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Tale passaggio avverrà senza passaggio di denaro ma senza spirito di liberalità alcuno, essendo tale pattuizione necessaria ed indispensabile al componimento della crisi coniugale ed al componimento della controversia divorzile. Tale cessione costituisce anch'essa liquidazione in unica soluzione ed una tantum divorzile in favore della RA . CP_1
2.2 La cessione di cui sopra avverrà a ministero del notaio che la parte cessionaria, RA , sceglierà e parimenti avverrà a sua cura e spese, fermo restando CP_1
2 che ogni spesa, onere, imposta, tassa ed altresì ogni spesa straordinaria dovesse essere pagata o rendersi necessaria o fosse richiesta, afferente anche al passato -dalla data della separazione ad oggi-sarà a carico della sola RA che sin da CP_1
ora si impegna ad assolverla senza nulla pretendere da parte del sig. . Pt_1
2.3 Con la perfetta esecuzione di quanto di sopra concordato i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione derivanti, connessi o conseguenti al rapporto di coniugio;
2.4 I coniugi si danno atto del fatto che non vi sono obbligazioni pregresse al deposito del presente ricorso sospese o debende e che nulla essi si devono reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione, dipendente, connesso conseguente alla separazione ed alle pattuzioni, anche a latere, separative o comunque ad esse connesse, dipendenti, derivanti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
28/07/1977.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 30/04/2013 e la data di deposito del ricorso;
3 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno concordato, a titolo di assegno divorzile una tantum ed a tacitazione di ogni pretesa economica: di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 30.000,00 da versarsi mediante 60 ratei mensili di Euro 500,00 ciascuno entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra con prima rata entro il 10 ottobre 2024; nonché, anch'esso quale CP_1 liquidazione in un'unica soluzione ed una tantum divorzile, il trasferimento da parte del sig. a favore della sig.ra della propria quota della nuda proprietà Pt_1 CP_1
della casa coniugale sita in Ancignano (VI), Via Chiesa n. 7/2, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile a mezzo del riconoscimento della somma omnicomprensiva di Euro 30.000,00 e del concordato trasferimento immobiliare nei termini e con le modalità concordate tra le parti appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Bassano del Grappa (VI) il Pt_1 Controparte_1
28/07/1977 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 138, parte II, serie A, anno 1977;
c) dichiara equo ed adeguato l'accordo di cui in premessa raggiunto dalle parti in ordine al riconoscimento della somma di Euro 30.000,00 a carico del sig.
[...]
a favore della sig.ra nonché al trasferimento Pt_1 Controparte_1
immobiliare da parte di in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile una tantum;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3771 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1956, rappresentato e difeso dall'avvocato GUERRATO TRISSINO
ALESSANDRA
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(VI) il 13/05/1959, rappresentata e difesa dall'avvocato MANETTI MASSIMILIANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1.1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg. e in Bassano del Grappa il 28 luglio 1977 atto Pt_1 CP_1 trascritto nel registro dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bassano alla parte II, serie B n.22 anno 1977 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. Il sig. verserà, a titolo di liquidazione tombale della moglie, RA Pt_1
, la somma omnicomprensiva di €30mila, mediante 60 ratei mensili di €500 CP_1
ciascuno da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della RA , noto al sig. ; trattandosi di liquidazione CP_1 Pt_1
una tantum e tombale ratealmente versata, le rate non saranno soggette a rivalutazione alcuna né ad attualizzazione di sorta. La prima rata sarà versata entro il giorno 10 ottobre 2024, e così ogni 10 del mese sino al 10 settembre 2029, data alla quale ogni erogazione sarà completamente estinta;
1.3 Con la perfetta esecuzione di quanto di seguito concordato i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione derivanti, connessi o conseguenti al rapporto di coniugio;
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
2.1. La casa coniugale sita in Ancignano (VI), via Chiesa 7/2, attualmente è in comune proprietà tra i coniugi, ed, in particolare, la RA ne è piena proprietaria CP_1
per la metà, mentre il sig. ne è nudo proprietario per l'altra metà, avendo egli Pt_1 ceduto l'usufrutto della propria quota alla moglie in sede separativa.
Il sig. si impegna a cedere alla RA la metà della sua nuda Pt_1 CP_1
proprietà entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Tale passaggio avverrà senza passaggio di denaro ma senza spirito di liberalità alcuno, essendo tale pattuizione necessaria ed indispensabile al componimento della crisi coniugale ed al componimento della controversia divorzile. Tale cessione costituisce anch'essa liquidazione in unica soluzione ed una tantum divorzile in favore della RA . CP_1
2.2 La cessione di cui sopra avverrà a ministero del notaio che la parte cessionaria, RA , sceglierà e parimenti avverrà a sua cura e spese, fermo restando CP_1
2 che ogni spesa, onere, imposta, tassa ed altresì ogni spesa straordinaria dovesse essere pagata o rendersi necessaria o fosse richiesta, afferente anche al passato -dalla data della separazione ad oggi-sarà a carico della sola RA che sin da CP_1
ora si impegna ad assolverla senza nulla pretendere da parte del sig. . Pt_1
2.3 Con la perfetta esecuzione di quanto di sopra concordato i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione derivanti, connessi o conseguenti al rapporto di coniugio;
2.4 I coniugi si danno atto del fatto che non vi sono obbligazioni pregresse al deposito del presente ricorso sospese o debende e che nulla essi si devono reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione, dipendente, connesso conseguente alla separazione ed alle pattuzioni, anche a latere, separative o comunque ad esse connesse, dipendenti, derivanti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
28/07/1977.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 30/04/2013 e la data di deposito del ricorso;
3 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno concordato, a titolo di assegno divorzile una tantum ed a tacitazione di ogni pretesa economica: di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 30.000,00 da versarsi mediante 60 ratei mensili di Euro 500,00 ciascuno entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra con prima rata entro il 10 ottobre 2024; nonché, anch'esso quale CP_1 liquidazione in un'unica soluzione ed una tantum divorzile, il trasferimento da parte del sig. a favore della sig.ra della propria quota della nuda proprietà Pt_1 CP_1
della casa coniugale sita in Ancignano (VI), Via Chiesa n. 7/2, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile a mezzo del riconoscimento della somma omnicomprensiva di Euro 30.000,00 e del concordato trasferimento immobiliare nei termini e con le modalità concordate tra le parti appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Bassano del Grappa (VI) il Pt_1 Controparte_1
28/07/1977 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 138, parte II, serie A, anno 1977;
c) dichiara equo ed adeguato l'accordo di cui in premessa raggiunto dalle parti in ordine al riconoscimento della somma di Euro 30.000,00 a carico del sig.
[...]
a favore della sig.ra nonché al trasferimento Pt_1 Controparte_1
immobiliare da parte di in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile una tantum;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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