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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza di discussione del 10.06.2025, pronuncia ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c.la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 488/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
l'avv. SAMANTHA SICARI (c.f. , nata a [...] C.F._1 il 17.08.1974 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Santo Bagalà del foro di Palmi (c.f.
), giusta procura allegata al ricorso, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il cui studio sito a Gioia Tauro in via G. Pascoli nr. 32. (Si indica l'indirizzo pec e il Email_1 nr. di fax 0966/500171 ai fini delle comunicazioni e notificazioni di Legge)
-attore- nei confronti di
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
residente a [...], C.F._3 rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Musso Lucia Teresa
(c.f. ), con studio in Asti (AT), via XX Settembre CodiceFiscale_4
n. 100, giusta procura allegata in atti, fax 0141 325791, pec
Email_2
-convenuto-
Avente ad oggetto Ricorso ex art. 14 D. Lgs nr. 150/2011 per riconoscimento diritto al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. HA RI adiva questo Tribunale deducendo di avere prestato la propria opera intellettuale in favore del resistente per l'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio civile CP_1 avente ad oggetto “scioglimento della comunione legale” contro la ex moglie, Sig.ra iscritto al n. rg 1606/2021, Controparte_2 conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr.
5447/2022 del 09.11.2022. Deduce che nel corso del rapporto professionale il corrispondeva a titolo di acconto sul CP_1 compenso professionale la somma di € 2.200,00, di avere concluso un accordo meramente verbale con il del compenso complessivo CP_1 per l'attività svolta di € 5.000,00, mai formalizzato in una convenzione scritta. Lamenta di non avere mai ricevuto il saldo del compenso pattuito, e alla luce delle difese spiegate da controparte nel presente giudizio, chiedeva quindi a Tribunale in sede di precisazione delle conclusioni, di volere:
- Accertare e dichiarare che l'avv. HA RI ha espletato una prestazione d'opera professionale in favore del Sig.
[...]
nel procedimento civile nr. 1606/2021 Tribunale di Palmi;
CP_1
- Accertare e dichiarare la validità dell'accordo verbale sui compensi professionali fondati sul preventivo scritto tra l'avv.
RI HA ed il Sig. per complessivi €. Controparte_1
5.000,00;
- Accertare e dichiarare che tale accordo riguardava esclusivamente la fase di cognizione del giudizio nr. 1606/2021 Tribunale di Palmi;
- Accertare e dichiarare che il Sig. ha versato Controparte_1 all'avv. HA RI l'importo di €. 2.300,00 a fronte di €.5.000,00 concordati ed è pertanto debitore del saldo di €.
2.700,00;
e, per l'effetto:
- Condannare il Sig. al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. HA RI dell'importo di €. 2.700,00 oltre le spese ed compensi professionali del presente giudizio;
in subordine, nel caso in cui l'accordo non dovesse essere ritenuto valido:
- Accertare e dichiarare il diritto dell'avv. HA RI al pagamento del giusto compenso professionale liquidato nella misura di €. 8.179,14 (comprensivo di rimborso forfettario 15% e CPA 4%) determinata in base alle tariffe forensi di cui al D.M. nr. 55/2014;
e, per l'effetto:
- condannare il Sig. , al pagamento della somma di Controparte_1
€. 5.879,14 (comprensiva di rimborso forfettario 15% e CPA 4%) quale saldo del maggiore importo di €. 8.179,14 decurtato dagli acconti versati dal resistente pari a complessivi €. 2.300,00; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in ulteriore subordine:
- condannare il Sig. , al pagamento della maggiore Controparte_1
o minore somma ritenuta di giustizia all'esito del procedimento;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il resistente si costituiva nel presente Controparte_1 giudizio senza smentire l'esistenza del rapporto professionale dedotto da parte ricorrente, lamentando propria insoddisfazione per l'operato professionale dell'Avv. RI, attribuendo alla stessa la responsabilità per fatti tuttavia non dipendenti dalla sua volontà, quale la liberazione di un immobile da parte della sua ex moglie
(vicenda sulla quale peraltro l'Avv. RI ha dimostra con prova scritta di essersi professionalmente impegnata mediante invio di diffide ad adempiere contro la ex moglie del ). Conferma in CP_1 fatto di avere corrisposto all'avv. RI la somma di € 2.300,00,
a titolo di acconto sul maggior compenso convenuto di € 5.000,00
(viene prodotto in giudizio un preventivo, non sottoscritto dalle parti, per tutte le fasi del giudizio di merito calcolato secondo
D.M 55/2014 cui viene applicata una scontistica), lascia intendere che vi siano stati altri pagamenti di cui non precisano importi o date. Quindi resistendo alla domanda dell'avv. RI chiedeva a questo Tribunale il rigetto della domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
Nelle more del presente giudizio veniva esperita la procedura di mediazione conclusasi negativamente.
Il ricorso dell'avv. RI, ammissibile e procedibile, è fondato e va accolto.
LA ricorrente ha dimostrato di avere prestato la propria attività professionale nel giudizio civile iscritto al n. rg
1606/2021 di questo Tribunale, conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr. 5447/2022 del 09.11.2022.
La conclusione del giudizio attraverso il verbale di conciliazione dimostra che l'attività è stata svolta con successo atteso che la res litigiosa è stata definita dalle parti con la civile soluzione conciliativa voluta dalle parti con la rispettiva attiva partecipazione sulla scelta del contenuto dell'accordo conciliativo.
Sicchè nella vicenda non è ravvisabile alcuna negligenza o imperizia da parte dell'Avv. RI che potesse giustificare l'inadempimento da parte del CP_1
E' circostanza pacifica tra le parti, dimostrata anche documentalmente, che il corrispondeva all'Avv. RI per la CP_1 predetta attività professionale la somma di € 2.300,00 (su questa circostanza l'avv. RI ha precisato, facendone rinuncia, di volere riconoscere tale maggior somma pur dichiarando di aver ricevuto 2.200,00, e questo Tribunale non può che prenderne atto).
La determinazione del compenso professionale appare concordata tra le parti in € 5.000,00 per tutte le fasi del giudizio, comprensiva di spese generali Iva e Cpa come per legge. Il preventivo del compenso professionale, ancorchè privo di sottoscrizione, veniva redatto in forma scritta e consegnato al cliente, che sullo stesso annotava i vari acconti versati con indicazione delle date (vd fascicolo di parte resistente)
Anche su questa circostanza non vi è alcuna contesa, infatti, l'avv.
RI sin dal ricorso introduttivo ha chiesto il saldo del compenso pattuito indicato in € 5.000,00 omnicomprensivo, prestando fede all'impegno assunto col cliente.
Il predetto accordo che risulta formalizzato per iscritto, ancorchè non sottoscritto, non essendo oggetto di contestazione da parte dell'Avv. RI contiene , in deroga ai parametri ministeriali , il quantum dell'incarico professionale da cui non può prescindersi, nella liquidazione, a saldo, dell'esatto importo dovuto all'Avv.
RI per l'espletamento della prestazione professionale spiegata in favore del nel giudizio civile iscritto al n. rg CP_1
1606/2021 di questo Tribunale e conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr. 5447/2022 del 09.11.2022.
Sicchè, considerato che il compenso richiesto dall'Avv. RI pattuito per l'intera attività prestata, comprensivo di oneri di legge, è di € 5.000,00, e che il ha già corrisposto all'avv. CP_1
RI € 2.300,00, a titolo di acconto, il resistente
[...]
, in adempimento dell'obbligo negoziale assunto con l'Avv. CP_1 RI, va condannato al pagamento della residua somma di € 2.700,00, comprensiva di compenso professionale e oneri accessori di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. HA
RI, così decide:
A. ACCERTA E RICNOSCE il diritto dell'avv. HA RI al compenso professionale, convenzionalmente pattuito in €
5.000,00 omnicompmprensivo, per l'attività professionale svolta nel giudizio iscritto al n. rg a.c.c. 1606/2021 di questo
Tribunale, conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr. 5447/2022 del 09.11.2022;
B. Condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
HA RI della somma di € 2.700,00, comprensiva di compenso professionale residuo e oneri di legge accessori.
C. Condanna alle spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in € 190,32 per spese di mediazione, € 264,00 per spese iscrizione a ruolo, € 1.701,00, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Palmi, lì 16.06.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza di discussione del 10.06.2025, pronuncia ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c.la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 488/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
l'avv. SAMANTHA SICARI (c.f. , nata a [...] C.F._1 il 17.08.1974 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Santo Bagalà del foro di Palmi (c.f.
), giusta procura allegata al ricorso, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il cui studio sito a Gioia Tauro in via G. Pascoli nr. 32. (Si indica l'indirizzo pec e il Email_1 nr. di fax 0966/500171 ai fini delle comunicazioni e notificazioni di Legge)
-attore- nei confronti di
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
residente a [...], C.F._3 rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Musso Lucia Teresa
(c.f. ), con studio in Asti (AT), via XX Settembre CodiceFiscale_4
n. 100, giusta procura allegata in atti, fax 0141 325791, pec
Email_2
-convenuto-
Avente ad oggetto Ricorso ex art. 14 D. Lgs nr. 150/2011 per riconoscimento diritto al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. HA RI adiva questo Tribunale deducendo di avere prestato la propria opera intellettuale in favore del resistente per l'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio civile CP_1 avente ad oggetto “scioglimento della comunione legale” contro la ex moglie, Sig.ra iscritto al n. rg 1606/2021, Controparte_2 conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr.
5447/2022 del 09.11.2022. Deduce che nel corso del rapporto professionale il corrispondeva a titolo di acconto sul CP_1 compenso professionale la somma di € 2.200,00, di avere concluso un accordo meramente verbale con il del compenso complessivo CP_1 per l'attività svolta di € 5.000,00, mai formalizzato in una convenzione scritta. Lamenta di non avere mai ricevuto il saldo del compenso pattuito, e alla luce delle difese spiegate da controparte nel presente giudizio, chiedeva quindi a Tribunale in sede di precisazione delle conclusioni, di volere:
- Accertare e dichiarare che l'avv. HA RI ha espletato una prestazione d'opera professionale in favore del Sig.
[...]
nel procedimento civile nr. 1606/2021 Tribunale di Palmi;
CP_1
- Accertare e dichiarare la validità dell'accordo verbale sui compensi professionali fondati sul preventivo scritto tra l'avv.
RI HA ed il Sig. per complessivi €. Controparte_1
5.000,00;
- Accertare e dichiarare che tale accordo riguardava esclusivamente la fase di cognizione del giudizio nr. 1606/2021 Tribunale di Palmi;
- Accertare e dichiarare che il Sig. ha versato Controparte_1 all'avv. HA RI l'importo di €. 2.300,00 a fronte di €.5.000,00 concordati ed è pertanto debitore del saldo di €.
2.700,00;
e, per l'effetto:
- Condannare il Sig. al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. HA RI dell'importo di €. 2.700,00 oltre le spese ed compensi professionali del presente giudizio;
in subordine, nel caso in cui l'accordo non dovesse essere ritenuto valido:
- Accertare e dichiarare il diritto dell'avv. HA RI al pagamento del giusto compenso professionale liquidato nella misura di €. 8.179,14 (comprensivo di rimborso forfettario 15% e CPA 4%) determinata in base alle tariffe forensi di cui al D.M. nr. 55/2014;
e, per l'effetto:
- condannare il Sig. , al pagamento della somma di Controparte_1
€. 5.879,14 (comprensiva di rimborso forfettario 15% e CPA 4%) quale saldo del maggiore importo di €. 8.179,14 decurtato dagli acconti versati dal resistente pari a complessivi €. 2.300,00; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in ulteriore subordine:
- condannare il Sig. , al pagamento della maggiore Controparte_1
o minore somma ritenuta di giustizia all'esito del procedimento;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il resistente si costituiva nel presente Controparte_1 giudizio senza smentire l'esistenza del rapporto professionale dedotto da parte ricorrente, lamentando propria insoddisfazione per l'operato professionale dell'Avv. RI, attribuendo alla stessa la responsabilità per fatti tuttavia non dipendenti dalla sua volontà, quale la liberazione di un immobile da parte della sua ex moglie
(vicenda sulla quale peraltro l'Avv. RI ha dimostra con prova scritta di essersi professionalmente impegnata mediante invio di diffide ad adempiere contro la ex moglie del ). Conferma in CP_1 fatto di avere corrisposto all'avv. RI la somma di € 2.300,00,
a titolo di acconto sul maggior compenso convenuto di € 5.000,00
(viene prodotto in giudizio un preventivo, non sottoscritto dalle parti, per tutte le fasi del giudizio di merito calcolato secondo
D.M 55/2014 cui viene applicata una scontistica), lascia intendere che vi siano stati altri pagamenti di cui non precisano importi o date. Quindi resistendo alla domanda dell'avv. RI chiedeva a questo Tribunale il rigetto della domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
Nelle more del presente giudizio veniva esperita la procedura di mediazione conclusasi negativamente.
Il ricorso dell'avv. RI, ammissibile e procedibile, è fondato e va accolto.
LA ricorrente ha dimostrato di avere prestato la propria attività professionale nel giudizio civile iscritto al n. rg
1606/2021 di questo Tribunale, conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr. 5447/2022 del 09.11.2022.
La conclusione del giudizio attraverso il verbale di conciliazione dimostra che l'attività è stata svolta con successo atteso che la res litigiosa è stata definita dalle parti con la civile soluzione conciliativa voluta dalle parti con la rispettiva attiva partecipazione sulla scelta del contenuto dell'accordo conciliativo.
Sicchè nella vicenda non è ravvisabile alcuna negligenza o imperizia da parte dell'Avv. RI che potesse giustificare l'inadempimento da parte del CP_1
E' circostanza pacifica tra le parti, dimostrata anche documentalmente, che il corrispondeva all'Avv. RI per la CP_1 predetta attività professionale la somma di € 2.300,00 (su questa circostanza l'avv. RI ha precisato, facendone rinuncia, di volere riconoscere tale maggior somma pur dichiarando di aver ricevuto 2.200,00, e questo Tribunale non può che prenderne atto).
La determinazione del compenso professionale appare concordata tra le parti in € 5.000,00 per tutte le fasi del giudizio, comprensiva di spese generali Iva e Cpa come per legge. Il preventivo del compenso professionale, ancorchè privo di sottoscrizione, veniva redatto in forma scritta e consegnato al cliente, che sullo stesso annotava i vari acconti versati con indicazione delle date (vd fascicolo di parte resistente)
Anche su questa circostanza non vi è alcuna contesa, infatti, l'avv.
RI sin dal ricorso introduttivo ha chiesto il saldo del compenso pattuito indicato in € 5.000,00 omnicomprensivo, prestando fede all'impegno assunto col cliente.
Il predetto accordo che risulta formalizzato per iscritto, ancorchè non sottoscritto, non essendo oggetto di contestazione da parte dell'Avv. RI contiene , in deroga ai parametri ministeriali , il quantum dell'incarico professionale da cui non può prescindersi, nella liquidazione, a saldo, dell'esatto importo dovuto all'Avv.
RI per l'espletamento della prestazione professionale spiegata in favore del nel giudizio civile iscritto al n. rg CP_1
1606/2021 di questo Tribunale e conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr. 5447/2022 del 09.11.2022.
Sicchè, considerato che il compenso richiesto dall'Avv. RI pattuito per l'intera attività prestata, comprensivo di oneri di legge, è di € 5.000,00, e che il ha già corrisposto all'avv. CP_1
RI € 2.300,00, a titolo di acconto, il resistente
[...]
, in adempimento dell'obbligo negoziale assunto con l'Avv. CP_1 RI, va condannato al pagamento della residua somma di € 2.700,00, comprensiva di compenso professionale e oneri accessori di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. HA
RI, così decide:
A. ACCERTA E RICNOSCE il diritto dell'avv. HA RI al compenso professionale, convenzionalmente pattuito in €
5.000,00 omnicompmprensivo, per l'attività professionale svolta nel giudizio iscritto al n. rg a.c.c. 1606/2021 di questo
Tribunale, conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale cron. nr. 5447/2022 del 09.11.2022;
B. Condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
HA RI della somma di € 2.700,00, comprensiva di compenso professionale residuo e oneri di legge accessori.
C. Condanna alle spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in € 190,32 per spese di mediazione, € 264,00 per spese iscrizione a ruolo, € 1.701,00, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Palmi, lì 16.06.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella