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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DINISI NI TO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 93,42 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 93,96 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 96,87 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720249000754173000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti.
Ricorrente: Dichiarare la nullità, annullabilità o illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Resistente: Dichiarare inammissibile o infondato il ricorso per quanto motivato in atti;
in ipotesi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositivo;
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte due intimazioni di pagamento notificategli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione: n. 08720259003028313000 - avente ad oggetto diritto annuale CCIAA, tassa automobilistica, contributo di bonifica e IMU - e n. 08720249000754173000, avente ad oggetto tassa automobilistica. A sostegno del ricorso ha eccepito sei motivi: 1)Nullità, annullabilità, illegittimità dell'intimazione n. 08720249000754173000 per violazione del ne bis in idem rispetto all'intimazione n. 08720259003028313000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720200007349571000, per essere la stessa cartella oggetto di intimazione di pagamento in entrambi gli atti;
2)Nullità di entrambe le intimazioni per omessa notifica delle cartelle esattoriali e conseguente prescrizione (triennale e quinquennale) dei relativi crediti;
3)Nullità delle intimazioni per genericità e indeterminatezza dell'atto; 4)Inesistenza e nullità insanabile della notifica delle intimazioni per mancanza di relata con indicazione degli elementi essenziali e dei riferimenti cronologici del plico;
5)Nullità degli atti di intimazione per mancato stralcio delle cartelle inferiori a € 1.000, in relazione a quanto previsto dalla legge di bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197; 6)Nullità degli atti per violazione dell'art. 7, secondo comma, l. n. 212/2000. Ha chiesto l'annullamento degli atti con vittoria di spese. L' Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 perchè tardivamente proposto. Nel merito ha contestato tutti i motivi del ricorso chiedendone il rigetto. In subordine ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore del tributo Imu, autore della notifica del relativo avviso di accertamento. La difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui, oltre a ribadire i motivi del ricorso, ha contestato l'eccezione di tardività sollevata dalla controparte con riferimento al ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000. La causa è stata discussa all'udienza del 27.1.2026 e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 va dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 21, primo comma, del d.lgs. n. 546/92. Tale atto e stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del d.p.r. n. 602/1973, il 10.6.2025, con consegna del plico a persona di famiglia (doc. 2 ADER). La notifica si è perfezionata nella data sopra indicata trovando applicazione, in tale procedimento di notifica semplificato, le norme del regolamento del servizio di recapito postale (d.m. 1.10.2008) secondo cui è valida la consegna del plico fatta a persona di famiglia (art. 26) e la firma da parte del consegnatario costituisce prova del recapito (art. 20), senza che sia necessaria, in tale modalità di notifica, la spedizione di raccomandata informativa (v Cass. 18.12.2023, n. 35397). Pertanto, poiché, rispetto alla notifica dell'atto avvenuta il 10.6.2025, il ricorso è stato notificato il 25.9.2025, l'impugnazione risulta palesemente tradiva, dovendo essere notificata, per essere tempestiva, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e perciò (escludendo il periodo dal 1 al 31 agosto per la sospensione feriale), entro il 10 settembre 2025. La tesi difensiva sostenuta dal ricorrente nella memoria illustrativa, secondo cui, essendo l'azione proposta qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non sarebbe previsto alcun termine perentorio per la presentazione del ricorso, non è condivisibile. L'intimazione di pagamento rientra fra gli atti autonomamente impugnabili elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 (essendo assimilabile all'avviso di mora), la cui impugnazione non si sottrae al disposto dall'art. 21, primo comma, dello stesso d.lgs., secondo cui il ricorso deve essere proposto, “a pena di inammissibilità”, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, termine che nel caso di specie non è stato osservato. Il ricorso è invece tempestivo, e quindi ammissibile, nei confronti dell'atto di intimazione n. 08720249000754173000, notificato il 6.9.2025. Tale atto fa riferimento alla sola cartella di pagamento n. 08720200007349571000 di € 379,39, asseritamente notificata il 11.2.2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di una tassa automobilistica del 2018. Al riguardo la denuncia del vizio di omessa notifica della cartella, dedotta con il secondo motivo del ricorso, deve ritenersi inammissibile in questa sede poiché il riferimento a tale cartella era contenuto già nell'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 notificata il 10.6.2025. Pertanto, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546/92, essendo l' intimazione, come sopra rilevato, un atto autonomamente impugnabile, il vizio di notifica della cartella doveva essere eccepito impugnando tempestivamente tale atto, essendo invece preclusa la possibilità di farlo valere in sede di impugnazione di un atto successivo quale quello in esame (v., da ultimo, Cass. 21.7.2025, n. 20476; Cass. 11.3.2025, n. 6436). Gli ulteriori vizi eccepiti in relazione all'atto di intimazione in esame, costituenti vizi propri dell'atto impugnato, e come tali deducibili in questa sede, vanno anch'essi respinti. Il principio del ne bis in idem viene in rilievo in relazione all'esistenza di un giudizio avente ad oggetto gli stessi fatti già giudicati in via definitiva in un altro giudizio, fattispecie del tutto estranea al caso di specie. Il terzo motivo, con cui si denuncia il difetto di motivazione dell'atto, è anch'esso infondato. L'intimazione di pagamento è un atto avente un contenuto vincolato, dovendo essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e nel caso in esame contiene un esplicito riferimento all'atto presupposto da cui promana (cartella di pagamento), di cui riporta il contenuto, mettendo così il contribuente nella condizione di risalire alle ragioni e agli elementi costitutivi della pretesa. L'eccezione di inesistenza e nullità insanabile della notifica dell'atto di intimazione per mancanza della relata, dedotta con il quarto motivo di gravame, è infondata trattandosi di notifica diretta eseguita da AD a mezzo posta, per la quale, come sopra rilevato, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non è richiesta la redazione di alcuna relata di notifica (v. Cass. 18.12.2023, n. 35397 cit. e, da ultimo, Cass. 29.5.2025, n. 14449). Infondato è anche il quinto motivo con cui si lamenta il mancato stralcio della cartella ex l. n. 197/2022, atteso che lo sgravio è previsto dall'art. 1, comma 222, di tale legge per i ruoli affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2015, presupposto che non ricorre nel caso di specie. Il sesto motivo è inammissibile per genericità, limitandosi il ricorrente ad affermare che latto impugnato non rispetta il dettato dell'art. 7, secondo comma, della l. n. 212/2000, senza precisare quali siano le indicazioni previste dalla norma effettivamente mancanti. Anche il ricorso avverso l'intimazione di pagamento in esame va dunque respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 15, comma 2sexies, del d.lgs. n 546/92, come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 e respinge il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720249000754173000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DINISI NI TO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 93,42 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 93,96 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 96,87 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259003028313000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720249000754173000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti.
Ricorrente: Dichiarare la nullità, annullabilità o illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Resistente: Dichiarare inammissibile o infondato il ricorso per quanto motivato in atti;
in ipotesi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositivo;
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte due intimazioni di pagamento notificategli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione: n. 08720259003028313000 - avente ad oggetto diritto annuale CCIAA, tassa automobilistica, contributo di bonifica e IMU - e n. 08720249000754173000, avente ad oggetto tassa automobilistica. A sostegno del ricorso ha eccepito sei motivi: 1)Nullità, annullabilità, illegittimità dell'intimazione n. 08720249000754173000 per violazione del ne bis in idem rispetto all'intimazione n. 08720259003028313000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720200007349571000, per essere la stessa cartella oggetto di intimazione di pagamento in entrambi gli atti;
2)Nullità di entrambe le intimazioni per omessa notifica delle cartelle esattoriali e conseguente prescrizione (triennale e quinquennale) dei relativi crediti;
3)Nullità delle intimazioni per genericità e indeterminatezza dell'atto; 4)Inesistenza e nullità insanabile della notifica delle intimazioni per mancanza di relata con indicazione degli elementi essenziali e dei riferimenti cronologici del plico;
5)Nullità degli atti di intimazione per mancato stralcio delle cartelle inferiori a € 1.000, in relazione a quanto previsto dalla legge di bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197; 6)Nullità degli atti per violazione dell'art. 7, secondo comma, l. n. 212/2000. Ha chiesto l'annullamento degli atti con vittoria di spese. L' Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 perchè tardivamente proposto. Nel merito ha contestato tutti i motivi del ricorso chiedendone il rigetto. In subordine ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore del tributo Imu, autore della notifica del relativo avviso di accertamento. La difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui, oltre a ribadire i motivi del ricorso, ha contestato l'eccezione di tardività sollevata dalla controparte con riferimento al ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000. La causa è stata discussa all'udienza del 27.1.2026 e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 va dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 21, primo comma, del d.lgs. n. 546/92. Tale atto e stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del d.p.r. n. 602/1973, il 10.6.2025, con consegna del plico a persona di famiglia (doc. 2 ADER). La notifica si è perfezionata nella data sopra indicata trovando applicazione, in tale procedimento di notifica semplificato, le norme del regolamento del servizio di recapito postale (d.m. 1.10.2008) secondo cui è valida la consegna del plico fatta a persona di famiglia (art. 26) e la firma da parte del consegnatario costituisce prova del recapito (art. 20), senza che sia necessaria, in tale modalità di notifica, la spedizione di raccomandata informativa (v Cass. 18.12.2023, n. 35397). Pertanto, poiché, rispetto alla notifica dell'atto avvenuta il 10.6.2025, il ricorso è stato notificato il 25.9.2025, l'impugnazione risulta palesemente tradiva, dovendo essere notificata, per essere tempestiva, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e perciò (escludendo il periodo dal 1 al 31 agosto per la sospensione feriale), entro il 10 settembre 2025. La tesi difensiva sostenuta dal ricorrente nella memoria illustrativa, secondo cui, essendo l'azione proposta qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non sarebbe previsto alcun termine perentorio per la presentazione del ricorso, non è condivisibile. L'intimazione di pagamento rientra fra gli atti autonomamente impugnabili elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 (essendo assimilabile all'avviso di mora), la cui impugnazione non si sottrae al disposto dall'art. 21, primo comma, dello stesso d.lgs., secondo cui il ricorso deve essere proposto, “a pena di inammissibilità”, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, termine che nel caso di specie non è stato osservato. Il ricorso è invece tempestivo, e quindi ammissibile, nei confronti dell'atto di intimazione n. 08720249000754173000, notificato il 6.9.2025. Tale atto fa riferimento alla sola cartella di pagamento n. 08720200007349571000 di € 379,39, asseritamente notificata il 11.2.2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di una tassa automobilistica del 2018. Al riguardo la denuncia del vizio di omessa notifica della cartella, dedotta con il secondo motivo del ricorso, deve ritenersi inammissibile in questa sede poiché il riferimento a tale cartella era contenuto già nell'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 notificata il 10.6.2025. Pertanto, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546/92, essendo l' intimazione, come sopra rilevato, un atto autonomamente impugnabile, il vizio di notifica della cartella doveva essere eccepito impugnando tempestivamente tale atto, essendo invece preclusa la possibilità di farlo valere in sede di impugnazione di un atto successivo quale quello in esame (v., da ultimo, Cass. 21.7.2025, n. 20476; Cass. 11.3.2025, n. 6436). Gli ulteriori vizi eccepiti in relazione all'atto di intimazione in esame, costituenti vizi propri dell'atto impugnato, e come tali deducibili in questa sede, vanno anch'essi respinti. Il principio del ne bis in idem viene in rilievo in relazione all'esistenza di un giudizio avente ad oggetto gli stessi fatti già giudicati in via definitiva in un altro giudizio, fattispecie del tutto estranea al caso di specie. Il terzo motivo, con cui si denuncia il difetto di motivazione dell'atto, è anch'esso infondato. L'intimazione di pagamento è un atto avente un contenuto vincolato, dovendo essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e nel caso in esame contiene un esplicito riferimento all'atto presupposto da cui promana (cartella di pagamento), di cui riporta il contenuto, mettendo così il contribuente nella condizione di risalire alle ragioni e agli elementi costitutivi della pretesa. L'eccezione di inesistenza e nullità insanabile della notifica dell'atto di intimazione per mancanza della relata, dedotta con il quarto motivo di gravame, è infondata trattandosi di notifica diretta eseguita da AD a mezzo posta, per la quale, come sopra rilevato, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non è richiesta la redazione di alcuna relata di notifica (v. Cass. 18.12.2023, n. 35397 cit. e, da ultimo, Cass. 29.5.2025, n. 14449). Infondato è anche il quinto motivo con cui si lamenta il mancato stralcio della cartella ex l. n. 197/2022, atteso che lo sgravio è previsto dall'art. 1, comma 222, di tale legge per i ruoli affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2015, presupposto che non ricorre nel caso di specie. Il sesto motivo è inammissibile per genericità, limitandosi il ricorrente ad affermare che latto impugnato non rispetta il dettato dell'art. 7, secondo comma, della l. n. 212/2000, senza precisare quali siano le indicazioni previste dalla norma effettivamente mancanti. Anche il ricorso avverso l'intimazione di pagamento in esame va dunque respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 15, comma 2sexies, del d.lgs. n 546/92, come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720259003028313000 e respinge il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 08720249000754173000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 900,00 oltre accessori di legge.