Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 13
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, avvenuta il 10.06.2025. L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92, e non è soggetta a termini diversi da quelli previsti per le impugnazioni ordinarie.

  • Rigettato
    Nullità, annullabilità, illegittimità per violazione del ne bis in idem

    Il principio del ne bis in idem non è applicabile in questo caso, poiché non vi è un giudizio definito avente ad oggetto gli stessi fatti già giudicati.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica delle cartelle esattoriali e conseguente prescrizione dei crediti

    La doglianza relativa all'omessa notifica della cartella di pagamento n. 08720200007349571000, richiamata nell'intimazione n. 08720249000754173000, è inammissibile poiché tale vizio doveva essere eccepito impugnando tempestivamente l'intimazione n. 08720259003028313000, che già conteneva il riferimento a tale cartella. L'intimazione n. 08720259003028313000 è stata dichiarata inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Nullità delle intimazioni per genericità e indeterminatezza dell'atto

    Il motivo è infondato. L'intimazione di pagamento ha un contenuto vincolato e, nel caso di specie, contiene un riferimento esplicito all'atto presupposto (cartella di pagamento) di cui riporta il contenuto, consentendo al contribuente di risalire alle ragioni della pretesa.

  • Rigettato
    Inesistenza e nullità insanabile della notifica per mancanza di relata

    L'eccezione è infondata poiché la notifica è diretta e eseguita dall'Agente della Riscossione a mezzo posta, per la quale si applicano le norme del servizio postale ordinario e non è richiesta la redazione di una relata di notifica.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per mancato stralcio delle cartelle inferiori a € 1.000

    Il motivo è infondato. Lo sgravio previsto dall'art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022 si applica ai ruoli affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2015, presupposto che non ricorre nel caso di specie.

  • Inammissibile
    Nullità degli atti per violazione dell'art. 7, secondo comma, l. n. 212/2000

    Il motivo è inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non specifica quali indicazioni previste dalla norma siano mancanti.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica della cartella esattoriale presupposta

    La doglianza è inammissibile, poiché il vizio di notifica della cartella doveva essere eccepito impugnando tempestivamente l'intimazione n. 08720259003028313000, che già conteneva il riferimento a tale cartella. L'intimazione n. 08720259003028313000 è stata dichiarata inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Nullità, annullabilità, illegittimità per violazione del ne bis in idem

    Il principio del ne bis in idem non è applicabile in questo caso, poiché non vi è un giudizio definito avente ad oggetto gli stessi fatti già giudicati.

  • Rigettato
    Nullità delle intimazioni per genericità e indeterminatezza dell'atto

    Il motivo è infondato. L'intimazione di pagamento ha un contenuto vincolato e, nel caso di specie, contiene un riferimento esplicito all'atto presupposto (cartella di pagamento) di cui riporta il contenuto, consentendo al contribuente di risalire alle ragioni della pretesa.

  • Rigettato
    Inesistenza e nullità insanabile della notifica per mancanza di relata

    L'eccezione è infondata poiché la notifica è diretta e eseguita dall'Agente della Riscossione a mezzo posta, per la quale si applicano le norme del servizio postale ordinario e non è richiesta la redazione di una relata di notifica.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per mancato stralcio delle cartelle inferiori a € 1.000

    Il motivo è infondato. Lo sgravio previsto dall'art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022 si applica ai ruoli affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2015, presupposto che non ricorre nel caso di specie.

  • Inammissibile
    Nullità degli atti per violazione dell'art. 7, secondo comma, l. n. 212/2000

    Il motivo è inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non specifica quali indicazioni previste dalla norma siano mancanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 13
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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