Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2276/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Ciccarello, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.07.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “ le patologie riscontrate al Sig. , in particolare Parte_1
gli esiti del recente intervento di artroprotesi di ginocchio destro, responsabili del quadro clinico osteoarticolare sopra descritto, la gonartrosi bilaterale e soprattutto i disturbi clinico-funzionali intestinali secondari alla pregressa resezione anteriore del retto per adenocarcinoma, risultano, a parere della scrivente, di entità tale da incidere significativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente, compromettono l'espletamento ottimale della mansione di bracciante agricolo, caratterizzata da gravoso impegno e sforzo fisico, sollevamento di carichi e frequente assunzione di posizioni ergonomiche poco ottimali per la sue problematiche di salute, come stare piegato sulle ginocchia, e determinano una riduzione permanente a meno di un terzo del normale della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, compatibilmente con la sua età, grado di istruzione e formazione. Pertanto, il Sig. in occasione di codesta consulenza Pt_1
medico-legale, è da ritenersi invalido ai sensi della Legge 222/84 a decorrere dalla data della presentazione dell'istanza di riconferma dell'assegno ordinario d'invalidità (08 Luglio 2022), essendo in particolare i disturbi clinico-funzionali intestinali sopra descritti comparsi a seguito della pregressa resezione anteriore del retto per adenocarcinoma e quindi presenti ormai da diversi anni e stabilizzati, con conseguente importante compromissione della sua capacità lavorativa”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte resistente. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste – per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida con riduzione permanente dalla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo con decorrenza dall'8.07.2022 (data di presentazione della domanda di conferma); condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 25 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo