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Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/11/2024, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Artino I., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. Rg 1697/2020, pendente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in c/da Parte_1 C.F._1
Paesana, n° 54, n. q. di legale rappresentante della società
[...]
, con sede in Patti, via Papa Giovanni Controparte_1
XXIII s.n.c., elettivamente domiciliato in Patti, via L. D'Amico, 10 presso lo studio dell'avvocato
Gianfranco Spanò;
- ricorrente –
E
[...]
Controparte_2
– C.F.
[...] P.IVA_1 in persona del dirigente pro tempore, con sede in via Ugo Bassi, n° 103/A; CP_2
- resistente –
avente a oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n° 20/0602 del 16/10/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo n. 00004/2016, notificato in data 21.4.2016, con il quale è stato ingiunto al ricorrente di pagare la complessiva somma di euro € 24.000,00 a titolo di Sanzione Amministrativa Pecuniaria per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 3, del D.L. 22/2/2002, n. 12 conv. in legge 23/4/2002, n.73, primo periodo, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del d. lgs. 151/2015, per avere impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Il ricorrente eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione, l'infondatezza delle violazioni contestate atteso che e , socie dell'Associazione Parte_2 Parte_3 sportiva dilettantistica, avevano svolto esclusivamente attività di collaborazione e invocava, altresì,
l'operatività dell'art. 2, comma 2 let. D) del D.lgs 15/6/2015 n° 81, il quale esclude l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289”; in subordine, chiedeva la rideterminazione della sanzione irrogata per attesa l'erronea Parte_2 quantificazione effettuata in sede di ordinanza ingiunzione per avere quest'ultima svolto attività in favore dell'associazione sportiva per soli 12 giorni.
Si costituiva l'ente irrogante le sanzioni, il quale contestava gli assunti del ricorrente tanto in ordine all'eccezione preliminare, quanto al merito dell'opposizione, e insisteva nella conferma del provvedimento impugnato, contestando, inoltre, l'applicabilità della disciplina invocata dal ricorrente atteso che l'associazione sportiva, contravvenendo alla propria formale natura giuridica, svolgeva in realtà regolare attività commerciale e non attività associativa, come da documentazione prodotta. In ossequio ai rilievi del ricorrente, infine, riconosceva la correttezza dell'eccezione relativa alla rideterminazione della sanzione irrogata per la posizione di , riducendo la stessa da € Parte_2
12.000,00 a € 3.000,00.
In conseguenza dei gravi motivi riscontrati, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta.
Successivamente all'espletamento della ammessa prova per testi richiesta dall'opponente, la causa veniva rinviata per discussione e, all'odierna udienza, veniva decisa.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass. 5.8.2010
n. 18288).
Esaminando le doglianze dell'opponente si osserva.
Sul difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Si registra un orientamento invero consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del
21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05) che, nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della legge 689/1981 - l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione
- reputa, altresì, che non occorra che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425). Infatti, attese le peculiarità dell'ordinanza ingiunzione, sul piano strutturale la motivazione deve adeguarsi, più che alle ragioni giuridiche, ai presupposti di fatto emersi nel corso dell'accertamento ispettivo. Infine, si rappresenta che, in ogni caso, anche se la ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. della l.
689/1981, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione; sicché non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa.
Nel caso di specie i provvedimenti opposti contengono la motivazione per relationem ed hanno consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa esercitato, peraltro anche in fase amministrativa, con la proposizione di scritti difensivi, nel corso della quale sono stati confermati gli atti dell'accertamento ed all'esito emessa l'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Passando al merito. Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II,
n. 5122/11).
L'Ente resistente ha prodotto gli atti dell'accertamento ed i verbali redatti in sede ispettiva.
Ora, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Gli accertamenti ispettivi nel caso che ci occupa assumo il connotato di apprezzamento degli elementi raccolti in base all'esame della documentazione acquisita nel corso delle indagini e non costituiscono accertamento di fatti svolti o avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale che attestino lo svolgimento di attività di lavoro dipendente da parte delle persone rinvenute sul posto in sede di ispezione.
Sul punto giova, inoltre, ricordare i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali: "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto" (Cass. 21028/2006); nonché che “in tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3912 del 17.02.2020); ed ancora che: “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale-, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass.,
Sentenza n. 29646 del 16.11.2018).
Orbene, con riferimento alla posizione delle lavoratrici il resistente non ha adempiuto al suddetto onere probatorio atteso che, avuto riguardo al contratto stipulato con l'associazione sportiva e alle stesse dichiarazioni rilasciate dalle parti in sede di ispezione, non emergono dati a dimostrazione del fatto che le stesse hanno svolto attività di lavoro subordinato. Al contrario, anche riguardo alle modalità e ai tempi di prestazione della propria attività (nella specie un solo giorno a settimana per 4 ore e 15 ore settimanali ), si ritiene legittimo l'inquadramento come Parte_2 Parte_3 attività di collaborazione e non come lavoro subordinato.
Ciò premesso, deve altresì rilevarsi l'inapplicabilità dell'art. 2 comma 2 let. D) del D.lgs 15/6/2015
n° 81, atteso che, come dimostrato dalla produzione documentale del resistente, l'associazione sportiva svolge in realtà attività commerciale. Sul punto, infatti, dalle dichiarazioni assunte dall'ente irrogante la sanzione è emerso che i soci erano di fatto clienti della palestra che pagavano un corrispettivo per usufruire dei soli servizi sportivi senza partecipare in altro modo alla vita associativa e che l'associazione non svolgeva con regolarità i propri compiti e le attività sociali tipiche previste dalla legge.
Infine, si ritiene che il corretto inquadramento dei rapporti intercorsi tra le lavoratrici e l'associazione sportiva possa individuarsi nell'attività di collaborazione coordinata e continuativa che, secondo la legge applicabile al caso di specie, richiede la comunicazione da parte del ricorrente e CP_3
l'iscrizione sul libro unico del lavoro;
attività, quest'ultime, che non sono state poste in essere dal ricorrente per ammissione dello stesso, il quale ha dato una qualificazione del rapporto intercorso con le lavoratrici in parte differente da quello concretamente accertato. Tuttavia, avuto riguardo alle concrete violazioni contestate e ai limiti cui è sottoposto il giudicante nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per come sopra ricordato, deve accogliersi l'opposizione proposta da . Parte_1
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti sui distinti motivi di opposizione vanno interamente compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino I., udito il procuratore della parte opponente, definitivamente pronunciando, così provvede:
− Accoglie l'opposizione all'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto opposto n. 20/0602 del 16.10.2020;
− Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, il 7/11/2024
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria