Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile,composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello Maggi - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri - Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5161/2019 r.g.
TRA
– rappresentato e difeso dall'avv.Sara Calogero;
Parte_1
- ATTORE
E
- rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi De Gregorio e Giovanni Luca Controparte_1
Russo;
CONVENUTO
All'udienza del 17-10-2024 la causa passava in decisione sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29-7-2019, , premesso che era figlio Parte_1
di e dal cui matrimonio erano nati anche i germani Persona_1 Controparte_1
, e che Persona_2 Parte_2 Persona_3
,era deceduto il 4-11-2014, dopo avere disposto del proprio patrimonio Persona_1
con testamento olografo del 4-12-2007 ,pubblicato con atto a rogito del notaio Per_4
in data 29-1-2015 rep. 67137 col quale aveva nominato erede universale la moglie
[...]
; che al momento del decesso erano nel patrimonio del de cuius la metà Controparte_1
indivisa di un'abitazione in Taranto alla via Plateja n.49 in catasto al foglio di mappa n.244,
che con l'atto di ultima volontà paterno egli, erede legittimario, era stato pretermesso;
che gli spettava pertanto la reintegra della quota di riserva pari complessivamente a un ottavo del patrimonio del defunto, con la conseguenza che il lascito ereditario doveva essere ridotto proporzionalmente nei limiti in cui era necessario per eliminare la lesione;
che vano era stato il procedimento di mediazione per mancata adesione di;
tanto premesso conveniva dinanzi a questo Controparte_1
Tribunale , chiedendo che ,previo accertamento del carattere lesivo Controparte_1
della propria quota di riserva di un ottavo delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 4-12-2007 fosse disposta la reintegrazione della legittima mediante proporzionale riduzione ex art.554 c.civ. delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota della quale il de cuius poteva disporre, con assegnazione ad esso attore della quota di un ottavo dei predetti due immobili e delle giacenze bancarie da accertare, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva deducendo di non contestare il diritto dell'attore a Controparte_1
conseguire la propria quota di riserva se ed in quanto dovuta;
eccepiva che nel corso del tempo l'attore tra il 1998-99 ed il 2007 aveva ricevuto a più riprese donazioni in denaro dal padre per complessivi € 38.000 versati su libretto di risparmio postale n.79038/000016740420 - intestato disgiuntamente allo stesso IS e ad Pt_1
essa convenuta - denaro che era stato interamente prelevato e consumato dall'istante nel proprio interesse e che gli era stato erogato per assicurargli una provvista in ragione della sua condizione di cronico inoccupato;
aggiungeva che ai fini della verifica della lesione della quota di riserva occorreva tenere presente anche i debiti ereditari per spese del funerale e per la tumulazione oltre alle imposte pagate in occasione della denuncia di successione,all'IMU ed alla TARI. La convenuta concludeva chiedendo fosse ricostruita la massa dei beni appartenenti al defunto, con determinazione della quota disponibile e disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie assegnando all'attore ,ove mai lesa, la quota di riserva se a quest'ultimo spettante da accertarsi nella misura di giustizia con spese a carico della massa.
La causa istruita documentalmente con prova orale ed acquisizione documentale presso
, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe. Controparte_2
Ciò premesso in fatto la domanda proposta dall'attore non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' documentato che con testamento olografo in data 4-12-2007 pubblicato con atto a rogito
Per_ del notaio n data 29-1-2015 rep.67137 e raccolta 27495, IS , Persona_4
poi deceduto il 4-11-2014, nominò la di lui moglie “erede della mia Controparte_1
quota del 50% del mio compendio mobiliare ed immobiliare nulla escluso”. Dalla
dichiarazione di successione in atti si ritrae che ricaddero in successione la metà indivisa di due immobili,ossia di un'abitazione in Taranto alla via Plateja n.49 in catasto al foglio di mappa n.244, p.lla 1608 sub.3, e di un villino sito in Leporano alla via La Mastella piano terra in catasto al foglio di mappa n.15, p.lla 1387 sub. 10. Dalla produzione di parte convenuta si ricava che ricadde in successione anche la metà del saldo attivo del conto corrente 000000476112 cointestato ai coniugi e Persona_1 Controparte_1
presso Unicredit agenzia di Taranto Battisti. Tale saldo ammontava alla data della morte de cuius ad € 3504,33 al netto delle poste successive al decesso (si veda estratto del conto con chiusura al 31-12-2014 prodotto dalla ). Data la contitolarità del conto corrente CP_1
cointestato deve presumersi, in assenza di prova contraria, che detti importi spettassero al de cuius nella misura della metà, pari ad € 1752,16.
Non è stata comprovata la titolarità al momento del decesso di di altri Persona_1
crediti o strumenti finanziari o valori mobiliari;
a questo proposito si rileva l'inammissibilità
ed il carattere esplorativo della richiesta di ordine di esibizione di estratti conto ex art.210
c.p.c. formulata da parte attrice nei confronti della convenuta o in subordine di altri istituti di credito (Intesa San Paolo e ) ,non essendo pacifica Controparte_3
l'esistenza di altri conti correnti o depositi riferibili al de cuius, nè essendovene prova alcuna
(arg. ex art.94 disp. att. c.p.c. ultima parte). Ne deriva che il testamento in questione esaurì il patrimonio della ,con Persona_1
l'effetto ulteriore di comportare la pretermissione dei figli legittimari rispetto all'eredità del loro padre.
Ai sensi dell'art.542 c.civ. comma 2, era riservata complessivamente ai quattro figli la quota della metà dell'eredità paterna ed al coniuge superstite la quota di un quarto, mentre il residuo quarto integrava la disponibile. La quota della metà andava suddivisa tra i quattro germani, con la conseguenza che all'attore spettava una quota capitaria di riserva pari ad un ottavo della massa ereditaria.
Come è noto la reintegrazione della quota riservata ai legittimari pretermessi avviene mediante azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle eventuali donazioni lesive ai sensi degli artt. 554 e 555 c.civ., che l'attore ha nella specie esercitato.
Ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione e quale condizione a ciò posta, il legittimario che domandi la riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve imputare alla sua porzione legittima ai sensi dell'art. 564 comma 2 c.civ. le donazioni ed i legati a lui fatti,
salvo che ne sia stato espressamente dispensato, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.
Allo scopo di determinare la quota di riserva, e nel contempo quella eccedente di cui il defunto poteva pienamente disporre, mediante donazioni e disposizioni testamentarie,
occorre procedere ex art.556 c.civ. alla cd. riunione fittizia. Quest'ultima è operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati,
calcolato sempre al momento dell'apertura della successione (ex multis in tal senso,
Cassazione civile, sez. II, 14/3/2022, n. 8174).
Quanto alla determinazione del relictum, il valore degli immobili deve essere determinato al tempo dell'apertura della successione ai sensi dell'art.747 c.civ. richiamato dall'art.556 c.civ.
ed il valore del denaro è quello nominale allo stesso momento (Cassazione civile, sez. II,
24/7/2012, n. 12919).
Sulla scorta di quanto indicato nella denuncia di successione presentata il 14-5-2015 dalla convenuta, il valore complessivo della metà dei due immobili in precedenza citati era pari ad € 70.686,26. Tale valore può essere utilizzato ai fini della decisione sia perché chi ha agito non ne ha indicato uno differente, sia comunque perché non contestato motivatamente, sia perché riferito ad epoca prossima a quella dell'apertura della successione. Al valore di € 70.686,26 deve essere aggiunta la metà delle somme giacenti sul conto corrente Unicredit di cui innanzi s'è detto e pari ad € 1752,16,ottenendosi un ammontare del relictum pari ad € 72438,42.
Da quest'ultimo sempre ai fini della riunione fittizia si debbono detrarre i debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, ed infine deve riunire fittiziamente l'attivo netto ed il 'donatum', costituito dai beni donati in vita dal 'de cuius'.
Mentre non sono comprovati debiti ereditari precedenti l'apertura della successione, sono invece documentati esborsi non contestati per spese funerarie per complessivi € 1800
(come da copie in atti di due fatture emesse dalla Turbato s.r.l. per € 850 ed € 950),ed esborsi per tributi derivanti dalla presentazione della denuncia di successione per €
1570,66(cfr. modello di pagamento del 14-5-2014) per complessivi € 3370,66. Quanto ad ulteriori spese che si affermano erogate per la tumulazione di , è stato Persona_1
prodotto dalla convenuta(doc.4) un preventivo recante in calce un timbro della ditta LL
AN con sede in Taranto, con dichiarazioni di quietanza di tre versamenti per complessivi
€ 3990;la dichiarazione del versamento a saldo è datata 20-12-2014.
Il teste LL escusso in merito a fronte della contestazione di parte attrice ha dichiarato di riconoscere nel documento prodotto da parte della convenuta quale doc. 4 solo il timbro della propria ditta ma non anche le sottoscrizioni ivi apposte ed il relativo contenuto. Non è
quindi possibile stabilire con certezza che le somme ivi indicate fossero state effettivamente erogate e nell'ammontare ivi indicato.
In definitiva quale passività ereditaria può essere considerata solo la somma di € 3370,66 che detratta dal relictum determina l'importo di € 69067,76.
In ordine al donatum ha eccepito la convenuta che questo sarebbe costituito dalla complessiva somma di € 38.000 versata in più parti da su libretto di Persona_1 deposito a risparmio postale cointestato a ed alla nel periodo Parte_1 CP_1
dal 1998-99 al 2007 in considerazione della condizione di “inoccupato cronico” del primo.
Inoltre la convenuta ha dedotto con la seconda memoria istruttoria - ed a seguito della produzione da parte attrice dell'atto per notar del 31 gennaio 1997 con il quale il figlio Per_4
aveva rivenduto ai genitori l'immobile in Leporano al viale La Mastella in precedenza acquistato da con atto dell'1 agosto 1997 - che le rate del mutuo Parte_1
ipotecario contratto da con Banca Commerciale Italiana per una sorte Parte_1
capitale di 135 milioni di lire per l'acquisto della quell'immobile erano state pagate dal de cuius quando era in vita al fine di assicurare all'attore un casa di abitazione per il futuro.
Il versamento di importi da parte del padre ed in favore del figlio sul libretto postale Pt_1
cointestato al medesimo ed alla madre è stato negato dall'attore, il quale ha contestato anche la propria condizione di “cronica” inoccupazione producendo estratto contributivo
INPS ed assumendo di avere lavorato e di avere conseguito la sua prima occupazione con posizione contributiva ed assicurativa regolarizzata nel 1998,e comunque di avere svolto attività lavorativa, per alcuni periodi anche in nero, per tutto il lasso di tempo (dal 1998 al
2007) in cui la convenuta aveva asserito fossero state erogate delle somme a titolo di donazione.
La prova orale espletata sul punto ha offerto esiti contraddittori.
In sede di interpello ha riferito: che solo alcune delle rate del mutuo Parte_1
contratto per l'acquisto da parte sua di una casa in Leporano erano state pagate dal padre;
che infatti egli era intervenuto “a cavallo del 2006-2007” per il pagamento di 4 o 5 rate perché
il padre aveva difficoltà a pagarle;
che il padre aveva fatto da fideiussore per il mutuo e che quest'ultimo era addebitato su un conto corrente cointestato ai propri genitori presso il
Credito Italiano;
che del totale delle rate di rimborso solo quattro o cinque (per circa ventimila euro) erano state da lui pagate mentre le residue dal padre, pur precisando che da parte sua “si trattava di un prestito perché contribuiva al menage familiare” ;che nel 1996-
97 aveva versato venti milioni del prezzo di vendita al costruttore-venditore dell'immobile in
Leporano. L'attore ha negato che il libretto postale cointestato a lui ed alla convenuta venisse rimpinguato con denaro del padre perché i soldi versati provenivano da proprie attività lavorative di custode presso lo stabile di viale Virgilio 4 e di autista o consigliere di quartiere,ed ha aggiunto che da quel libretto erano prelevate somme da parte sua oppure da parte della madre per necessità familiari.
La teste , moglie dell'attore, ha riferito di sapere che all'acquisto dell'immobile in Tes_1
Leporano aveva contributo anche il marito con dieci milioni come questo le aveva riferito, e di non sapere se il suocero avesse pagato le rate di mutuo;
ha detto che le somme sul libretto postale erano versate dallo stesso attore coniuge o dalla;
quest'ultima CP_1
tuttavia secondo quanto riferito alla teste da , vi versava solo somme Parte_1
di proprietà di quest'ultimo.
Il teste marito di , perciò cognato dell'attore e Testimone_2 Persona_2
genero della convenuta, ha confermato che le rate del mutuo acceso con la Banca
Commerciale Italiana per l'acquisto dell'immobile in Leporano erano state pagate dal de cuius perché il figlio era privo di reddito e non lavorava - mentre il de cuius era dipendente di banca e godeva di prestazioni di invalidità - e che la circostanza del pagamento delle rate gli era stata riferita dallo stesso . Lo stesso teste ha dichiarato che Persona_1
gli aveva riferito che il libretto postale n. 1-1008981068 (coincidente in Persona_1
realtà con il libretto di deposito nominativo a risparmio n.000016740420 come ricavabile dalla produzione della convenuta ndr) era rimpinguato dal suocero con denaro proprio e che le somme erano prelevate esclusivamente dall'attore e non anche dalla che CP_1
non vi aveva mai compiuto prelievi;
ha riferito non risultargli che i genitori avessero donato alcunchè in occasione del matrimonio del figlio Pt_1
La teste moglie di , fratello dell'attore e perciò Testimone_3 Persona_3
cognata di quest'ultimo e nuora della convenuta, ha confermato che le rate del mutuo acceso con la Banca Commerciale Italiana per l'acquisto dell'immobile in Leporano da parte dell'attore erano state pagate dal de cuius da cui aveva appreso la circostanza frequentandone assiduamente l'abitazione, e che ciò era avvenuto in quanto il figlio Pt_1
non disponeva di denaro necessario per pagare il mutuo perché disoccupato o perché “lavoricchiava”; la teste ha dichiarato che lei aveva riferito che Tes_3 Persona_1
il libretto postale n.
1-1008981068 era rimpinguato dal suocero con denaro proprio.
Deve ritenersi che la versione fornita dai testi e sia maggiormente Tes_3 Tes_2
attendibile rispetto a quella offerta in sede di interpello dall'attore e dalla teste . Ciò Tes_1
in quanto:
-- i primi due testi hanno ricordato di avere appreso della circostanza dei versamenti sul libretto in favore del figlio direttamente dal de cuius frequentandone assiduamente Pt_1
l'abitazione, mentre la teste ha dichiarato di avere appreso dallo stesso coniuge Tes_1
che i versamenti periodici erano effettuati sia da lui che dalla suocera, sicchè la seconda testimonianza si caratterizza come de relato ex parte actoris ed è quindi priva di valore probatorio;
--le dichiarazioni dei testi e oltre ad essere tra loro sostanzialmente Tes_3 Tes_2
coerenti, sono supportate da elementi documentali esterni, mentre ciò non è per quelle rese dalla . In particolare, che l'istante non disponesse di fonti di reddito costanti tali da Tes_1
consentirgli di versare somme sul libretto postale cointestato appare confermato dall'estratto conto previdenziale prodotto dall'attore, dal quale si evince che nel 1998 questi aveva lavorato per sole due settimane,e che aveva poi ripreso attività di lavoro solo nell'ottobre
2003, mentre non vi è prova di attività lavorativa in nero antecedente il 1998 e tra il 19-7-
1998 e l'ottobre 2003;
--la teste ha affermato di non sapere se il suocero avesse versato somme per Tes_1
rimborsare il mutuo contratto per l'acquisto della casa in Leporano, e nel contempo di sapere che il marito aveva versato dieci milioni di lire per quello stesso acquisto;
la dichiarazione oltre a non essere coerente con quanto aveva affermato l'attore in sede di interpello
( aveva riferito di avere contribuito con venti milioni di lire del prezzo Parte_1
pattuito con il costruttore venditore, e successivamente di avere versato 4 o 5 rate di mutuo per circa ventimila euro a cavallo tra il 2006 ed il 2007), è sintomatica di un probabile intento di favorire la versione di parte attrice perché è poco attendibile che la teste fosse a conoscenza di un versamento di circa dieci milioni di lire da parte del coniuge a titolo di prezzo per l'acquisto dell'immobile in Leporano, e non sapesse come fosse stato sostenuto l'onere economico del più oneroso mutuo contratto per pagarne il prezzo;
a ciò si aggiunga che non vi è prova di attività di lavoro significativa antecedente l'ottobre 2003, sicchè non è chiaro come l'attore avesse potuto versare una somma di dieci milioni di lire a titolo di prezzo della casa in Leporano.
E' inoltre attendibile che avesse offerto aiuto economico al figlio mediante Persona_1
versamenti sul libretto cointestato anche nel periodo dal 2003 all'anno 2007 quando gli allegati versamenti secondo la versione della convenuta cessarono, in ragione della limitata retribuzione da lui percepita nel periodo (di poco più di mille euro rapportate a dodici mesi)
negli anni dal 2004 al 2006, e della buona posizione economica paterna in quanto dipendente bancario e titolare di prestazioni di invalidità(dep. ). Tes_2
Poiché è stato riferito dai testi e che le rimesse sul libretto cointestato Tes_2 Tes_3
erano eseguite allo scopo di fornire mezzi di sostentamento al figlio che era l'unico Pt_1
ad utilizzarle, deve presumersi, anche in ragione dello stretto legame di parentela, che detti versamenti fossero effettuati senza obbligo di restituzione,e pertanto con animo di liberalità.
In ordine all'entità delle somme versate non vi è prova piena dell'importo complessivo, allegato dalla convenuta in € 38000, giacchè non è stata trasmessa da la CP_2
lista movimenti del libretto cointestato per tutto il periodo indicato da parte convenuta(dal
1998-99 al 2007) ma solo per il periodo dal 31-12-2002 all'estinzione dell'aprile del 2018(cfr.
lista movimenti trasmessa da con pec del 15-5-2023 a seguito di ordine di CP_2
esibizione dell'11-5-2023).
Si può comunque ritenere quale ammontare pervenuto sul libretto dalle rimesse paterne quanto meno quello di € 28.816,42 pari al saldo attivo del libretto di deposito n.000016740420 alla data del 31-12-2006 ,data dell'ultima operazione di versamento riportata nella lista movimenti in questione sino al 2007;tale somma costituisce una prima porzione di donatum da imputare alla quota di riserva dell'attore ex art.564 comma 2 c.civ..
Va imputato anche al donatum quanto erogato da in assolvimento del Persona_1
mutuo ipotecario contratto dall'attore in data 1-8-1997 con Banca Commerciale Italiana per l'acquisto dell'immobile in Leporano al viale La Mastella in catasto al foglio di mappa n.15,
p.lla 1387 sub.10 effettuato con il coevo atto a rogito del notaio immobile poi Per_4
rivenduto dall'attore ai propri genitori con atto del 31-1-2007 rep.60838.
Ed infatti è stato dichiarato dai testi e che il padre dell'attore provvide Tes_2 Tes_3
a rimborsare le rate di mutuo stipulato per l'acquisto di quell'immobile in data 1-8-2007 dal figlio e tali dichiarazioni, come innanzi detto, sono maggiormente attendibili rispetto Pt_1
a quelle rese dalla teste la quale ha affermato che l'immobile era stato pagato in Tes_1
parte dall'acquirente. Peraltro lo stesso attore in sede di interrogatorio formale ha ammesso che il rimborso del mutuo contratto per l'acquisto del predetto immobile era stato effettuato da parte dell'attore(eccezione fatta a suo dire per 4 o 5 rate di ammortamento semestrale del cui pagamento da parte di non vi è però alcuna prova). Parte_1
Ciò depone in via presuntiva per il raggiungimento di un accordo tra padre e figlio affinchè
il primo si accollasse, seppure con efficacia interna, il debito di rimborso assunto dal secondo presso l'istituto bancario mutuante con il contratto dell'1-8-1997, al fine di disporre della provvista per il pagamento del predetto immobile;
tanto è reso ancora più attendibile dalla circostanza per la quale nel 1997 l'attore non svolgeva attività di lavoro(v. estratto conto previdenziale), sicchè è presumibile che la stipula fosse stata resa possibile dall'intervento paterno nell'assolvimento dei ratei semestrali di ammortamento decennale;
ed ancora la prova dell'intento di liberalità è sostenuta dalla dichiarazione in data 1-8-1997
a firma non disconosciuta dell'odierno attore, prodotta con la seconda memoria istruttoria di parte convenuta, nella quale affermava di avere ricevuto a titolo Parte_1
gratuito la nuda proprietà dell'immobile, obbligandosi a conferire quest'ultimo alla massa ereditaria alla morte dei genitori. Sebbene tale dichiarazione non sia sufficiente a dimostrare la simulazione relativa dell'atto di compravendita (del relativo accordo simulatorio avrebbe dovuto essere parte anche il terzo venditore,ma di ciò non vi è prova) essa comunque vale a dimostrare che era consapevole della gratuità dell'operazione di Parte_1
acquisto.
L'accollo interno da parte di dell'obbligazione di rimborso del mutuo la Persona_1 cui provvista era stata utilizzata per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio senza Pt_1
che sia stata allegata alcuna pretesa di rimborso, induce in realtà a ritenere che tra padre e figlio fosse intercorsa una liberalità diretta, avente ad oggetto l'assunzione da parte del primo nel rapporto interno con il figlio dell'obbligazione di pagamento della somma da rimborsare all'istituto di credito per estinzione del mutuo ipotecario contratto il 1-8-1997.
Tale somma non è esattamente determinabile se non per il capitale di € 69721,68 (già
£.135.000.000) mancando evidenza documentale della quota di interessi convenzionali compresa nei ratei di rimborso(al contratto di mutuo a tasso variabile prodotto non è allegato il piano di ammortamento né, in mancanza di tutte le quietanze, è possibile stabilire con esattezza l'ammontare dei ratei pagati dal padre). Deve tuttavia presumersi che fosse stato effettuato il rimborso (quanto meno) della somma capitale innanzi detta, al netto dell'importo di € 9856,22 che i genitori dell'attore si accollarono quale residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile, come indicato nel citato contratto di compravendita del 31-1-2007 per notar tra il quale venditore ed i propri genitori quali acquirenti. Per_4 Parte_1
Ne segue che quale ulteriore donatum deve essere considerato l'ammontare di € 59865,46
dato dalla differenza tra sorte capitale rimborsata dal padre in luogo del figlio prima della richiamata cessione del gennaio 2007, e la somma di € 9856,22 di cui si appena detto.
Infine non è dimostrata nella sua esistenza ,e comunque ammontare, alcuna altra donazione in favore dei fratelli dell'attore in occasione dei rispettivi matrimoni. La prova è
sul punto contrastante (la teste ha confermato tali donazioni;
la teste ha Tes_1 Tes_3
negato di avere ricevuto somme in donazione in occasione del matrimonio con il fratello dell'attore che altre donazioni avessero ricevuto le germane Persona_3 Per_2
e ; il teste ha assunto non constargli la donazione che sarebbe
[...] Pt_2 Tes_2
stata effettuata in favore di ).In ogni caso non si saprebbe, anche nel Parte_2
caso in cui tali donazioni fossero state effettuate, quale ne fosse stato lo specifico ammontare, né quale quota di somme donate fosse stata erogata dal de cuius e quale da
, dal momento che lo stesso attore ha affermato che tali donazioni erano Controparte_1
state effettuate da entrambi i coniugi. Infine non è adeguatamente dimostrata la simulazione relativa del contratto di compravendita del 31-1-1997 in quanto dissimulante liberalità.
In definitiva il donatum può essere determinato in complessivi € 88681,88 (€ 59865,46 + €
28.816,42). La massa da considerare ai fini del calcolo di cui all'art.556 c.civ. è pertanto pari ad € 157749,64 (€ 69067,76 pari al relictum al netto di pesi ereditari, sommati ad €
88681,88) il cui ottavo ,pari alla quota di riserva spettante all'attore è di € 19718,70 ,somma inferiore a quella già ricevuta dall'attore a titolo donativo secondo quanto innanzi detto, e che lo stesso attore deve imputare in diminuzione della stessa quota di riserva ai sensi del cennato art.564 comma 2 c.civ. ;quota che pertanto che nella specie è interamente assorbita da quanto già oggetto di liberalità in vita del de cuius.
Ne deriva - non essendo dimostrato che per effetto della disposizione testamentaria di cui si chiede la riduzione vi fosse stata una lesione della quota spettante al legittimario attore –
che la domanda di riduzione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con citazione notificata il 29-7-2019;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite liquidate in € 5100 per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale il
14-1-2025
Il Presidente est.(Marcello Maggi)