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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1783/2022 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PELLEGRINI ELENA;
ATTRICE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: ripetizione dell'indebito – azione di ingiustificato arricchimento.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del convenuto, non essendosi costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Ciò posto, la parte attrice ha adito questo Tribunale chiedendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, accertati e dichiarati i fatti come esposti in narrativa, in via preliminare dichiarare che l'attrice ha diritto alla ripetizione di quanto pagato indebitamente e conseguentemente condannare il sig. alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
della somma di euro 6.172,64, o quella maggiore o minore accertata in Parte_1
corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 o, in via subordinata, condannare il sig. medesimo Controparte_1
all'indennizzo ex art.2041 c.c., sempre della somma di euro 6.172,64, o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo in favore dell'attrice. Con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha allegato che aveva avuto una relazione sentimentale con il convenuto, che le parti avevano stabilito la propria dimora familiare presso l'abitazione occupata a titolo gratuito dal sig.
e di proprietà della di lui nonna, sig.ra sita in CP_1 Persona_1
Arcidosso Via Sterro n.17, che conseguentemente avevano proceduto concordemente all'acquisto di mobili e a far sistemare l'impianto di riscaldamento, che l'attrice ha sostenuto tutti i costi per le attività predette per un importo di 6.172,64 euro, che il convenuto non ha restituito tale importo all'attrice, la quale ha diritto alla ripetizione dello stesso ai sensi dell'art. 2033
c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Le domande di parte attrice, da valutarsi unitariamente, sono infondate e vanno respinte.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. I presupposti per la ripetizione dell'indebito sono dunque costituiti dall'avere eseguito l'attore un pagamento in favore del convenuto e che tale pagamento non trovi alcuna giustificazione in un titolo giuridico.
Inoltre, deve osservarsi che rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, non assumendo alcun rilievo chi sia il soggetto cui giuridicamente può imputarsi il pagamento (cfr. Cass. Civ. n.
25170/2016).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte attrice ha allegato di avere avuto una relazione sentimentale con il convenuto e che ha fissato con lo stesso la propria dimora familiare presso un'abitazione di proprietà della nonna del convenuto e detenuto da questo a titolo di comodato.
La parte attrice allega di avere comperato del mobilio e di avere sistemato l'impianto di riscaldamento concordemente con il convenuto e in conseguenza della decisione di fissare nella casa della nonna del convenuto la propria dimora familiare.
Dunque, la decisione dell'attrice di procedere alle suddette spese è stato il frutto di un accordo raggiunto con il convenuto ed evidentemente nell'ottica di rendere vivibile la casa familiare e renderla adeguata alle esigenze delle parti.
Ciò importa che i pagamenti operati dall'attrice hanno avuto un preciso fondamento negoziale tra le parti.
Inoltre, va osservato che i pagamenti dell'attrice non sono stati effettuati in favore del convenuto, fatto che l'attrice non ha allegato, bensì in favore dei terzi che hanno fornito il mobilio ovvero hanno proceduto alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento, come si desume altresì dalle fatture e dagli assegni prodotti dall'attrice a dimostrazione dei pagamenti allegati (cfr. all.ti 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e documenti allegati alla seconda memoria istruttoria del fasc. attrice). Pertanto, i pagamenti dedotti dall'attrice trovano fondamento compiutamente nei titoli contrattuali conclusi dalle parti con i terzi per la fornitura del mobilio e per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento.
Per le considerazioni svolte, i pagamenti effettuati dall'attrice non possono ritenersi indebiti, trovando fondamento in specifici titoli giuridici verso terzi.
Inoltre, i pagamenti sono stati ricevuti dai terzi, sicché il convenuto non è il soggetto tenuto alla ripetizione degli stessi, anche volendoli ritenere indebiti.
Ciò importa l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice.
Parimenti è infondata la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto -
e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. Civ. n. 2392/2020;
Cass. Civ. n. 14732/2018; Cass. Civ. n. 11330/2009).
Anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (Cass. Civ. n. 5086/2022).
Alla luce dei principi richiamati, il convivente che abbia effettuato prestazioni che hanno arricchito l'altro convivente, in costanza della relazione sentimentale e in vista della realizzazione di un progetto di vita comune, ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. a condizione che le prestazioni svolte non possano giustificarsi in ragione del rapporto di convivenza, il che accade quando le prestazioni appaiano esorbitanti dai limiti della proporzionalità e della adeguatezza rispetto a quanto imposto dai doveri sociali vigenti, da apprezzare alla luce delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha allegato nulla in ordine al suddetto profilo, in particolare non ha illustrato quale era la propria condizione personale e patrimoniale al tempo delle prestazioni, né quali erano le condizioni del convenuto in detto tempo, sicché la parte non ha illustrato in alcun modo le ragioni per cui le prestazioni effettuate siano da ritenere sproporzionate ed esorbitanti rispetto ai doveri scaturenti dal rapporto di coniugio, sicché la domanda attorea appare carente in punto di allegazione e di prova in relazione al carattere ingiustificato del dedotto arricchimento.
Peraltro, va osservato che la parte attrice non ha illustrato in alcun modo quale sia stato l'arricchimento del convenuto, il quale non è nemmeno proprietario della casa dove è installato l'impianto di riscaldamento, non potendosi ritenere sic et simpliciter l'arricchimento pari all'esborso monetario relativo al depauperamento allegato dall'attrice. Inoltre, deve osservarsi che la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione in ordine all'individuazione dell'indennizzo richiesto, il quale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., è pari alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento conseguito alla prestazione.
La parte attrice, come evidenziato, non ha illustrato in alcun modo le ragioni per cui l'importo richiesto, indicato come pari al depauperamento, debba considerarsi equivalente all'arricchimento asseritamente conseguito dal convenuto, sicché sul punto la domanda attorea appare generica su un punto essenziale della fattispecie invocata.
In conclusione, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attrice è infondata e va respinta.
Stante la contumacia del convenuto, va dichiarata la irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1783/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte dalla parte attrice;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 17.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1783/2022 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PELLEGRINI ELENA;
ATTRICE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: ripetizione dell'indebito – azione di ingiustificato arricchimento.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del convenuto, non essendosi costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Ciò posto, la parte attrice ha adito questo Tribunale chiedendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, accertati e dichiarati i fatti come esposti in narrativa, in via preliminare dichiarare che l'attrice ha diritto alla ripetizione di quanto pagato indebitamente e conseguentemente condannare il sig. alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
della somma di euro 6.172,64, o quella maggiore o minore accertata in Parte_1
corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 o, in via subordinata, condannare il sig. medesimo Controparte_1
all'indennizzo ex art.2041 c.c., sempre della somma di euro 6.172,64, o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo in favore dell'attrice. Con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha allegato che aveva avuto una relazione sentimentale con il convenuto, che le parti avevano stabilito la propria dimora familiare presso l'abitazione occupata a titolo gratuito dal sig.
e di proprietà della di lui nonna, sig.ra sita in CP_1 Persona_1
Arcidosso Via Sterro n.17, che conseguentemente avevano proceduto concordemente all'acquisto di mobili e a far sistemare l'impianto di riscaldamento, che l'attrice ha sostenuto tutti i costi per le attività predette per un importo di 6.172,64 euro, che il convenuto non ha restituito tale importo all'attrice, la quale ha diritto alla ripetizione dello stesso ai sensi dell'art. 2033
c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Le domande di parte attrice, da valutarsi unitariamente, sono infondate e vanno respinte.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. I presupposti per la ripetizione dell'indebito sono dunque costituiti dall'avere eseguito l'attore un pagamento in favore del convenuto e che tale pagamento non trovi alcuna giustificazione in un titolo giuridico.
Inoltre, deve osservarsi che rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, non assumendo alcun rilievo chi sia il soggetto cui giuridicamente può imputarsi il pagamento (cfr. Cass. Civ. n.
25170/2016).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte attrice ha allegato di avere avuto una relazione sentimentale con il convenuto e che ha fissato con lo stesso la propria dimora familiare presso un'abitazione di proprietà della nonna del convenuto e detenuto da questo a titolo di comodato.
La parte attrice allega di avere comperato del mobilio e di avere sistemato l'impianto di riscaldamento concordemente con il convenuto e in conseguenza della decisione di fissare nella casa della nonna del convenuto la propria dimora familiare.
Dunque, la decisione dell'attrice di procedere alle suddette spese è stato il frutto di un accordo raggiunto con il convenuto ed evidentemente nell'ottica di rendere vivibile la casa familiare e renderla adeguata alle esigenze delle parti.
Ciò importa che i pagamenti operati dall'attrice hanno avuto un preciso fondamento negoziale tra le parti.
Inoltre, va osservato che i pagamenti dell'attrice non sono stati effettuati in favore del convenuto, fatto che l'attrice non ha allegato, bensì in favore dei terzi che hanno fornito il mobilio ovvero hanno proceduto alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento, come si desume altresì dalle fatture e dagli assegni prodotti dall'attrice a dimostrazione dei pagamenti allegati (cfr. all.ti 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e documenti allegati alla seconda memoria istruttoria del fasc. attrice). Pertanto, i pagamenti dedotti dall'attrice trovano fondamento compiutamente nei titoli contrattuali conclusi dalle parti con i terzi per la fornitura del mobilio e per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento.
Per le considerazioni svolte, i pagamenti effettuati dall'attrice non possono ritenersi indebiti, trovando fondamento in specifici titoli giuridici verso terzi.
Inoltre, i pagamenti sono stati ricevuti dai terzi, sicché il convenuto non è il soggetto tenuto alla ripetizione degli stessi, anche volendoli ritenere indebiti.
Ciò importa l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice.
Parimenti è infondata la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto -
e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. Civ. n. 2392/2020;
Cass. Civ. n. 14732/2018; Cass. Civ. n. 11330/2009).
Anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (Cass. Civ. n. 5086/2022).
Alla luce dei principi richiamati, il convivente che abbia effettuato prestazioni che hanno arricchito l'altro convivente, in costanza della relazione sentimentale e in vista della realizzazione di un progetto di vita comune, ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. a condizione che le prestazioni svolte non possano giustificarsi in ragione del rapporto di convivenza, il che accade quando le prestazioni appaiano esorbitanti dai limiti della proporzionalità e della adeguatezza rispetto a quanto imposto dai doveri sociali vigenti, da apprezzare alla luce delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha allegato nulla in ordine al suddetto profilo, in particolare non ha illustrato quale era la propria condizione personale e patrimoniale al tempo delle prestazioni, né quali erano le condizioni del convenuto in detto tempo, sicché la parte non ha illustrato in alcun modo le ragioni per cui le prestazioni effettuate siano da ritenere sproporzionate ed esorbitanti rispetto ai doveri scaturenti dal rapporto di coniugio, sicché la domanda attorea appare carente in punto di allegazione e di prova in relazione al carattere ingiustificato del dedotto arricchimento.
Peraltro, va osservato che la parte attrice non ha illustrato in alcun modo quale sia stato l'arricchimento del convenuto, il quale non è nemmeno proprietario della casa dove è installato l'impianto di riscaldamento, non potendosi ritenere sic et simpliciter l'arricchimento pari all'esborso monetario relativo al depauperamento allegato dall'attrice. Inoltre, deve osservarsi che la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione in ordine all'individuazione dell'indennizzo richiesto, il quale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., è pari alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento conseguito alla prestazione.
La parte attrice, come evidenziato, non ha illustrato in alcun modo le ragioni per cui l'importo richiesto, indicato come pari al depauperamento, debba considerarsi equivalente all'arricchimento asseritamente conseguito dal convenuto, sicché sul punto la domanda attorea appare generica su un punto essenziale della fattispecie invocata.
In conclusione, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attrice è infondata e va respinta.
Stante la contumacia del convenuto, va dichiarata la irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1783/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte dalla parte attrice;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 17.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia