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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2060 / 2023
TRIBUNALE DI PESCARA
Parte_1
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2060 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_2 C.F._1
Piazza della Rinascita n°24, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lucchi, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo
attore
CONTRO
(c.f. ), difensore di se medesima ex art. 86 c.p.c. e CP_1 CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente assistita anche dall'Avv. Carlo Fimiani, elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Pescara, Via Arapietra n°38
Convenuta e nei confronti di
(p.i. ) Controparte_2 P.IVA_1
litisconsorte necessario
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale del 12 Marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso che in data 28.01.2019 l'Avv. Parte_2 CP_1
gli aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi, per la somma capitale
[...]
precettata di euro 91.399,08, aumentata della metà ex art. 546 c.p.c., per somme derivanti da oneri professionali (cfr. doc. 1); premesso che con il ridetto atto, veniva richiesto il pignoramento delle somme di cui l'esecutato era creditore nei confronti dei terzi
[...]
– Sede di Chieti, tale CP_3 Controparte_2 Per_1
e premesso che il procedimento veniva iscritto a ruolo dalla
[...] Controparte_4
procedente al n. 58/2019 RGE presso il Tribunale di Chieti;
premesso che con ordinanza del
18.04.2019, il G.E. assegnava in pagamento alla creditrice procedente le somme dovute dall' al ricorrente nella quota di 1/5 pari ad euro 575,07 mensili, oltre alla quota parte CP_2
del TFR maturato per complessivi euro 25.148,24 (cfr. doc. 2); premesso che l'avv. CP_1
aveva notificato, per lo stesso titolo, un precedente e ulteriore atto di pignoramento presso terzi ai danni del prof. la cui procedura esecutiva mobiliare veniva iscritta presso il Pt_2
Tribunale di Chieti al n. 597/2018 RGE (cfr. doc. 3); premesso che, con ordinanza del
Tribunale di Chieti del 02.11.2018, il G.E. assegnava in pagamento all'avv. le CP_1
somme dovute al prof. dalla ditta Serosistemi, a titolo di canoni di locazione Pt_2
commerciale per un immobile di proprietà dell'esecutato, pari ad € 1.042,44 mensili (cfr. doc. 4); premesso di aver versato ad oggi, in virtù dei ridetti pignoramenti presso terzi : la quota del TFR maturato per complessivi euro 25.148,24; euro 575,07 mensili da trattenuta a decorrere dall'inizio del 2019; nonché euro 1.042,44 mensili sino al mese di CP_2
settembre 2022 (data di cessazione del ridetto contratto di locazione); premesso che in tale periodo di tempo, la sorte capitale iniziale si era abbattuta in maniera considerevole;
premesso che, in seguito ad un conteggio analitico dei rapporti di dare/avere aggiornati, al fine di definire la posizione debitoria complessiva, aveva versato, con due distinti bonifici, rispettivamente del 27.12.2022 e del 01.02.2023, alla creditrice procedente i residui importi di euro 5.000,00 ed euro 40.000,00, a saldo del credito principale e delle spese (cfr. doc. 5e
6); premesso che tale importo risulta chiaramente dal prospetto del conteggio scalare delle somme versate dal medesimo in favore dell'avv. (cfr. doc. 7); premesso di aver CP_1 estinto il debito originariamente vantato dall'avv. la quale, tuttavia, si è rifiutata di CP_1
rinunciare al pignoramento presso terzi ancora in essere, nonostante le ripetute sollecitazioni in tal senso, ritenendo anzi di essere ancora creditrice della somma di € 24.869,05 (cfr. doc.
8); premesso che, nonostante le molteplici sollecitazioni a rinunciare al pignoramento, la resistente continua a tutt'ora percepire indebitamente la quota di 1/5 della pensione del dott. dal terzo pignorato;
premesso che ad oggi, risulta persino un proprio credito Pt_2 CP_2 nei confronti dell'avv. per complessivi € 2.648,65 (mensilità di marzo, aprile, CP_1 maggio e giugno 2023 percepiti a titolo di quota pensione INPS, oltre ai € 348,37 residui a seguito dei due richiamati bonifici estintivi del credito originario); premesso di aver presentato in data 27.04.2023, istanza al G.E. che aveva emesso l'originario provvedimento di assegnazione somme (relativo al solo giudizio n. 58/2019 R.G.E.), chiedendo che, una volta accertato e dichiarato il versamento di tutte le somme dovute in favore dell'avv.
fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al n. 58/2019 R.G.E. CP_1
del Tribunale di Chieti (cfr. doc. 9); premesso che tuttavia il G.E., con ordinanza del
02.05.2023, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla ridetta istanza, in quanto la procedura era già stata dichiarata estinta con provvedimento del 18.04.2019 e non era più possibile riaprire il fascicolo (cfr. doc. 10), tanto ciò premesso, conveniva in giudizio l'Avv. Volponi e l'Ente previdenziale, per sentire:
“ in via principale e nel merito: accertare l'avvenuto versamento in favore dell'avv. CP_1
da parte del prof. di tutte le somme enunciate in narrativa e, per l'effetto,
[...] Pt_2 dichiarare l'estinzione di qualsivoglia debito nei confronti della odierna resistente, per intervenuto integrale pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del
18.04.2019 (n. 58/2019 R.G.E. Tribunale di Chieti), nonché delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 02.11.2018 (n. 597/2018 R.G.E. Tribunale di Chieti);
- per l'effetto, ordinare all' di cessare, con decorrenza immediata, la trattenuta del CP_2 quinto della pensione del prof. in favore dell'avv. Pt_2 CP_1
- accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto,
l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente CP_1 Pt_2 quantificabile nella misura di € 2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' CP_2
- per l'effetto, condannare l'avv. alla ripetizione, in favore del prof. CP_1
delle predette maggiori somme indebitamente percepite, oltre agli interessi dalla Pt_2 domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva in giudizio l'Avv. Lorena Volponi, contestando in punto di fatto la ricostruzione ex adverso proposta, essendo stato omesso di rappresentare che: “- il credito dell'Avv. è portato – quanto alla sorte capitale, agli CP_1
interessi di mora e alle spese legali sostenute per la formazione del titolo esecutivo giudiziale - da due titoli e cioè dall'ordinanze del Tribunale di Chieti del 27/2/2018 e della successiva ordinanza del Tribunale di Chieti del 27/7/2020; - le procedure di pignoramento presso terzi nn. 597/2018 e 59/2019 Trib. Chieti sono state promosse prima della formazione dell'ulteriore titolo esecutivo del 27/7/2020. - l'Avv. in forza CP_1
dei richiamati titoli giudiziali, ha iscritto n. due ipoteche giudiziali (sostenendo ulteriori spese), una delle quali cancellata a seguito dei versamenti a deconto per complessivi €.
40.000,00 eseguiti dall' a fine 2022. Risulta infatti per tabulas che: - Con ricorso Pt_2
del 13.06.2017 iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Chieti al numero 966/2017 R.G. (doc.
1) l'Avv. aveva ha chiesto la condanna del sig. al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di lei delle somme dovutele per compensi professionali, maturati per averlo rappresentato e difeso in n. 3 giudizi civili (n. 2491/2009 e n. 2537/2013 r.g., svoltisi dinanzi a questo tribunale, n. 645/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di
L'Aquila), oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
- All'esito del giudizio il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 27.02.2018 (doc.
2), condannava il sig. al pagamento in favore dell'avv. dei compensi di € Pt_2 CP_1
38.434,50 (oltre accessori ed al lordo di eventuali acconti) per il procedimento n. 2491/09
r.g., di € 13.430,00 (oltre accessori ed al lordo di eventuali acconti) per il procedimento n.
2537/2013 r.g., e di € 18.879,00 (oltre accessori ed al lordo di eventuali acconti) per il procedimento n. 645/2013 r.g., compensando le spese del giudizio tra le parti nella misura del 50%, liquidandole in € 2.000,00, senza riconoscere i compensi dell'avv. per la CP_1
fase decisoria. - Con ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione, notificato a mezzo posta elettronica certificatail 2.5.2018 (doc. 3), l'Avv. impugnava dinanzi alla CP_1
Suprema Corte di Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Chieti del 27.04.2018 nella parte relativa alla liquidazione delle competenze professionali relative al giudizio civile n. 645/13
R.G. Corte d'Appello de L'Aquila ed alla liquidazione delle spese del giudizio civile n.
966/2017 R.G., chiedendone l'annullamento - La Suprema Corte di Cassazione, Sezione
Sesta, con ordinanza n. 25393 depositata il 9 ottobre 2019 (doc. 5 – 6), accoglieva il primo motivo (difetto assoluto di motivazione), dichiarava assorbiti gli altri, cassava il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinviava la causa ad altro
Magistrato del Tribunale di Chieti in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. - L'avv. riassumeva la causa dinanzi al CP_1
Tribunale di Chieti con atto iscritto a ruolo al n. 2235/2019 R.G. (doc. 7) chiedendo che, ferma restando la liquidazione dei suoi compensi operata in relazione ai giudizi rubricati ai
n. 2491/09 RG e n. 2537/2013 RG con l'impugnata ordinanza, il sig. venisse Pt_2 condannato al pagamento in proprio favore dei compensi maturati per l'attività professionale da lei svolta nel giudizio n. 645/2013 RG, quantificati in € 32.873,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi, alla refusione in suo favore delle spese
e competenze di lite, anche con riguardo al giudizio di rinvio, ed al giudizio di cassazione. -
Il Tribunale di Chieti, con ordinanza collegiale del 27/07/2020 (doc. 8), dopo aver premesso in motivazione che si era formato il giudicato sulle decisioni contenute nell'ordinanza impugnata, depositata in data 27.02.2018 all'esito del procedimento n.
966/2017 RG (ossia sulla condanna del sig. al pagamento dei compensi maturati Pt_2 dall'avv. per averlo rappresentato nei procedimenti n. 2491/2009 RG. e n. CP_1
2537/2013 RG)., e che oggetto del giudizio di rinvio doveva essere unicamente la quantificazione dei compensi dovuti alla professionista ricorrente per l'attività svolta nel giudizio n. 645/2013 r.g. e la quantificazione delle spese di lite da rifonderle poiché sostenute nel giudizio n. 966/2017 r.g. e nel giudizio di rinvio, condannava il sig. Pt_2
- a) al pagamento in favore dell'avv. dei compensi professionali maturati per CP_1
averlo rappresentato e difeso nel giudizio n. 645/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte
d'Appello di L'Aquila, liquidati in complessivi € 23.677,06, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
- b) alla refusione delle spese di lite sostenute dall'avv. nel presente giudizio di riassunzione ed in quello n. 966/2017 CP_1
r.g., complessivamente liquidate in € 13.430,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- c) alla refusione delle spese di lite sostenute dall'avv. nel corso del giudizio di legittimità, complessivamente liquidate in € CP_1
2.935,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed
i.v.a. come per legge”.
Deduceva, quindi, che il proprio credito per capitale ed interessi legali era portato dai seguenti titoli: “Ordinanza collegiale Tribunale Chieti del 27/02/2018, quanto al capitale ed accessori relativo alle competenze maturate per l'assistenza in giudizi n. 2491/2009 RG. e
n. 2537/2013 RG e spese di lite;
Ordinanza di assegnazione Tribunale Chieti del
02/11/2018 (doc. 9), quanto alle spese e competenze di tale fase esecutiva;
Ordinanza di assegnazione Tribunale Chieti del 18/04/2019 (doc. 10 - 11), quanto alle spese e competenze di tale fase esecutiva;
Ordinanza collegiale Tribunale Chieti del 27/07/2020, quanto al capitale ed accessori relativo alle competenze maturate per l'assistenza nel giudizio n. 645/2013 e alle spese di lite del giudizio di merito e di legittimità”. Deduceva poi che era stato omesso di rappresentare che, in forza dei richiamati titoli giudiziali, aveva iscritto due ipoteche giudiziali, una il 28/09/2020 per la spesa di euro 2.094,00 (per la quale
è stato prestato l'assenso alla cancellazione in ragione dei pagamenti ricevuti) e l'altra il
07/01/2021 per la spesa di euro 1.042,44 (doc. 12a – 12b). Contestava che il legale di controparte, in palese violazione dell'art. 48 del Codice Deontologico Forense, aveva operato la produzione in giudizio di una nota a sua firma, datata 16/2/2023, trasmessa dall'Avv. Carlo Fimiani con PEC del 21/02/2023 (doc 15 - 16), in palese violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, essendo, per converso, da riconoscersi la competenza del Giudice di Pace, essendo il petitum (euro
2.648,65) ricompreso nella competenza per valore di quel Giudice, deducendo al riguardo la irrilevanza della dichiarazione di valore posto nell'atto (in termini Cass. Civ. Sez. III,
13/07/2007, n. 15714). Deduceva poi il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte del ricorrente e la infondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendo trovare applicazione la relativa azione in caso di inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento. Deduceva quindi che era onere dell'attore quella di indicare l'importo del proprio debito ad una certa data (se del caso producendo analitico conteggio e idonea documentazione a supporto, ivi compresi i titoli giudiziali in forza dei quali dover pagare un determinato importo), e documentare i pagamenti effettuati – con relativa imputazione secondo i criteri di legge - così da fornire la prova di aver estinto il debito a quella data e di aver effettuato pagamenti non dovuti, versandosi in una situazione analoga a quella dei giudizi di ripetizione di indebito promossi da un correntista nei confronti della banca ove – per costante giurisprudenza - è il correntista a dover fornire la prova della insussistenza di una valida causa petendi e dell'esecuzione di pagamenti non dovuti, potendo la banca limitarsi ad invocare la sussistenza del titolo negoziale.
Pertanto, concludeva, chiedendo di “- 1) In via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere la causa devoluta alla competenza per valore del Giudice di Pace di Pescara;
dichiarare inutilizzabile, per violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense, la nota a firma dell'Avv. CP_1
datata 16/2/2023 con allegati conteggi. 2) Nel merito Rigettare il ricorso con il favore delle spese di giudizio”.
3) Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/09/2023 veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito e, ferme le produzioni documentali, veniva disposta ctu contabile. All'esito, su richiesta dei difensori, venivano richiesti termini per il deposito di note. Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/10/2024 la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali.
4) Ciò posto, con la domanda principale l'attore ha richiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del proprio debito maturato nei confronti della convenuta e ciò sulla scorta dei versamenti allegati in atti. A tal fine, avuto riguardo alle doglianze esposte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi ed alla contrapposte ricostruzioni contabili hinc et inde proposte dai rispettivi CC.tt.pp., si è reso necessario disporre in corso di giudizio ctu contabile tesa a verificare,i rapporti dare - avere alla data di proposizione del giudizio ed alla data di inizio delle operazioni peritali, con facoltà per l'esperto nominato dal Tribunale di effettuare altra ipotesi ricostruttiva sulla scorta della documentazione prodotta in sede di operazioni peritali.
5) Logico corollario è che nessun vaglio in ordine alla correttezza delle somme liquidate a titolo di compenso professionale maturato dalla convenuta professionista per effetto delle pronunce giudiziali in atti è ammissibile in questa sede, essendosi su di esse formato il giudicato. 6) Quanto all'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, va rammentato che la disciplina di cui all'art.2033 c.c. ha portata generale. Né la domanda avrebbe potuto essere avanzata ex artt.615 c.p.c., atteso che l'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità dei beni può essere esperita finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell'ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. Civ. 20.10.1997, n°10259; Cass. Civ. 11.02.1999, n°1150; Cass.
Civ. 5.04.2001, n°5077; Cass. Civ. 28.02.2006, n°4507; Cass. Civ., 24.02.2011, n°4505).
Ordinanze che nel caso in esame sono state emesse.
7) Orbene, il Ctu incaricato ha proceduto a ricostruire innanzitutto l'importo del credito professionale vantato dalla convenuta, quale sorte capitale, per l'assistenza legale svolta in favore di ed ha proceduto a ciò, ripercorrendo il relativo iter giudiziale. è Pt_2 Pt_2 stato assistito dall'Avv. Volponi, in tre giudizi, il primo iscritto al n°2491/09 R.G.
Tribunale di Chieti, il secondo iscritto al n°645/13 R.G. Corte di Appello dell'Aquila, il terzo iscritto al n°2537/13 R.G. Tribunale di Chieti. Di seguito, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la convenuta ha adito il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, per ottenere l'accertamento del proprio credito professionale maturato nei confronti dell'assistito, con conseguente relativa domanda. In quel giudizio, iscritto al n°966/17 R.G., veniva emessa ordinanza con la quale è stato accertato e condannava al pagamento dell'importo Pt_2
complessivo di euro 71.743,50. Seguiva in data 15/05/2018 atto di precetto del 15/05/2018.
Il provvedimento del Tribunale di Chieti è stato impugnato dalla professionista dinanzi la
Corte di Cassazione, per difetto di motivazione in ordine all'applicazione delle voci tariffarie al compenso liquidato, al mancato riconoscimento del compenso previsto dal'art.4, comma 5 lett.c) per la fase istruttoria, e lett.d) per la fase decisoria, nonché per la illegittima compensazione parziale delle spese di giudizio. Però, nel frattempo, l'avv. Volponi, in data
31/10/2018 ha promosso esecuzione presso terzi n. 597/2018 R.G.Es. con pignoramento presso i terzi ( Intesa Sanpaolo Spa, Serosistemi Srl, e Università degli Controparte_4
Studi G. D'Annunzio). In seguito a tale istanza, il Tribunale di Chieti, sez esecuzione mobiliari, in data 02/11/2018 ha assegnato in pagamento all'Avv. la somma di € CP_1
98.792,48, dichiarando terzi pignorati i sopracitati debitori di In data 28/01/2019 Pt_2
l'Avv. notificava l'atto di pignoramento presso terzi per la somma di euro CP_1
Co 91.399,08. Il 18/04/2019 il Tribunale di Chieti, iscrivendo al n. 58/2019 R.G. il procedimento, assegnava in pagamento al creditore la somma dichiarata in giacenza da
[...] di euro 6.686,69, l'importo di 1/5 della pensione mensile e del quinto del TFR CP_4
CP_ quando esigibile, dovuti dal terzo pignorato e l'importo di euro 750,00 mensili quale 50% del canone di locazione dovuto da tale LI TE (Serosistemi), quale conduttore dell'immobile di proprietà di Con ordinanza del 12/04/2019 la Cassazione, nel Pt_2 giudizio iscritto al n°14178/2018, accoglieva il ricorso proposto dall'avv. Volponi unicamente in relazione al primo motivo relativo ai compensi professionali richiesti per il giudizio n.645/2013, ritenuti assorbiti gli altri motivi ed ha rinviato al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, per la determina dei compensi. A seguito di ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c., proposto dalla Volponi, il Tribunale di Chieti ha emesso l'ordinanza del 27/07/2020 (R.G.2235/2019) con la quale, dopo avere affermato che si era formato il giudicato sulle decisioni contenute nell'ordinanza impugnata, ovvero sul pagamento dei compensi relativi ai giudizi n.2491/2009 e n.2537/2013, ha condannato al Pt_2 pagamento dei compensi professionali maturati nel giudizio n.645/2013 liquidati in €
23.677,06, oltre al rimborso delle spese generali forfettarie , cap ed iva come per Legge. Il
Tribunale di Chieti ha inoltre condannato Obletter alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Avv. nel giudizio di riassunzione ed in quello n.966/2017, complessivamente CP_1 liquidate in € 13.430,00, ed in quello di legittimità per € 2.935,00, oltre a rimborso forfettario, Cap e Iva come per Legge, “oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo”.
8) Quindi, il Ctu, per quanto attiene la determinazione della sorte capitale, in relazione al rapporto professionale, oggetto di analisi, ha accertato, in favore della convenuta, un credito complessivo di euro 110.224,18, comprensivo di accessori di legge (iva, cap e r.f.), di cui euro 38.434,50 per il giudizio iscritto al 2491/09 R.G. Tribunale di Chieti, euro 23.677,05 per il giudizio iscritto al n°645/13 Corte di Appello dell' euro 13.430,00 per il Pt_3
giudizio iscritto al n°2537/13 Tribunale di Chieti, così calcolando sul totale compensi di euro 75.541,55 (dato dalla sommatoria degli importi liquidati nei tre giudizi) euro 11.331,23
a titolo di spese generali al 15 %, euro 3.474,91 a titolo di CAP, ed euro 19.876,46 a titolo di
Iva. Per quanto attiene le spese legali liquidate con l'ordinanza collegiale del Tribunale di
Chieti del 23/07/2020 e quelle liquidate dal Giudice dell'esecuzione mobiliare n°597/2018 in sede di assegnazione delle somme presso terzi pignorati, esse ammontano, secondo il calcolo effettuato dal Ctu, a complessivi euro 28.220,26 (di cui euro 19.595,98 a titolo delle spese liquidate della riassunzione oltre a giudizio n.966/2017, comprensivo di accessori di legge, euro 4.282,52 per le spese liquidate del giudizio di legittimità, comprensivo di accessori di legge, ed euro 4.341,76 quali spese liquidate nel giudizio di esecuzione immobiliare. Il totale della sorte capitale è stato determinato in complessivi euro 138.444,44.
9) Circa il calcolo degli interessi, il Ctu li ha determinati in complessivi euro 1.848,42, distinguendo i riferimenti temporali (cfr. pag. 12 della relazione) :
“1) Riferimento temporale per il calcolo degli interessi come fissati nell'ordinanza del
23/07/2020: ...omissis.. “ condanna il resistente sig. al pagamento in favore Pt_2 dell'avv. dei compensi professionali maturati per averlo rappresentato e difeso nel CP_1 giudizio n. 645/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, liquidati in complessivi € 23.677,06, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
“, dove:
- la data del dovuto, per i compensi professionali dell'Avv.to si individua nella CP_1
data di proposizione del ricorso ex art. 702 Cpc del 13/06/2017 e la data del ricorso (per riassunzione) nel 27/12/2019.
- la data del dovuto per le spese liquidate dall'ordinanza del Tribunale di Chieti si individua nel 23/07/2020, cioè nella data dell'ordinanza in cui sono state liquidate le spese legali.
- la data del dovuto per le spese liquidate nell'esecuzione mobiliare RGEs 597/2018 si individua nel 02/11/2018, ovvero nella data in cui il Tribunale di Chieti ha definito il pignoramento presso terzi.
- La data del soddisfo è individuata nelle date dei pagamenti via via eseguiti nel tempo. Le date sopra individuate e descritte rilevano per il calcolo degli interessi da comprendere nel credito iniziale dell'Avv. alla data dell'ordinanza del Tribunale di Chieti del CP_1
23/07/2020.
Quanto alla misura degli interessi questi sono calcolati, come previsto nell'Ordinanza del
Tribunale di Chieti del 23/07/2020, nella misura del tasso di interesse legale pro tempre vigente, (ex art. 1284 C.C. 2° comma), in quanto non si rileva pattuizione tra le parti secondo quanto previsto dal comma 3° dell'art.1284 C.C.
2) Riferimento temporale fissato dal quesito del Giudice: “alla data di proposizione del giudizio ed alla data di inizio delle operazioni peritali”, dove: - la data di proposizione del giudizio promosso dal Sig. contro l'Avv. è il Pt_2 CP_1
07/06/2023;
- la data di apertura delle operazioni peritali è il 24/01/2024”.
10) La valutazione effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale sotto tale aspetto di centrale rilevanza appare corretta: le date riportate rilevano sia per il calcolo degli interessi, sia per la verifica dei pagamenti eseguiti tra la data della proposizione del ricorso, la procedura esecutiva e la data di apertura delle operazioni peritali. Gli interessi sono stati calcolati senza capitalizzazione, avuto riguardo al disposto dell'art. 1194 c.c.
11) Ed infine, il Ctu, esaminati i versamenti eseguiti dal ricorrente, ha verificato ed accertato che ha però eseguito pagamenti per complessivi euro 162.013,42. Pt_2
12) Peraltro il Ctu ha illustrato due ipotesi ricostruttive, a seconda del regime di contabilità tenuta dalla professionista, determinando, nel caso in cui la professionista fosse soggetta a regime ordinario una differenza a credito a favore di di euro 21.720,56, (“..Dal Pt_2
risultato del conteggio, che si evidenzia nella tabella allegata alla presente sotto la lettera
“A” si evidenzia che il Sig. ha effettuato pagamenti per complessivi € 162.013,42 a Pt_2 fronte di un debito comprensivo di interessi via via maturati e pagati, di € 140.292,86 (sorte capitale €138.444,44 + interessi € 1.848,42), con una differenza a credito del Sig. Pt_2 di € 21.720,56..”), per converso determinando, nel caso in cui la professionista avesse avuto accesso al regime contabile e fiscale c.d. forfettario, una differenza a credito a favore di di euro 42.193,70 (cfr. pag. 12 della relazione). Pt_2
13) Tuttavia, al riguardo nessuna adeguata contestazione in ordine al regime fiscale adottato dalla convenuta professionista adeguata è stata sollevata nel corso del giudizio: la circostanza ventilata dal ricorrente secondo cui la professionista non ha emesso fattura non appare dirimente, essendo state dalla medesima richiesta con il computo dell'Iva. Sicché appare ragionevole seguire la prima ricostruttiva.
14) Orbene, le valutazioni effettuate dal Ctu possono essere integralmente recepite dal
Tribunale, in quanto appaiono resistere alle contestazione hinc et inde sollevate. Invero, le osservazioni critiche sollevate da parte convenuta non appaiono fondate: è stato infatti sostenuto che Il CTU avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se, in ragione dei pagamenti effettuati dai terzi pignorati, le somme dovute dall' in forza degli atti di precetto Pt_2 intimati dall'Avv. (atti di precetto non opposti né in ordine alla sorte capitale, né in CP_1
ordine alla misura del tasso debitore ivi indicato) e delle ordinanze di assegnazione del
18/11/2018 e del 18/4/2019, erano state saldate, senza dover tener conto della successiva ordinanza del Tribunale di Chieti del 27/07/2020. Al riguardo è il caso rilevare che il Ctu ha svolto gli accertamenti sulla scorta di tutta la documentazione versata in atti, ergo anche dell'ordinanza de qua che è stata allegata proprio dalla stessa parte convenuta (all. n°8) ed inoltre, contenendo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, appare costituire la base di calcolo delle somme dovute. Quanto all'erronea applicazione degli interessi essa è avvenuta secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza in questione secondo il criterio fissato dall'art.1194 c.c.
15) In definitiva, in accoglimento della domanda, deve ritenersi accertato che ha estinto Pt_2
il proprio debito nei confronti della convenuta, con conseguente ordine all'Ente di previdenza di cessare la trattenuta del quinto della pensione del ricorrente.
16) Consegue la condanna della condanna della convenuta alla ripetizione delle somme percepite accertate in euro euro 21.720,56, oltre agli interessi dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo.
17) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti, unitamente alle spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, dichiara accertato che parte attrice ha estinto il debito nei confronti di parte convenuta, con conseguente ordine all' di cessare, con decorrenza immediata, la CP_2
trattenuta del quinto del trattamento pensionistico dell'attore in favore della convenuta;
- condanna parte convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di euro euro 21.720,56, oltre interessi dalla data della domanda all'avvenuto soddisfo;
- compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 19 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE DI PESCARA
Parte_1
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2060 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_2 C.F._1
Piazza della Rinascita n°24, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lucchi, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo
attore
CONTRO
(c.f. ), difensore di se medesima ex art. 86 c.p.c. e CP_1 CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente assistita anche dall'Avv. Carlo Fimiani, elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Pescara, Via Arapietra n°38
Convenuta e nei confronti di
(p.i. ) Controparte_2 P.IVA_1
litisconsorte necessario
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale del 12 Marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso che in data 28.01.2019 l'Avv. Parte_2 CP_1
gli aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi, per la somma capitale
[...]
precettata di euro 91.399,08, aumentata della metà ex art. 546 c.p.c., per somme derivanti da oneri professionali (cfr. doc. 1); premesso che con il ridetto atto, veniva richiesto il pignoramento delle somme di cui l'esecutato era creditore nei confronti dei terzi
[...]
– Sede di Chieti, tale CP_3 Controparte_2 Per_1
e premesso che il procedimento veniva iscritto a ruolo dalla
[...] Controparte_4
procedente al n. 58/2019 RGE presso il Tribunale di Chieti;
premesso che con ordinanza del
18.04.2019, il G.E. assegnava in pagamento alla creditrice procedente le somme dovute dall' al ricorrente nella quota di 1/5 pari ad euro 575,07 mensili, oltre alla quota parte CP_2
del TFR maturato per complessivi euro 25.148,24 (cfr. doc. 2); premesso che l'avv. CP_1
aveva notificato, per lo stesso titolo, un precedente e ulteriore atto di pignoramento presso terzi ai danni del prof. la cui procedura esecutiva mobiliare veniva iscritta presso il Pt_2
Tribunale di Chieti al n. 597/2018 RGE (cfr. doc. 3); premesso che, con ordinanza del
Tribunale di Chieti del 02.11.2018, il G.E. assegnava in pagamento all'avv. le CP_1
somme dovute al prof. dalla ditta Serosistemi, a titolo di canoni di locazione Pt_2
commerciale per un immobile di proprietà dell'esecutato, pari ad € 1.042,44 mensili (cfr. doc. 4); premesso di aver versato ad oggi, in virtù dei ridetti pignoramenti presso terzi : la quota del TFR maturato per complessivi euro 25.148,24; euro 575,07 mensili da trattenuta a decorrere dall'inizio del 2019; nonché euro 1.042,44 mensili sino al mese di CP_2
settembre 2022 (data di cessazione del ridetto contratto di locazione); premesso che in tale periodo di tempo, la sorte capitale iniziale si era abbattuta in maniera considerevole;
premesso che, in seguito ad un conteggio analitico dei rapporti di dare/avere aggiornati, al fine di definire la posizione debitoria complessiva, aveva versato, con due distinti bonifici, rispettivamente del 27.12.2022 e del 01.02.2023, alla creditrice procedente i residui importi di euro 5.000,00 ed euro 40.000,00, a saldo del credito principale e delle spese (cfr. doc. 5e
6); premesso che tale importo risulta chiaramente dal prospetto del conteggio scalare delle somme versate dal medesimo in favore dell'avv. (cfr. doc. 7); premesso di aver CP_1 estinto il debito originariamente vantato dall'avv. la quale, tuttavia, si è rifiutata di CP_1
rinunciare al pignoramento presso terzi ancora in essere, nonostante le ripetute sollecitazioni in tal senso, ritenendo anzi di essere ancora creditrice della somma di € 24.869,05 (cfr. doc.
8); premesso che, nonostante le molteplici sollecitazioni a rinunciare al pignoramento, la resistente continua a tutt'ora percepire indebitamente la quota di 1/5 della pensione del dott. dal terzo pignorato;
premesso che ad oggi, risulta persino un proprio credito Pt_2 CP_2 nei confronti dell'avv. per complessivi € 2.648,65 (mensilità di marzo, aprile, CP_1 maggio e giugno 2023 percepiti a titolo di quota pensione INPS, oltre ai € 348,37 residui a seguito dei due richiamati bonifici estintivi del credito originario); premesso di aver presentato in data 27.04.2023, istanza al G.E. che aveva emesso l'originario provvedimento di assegnazione somme (relativo al solo giudizio n. 58/2019 R.G.E.), chiedendo che, una volta accertato e dichiarato il versamento di tutte le somme dovute in favore dell'avv.
fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al n. 58/2019 R.G.E. CP_1
del Tribunale di Chieti (cfr. doc. 9); premesso che tuttavia il G.E., con ordinanza del
02.05.2023, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla ridetta istanza, in quanto la procedura era già stata dichiarata estinta con provvedimento del 18.04.2019 e non era più possibile riaprire il fascicolo (cfr. doc. 10), tanto ciò premesso, conveniva in giudizio l'Avv. Volponi e l'Ente previdenziale, per sentire:
“ in via principale e nel merito: accertare l'avvenuto versamento in favore dell'avv. CP_1
da parte del prof. di tutte le somme enunciate in narrativa e, per l'effetto,
[...] Pt_2 dichiarare l'estinzione di qualsivoglia debito nei confronti della odierna resistente, per intervenuto integrale pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del
18.04.2019 (n. 58/2019 R.G.E. Tribunale di Chieti), nonché delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 02.11.2018 (n. 597/2018 R.G.E. Tribunale di Chieti);
- per l'effetto, ordinare all' di cessare, con decorrenza immediata, la trattenuta del CP_2 quinto della pensione del prof. in favore dell'avv. Pt_2 CP_1
- accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto,
l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente CP_1 Pt_2 quantificabile nella misura di € 2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' CP_2
- per l'effetto, condannare l'avv. alla ripetizione, in favore del prof. CP_1
delle predette maggiori somme indebitamente percepite, oltre agli interessi dalla Pt_2 domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva in giudizio l'Avv. Lorena Volponi, contestando in punto di fatto la ricostruzione ex adverso proposta, essendo stato omesso di rappresentare che: “- il credito dell'Avv. è portato – quanto alla sorte capitale, agli CP_1
interessi di mora e alle spese legali sostenute per la formazione del titolo esecutivo giudiziale - da due titoli e cioè dall'ordinanze del Tribunale di Chieti del 27/2/2018 e della successiva ordinanza del Tribunale di Chieti del 27/7/2020; - le procedure di pignoramento presso terzi nn. 597/2018 e 59/2019 Trib. Chieti sono state promosse prima della formazione dell'ulteriore titolo esecutivo del 27/7/2020. - l'Avv. in forza CP_1
dei richiamati titoli giudiziali, ha iscritto n. due ipoteche giudiziali (sostenendo ulteriori spese), una delle quali cancellata a seguito dei versamenti a deconto per complessivi €.
40.000,00 eseguiti dall' a fine 2022. Risulta infatti per tabulas che: - Con ricorso Pt_2
del 13.06.2017 iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Chieti al numero 966/2017 R.G. (doc.
1) l'Avv. aveva ha chiesto la condanna del sig. al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di lei delle somme dovutele per compensi professionali, maturati per averlo rappresentato e difeso in n. 3 giudizi civili (n. 2491/2009 e n. 2537/2013 r.g., svoltisi dinanzi a questo tribunale, n. 645/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di
L'Aquila), oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
- All'esito del giudizio il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 27.02.2018 (doc.
2), condannava il sig. al pagamento in favore dell'avv. dei compensi di € Pt_2 CP_1
38.434,50 (oltre accessori ed al lordo di eventuali acconti) per il procedimento n. 2491/09
r.g., di € 13.430,00 (oltre accessori ed al lordo di eventuali acconti) per il procedimento n.
2537/2013 r.g., e di € 18.879,00 (oltre accessori ed al lordo di eventuali acconti) per il procedimento n. 645/2013 r.g., compensando le spese del giudizio tra le parti nella misura del 50%, liquidandole in € 2.000,00, senza riconoscere i compensi dell'avv. per la CP_1
fase decisoria. - Con ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione, notificato a mezzo posta elettronica certificatail 2.5.2018 (doc. 3), l'Avv. impugnava dinanzi alla CP_1
Suprema Corte di Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Chieti del 27.04.2018 nella parte relativa alla liquidazione delle competenze professionali relative al giudizio civile n. 645/13
R.G. Corte d'Appello de L'Aquila ed alla liquidazione delle spese del giudizio civile n.
966/2017 R.G., chiedendone l'annullamento - La Suprema Corte di Cassazione, Sezione
Sesta, con ordinanza n. 25393 depositata il 9 ottobre 2019 (doc. 5 – 6), accoglieva il primo motivo (difetto assoluto di motivazione), dichiarava assorbiti gli altri, cassava il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinviava la causa ad altro
Magistrato del Tribunale di Chieti in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. - L'avv. riassumeva la causa dinanzi al CP_1
Tribunale di Chieti con atto iscritto a ruolo al n. 2235/2019 R.G. (doc. 7) chiedendo che, ferma restando la liquidazione dei suoi compensi operata in relazione ai giudizi rubricati ai
n. 2491/09 RG e n. 2537/2013 RG con l'impugnata ordinanza, il sig. venisse Pt_2 condannato al pagamento in proprio favore dei compensi maturati per l'attività professionale da lei svolta nel giudizio n. 645/2013 RG, quantificati in € 32.873,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi, alla refusione in suo favore delle spese
e competenze di lite, anche con riguardo al giudizio di rinvio, ed al giudizio di cassazione. -
Il Tribunale di Chieti, con ordinanza collegiale del 27/07/2020 (doc. 8), dopo aver premesso in motivazione che si era formato il giudicato sulle decisioni contenute nell'ordinanza impugnata, depositata in data 27.02.2018 all'esito del procedimento n.
966/2017 RG (ossia sulla condanna del sig. al pagamento dei compensi maturati Pt_2 dall'avv. per averlo rappresentato nei procedimenti n. 2491/2009 RG. e n. CP_1
2537/2013 RG)., e che oggetto del giudizio di rinvio doveva essere unicamente la quantificazione dei compensi dovuti alla professionista ricorrente per l'attività svolta nel giudizio n. 645/2013 r.g. e la quantificazione delle spese di lite da rifonderle poiché sostenute nel giudizio n. 966/2017 r.g. e nel giudizio di rinvio, condannava il sig. Pt_2
- a) al pagamento in favore dell'avv. dei compensi professionali maturati per CP_1
averlo rappresentato e difeso nel giudizio n. 645/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte
d'Appello di L'Aquila, liquidati in complessivi € 23.677,06, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
- b) alla refusione delle spese di lite sostenute dall'avv. nel presente giudizio di riassunzione ed in quello n. 966/2017 CP_1
r.g., complessivamente liquidate in € 13.430,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- c) alla refusione delle spese di lite sostenute dall'avv. nel corso del giudizio di legittimità, complessivamente liquidate in € CP_1
2.935,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed
i.v.a. come per legge”.
Deduceva, quindi, che il proprio credito per capitale ed interessi legali era portato dai seguenti titoli: “Ordinanza collegiale Tribunale Chieti del 27/02/2018, quanto al capitale ed accessori relativo alle competenze maturate per l'assistenza in giudizi n. 2491/2009 RG. e
n. 2537/2013 RG e spese di lite;
Ordinanza di assegnazione Tribunale Chieti del
02/11/2018 (doc. 9), quanto alle spese e competenze di tale fase esecutiva;
Ordinanza di assegnazione Tribunale Chieti del 18/04/2019 (doc. 10 - 11), quanto alle spese e competenze di tale fase esecutiva;
Ordinanza collegiale Tribunale Chieti del 27/07/2020, quanto al capitale ed accessori relativo alle competenze maturate per l'assistenza nel giudizio n. 645/2013 e alle spese di lite del giudizio di merito e di legittimità”. Deduceva poi che era stato omesso di rappresentare che, in forza dei richiamati titoli giudiziali, aveva iscritto due ipoteche giudiziali, una il 28/09/2020 per la spesa di euro 2.094,00 (per la quale
è stato prestato l'assenso alla cancellazione in ragione dei pagamenti ricevuti) e l'altra il
07/01/2021 per la spesa di euro 1.042,44 (doc. 12a – 12b). Contestava che il legale di controparte, in palese violazione dell'art. 48 del Codice Deontologico Forense, aveva operato la produzione in giudizio di una nota a sua firma, datata 16/2/2023, trasmessa dall'Avv. Carlo Fimiani con PEC del 21/02/2023 (doc 15 - 16), in palese violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, essendo, per converso, da riconoscersi la competenza del Giudice di Pace, essendo il petitum (euro
2.648,65) ricompreso nella competenza per valore di quel Giudice, deducendo al riguardo la irrilevanza della dichiarazione di valore posto nell'atto (in termini Cass. Civ. Sez. III,
13/07/2007, n. 15714). Deduceva poi il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte del ricorrente e la infondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendo trovare applicazione la relativa azione in caso di inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento. Deduceva quindi che era onere dell'attore quella di indicare l'importo del proprio debito ad una certa data (se del caso producendo analitico conteggio e idonea documentazione a supporto, ivi compresi i titoli giudiziali in forza dei quali dover pagare un determinato importo), e documentare i pagamenti effettuati – con relativa imputazione secondo i criteri di legge - così da fornire la prova di aver estinto il debito a quella data e di aver effettuato pagamenti non dovuti, versandosi in una situazione analoga a quella dei giudizi di ripetizione di indebito promossi da un correntista nei confronti della banca ove – per costante giurisprudenza - è il correntista a dover fornire la prova della insussistenza di una valida causa petendi e dell'esecuzione di pagamenti non dovuti, potendo la banca limitarsi ad invocare la sussistenza del titolo negoziale.
Pertanto, concludeva, chiedendo di “- 1) In via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere la causa devoluta alla competenza per valore del Giudice di Pace di Pescara;
dichiarare inutilizzabile, per violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense, la nota a firma dell'Avv. CP_1
datata 16/2/2023 con allegati conteggi. 2) Nel merito Rigettare il ricorso con il favore delle spese di giudizio”.
3) Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/09/2023 veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito e, ferme le produzioni documentali, veniva disposta ctu contabile. All'esito, su richiesta dei difensori, venivano richiesti termini per il deposito di note. Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/10/2024 la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali.
4) Ciò posto, con la domanda principale l'attore ha richiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del proprio debito maturato nei confronti della convenuta e ciò sulla scorta dei versamenti allegati in atti. A tal fine, avuto riguardo alle doglianze esposte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi ed alla contrapposte ricostruzioni contabili hinc et inde proposte dai rispettivi CC.tt.pp., si è reso necessario disporre in corso di giudizio ctu contabile tesa a verificare,i rapporti dare - avere alla data di proposizione del giudizio ed alla data di inizio delle operazioni peritali, con facoltà per l'esperto nominato dal Tribunale di effettuare altra ipotesi ricostruttiva sulla scorta della documentazione prodotta in sede di operazioni peritali.
5) Logico corollario è che nessun vaglio in ordine alla correttezza delle somme liquidate a titolo di compenso professionale maturato dalla convenuta professionista per effetto delle pronunce giudiziali in atti è ammissibile in questa sede, essendosi su di esse formato il giudicato. 6) Quanto all'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, va rammentato che la disciplina di cui all'art.2033 c.c. ha portata generale. Né la domanda avrebbe potuto essere avanzata ex artt.615 c.p.c., atteso che l'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità dei beni può essere esperita finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell'ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. Civ. 20.10.1997, n°10259; Cass. Civ. 11.02.1999, n°1150; Cass.
Civ. 5.04.2001, n°5077; Cass. Civ. 28.02.2006, n°4507; Cass. Civ., 24.02.2011, n°4505).
Ordinanze che nel caso in esame sono state emesse.
7) Orbene, il Ctu incaricato ha proceduto a ricostruire innanzitutto l'importo del credito professionale vantato dalla convenuta, quale sorte capitale, per l'assistenza legale svolta in favore di ed ha proceduto a ciò, ripercorrendo il relativo iter giudiziale. è Pt_2 Pt_2 stato assistito dall'Avv. Volponi, in tre giudizi, il primo iscritto al n°2491/09 R.G.
Tribunale di Chieti, il secondo iscritto al n°645/13 R.G. Corte di Appello dell'Aquila, il terzo iscritto al n°2537/13 R.G. Tribunale di Chieti. Di seguito, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la convenuta ha adito il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, per ottenere l'accertamento del proprio credito professionale maturato nei confronti dell'assistito, con conseguente relativa domanda. In quel giudizio, iscritto al n°966/17 R.G., veniva emessa ordinanza con la quale è stato accertato e condannava al pagamento dell'importo Pt_2
complessivo di euro 71.743,50. Seguiva in data 15/05/2018 atto di precetto del 15/05/2018.
Il provvedimento del Tribunale di Chieti è stato impugnato dalla professionista dinanzi la
Corte di Cassazione, per difetto di motivazione in ordine all'applicazione delle voci tariffarie al compenso liquidato, al mancato riconoscimento del compenso previsto dal'art.4, comma 5 lett.c) per la fase istruttoria, e lett.d) per la fase decisoria, nonché per la illegittima compensazione parziale delle spese di giudizio. Però, nel frattempo, l'avv. Volponi, in data
31/10/2018 ha promosso esecuzione presso terzi n. 597/2018 R.G.Es. con pignoramento presso i terzi ( Intesa Sanpaolo Spa, Serosistemi Srl, e Università degli Controparte_4
Studi G. D'Annunzio). In seguito a tale istanza, il Tribunale di Chieti, sez esecuzione mobiliari, in data 02/11/2018 ha assegnato in pagamento all'Avv. la somma di € CP_1
98.792,48, dichiarando terzi pignorati i sopracitati debitori di In data 28/01/2019 Pt_2
l'Avv. notificava l'atto di pignoramento presso terzi per la somma di euro CP_1
Co 91.399,08. Il 18/04/2019 il Tribunale di Chieti, iscrivendo al n. 58/2019 R.G. il procedimento, assegnava in pagamento al creditore la somma dichiarata in giacenza da
[...] di euro 6.686,69, l'importo di 1/5 della pensione mensile e del quinto del TFR CP_4
CP_ quando esigibile, dovuti dal terzo pignorato e l'importo di euro 750,00 mensili quale 50% del canone di locazione dovuto da tale LI TE (Serosistemi), quale conduttore dell'immobile di proprietà di Con ordinanza del 12/04/2019 la Cassazione, nel Pt_2 giudizio iscritto al n°14178/2018, accoglieva il ricorso proposto dall'avv. Volponi unicamente in relazione al primo motivo relativo ai compensi professionali richiesti per il giudizio n.645/2013, ritenuti assorbiti gli altri motivi ed ha rinviato al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, per la determina dei compensi. A seguito di ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c., proposto dalla Volponi, il Tribunale di Chieti ha emesso l'ordinanza del 27/07/2020 (R.G.2235/2019) con la quale, dopo avere affermato che si era formato il giudicato sulle decisioni contenute nell'ordinanza impugnata, ovvero sul pagamento dei compensi relativi ai giudizi n.2491/2009 e n.2537/2013, ha condannato al Pt_2 pagamento dei compensi professionali maturati nel giudizio n.645/2013 liquidati in €
23.677,06, oltre al rimborso delle spese generali forfettarie , cap ed iva come per Legge. Il
Tribunale di Chieti ha inoltre condannato Obletter alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Avv. nel giudizio di riassunzione ed in quello n.966/2017, complessivamente CP_1 liquidate in € 13.430,00, ed in quello di legittimità per € 2.935,00, oltre a rimborso forfettario, Cap e Iva come per Legge, “oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo”.
8) Quindi, il Ctu, per quanto attiene la determinazione della sorte capitale, in relazione al rapporto professionale, oggetto di analisi, ha accertato, in favore della convenuta, un credito complessivo di euro 110.224,18, comprensivo di accessori di legge (iva, cap e r.f.), di cui euro 38.434,50 per il giudizio iscritto al 2491/09 R.G. Tribunale di Chieti, euro 23.677,05 per il giudizio iscritto al n°645/13 Corte di Appello dell' euro 13.430,00 per il Pt_3
giudizio iscritto al n°2537/13 Tribunale di Chieti, così calcolando sul totale compensi di euro 75.541,55 (dato dalla sommatoria degli importi liquidati nei tre giudizi) euro 11.331,23
a titolo di spese generali al 15 %, euro 3.474,91 a titolo di CAP, ed euro 19.876,46 a titolo di
Iva. Per quanto attiene le spese legali liquidate con l'ordinanza collegiale del Tribunale di
Chieti del 23/07/2020 e quelle liquidate dal Giudice dell'esecuzione mobiliare n°597/2018 in sede di assegnazione delle somme presso terzi pignorati, esse ammontano, secondo il calcolo effettuato dal Ctu, a complessivi euro 28.220,26 (di cui euro 19.595,98 a titolo delle spese liquidate della riassunzione oltre a giudizio n.966/2017, comprensivo di accessori di legge, euro 4.282,52 per le spese liquidate del giudizio di legittimità, comprensivo di accessori di legge, ed euro 4.341,76 quali spese liquidate nel giudizio di esecuzione immobiliare. Il totale della sorte capitale è stato determinato in complessivi euro 138.444,44.
9) Circa il calcolo degli interessi, il Ctu li ha determinati in complessivi euro 1.848,42, distinguendo i riferimenti temporali (cfr. pag. 12 della relazione) :
“1) Riferimento temporale per il calcolo degli interessi come fissati nell'ordinanza del
23/07/2020: ...omissis.. “ condanna il resistente sig. al pagamento in favore Pt_2 dell'avv. dei compensi professionali maturati per averlo rappresentato e difeso nel CP_1 giudizio n. 645/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, liquidati in complessivi € 23.677,06, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto sino al deposito del ricorso, ed agli interessi ex art. 1284 comma 3 c.c. dal deposito del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
“, dove:
- la data del dovuto, per i compensi professionali dell'Avv.to si individua nella CP_1
data di proposizione del ricorso ex art. 702 Cpc del 13/06/2017 e la data del ricorso (per riassunzione) nel 27/12/2019.
- la data del dovuto per le spese liquidate dall'ordinanza del Tribunale di Chieti si individua nel 23/07/2020, cioè nella data dell'ordinanza in cui sono state liquidate le spese legali.
- la data del dovuto per le spese liquidate nell'esecuzione mobiliare RGEs 597/2018 si individua nel 02/11/2018, ovvero nella data in cui il Tribunale di Chieti ha definito il pignoramento presso terzi.
- La data del soddisfo è individuata nelle date dei pagamenti via via eseguiti nel tempo. Le date sopra individuate e descritte rilevano per il calcolo degli interessi da comprendere nel credito iniziale dell'Avv. alla data dell'ordinanza del Tribunale di Chieti del CP_1
23/07/2020.
Quanto alla misura degli interessi questi sono calcolati, come previsto nell'Ordinanza del
Tribunale di Chieti del 23/07/2020, nella misura del tasso di interesse legale pro tempre vigente, (ex art. 1284 C.C. 2° comma), in quanto non si rileva pattuizione tra le parti secondo quanto previsto dal comma 3° dell'art.1284 C.C.
2) Riferimento temporale fissato dal quesito del Giudice: “alla data di proposizione del giudizio ed alla data di inizio delle operazioni peritali”, dove: - la data di proposizione del giudizio promosso dal Sig. contro l'Avv. è il Pt_2 CP_1
07/06/2023;
- la data di apertura delle operazioni peritali è il 24/01/2024”.
10) La valutazione effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale sotto tale aspetto di centrale rilevanza appare corretta: le date riportate rilevano sia per il calcolo degli interessi, sia per la verifica dei pagamenti eseguiti tra la data della proposizione del ricorso, la procedura esecutiva e la data di apertura delle operazioni peritali. Gli interessi sono stati calcolati senza capitalizzazione, avuto riguardo al disposto dell'art. 1194 c.c.
11) Ed infine, il Ctu, esaminati i versamenti eseguiti dal ricorrente, ha verificato ed accertato che ha però eseguito pagamenti per complessivi euro 162.013,42. Pt_2
12) Peraltro il Ctu ha illustrato due ipotesi ricostruttive, a seconda del regime di contabilità tenuta dalla professionista, determinando, nel caso in cui la professionista fosse soggetta a regime ordinario una differenza a credito a favore di di euro 21.720,56, (“..Dal Pt_2
risultato del conteggio, che si evidenzia nella tabella allegata alla presente sotto la lettera
“A” si evidenzia che il Sig. ha effettuato pagamenti per complessivi € 162.013,42 a Pt_2 fronte di un debito comprensivo di interessi via via maturati e pagati, di € 140.292,86 (sorte capitale €138.444,44 + interessi € 1.848,42), con una differenza a credito del Sig. Pt_2 di € 21.720,56..”), per converso determinando, nel caso in cui la professionista avesse avuto accesso al regime contabile e fiscale c.d. forfettario, una differenza a credito a favore di di euro 42.193,70 (cfr. pag. 12 della relazione). Pt_2
13) Tuttavia, al riguardo nessuna adeguata contestazione in ordine al regime fiscale adottato dalla convenuta professionista adeguata è stata sollevata nel corso del giudizio: la circostanza ventilata dal ricorrente secondo cui la professionista non ha emesso fattura non appare dirimente, essendo state dalla medesima richiesta con il computo dell'Iva. Sicché appare ragionevole seguire la prima ricostruttiva.
14) Orbene, le valutazioni effettuate dal Ctu possono essere integralmente recepite dal
Tribunale, in quanto appaiono resistere alle contestazione hinc et inde sollevate. Invero, le osservazioni critiche sollevate da parte convenuta non appaiono fondate: è stato infatti sostenuto che Il CTU avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se, in ragione dei pagamenti effettuati dai terzi pignorati, le somme dovute dall' in forza degli atti di precetto Pt_2 intimati dall'Avv. (atti di precetto non opposti né in ordine alla sorte capitale, né in CP_1
ordine alla misura del tasso debitore ivi indicato) e delle ordinanze di assegnazione del
18/11/2018 e del 18/4/2019, erano state saldate, senza dover tener conto della successiva ordinanza del Tribunale di Chieti del 27/07/2020. Al riguardo è il caso rilevare che il Ctu ha svolto gli accertamenti sulla scorta di tutta la documentazione versata in atti, ergo anche dell'ordinanza de qua che è stata allegata proprio dalla stessa parte convenuta (all. n°8) ed inoltre, contenendo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, appare costituire la base di calcolo delle somme dovute. Quanto all'erronea applicazione degli interessi essa è avvenuta secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza in questione secondo il criterio fissato dall'art.1194 c.c.
15) In definitiva, in accoglimento della domanda, deve ritenersi accertato che ha estinto Pt_2
il proprio debito nei confronti della convenuta, con conseguente ordine all'Ente di previdenza di cessare la trattenuta del quinto della pensione del ricorrente.
16) Consegue la condanna della condanna della convenuta alla ripetizione delle somme percepite accertate in euro euro 21.720,56, oltre agli interessi dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo.
17) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti, unitamente alle spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, dichiara accertato che parte attrice ha estinto il debito nei confronti di parte convenuta, con conseguente ordine all' di cessare, con decorrenza immediata, la CP_2
trattenuta del quinto del trattamento pensionistico dell'attore in favore della convenuta;
- condanna parte convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di euro euro 21.720,56, oltre interessi dalla data della domanda all'avvenuto soddisfo;
- compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 19 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi