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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17791 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa MO SS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.62840 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Mascia Porcelli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. G. CP_1
LO LO e dell'Avv. Piercarlo LO, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 21.4.07 contraeva matrimonio con;
che CP_1
dall'unione erano nati due figli, minori al deposito del ricorso;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e la convivenza cessata dall'anno 2020; chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, con rilascio del marito del locale sottostante ove viveva, un contributo di mantenimento per la prole di euro
600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, reciproca autonomia e la restituzione della somma di € 200.000,00, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia di tutto quanto pagato per le spese necessarie alla vita quotidiana di tutta la famiglia ovvero l'intestazione di 1/3 della proprietà
della casa coniugale intestata interamente al . CP_1
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, con CP_1
addebito alla moglie, contestando integralmente le circostanze da quella dedotte, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, da collocarsi presso la madre nel luogo di dimora istando per un contributo a suo carico di euro 300,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiti i figli minori con ausilio di personale specializzato dello
Spazio Famiglia e Minori, acquisitene le valutazioni, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, affidava i
Per_ figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre nell'immobile in cui avrebbe fissato la propria dimora, con termine di allontanamento di giorni 90 e modalità di frequentazione paterne;
poneva a carico del padre per i figli un contributo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole e al pagamento dell'importo di euro 150,00, quale contributo indiretto al mantenimento per la locazione dell'immobile di dimora dei figli), e fissava udienza dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 25.6.2025. All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 CP_1
Relativamente alle altre questioni, non vi è contestazione tra le parti circa
Per_ l'adozione del regime condiviso dei figli , quasi maggiorenne (è nata nel
2008) e (di anni 15) né emergono ragioni ostative. Per_2
E' da confermarsi il collocamento presso la madre, così come i tempi di frequentazione con il padre stabiliti in sede presidenziale, da ritenersi rispondenti agli interessi dei figli, anche in ragione dell'età e delle esigenze di studio, comunque sempre derogabili dalle parti.
In merito alle ulteriori domande della ricorrente, e, segnatamente, la domanda relativa alla richiesta restitutoria per euro 200000 di quanto asseritamente pagato per le spese necessarie alla vita quotidiana di tutta la famiglia ovvero la richiesta di intestazione di 1/3 della proprietà della casa coniugale intestata al marito, nonché la domanda di condanna del resistente unitamente alla di lui madre (non parte del giudizio separativo) al versamento della somma di €
90.000,00 per acquisto di immobile ove vivere con i figli, le stesse sono tutte inammissibili per difetto di connessione col presente giudizio ex art.40 c.p.c. Relativamente alla domanda in merito all'assegno unico universale, di cui allo stato è stata allegata la fruizione integrale della madre, del pari va rigettata la domanda condizionata ad un futuro comportamento del resistente al riguardo,
indeterminato nell'an e nel quando.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per i figli, precisato che soggetto obbligato al mantenimento della prole è il genitore, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art.316bis c.c. qui non ricorrente, per cui è inammissibile la domanda della ricorrente nei confronti anche della nonna paterna, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dal richiamato art. 316-bis c.c., nel quale
è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
impiegata, in sede di udienza presidenziale aveva Parte_1
dichiarato aveva un reddito mensile di euro 1450,00 per 14 mensilità, in linea con i modelli fiscali depositati in atti e leggermente inferiore alla media dell'ultimo semestre di cui alla dichiarazione sostitutiva, con introiti netti per circa 1500,00 euro;
di non avere proprietà immobiliari;
di beneficiare,
integralmente, dell'assegno universale per dichiarati euro 236,00. Successivamente, ha documentato (cfr. modelli fiscali in atti anni 2022-2023-
2024) per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 23842,00, per il 2023
euro 25977, 00, per il 2024 euro 27499,00, con un reddito mensile al netto dell'imposizione fiscale, su 14 mensilità, rispettivamente per euro 1473,00,
euro 1577,00, euro 1687,00; sostiene un canone locatizio pari ad euro 500,00
mensili, mentre risultano omessi, in entrambe le dichiarazioni sostitutive, i saldi dei c/c in titolarità, pure posseduti, come evincibile dalla documentazione bancaria depositata relativa a c/c presso Unicredit con ultimo saldo al 30.4.25
di circa euro 6000,00, ove è accreditato il contributo di mantenimento versato dal marito, l'assegno unico universale (per euro 470,00), lo stipendio, il canone di locazione.
, impiegato, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito netto CP_1
mensile di euro 1450,00 per 14 mensilità, con contratto a tempo determinato più volte rinnovato, in linea con i modelli in atti;
di essere proprietario della casa coniugale, con mutuo mensile di euro 560,00; di essere titolare di due c/c con saldo positivo su cui insistevano carte di credito ed una postpay;
di essere titolare di partecipazioni azionarie di cui non aveva chiarito la redditività
(successivamente quantificato il valore della quota per euro 208000 con redditualità per il 2024 di circa euro 700,00).
Successivamente, ha documentato (cfr. modelli fiscali in atti anni 2022-2023-
2024) per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 21067,00, per il 2023
euro 26883,00, per il 2024 euro 27979,00, con un reddito mensile al netto dell'imposizione fiscale, su 14 mensilità, rispettivamente per euro 1419,00,
euro 1704,00, euro 1782,00; sostiene un canone locatizio pari ad euro 500,00
mensili, mentre risultano omessi, del pari della moglie, in entrambe le dichiarazioni sostitutive del 9.4.24 e del 22.5.25, i saldi dei c/c in titolarità, pure posseduti, come evincibile dalla documentazione bancaria depositata relativa a c/c presso Mediobanca e Fineco s.p.a. con ultimo saldo al 30.3.25
rispettivamente per circa euro 3600,00 ed euro 1238,00, utilizzato il primo per il pagamento del mutuo ed il secondo per l'accredito dello stipendio e ove riceve periodici bonifici in denaro dalla madre per euro 1000,00 a generico titolo di “bollette arretrate”.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per la prole, tenuto conto, per un verso, delle loro esigenze rapportate all'età, indubbiamente aumentate rispetto ai provvedimenti presidenziali, dei redditi dei coniugi come sopra descritti, lievemente incrementati per entrambi quanto ad introiti mensili ed in misura superiore per il padre e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e per altro verso, degli oneri sul genitore collocatario derivanti dalla continuità abitativa, del valore economico della casa coniugale rimasta in godimento al marito, con oneri di mutuo a suo esclusivo carico e degli oneri locatizi sostenuti dalla madre che pure incamera per intero l'assegno unico universale anche per la quota di spettanza del marito (attualmente pari a circa euro 230,00), sia equo determinare, a far data dal mese successivo l'allontanamento coi figli dalla casa coniugale, un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 550,00 (ivi compreso il contributo locatizio nella misura di euro 150,00, quale contributo indiretto al mantenimento della prole), a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2025 e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole,
come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 17.12.2014. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62840 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a
[...] CP_1
Roma il 6.5.1971;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel
LF (Roma) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 9, parte 2, serie A);
C) affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, con collocazione prevalente presso la madre;
D)
E)
F)
G)
il padre vedrà e terrà con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti: dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20 nelle settimane con fine settimana di spettanza paterno e con pernotto nelle settimane con fine settimana di spettanza materno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo da ricomprendere un anno il Natale ed un anno il Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo; durante il periodo di vacanze estive, per
15 giorni anche non consecutivi, comunicandosi i genitori, i rispettivi periodi di vacanze entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, le prime due o le ultime due di agosto, iniziando dal genitore non collocatario;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
550,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente;
H) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1.12. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa MO SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa MO SS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.62840 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Mascia Porcelli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. G. CP_1
LO LO e dell'Avv. Piercarlo LO, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 21.4.07 contraeva matrimonio con;
che CP_1
dall'unione erano nati due figli, minori al deposito del ricorso;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e la convivenza cessata dall'anno 2020; chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, con rilascio del marito del locale sottostante ove viveva, un contributo di mantenimento per la prole di euro
600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, reciproca autonomia e la restituzione della somma di € 200.000,00, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia di tutto quanto pagato per le spese necessarie alla vita quotidiana di tutta la famiglia ovvero l'intestazione di 1/3 della proprietà
della casa coniugale intestata interamente al . CP_1
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, con CP_1
addebito alla moglie, contestando integralmente le circostanze da quella dedotte, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, da collocarsi presso la madre nel luogo di dimora istando per un contributo a suo carico di euro 300,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiti i figli minori con ausilio di personale specializzato dello
Spazio Famiglia e Minori, acquisitene le valutazioni, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, affidava i
Per_ figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre nell'immobile in cui avrebbe fissato la propria dimora, con termine di allontanamento di giorni 90 e modalità di frequentazione paterne;
poneva a carico del padre per i figli un contributo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole e al pagamento dell'importo di euro 150,00, quale contributo indiretto al mantenimento per la locazione dell'immobile di dimora dei figli), e fissava udienza dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 25.6.2025. All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 CP_1
Relativamente alle altre questioni, non vi è contestazione tra le parti circa
Per_ l'adozione del regime condiviso dei figli , quasi maggiorenne (è nata nel
2008) e (di anni 15) né emergono ragioni ostative. Per_2
E' da confermarsi il collocamento presso la madre, così come i tempi di frequentazione con il padre stabiliti in sede presidenziale, da ritenersi rispondenti agli interessi dei figli, anche in ragione dell'età e delle esigenze di studio, comunque sempre derogabili dalle parti.
In merito alle ulteriori domande della ricorrente, e, segnatamente, la domanda relativa alla richiesta restitutoria per euro 200000 di quanto asseritamente pagato per le spese necessarie alla vita quotidiana di tutta la famiglia ovvero la richiesta di intestazione di 1/3 della proprietà della casa coniugale intestata al marito, nonché la domanda di condanna del resistente unitamente alla di lui madre (non parte del giudizio separativo) al versamento della somma di €
90.000,00 per acquisto di immobile ove vivere con i figli, le stesse sono tutte inammissibili per difetto di connessione col presente giudizio ex art.40 c.p.c. Relativamente alla domanda in merito all'assegno unico universale, di cui allo stato è stata allegata la fruizione integrale della madre, del pari va rigettata la domanda condizionata ad un futuro comportamento del resistente al riguardo,
indeterminato nell'an e nel quando.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per i figli, precisato che soggetto obbligato al mantenimento della prole è il genitore, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art.316bis c.c. qui non ricorrente, per cui è inammissibile la domanda della ricorrente nei confronti anche della nonna paterna, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dal richiamato art. 316-bis c.c., nel quale
è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
impiegata, in sede di udienza presidenziale aveva Parte_1
dichiarato aveva un reddito mensile di euro 1450,00 per 14 mensilità, in linea con i modelli fiscali depositati in atti e leggermente inferiore alla media dell'ultimo semestre di cui alla dichiarazione sostitutiva, con introiti netti per circa 1500,00 euro;
di non avere proprietà immobiliari;
di beneficiare,
integralmente, dell'assegno universale per dichiarati euro 236,00. Successivamente, ha documentato (cfr. modelli fiscali in atti anni 2022-2023-
2024) per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 23842,00, per il 2023
euro 25977, 00, per il 2024 euro 27499,00, con un reddito mensile al netto dell'imposizione fiscale, su 14 mensilità, rispettivamente per euro 1473,00,
euro 1577,00, euro 1687,00; sostiene un canone locatizio pari ad euro 500,00
mensili, mentre risultano omessi, in entrambe le dichiarazioni sostitutive, i saldi dei c/c in titolarità, pure posseduti, come evincibile dalla documentazione bancaria depositata relativa a c/c presso Unicredit con ultimo saldo al 30.4.25
di circa euro 6000,00, ove è accreditato il contributo di mantenimento versato dal marito, l'assegno unico universale (per euro 470,00), lo stipendio, il canone di locazione.
, impiegato, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito netto CP_1
mensile di euro 1450,00 per 14 mensilità, con contratto a tempo determinato più volte rinnovato, in linea con i modelli in atti;
di essere proprietario della casa coniugale, con mutuo mensile di euro 560,00; di essere titolare di due c/c con saldo positivo su cui insistevano carte di credito ed una postpay;
di essere titolare di partecipazioni azionarie di cui non aveva chiarito la redditività
(successivamente quantificato il valore della quota per euro 208000 con redditualità per il 2024 di circa euro 700,00).
Successivamente, ha documentato (cfr. modelli fiscali in atti anni 2022-2023-
2024) per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 21067,00, per il 2023
euro 26883,00, per il 2024 euro 27979,00, con un reddito mensile al netto dell'imposizione fiscale, su 14 mensilità, rispettivamente per euro 1419,00,
euro 1704,00, euro 1782,00; sostiene un canone locatizio pari ad euro 500,00
mensili, mentre risultano omessi, del pari della moglie, in entrambe le dichiarazioni sostitutive del 9.4.24 e del 22.5.25, i saldi dei c/c in titolarità, pure posseduti, come evincibile dalla documentazione bancaria depositata relativa a c/c presso Mediobanca e Fineco s.p.a. con ultimo saldo al 30.3.25
rispettivamente per circa euro 3600,00 ed euro 1238,00, utilizzato il primo per il pagamento del mutuo ed il secondo per l'accredito dello stipendio e ove riceve periodici bonifici in denaro dalla madre per euro 1000,00 a generico titolo di “bollette arretrate”.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per la prole, tenuto conto, per un verso, delle loro esigenze rapportate all'età, indubbiamente aumentate rispetto ai provvedimenti presidenziali, dei redditi dei coniugi come sopra descritti, lievemente incrementati per entrambi quanto ad introiti mensili ed in misura superiore per il padre e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e per altro verso, degli oneri sul genitore collocatario derivanti dalla continuità abitativa, del valore economico della casa coniugale rimasta in godimento al marito, con oneri di mutuo a suo esclusivo carico e degli oneri locatizi sostenuti dalla madre che pure incamera per intero l'assegno unico universale anche per la quota di spettanza del marito (attualmente pari a circa euro 230,00), sia equo determinare, a far data dal mese successivo l'allontanamento coi figli dalla casa coniugale, un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 550,00 (ivi compreso il contributo locatizio nella misura di euro 150,00, quale contributo indiretto al mantenimento della prole), a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2025 e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole,
come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 17.12.2014. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62840 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a
[...] CP_1
Roma il 6.5.1971;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel
LF (Roma) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 9, parte 2, serie A);
C) affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, con collocazione prevalente presso la madre;
D)
E)
F)
G)
il padre vedrà e terrà con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti: dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20 nelle settimane con fine settimana di spettanza paterno e con pernotto nelle settimane con fine settimana di spettanza materno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo da ricomprendere un anno il Natale ed un anno il Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo; durante il periodo di vacanze estive, per
15 giorni anche non consecutivi, comunicandosi i genitori, i rispettivi periodi di vacanze entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, le prime due o le ultime due di agosto, iniziando dal genitore non collocatario;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
550,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente;
H) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1.12. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa MO SS