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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2960 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato CURTO' ORAZIO e dall'avvocato CURTO' EMANUELA per procura ricorso
- ricorrente -
contro
, c.f. rappresentato e dife- _1 C.F._2
so dall'avvocato NEGRETTI SARA e dall'avvocato NEGRETTI MARCO per procura comparsa di costituzione
- resistente - avente ad OGGETTO: Comodato di immobile urbano.
CONCLUSIONI
Per : CONCLUSIONI Nel merito: - accertato e di- Parte_1
chiarato che il contratto verbale di comodato intercorso tra la comodante,
1 , e il comodatario, sig. si è risolto il 3.01.2021, Parte_1 _1
condannare il medesimo signor a lasciare immediatamente _1
liberi da persone, cose e animali la stalla, la stanza adibita a magazzino e l'area sita in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia;
- condannare, altresì, il comodata- rio, signor al pagamento in favore di parte ricorrente _1
dell'indennità di occupazione senza titolo dei locali, quantificata in una som- ma mensile pari ad € 190,75, corrispondente ai valori minimi di locazione di mercato, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dal 3.01.2021 fino all'effettiva occupazione dell'unità immobiliare;
- rigettare ogni domanda ex adverso proposta;
- spese di giudizio integralmen- te rifuse.
Per CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale di _1
BERGAMO, contrariis reiectis e con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio: In via preliminare di rito: - dichiarare il difetto di legittimazione all'azione della signora per mancanza di prova di titolo ad agi- Parte_1
re in giudizio;
Nel merito, in ogni caso: - rigettare le domande di parte ricor- rente per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
- ritenere e dichiarare sussistente tra le parti un contratto di comodato d'uso a tempo de- terminato, ex artt. 1803 e 1810 c.c., nella misura minima di 15 anni, ovvero per la durata della vita del resistente per le ragioni esposte _1
nella narrativa del presente atto;
In subordine: - nel denegato caso di accogli- mento della domanda di parte ricorrente, determinare l'indennità dovuta a parte resistente per i lavori e la manutenzione dallo stesso _1
eseguiti nella tenuta de quo, nella misura di euro 40.000,00=, ovvero in quella ritenuta di giustizia dal Giudice, con compensazione delle partite dare avere
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tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., , a mezzo del suo procuratore Parte_1
speciale conveniva in giudizio per sentirlo Parte_2 _1
condannare, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di comodato al- la data del 3.01.2021, al rilascio della stalla, del magazzino e dell'area, di pro- prietà della stessa, siti in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia, liberi da perso- ne, cose e animali, nonché al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità di occupazione senza titolo dei locali, quantificata in € 190,75 mensili (valore corrispondente ai valori minimi di locazione di mercato), o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, fino all'effettiva occupazione dell'unità immobiliare;
spese di giudizio integralmente rifuse
Si costituiva in giudizio, a seguito di rinnovazione di notifica dell'atto intro- duttivo, il quale contestava la ricostruzione dei fatti operata _1
da controparte, contestava integralmente le deduzioni e produzioni contenute in ricorso e chiedeva: in via preliminare la declaratoria del difetto di legittima- zione all'azione di per mancanza di prova di titolo ad agire in Parte_1
giudizio; Nel merito, in ogni caso: rigetto delle domande di parte ricorrente per le ragioni tutte esposte nell'atto costitutivo;
ritenere e dichiarare sussisten- te tra le parti un contratto di comodato d'uso a tempo determinato, ex artt.
1803 e 1810 c.c., nella misura minima di 15 anni, ovvero per la durata della vita del resistente per le ragioni esposte nella narrativa della _1
memoria difensiva di costituzione. In subordine: nel denegato caso di acco- glimento della domanda di parte ricorrente, determinare l'indennità dovuta a parte resistente per i lavori e la manutenzione dallo stesso _1
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eseguiti nella tenuta de quo, nella misura di euro 40.000,00=, ovvero in quella ritenuta di giustizia dal Giudice, con compensazione delle partite dare avere tra le parti. In via Istruttoria: chiedeva interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze capitolate. Vinte le spese di causa.
La causa veniva istruita con gli interpelli delle parti e con l'escussione di gran parte dei testi indicati dalle parti. Veniva anche esperito un tentativo di conci- liazione con esito negativo.
A seguito di discussione ex art. 429 cpc all'udienza del 20.1.2025, la causa vie- ne ora in decisione.
Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di carenza di legittimazio- ne ad agire sollevata dal resistente nella memoria di costituzione e note difen- sive finali che è infondata e va respinta.
L'atto di divisione prodotto il causa (vedasi verbale del 14.3.2023) dimostra che è proAR della stalla, identificata al Foglio 2, Particel- Parte_1
la 1196 (pertinenza di un immobile residenziale, identificato al NCEU: Foglio
2, Particella 1189, Sub 702), e di una stanza al piano terra del suddetto immo- bile, site in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia, come comprovato dal verba- le di divisione ereditaria stipulato in sede di mediazione all'incontro del
20.05.2016, avanti al Notaio Dott. e trascritto il 7.06.2026 Persona_1
ai n. 25101/16632, 25102/16633, 25103/16634 e 25104/16635.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Esaminati gli atti e le prove orali, il rapporto giuridico che regola la fattispecie in esame di certo può essere ricondotto al comodato, così come peraltro al- legato pacificamente dalle parti. L'art. 1803 c.c., prevede che il comodato sia un contratto essenzialmente gratuito: ovvero, realizza l'attribuzione del godi-
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mento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di co- stui.
La parte ricorrente ha rappresentato di avere concesso a nel _1
2016, che conosceva per ragioni di parentela, di utilizzare provvisoriamente e per un tempo limitato, la porzione di immobile indicata in ricorso, una stalla e un magazzino al piano terra dello stabile, come deposito per il mangime degli animali e attrezzi, essendo stato allontanato temporaneamente dalla proprietà limitrofa e per ricoverarvi inizialmente un maiale e di alcuni animali da cortile.
Con lettera raccomandata a.r. del 5 marzo 2021 intimava a Parte_1
il rilascio dell'immobile entro e non oltre 8 giorni dal ricevi- Parte_3
mento della medesima, chiedendo poi in sede giudiziale il pagamento di una indennità di occupazione.
É evidente che fra le parti si è costituito un rapporto contrattuale, sin dal me- se di novembre 2016, avente ad oggetto un porcile adiacente una stalla e dal ottobre 2018 un'altra porzione immobile della ricorrente che era adibito a pol- laio e che tale rapporto è riconducibile al contratto di comodato precario, di cui agli articoli 1803 e 1804 c.c.
Lo stesso resistente conferma, a pagina 8 della sua comparsa di risposta di
“aver salvato nel 2 novembre 2016 un maiale di cinta senese da un macello chiedendo alla cugina , madre dell'odierna ricorrente di ricoverar- Persona_2
la nella sua stalla e che a ciò fu autorizzato “ . Detta circostanza ha trovato al- tresì conferma nella istruttoria orale espletata;
In sede di interpello _1
( vedasi verbale del 3 ottobre 2024) dichiara anche che “ è vero che mi
[...]
venne data in uso gratuito la stalla di quel capitolo nell'estate del 2015, ovvero
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allorché non era stato ancora stipulato l'atto di divisione immobiliare che ha poi attribuito tale porzione all'odierna ricorrente. Aggiunge il anche che _1
“ Mi diedero le chiavi del cancello del terreno e del locale “.
Sul punto vedasi anche le dichiarazioni della teste escussa all'u- Persona_2
dienza del 18 dicembre 2023 , che conferma che il porcile venne dato in uso il
6 novembre 2016 al in via temporanea provvisoria e gratuita per porvi _1
al riparo un maiale;
la teste conferma altresì che il introdusse poi nella _1
proprietà altri animali fino ad averne 71 .
Le dichiarazioni testimoniali possono essere ritenute attendibili in quanto pre- cise - circa la decorrenza e la precarietà del vincolo contrattuale - e concor- danti anche con il reso interrogatorio formale della resistente.
Il contratto di comodato si perfeziona con la mera consegna da parte del pro- prietario al comodatario del bene, sia esso mobile od immobile, affinché que- sti se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di resti- tuire la medesima cosa ricevuta.
É pacifico il principio secondo cui l'obbligazione principale assunta dal co- modatario consista nella custodia del bene con la diligenza del buon padre di famiglia e che si configuri un rapporto di esclusiva detenzione del bene, con l'obbligo di mantenerlo per l'uso stabilito fra le parti a pena di decadenza dal beneficio e, ai sensi dell'articolo 1810 c.c., con l'obbligo di restituirlo a sempli- ce richiesta del comodante quando le parti non abbiano pattuito un termine di scadenza.
La cessazione del vincolo viene dall'art. 1810 c.c. collegata esclusivamente alla volontà del comodante, la quale, potendo essere manifestata ad nutum, de- termina come conseguenza che, una volta sciolto il contratto per iniziativa del
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comodante, il comodatario resta senz'altro obbligato alla restituzione imme- diata della cosa.
La figura del c.d. “precario” ovvero del “comodato precario”, come si è af- fermato, è caratterizzata, pertanto, dalla previsione che la scadenza della vali- dità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il qua- le può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene.
A seguito di tale richiesta si determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto il vincolo contrattuale, per iniziativa unilaterale del co- modante, il comodatario, che rifiuti di restituire la cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.
La Cassazione, secondo un costante orientamento, ha affermato il principio che è onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine che impedisca lo scioglimento del contratto di fronte al recesso del comodante, che pretenda la restituzione dell'immobile a sua richiesta (tra le tante Cass. n. 8482/2001).
Per quanto riguarda la previsione sulla durata, in mancanza di particolari pre- scrizioni in tal senso, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a tito- lo precario e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n.15877).
Ed ancora, in materia la Cassazione ha affermato che: “la figura del “precario” ovvero del “comodato precario” (ex art.1810 c.c) si caratterizza per la previ- sione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla
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volontà del comodante, il quale può farla maturare “ad nutum” mediante ri- chiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazio- ne del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del como- dante il vincolo contrattuale il comodatario che rifiuti la restituzione della co- sa, viene ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” e quindi abusivo dl bene altrui” (tra le tante Cass. Civ. 6987/2000).
Nel caso di specie, il comodatario non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto differente da quello precario e non ha rilasciato l'immobile de quo, che, pertanto, continua a detenere sine titulo. Sul punto mette conto rile- vare che detta circostanza non risulta smentita da alcuna prova contraria. E' risultata indimostrata l'affermazione del resistente che si trattasse di un vinco- lo con durata implicita della vita del comodatario per le rassicurazioni fatte al resistente dalla proprietà circa il fatto che “da qui nessuno ti manderà mai via”, “fai come se fossi a casa tua, da qui nessuno ti manderà mai via” che non sono risultate provate ma che sarebbero comunque non ideone a confi- gurare una durata certa legata alla vita del comodatario, essendo emerso che la consegna del bene immobile era legata a necessità di riparo temporaneo per gli animali . Inoltre è emerso pacificamente in causa che l'animale (cinta sene- se ) per ricoverare il quale il comodatario aveva chiesto la disponibilità del lo- cale e nelle more di causa deceduta nel 2022 (vedasi interrogatorio libero di e del 20 giugno 2023 la cui dichiarazione è rimasta inconte- Parte_1 Pt_2
stata ) e che l'ingresso degli altri animali da cortile e di altro genere l'esempio cani di grossa taglia è avvenuto senza il consenso provato in causa della pro- AR .
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Pertanto, in difetto di rilascio, il rapporto deve considerarsi risolto ope iuris ex art. 1454, comma 3°, c.c. alla data del 5 marzo 2021 e con decorrenza del rila- scio a decorrere dal 26 marzo 2021 (giorni 8 dalla data di ricevimento della nota a.r. del 5 marzo 2021 (manca in atti la prova di ricezione della prodotta raccomandata del 4.12.2020).
Ne discende l'operatività degli effetti della risoluzione ope iuris ex art. 1454, comma 3°, c.c. alla data del 26 marzo 2021 e ne consegue la condanna al rila- scio immediato dell'immobile, come meglio descritto in narrativa, da parte di libero e sgombero da sé, persone e/o cose, rimettendolo nel _1
pieno e legittimo possesso della ricorrente.
Riguardo la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, avanzata da parte ricorrente, deve osservarsi che la vicenda storica in esame non può cer- tamente essere risolta sulla base della regolamentazione legislativa delle loca- zioni abitative, per carenza di titolo iniziale, ovvero il contratto scritto. Quan- to richiesto, quindi, deve ricondursi nell'alveo del “danno risarcibile”, oggetto di una dibattuta disputa giurisprudenziale, che è stata affrontata dalle S.U. del- la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 33645 del 2022, che sul pre- supposto che "... “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza imme- diata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del 'diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo' hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene im- mobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al ri- sarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento
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ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subi- ta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitu- tivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guada- gno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occu- pazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corri- spettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Applicando i predetti principi nella controversia in esame, deve rassegnarsi che la permanenza del nell'immobile fino al mese marzo 2021 , data di _1
costituzione in mora, non può definirsi “abusiva” e, quindi, non è suscettibile di risarcimento.
Nessuna allegazione, poi, è stata fornita da parte ricorrente in ordine al danno da perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento”.
Piuttosto dall'esame della documentazione prodotta si evince che la ricorrente con la raccomandata del 5 marzo 2021 , ricevuta dal resistente in data 18 mar- zo 2021, ha chiesto per la prima volta la cessazione della detenzione senza ti- tolo, con conseguente rilascio dell'immobile e che, quindi, solo a decorrere dal mese di 26 marzo 2021 si concretizza una ipotesi di occupazione abusiva da parte del resistente che si è protratta fino ad oggi, non avendo rilasciato l'im- mobile.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di condanna al pagamento
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dell'indennità di occupazione avanzata da parte ricorrente può essere ricono- sciuta solo dal mese di 26 marzo 2021 sino alla data dell'effettivo rilascio.
Tale danno-conseguenza della occupazione abusiva dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, mancando il riferimento al parametro del “canone locativo”, che non è stato fornito da parte ricorrente, nella misura pari ad
80,00 mensili con decorrenza dal mese di 26 marzo 2021 fino alla data dell'ef- fettivo rilascio, oltre interessi legali dalle varie scadenze.
Infine va esaminata la domanda del resistente a vedersi rimborsate le spese per i lavori e la manutenzione dallo stesso eseguiti nell'immobile comodato per euro 40.000 ,00.
L'art. 1808 al comma uno c.c. prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa;
la medesima norma al co 2 c.c. riconosce in capo al comodatario il diritto al rimborso delle spese so- stenute di manutenzione straordinaria, necessarie e urgenti, ma ciò non equi- vale ad affermare che dalla disposizione emerga un obbligo per il comodante,
o per lo stesso comodatario, di effettuarle.
Volendo riassumere quanto sinora esposto, il comodatario che abbia in godi- mento un bene concesso in comodato, può sostenere delle spese di manuten- zione.
Le spese di manutenzione ordinaria sono dunque completamente ed intera- mente a suo carico. Qualora debbano sostenersi delle spese di manutenzione straordinaria, il comodatario potrà liberamente decidere se sostenerle o meno, consapevole del fatto che se deciderà di farvi fronte, non potrà essere rimbor- sato dal comodante.
Per completezza è opportuno ricordare che gli interventi di manutenzione si
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considerano necessari quando risultano essere indispensabili per la conserva- zione della cosa mentre, si definiscono urgenti, qualora non vi sia il tempo ne- cessario per avvisare il comodante, quest'ultimo tenuto a provvedervi, poiché vi sarebbe il rischio di perire o di far subire ulteriori danni.
La circostanza che detti interventi di manutenzione straordinaria, si rendano necessari o urgenti comporta che il comodatario sia tenuto a darne avviso al comodante in virtù del generale obbligo di custodia ex art. 1804 c.c. e, solo relativamente a questi, abbia diritto ad essere rimborsato.
Nel caso di specie non solo non è stata data prova che si trattasse di interventi necessari ed urgenti per la conservazione della cosa ma neppure che ne sia stato dato avviso al comodante, risultando al più – dall'escussione testimonia- le, un consenso al piantamento di alberi da frutto che nulla ha a che vedere con la conservazione del bene.
In merito alle spese necessarie e urgenti, la Corte di Cassazione, con la sen- tenza n. 7923 del 1992, ha stabilito che “al comodatario non sono rimborsabi- li le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino mi- glioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e
936 cod. civ., e altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie”. In senso conforme, peraltro, con la successiva sentenza n. 1216 del 2012, la Suprema Corte ha stabilito che “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manu- tenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante” (conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 13339
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del 30/06/2015).
La domanda quindi non può venire accolta.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da D.M.
n. 147 del 13/08/2022, Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribuna- le, Valore della causa: da € 1.101,00 a € 5.200,00 di cui per la Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, per la Fase introduttiva del giudi- zio, valore medio: € 425,00, per la fase Fase istruttoria e/o di trattazione, va- lore medio:€ 851,00 e per la Fase decisionale, valore medio:€ 851,00 per com- plessivi € 2.552,00 ed € 125,00 per spese borsuali, oltre 4% CPA e rimborso
15% spese generali, e iva se dovuta in misura di legge
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed ec- cezione, così provvede:
1. -dichiara che fra le parti si è costituito un contratto di comodato pre- cario sin dal mese di novembre 2016, avente ad oggetto l'immobile si- to in Castro (BG) pertinenza di immobile residenziale identificato al
NCEU , Foglio 2, Particella 1196 (pertinenza di un immobile residen- ziale, identificato al NCEU: Foglio 2, Particella 1189, Sub 702), e di una stanza al piano terra del suddetto immobile, site in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia;
2. dichiara risolto a far data dal 26 marzo 2021 il contratto di comodato precario intervenuto tra le parti;
3. dichiara che dal 26 marzo 2021 occupa sine titulo _1
l'immobile di cui al punto 1;
4. ordina a il rilascio immediato del predetto immobile _1
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in favore di libero da persone e cose, entro il termine Parte_1
perentorio del 1° febbraio 2025;
5. - condanna a corrispondere a a titolo _1 Parte_1
di risarcimento danni liquidati in via equitativa la somma di 80,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2021 fino alla data dell'ef- fettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
6. - condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.552,00 oltre ad € 125,00 per spese borsuali, oltre 4% CPA e rimbor- so 15% spese generali, e iva se dovuta in misura di legge
Cosi deciso in Bergamo in data 20/01/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2960 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato CURTO' ORAZIO e dall'avvocato CURTO' EMANUELA per procura ricorso
- ricorrente -
contro
, c.f. rappresentato e dife- _1 C.F._2
so dall'avvocato NEGRETTI SARA e dall'avvocato NEGRETTI MARCO per procura comparsa di costituzione
- resistente - avente ad OGGETTO: Comodato di immobile urbano.
CONCLUSIONI
Per : CONCLUSIONI Nel merito: - accertato e di- Parte_1
chiarato che il contratto verbale di comodato intercorso tra la comodante,
1 , e il comodatario, sig. si è risolto il 3.01.2021, Parte_1 _1
condannare il medesimo signor a lasciare immediatamente _1
liberi da persone, cose e animali la stalla, la stanza adibita a magazzino e l'area sita in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia;
- condannare, altresì, il comodata- rio, signor al pagamento in favore di parte ricorrente _1
dell'indennità di occupazione senza titolo dei locali, quantificata in una som- ma mensile pari ad € 190,75, corrispondente ai valori minimi di locazione di mercato, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dal 3.01.2021 fino all'effettiva occupazione dell'unità immobiliare;
- rigettare ogni domanda ex adverso proposta;
- spese di giudizio integralmen- te rifuse.
Per CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale di _1
BERGAMO, contrariis reiectis e con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio: In via preliminare di rito: - dichiarare il difetto di legittimazione all'azione della signora per mancanza di prova di titolo ad agi- Parte_1
re in giudizio;
Nel merito, in ogni caso: - rigettare le domande di parte ricor- rente per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
- ritenere e dichiarare sussistente tra le parti un contratto di comodato d'uso a tempo de- terminato, ex artt. 1803 e 1810 c.c., nella misura minima di 15 anni, ovvero per la durata della vita del resistente per le ragioni esposte _1
nella narrativa del presente atto;
In subordine: - nel denegato caso di accogli- mento della domanda di parte ricorrente, determinare l'indennità dovuta a parte resistente per i lavori e la manutenzione dallo stesso _1
eseguiti nella tenuta de quo, nella misura di euro 40.000,00=, ovvero in quella ritenuta di giustizia dal Giudice, con compensazione delle partite dare avere
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tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., , a mezzo del suo procuratore Parte_1
speciale conveniva in giudizio per sentirlo Parte_2 _1
condannare, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di comodato al- la data del 3.01.2021, al rilascio della stalla, del magazzino e dell'area, di pro- prietà della stessa, siti in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia, liberi da perso- ne, cose e animali, nonché al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità di occupazione senza titolo dei locali, quantificata in € 190,75 mensili (valore corrispondente ai valori minimi di locazione di mercato), o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, fino all'effettiva occupazione dell'unità immobiliare;
spese di giudizio integralmente rifuse
Si costituiva in giudizio, a seguito di rinnovazione di notifica dell'atto intro- duttivo, il quale contestava la ricostruzione dei fatti operata _1
da controparte, contestava integralmente le deduzioni e produzioni contenute in ricorso e chiedeva: in via preliminare la declaratoria del difetto di legittima- zione all'azione di per mancanza di prova di titolo ad agire in Parte_1
giudizio; Nel merito, in ogni caso: rigetto delle domande di parte ricorrente per le ragioni tutte esposte nell'atto costitutivo;
ritenere e dichiarare sussisten- te tra le parti un contratto di comodato d'uso a tempo determinato, ex artt.
1803 e 1810 c.c., nella misura minima di 15 anni, ovvero per la durata della vita del resistente per le ragioni esposte nella narrativa della _1
memoria difensiva di costituzione. In subordine: nel denegato caso di acco- glimento della domanda di parte ricorrente, determinare l'indennità dovuta a parte resistente per i lavori e la manutenzione dallo stesso _1
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eseguiti nella tenuta de quo, nella misura di euro 40.000,00=, ovvero in quella ritenuta di giustizia dal Giudice, con compensazione delle partite dare avere tra le parti. In via Istruttoria: chiedeva interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze capitolate. Vinte le spese di causa.
La causa veniva istruita con gli interpelli delle parti e con l'escussione di gran parte dei testi indicati dalle parti. Veniva anche esperito un tentativo di conci- liazione con esito negativo.
A seguito di discussione ex art. 429 cpc all'udienza del 20.1.2025, la causa vie- ne ora in decisione.
Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di carenza di legittimazio- ne ad agire sollevata dal resistente nella memoria di costituzione e note difen- sive finali che è infondata e va respinta.
L'atto di divisione prodotto il causa (vedasi verbale del 14.3.2023) dimostra che è proAR della stalla, identificata al Foglio 2, Particel- Parte_1
la 1196 (pertinenza di un immobile residenziale, identificato al NCEU: Foglio
2, Particella 1189, Sub 702), e di una stanza al piano terra del suddetto immo- bile, site in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia, come comprovato dal verba- le di divisione ereditaria stipulato in sede di mediazione all'incontro del
20.05.2016, avanti al Notaio Dott. e trascritto il 7.06.2026 Persona_1
ai n. 25101/16632, 25102/16633, 25103/16634 e 25104/16635.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Esaminati gli atti e le prove orali, il rapporto giuridico che regola la fattispecie in esame di certo può essere ricondotto al comodato, così come peraltro al- legato pacificamente dalle parti. L'art. 1803 c.c., prevede che il comodato sia un contratto essenzialmente gratuito: ovvero, realizza l'attribuzione del godi-
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mento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di co- stui.
La parte ricorrente ha rappresentato di avere concesso a nel _1
2016, che conosceva per ragioni di parentela, di utilizzare provvisoriamente e per un tempo limitato, la porzione di immobile indicata in ricorso, una stalla e un magazzino al piano terra dello stabile, come deposito per il mangime degli animali e attrezzi, essendo stato allontanato temporaneamente dalla proprietà limitrofa e per ricoverarvi inizialmente un maiale e di alcuni animali da cortile.
Con lettera raccomandata a.r. del 5 marzo 2021 intimava a Parte_1
il rilascio dell'immobile entro e non oltre 8 giorni dal ricevi- Parte_3
mento della medesima, chiedendo poi in sede giudiziale il pagamento di una indennità di occupazione.
É evidente che fra le parti si è costituito un rapporto contrattuale, sin dal me- se di novembre 2016, avente ad oggetto un porcile adiacente una stalla e dal ottobre 2018 un'altra porzione immobile della ricorrente che era adibito a pol- laio e che tale rapporto è riconducibile al contratto di comodato precario, di cui agli articoli 1803 e 1804 c.c.
Lo stesso resistente conferma, a pagina 8 della sua comparsa di risposta di
“aver salvato nel 2 novembre 2016 un maiale di cinta senese da un macello chiedendo alla cugina , madre dell'odierna ricorrente di ricoverar- Persona_2
la nella sua stalla e che a ciò fu autorizzato “ . Detta circostanza ha trovato al- tresì conferma nella istruttoria orale espletata;
In sede di interpello _1
( vedasi verbale del 3 ottobre 2024) dichiara anche che “ è vero che mi
[...]
venne data in uso gratuito la stalla di quel capitolo nell'estate del 2015, ovvero
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allorché non era stato ancora stipulato l'atto di divisione immobiliare che ha poi attribuito tale porzione all'odierna ricorrente. Aggiunge il anche che _1
“ Mi diedero le chiavi del cancello del terreno e del locale “.
Sul punto vedasi anche le dichiarazioni della teste escussa all'u- Persona_2
dienza del 18 dicembre 2023 , che conferma che il porcile venne dato in uso il
6 novembre 2016 al in via temporanea provvisoria e gratuita per porvi _1
al riparo un maiale;
la teste conferma altresì che il introdusse poi nella _1
proprietà altri animali fino ad averne 71 .
Le dichiarazioni testimoniali possono essere ritenute attendibili in quanto pre- cise - circa la decorrenza e la precarietà del vincolo contrattuale - e concor- danti anche con il reso interrogatorio formale della resistente.
Il contratto di comodato si perfeziona con la mera consegna da parte del pro- prietario al comodatario del bene, sia esso mobile od immobile, affinché que- sti se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di resti- tuire la medesima cosa ricevuta.
É pacifico il principio secondo cui l'obbligazione principale assunta dal co- modatario consista nella custodia del bene con la diligenza del buon padre di famiglia e che si configuri un rapporto di esclusiva detenzione del bene, con l'obbligo di mantenerlo per l'uso stabilito fra le parti a pena di decadenza dal beneficio e, ai sensi dell'articolo 1810 c.c., con l'obbligo di restituirlo a sempli- ce richiesta del comodante quando le parti non abbiano pattuito un termine di scadenza.
La cessazione del vincolo viene dall'art. 1810 c.c. collegata esclusivamente alla volontà del comodante, la quale, potendo essere manifestata ad nutum, de- termina come conseguenza che, una volta sciolto il contratto per iniziativa del
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comodante, il comodatario resta senz'altro obbligato alla restituzione imme- diata della cosa.
La figura del c.d. “precario” ovvero del “comodato precario”, come si è af- fermato, è caratterizzata, pertanto, dalla previsione che la scadenza della vali- dità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il qua- le può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene.
A seguito di tale richiesta si determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto il vincolo contrattuale, per iniziativa unilaterale del co- modante, il comodatario, che rifiuti di restituire la cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.
La Cassazione, secondo un costante orientamento, ha affermato il principio che è onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine che impedisca lo scioglimento del contratto di fronte al recesso del comodante, che pretenda la restituzione dell'immobile a sua richiesta (tra le tante Cass. n. 8482/2001).
Per quanto riguarda la previsione sulla durata, in mancanza di particolari pre- scrizioni in tal senso, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a tito- lo precario e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n.15877).
Ed ancora, in materia la Cassazione ha affermato che: “la figura del “precario” ovvero del “comodato precario” (ex art.1810 c.c) si caratterizza per la previ- sione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla
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volontà del comodante, il quale può farla maturare “ad nutum” mediante ri- chiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazio- ne del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del como- dante il vincolo contrattuale il comodatario che rifiuti la restituzione della co- sa, viene ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” e quindi abusivo dl bene altrui” (tra le tante Cass. Civ. 6987/2000).
Nel caso di specie, il comodatario non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto differente da quello precario e non ha rilasciato l'immobile de quo, che, pertanto, continua a detenere sine titulo. Sul punto mette conto rile- vare che detta circostanza non risulta smentita da alcuna prova contraria. E' risultata indimostrata l'affermazione del resistente che si trattasse di un vinco- lo con durata implicita della vita del comodatario per le rassicurazioni fatte al resistente dalla proprietà circa il fatto che “da qui nessuno ti manderà mai via”, “fai come se fossi a casa tua, da qui nessuno ti manderà mai via” che non sono risultate provate ma che sarebbero comunque non ideone a confi- gurare una durata certa legata alla vita del comodatario, essendo emerso che la consegna del bene immobile era legata a necessità di riparo temporaneo per gli animali . Inoltre è emerso pacificamente in causa che l'animale (cinta sene- se ) per ricoverare il quale il comodatario aveva chiesto la disponibilità del lo- cale e nelle more di causa deceduta nel 2022 (vedasi interrogatorio libero di e del 20 giugno 2023 la cui dichiarazione è rimasta inconte- Parte_1 Pt_2
stata ) e che l'ingresso degli altri animali da cortile e di altro genere l'esempio cani di grossa taglia è avvenuto senza il consenso provato in causa della pro- AR .
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Pertanto, in difetto di rilascio, il rapporto deve considerarsi risolto ope iuris ex art. 1454, comma 3°, c.c. alla data del 5 marzo 2021 e con decorrenza del rila- scio a decorrere dal 26 marzo 2021 (giorni 8 dalla data di ricevimento della nota a.r. del 5 marzo 2021 (manca in atti la prova di ricezione della prodotta raccomandata del 4.12.2020).
Ne discende l'operatività degli effetti della risoluzione ope iuris ex art. 1454, comma 3°, c.c. alla data del 26 marzo 2021 e ne consegue la condanna al rila- scio immediato dell'immobile, come meglio descritto in narrativa, da parte di libero e sgombero da sé, persone e/o cose, rimettendolo nel _1
pieno e legittimo possesso della ricorrente.
Riguardo la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, avanzata da parte ricorrente, deve osservarsi che la vicenda storica in esame non può cer- tamente essere risolta sulla base della regolamentazione legislativa delle loca- zioni abitative, per carenza di titolo iniziale, ovvero il contratto scritto. Quan- to richiesto, quindi, deve ricondursi nell'alveo del “danno risarcibile”, oggetto di una dibattuta disputa giurisprudenziale, che è stata affrontata dalle S.U. del- la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 33645 del 2022, che sul pre- supposto che "... “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza imme- diata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del 'diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo' hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene im- mobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al ri- sarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento
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ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subi- ta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitu- tivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guada- gno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occu- pazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corri- spettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Applicando i predetti principi nella controversia in esame, deve rassegnarsi che la permanenza del nell'immobile fino al mese marzo 2021 , data di _1
costituzione in mora, non può definirsi “abusiva” e, quindi, non è suscettibile di risarcimento.
Nessuna allegazione, poi, è stata fornita da parte ricorrente in ordine al danno da perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento”.
Piuttosto dall'esame della documentazione prodotta si evince che la ricorrente con la raccomandata del 5 marzo 2021 , ricevuta dal resistente in data 18 mar- zo 2021, ha chiesto per la prima volta la cessazione della detenzione senza ti- tolo, con conseguente rilascio dell'immobile e che, quindi, solo a decorrere dal mese di 26 marzo 2021 si concretizza una ipotesi di occupazione abusiva da parte del resistente che si è protratta fino ad oggi, non avendo rilasciato l'im- mobile.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di condanna al pagamento
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dell'indennità di occupazione avanzata da parte ricorrente può essere ricono- sciuta solo dal mese di 26 marzo 2021 sino alla data dell'effettivo rilascio.
Tale danno-conseguenza della occupazione abusiva dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, mancando il riferimento al parametro del “canone locativo”, che non è stato fornito da parte ricorrente, nella misura pari ad
80,00 mensili con decorrenza dal mese di 26 marzo 2021 fino alla data dell'ef- fettivo rilascio, oltre interessi legali dalle varie scadenze.
Infine va esaminata la domanda del resistente a vedersi rimborsate le spese per i lavori e la manutenzione dallo stesso eseguiti nell'immobile comodato per euro 40.000 ,00.
L'art. 1808 al comma uno c.c. prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa;
la medesima norma al co 2 c.c. riconosce in capo al comodatario il diritto al rimborso delle spese so- stenute di manutenzione straordinaria, necessarie e urgenti, ma ciò non equi- vale ad affermare che dalla disposizione emerga un obbligo per il comodante,
o per lo stesso comodatario, di effettuarle.
Volendo riassumere quanto sinora esposto, il comodatario che abbia in godi- mento un bene concesso in comodato, può sostenere delle spese di manuten- zione.
Le spese di manutenzione ordinaria sono dunque completamente ed intera- mente a suo carico. Qualora debbano sostenersi delle spese di manutenzione straordinaria, il comodatario potrà liberamente decidere se sostenerle o meno, consapevole del fatto che se deciderà di farvi fronte, non potrà essere rimbor- sato dal comodante.
Per completezza è opportuno ricordare che gli interventi di manutenzione si
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considerano necessari quando risultano essere indispensabili per la conserva- zione della cosa mentre, si definiscono urgenti, qualora non vi sia il tempo ne- cessario per avvisare il comodante, quest'ultimo tenuto a provvedervi, poiché vi sarebbe il rischio di perire o di far subire ulteriori danni.
La circostanza che detti interventi di manutenzione straordinaria, si rendano necessari o urgenti comporta che il comodatario sia tenuto a darne avviso al comodante in virtù del generale obbligo di custodia ex art. 1804 c.c. e, solo relativamente a questi, abbia diritto ad essere rimborsato.
Nel caso di specie non solo non è stata data prova che si trattasse di interventi necessari ed urgenti per la conservazione della cosa ma neppure che ne sia stato dato avviso al comodante, risultando al più – dall'escussione testimonia- le, un consenso al piantamento di alberi da frutto che nulla ha a che vedere con la conservazione del bene.
In merito alle spese necessarie e urgenti, la Corte di Cassazione, con la sen- tenza n. 7923 del 1992, ha stabilito che “al comodatario non sono rimborsabi- li le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino mi- glioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e
936 cod. civ., e altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie”. In senso conforme, peraltro, con la successiva sentenza n. 1216 del 2012, la Suprema Corte ha stabilito che “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manu- tenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante” (conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 13339
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del 30/06/2015).
La domanda quindi non può venire accolta.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da D.M.
n. 147 del 13/08/2022, Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribuna- le, Valore della causa: da € 1.101,00 a € 5.200,00 di cui per la Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, per la Fase introduttiva del giudi- zio, valore medio: € 425,00, per la fase Fase istruttoria e/o di trattazione, va- lore medio:€ 851,00 e per la Fase decisionale, valore medio:€ 851,00 per com- plessivi € 2.552,00 ed € 125,00 per spese borsuali, oltre 4% CPA e rimborso
15% spese generali, e iva se dovuta in misura di legge
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed ec- cezione, così provvede:
1. -dichiara che fra le parti si è costituito un contratto di comodato pre- cario sin dal mese di novembre 2016, avente ad oggetto l'immobile si- to in Castro (BG) pertinenza di immobile residenziale identificato al
NCEU , Foglio 2, Particella 1196 (pertinenza di un immobile residen- ziale, identificato al NCEU: Foglio 2, Particella 1189, Sub 702), e di una stanza al piano terra del suddetto immobile, site in Castro (Bg), loc. Casarola, via Quaia;
2. dichiara risolto a far data dal 26 marzo 2021 il contratto di comodato precario intervenuto tra le parti;
3. dichiara che dal 26 marzo 2021 occupa sine titulo _1
l'immobile di cui al punto 1;
4. ordina a il rilascio immediato del predetto immobile _1
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in favore di libero da persone e cose, entro il termine Parte_1
perentorio del 1° febbraio 2025;
5. - condanna a corrispondere a a titolo _1 Parte_1
di risarcimento danni liquidati in via equitativa la somma di 80,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2021 fino alla data dell'ef- fettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
6. - condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.552,00 oltre ad € 125,00 per spese borsuali, oltre 4% CPA e rimbor- so 15% spese generali, e iva se dovuta in misura di legge
Cosi deciso in Bergamo in data 20/01/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri
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