TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 378/2022 in materia di lesione personale
T R A
C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Pontremoli n. 16, rappresentato e difeso dall' avv. PSAILA SALVATORE parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. DI GUARDO ZENAIDE PAOLA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e riassunto innanzi questo Tribunale, l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per CP_1 sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi in data 15.03.2017 intorno alle ore 14.30, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi la via Crispi in allorquando giunto all'altezza della carrozzeria “Tabbì Francesco”, improvvisamente a causa CP_1 di una buca presente sul manto stradale, rovinava per terra. Per i traumi subìti l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Gela;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito, così come l'invito a aderire alla negoziazione assistita. CP_1
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 7.876,95 per danni non patrimoniali e patrimoniali. Si è costituito ritualmente il respingendo l'addebito di responsabilità ritenendosi in CP_1 via preliminare non provato il nesso di causalità tra evento e danno e nel merito non ravvisabile un pericolo occulto o un'insidia quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta dell'attore.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice ed in subordine di ridurre l'importo del quantum risarcitorio nella misura di quanto provato.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e nelle rispettive richieste istruttorie.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la verifica del nesso causale tra le lamentate lesioni e la caduta
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi sulla base della dichiarazione testimoniale assunta in data
15.06.2023 in uno al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate dal teste escusso sono in parte discordanti con le rappresentazioni fotografiche ritraenti i luoghi del sinistro;
per quel che interessa, afferma che “Preciso che la buca si trovava subito sotto il marciapiedi: Ho visto l'attore scendere dal marciapiedi ed inciampare”.
Invero è di facile percezione, osservando la rappresentazione fotografica dei luoghi allegata da parte attrice, come la buca in questione si trovi distante diversi passi dal marciapiede percorso dall'attore; inoltre, non risulta né dalla documentazione versata né dall'istruttoria svolta che l'avvallamento fosse coperto da alcunché o il passaggio ostacolato da auto parcate che rendessero difficilmente visibile il transito del pedone.
Infatti, la situazione riferita in citazione è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Se così è, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'attore, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento dell'attore integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
Parte attrice, tenuto conto dell'evidente difformità del manto stradale di via Crispi, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che gli avrebbe consentito di evitare la buca e la conseguente caduta. A fortiori vi è da dire che l'ampiezza del tratto viario percorso, nonché l'ora pomeridiana in cui si è verificato il sinistro, con la conseguente intensa luminosità di quel momento della giornata, avrebbero reso il pericolo percepibile utilizzando l'ordinaria diligenza che nel caso oggetto di controversia è stata assente.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1 che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 1.800,00 oltre al 15% del
[...] compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 22.09.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 378/2022 in materia di lesione personale
T R A
C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Pontremoli n. 16, rappresentato e difeso dall' avv. PSAILA SALVATORE parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. DI GUARDO ZENAIDE PAOLA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e riassunto innanzi questo Tribunale, l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per CP_1 sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi in data 15.03.2017 intorno alle ore 14.30, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi la via Crispi in allorquando giunto all'altezza della carrozzeria “Tabbì Francesco”, improvvisamente a causa CP_1 di una buca presente sul manto stradale, rovinava per terra. Per i traumi subìti l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Gela;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito, così come l'invito a aderire alla negoziazione assistita. CP_1
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 7.876,95 per danni non patrimoniali e patrimoniali. Si è costituito ritualmente il respingendo l'addebito di responsabilità ritenendosi in CP_1 via preliminare non provato il nesso di causalità tra evento e danno e nel merito non ravvisabile un pericolo occulto o un'insidia quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta dell'attore.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice ed in subordine di ridurre l'importo del quantum risarcitorio nella misura di quanto provato.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e nelle rispettive richieste istruttorie.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la verifica del nesso causale tra le lamentate lesioni e la caduta
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi sulla base della dichiarazione testimoniale assunta in data
15.06.2023 in uno al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate dal teste escusso sono in parte discordanti con le rappresentazioni fotografiche ritraenti i luoghi del sinistro;
per quel che interessa, afferma che “Preciso che la buca si trovava subito sotto il marciapiedi: Ho visto l'attore scendere dal marciapiedi ed inciampare”.
Invero è di facile percezione, osservando la rappresentazione fotografica dei luoghi allegata da parte attrice, come la buca in questione si trovi distante diversi passi dal marciapiede percorso dall'attore; inoltre, non risulta né dalla documentazione versata né dall'istruttoria svolta che l'avvallamento fosse coperto da alcunché o il passaggio ostacolato da auto parcate che rendessero difficilmente visibile il transito del pedone.
Infatti, la situazione riferita in citazione è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Se così è, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'attore, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento dell'attore integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
Parte attrice, tenuto conto dell'evidente difformità del manto stradale di via Crispi, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che gli avrebbe consentito di evitare la buca e la conseguente caduta. A fortiori vi è da dire che l'ampiezza del tratto viario percorso, nonché l'ora pomeridiana in cui si è verificato il sinistro, con la conseguente intensa luminosità di quel momento della giornata, avrebbero reso il pericolo percepibile utilizzando l'ordinaria diligenza che nel caso oggetto di controversia è stata assente.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1 che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 1.800,00 oltre al 15% del
[...] compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 22.09.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca