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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. LA IA Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2579/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Antonio Di Candia;
Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(cod. fisc.: ), Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 28/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/10/2025 , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 in data 23/09/2019 con trascritto nel registro del Comune di Brindisi dell'anno 2019, Controparte_1 p.I, numero 24), che dalla loro unione erano nati i figli (il 12/05/2005), (il 06/10/2009) e Per_1 Per_2
(il 17/07/2017), deduceva che a causa di incomprensioni e incompatibilità di carattere Persona_3 l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, a che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni esposte in ricorso, e instava per l'adozione di provvedimenti indifferibili.
Con decreto del 9/10/2025 veniva accolta la richiesta della ricorrente ex art. 473-bis.15 c.p.c., fissata udienza per la relativa conferma, modifica o revoca, e contestualmente veniva fissata anche l'udienza di prima comparizione dei coniugi.
All'udienza ex art. 473-bis.15, ultima parte, c.p.c. del 28/10/2025 pur non costituito, Controparte_1 compariva personalmente con l'assistenza dell'Avv. Castrignanò e gli interessati personalmente manifestavano la volontà di voler trasformare la separazione in consensuale alle condizioni concordate che venivano sottoscritte e allegate al verbale di udienza. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, va preliminarmente revocata l'udienza di prima comparizione dei coniugi fissata per il prossimo 16/12/2025 (alle ore 10:45).
Nel merito la domanda di definizione consensuale del giudizio avanzata dai coniugi alla detta udienza del 28/10/2025 è meritevole d'accoglimento.
Va anzitutto accolta la loro domanda di separazione, in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle questioni accessorie, le condizioni concordate dai coniugi e trascritte in allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025 devono ritenersi valide, perché frutto del loro libero accordo, non contrarie alla legge e agli interessi della prole. 2
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Nulla per le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Revoca la fissata udienza di prima comparizione dei coniugi del 16/12/2025.
2) Prende atto dell'accordo intervenuto per la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mesagne, Controparte_1 dell'anno 2019, p.I, al numero 24 ), secondo le condizioni trascritte in allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
3) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
4) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. LA IA
.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. LA IA Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2579/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Antonio Di Candia;
Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(cod. fisc.: ), Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 28/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/10/2025 , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 in data 23/09/2019 con trascritto nel registro del Comune di Brindisi dell'anno 2019, Controparte_1 p.I, numero 24), che dalla loro unione erano nati i figli (il 12/05/2005), (il 06/10/2009) e Per_1 Per_2
(il 17/07/2017), deduceva che a causa di incomprensioni e incompatibilità di carattere Persona_3 l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, a che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni esposte in ricorso, e instava per l'adozione di provvedimenti indifferibili.
Con decreto del 9/10/2025 veniva accolta la richiesta della ricorrente ex art. 473-bis.15 c.p.c., fissata udienza per la relativa conferma, modifica o revoca, e contestualmente veniva fissata anche l'udienza di prima comparizione dei coniugi.
All'udienza ex art. 473-bis.15, ultima parte, c.p.c. del 28/10/2025 pur non costituito, Controparte_1 compariva personalmente con l'assistenza dell'Avv. Castrignanò e gli interessati personalmente manifestavano la volontà di voler trasformare la separazione in consensuale alle condizioni concordate che venivano sottoscritte e allegate al verbale di udienza. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, va preliminarmente revocata l'udienza di prima comparizione dei coniugi fissata per il prossimo 16/12/2025 (alle ore 10:45).
Nel merito la domanda di definizione consensuale del giudizio avanzata dai coniugi alla detta udienza del 28/10/2025 è meritevole d'accoglimento.
Va anzitutto accolta la loro domanda di separazione, in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle questioni accessorie, le condizioni concordate dai coniugi e trascritte in allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025 devono ritenersi valide, perché frutto del loro libero accordo, non contrarie alla legge e agli interessi della prole. 2
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Nulla per le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Revoca la fissata udienza di prima comparizione dei coniugi del 16/12/2025.
2) Prende atto dell'accordo intervenuto per la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mesagne, Controparte_1 dell'anno 2019, p.I, al numero 24 ), secondo le condizioni trascritte in allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
3) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
4) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. LA IA
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Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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