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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 97/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 97/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PINNA TIZIANO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sul bene distinto al Catasto
Fabbricati Ufficio Provinciale di Sassari, al Foglio n. 29, Particella n. 747, Sub 1; con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
Inoltre, fin d'ora, chiede di potersi avvalere dell'agevolazione fiscale prevista dalla Parte_1 legge n. 342/2000, consistente nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per
l'immobile ad uso abitativo “non di lusso” prima casa e oggetto della presente procedura di usucapione;
”
Per parte resistente:
pagina 1 di 4 nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un fabbricato sito in Usini, via Giuseppe Garibaldi n. 43, indicato in Catasto
Fabbricati al F. 29, part. 747, sub 1.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto immobile in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, senza mai aver ricevuto alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi;
- di averlo sempre utilizzato come propria residenza, abitandoci quantomeno dal 1999 sino ad oggi;
- di aver provveduto, nel corso del tempo, con animus domini, alla manutenzione ordinaria, assolvendo a tutti gli oneri fiscali (quali la tassa sui rifiuti) e al pagamento delle utenze;
- di aver acquistato del materiale edilizio per realizzare diverse migliorie e adattamenti sull'immobile;
- che il bene risulta formalmente intestato a soggetti terzi;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica effettuata per pubblici proclami, veniva dichiarata la regolarità del contraddittorio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 14.5.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
pagina 2 di 4 Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dalla ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice), rispetto ai quali
è stata correttamente autorizzata la notifica per pubblici proclami attesa la loro indeterminabilità.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali è emerso che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre
20 anni il complesso immobiliare oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste , amica d'infanzia della ricorrente, riferiva che aveva Testimone_1 Parte_1 sempre abitato nell'immobile oggetto di causa;
ancora oggi abitava lì, insieme al suo compagno, e che mai nessuno aveva fatto contestazioni sul suo utilizzo: “Non ho mai sentito contestazione per l'uso della casa da parte di in Paese si sarebbe e saputo. La casa per tutti viene identificata come Pt_1 quella di ”. Parte_1
La teste dichiarava di aver visto personalmente occuparsi dei lavori di manutenzione Parte_1
dell'immobile, precisando che i lavori erano gestiti e pagati dalla stessa ricorrente: “ho visto personalmente fare dei lavori di manutenzione della casa, preciso che frequento la casa come Pt_1
amica di , i lavori che ho visto sono questi: ha fatto un salone grande, la cucina, ha rifinito il Pt_1 giardino, ha rifatto la pavimentazione, ha rifatto il bagno (…) mi ha riferito che tutte le spese Pt_1 sono state fatte da lei”.
Anche il teste altra amica della ricorrente, confermava tali circostanze, dichiarando di Tes_2
conoscerla da più di venticinque anni e che, sin da allora, ella aveva abitato nell'immobile oggetto di causa. La teste confermava che l'immobile era stato ristrutturato a cura della stessa ricorrente, in via esclusiva: “è vero quanto mi si chiede;
sono amica di da oltre venticinque anni, Parte_1
conosco la casa in cui abita sita in via Garibaldi n. 43, che io frequento da allora, nella casa c'è solo lei che la usa come proprietaria e ne dispone, non ho mai visto altri, l'ha ristrutturata e provvede alla manutenzione, ha rifatto la facciata e dei lavori interni, ha cambiato il colore delle pareti”.
Aggiungeva, inoltre, di sapere che tutti i lavori erano stati pagati da poiché le due Parte_1
amiche si erano confrontate sui preventivi di spesa.
Considerata la natura immobiliare e residenziale del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 3 di 4 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. , nata a [...], il [...]) dell'immobile sito in Usini, Parte_1 C.F._1
via Giuseppe Garibaldi n. 43, distinto in Catasto fabbricati al F. 29, part. n. 747, sub. 1;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 14.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 97/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PINNA TIZIANO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sul bene distinto al Catasto
Fabbricati Ufficio Provinciale di Sassari, al Foglio n. 29, Particella n. 747, Sub 1; con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
Inoltre, fin d'ora, chiede di potersi avvalere dell'agevolazione fiscale prevista dalla Parte_1 legge n. 342/2000, consistente nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per
l'immobile ad uso abitativo “non di lusso” prima casa e oggetto della presente procedura di usucapione;
”
Per parte resistente:
pagina 1 di 4 nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un fabbricato sito in Usini, via Giuseppe Garibaldi n. 43, indicato in Catasto
Fabbricati al F. 29, part. 747, sub 1.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto immobile in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, senza mai aver ricevuto alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi;
- di averlo sempre utilizzato come propria residenza, abitandoci quantomeno dal 1999 sino ad oggi;
- di aver provveduto, nel corso del tempo, con animus domini, alla manutenzione ordinaria, assolvendo a tutti gli oneri fiscali (quali la tassa sui rifiuti) e al pagamento delle utenze;
- di aver acquistato del materiale edilizio per realizzare diverse migliorie e adattamenti sull'immobile;
- che il bene risulta formalmente intestato a soggetti terzi;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica effettuata per pubblici proclami, veniva dichiarata la regolarità del contraddittorio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 14.5.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
pagina 2 di 4 Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dalla ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice), rispetto ai quali
è stata correttamente autorizzata la notifica per pubblici proclami attesa la loro indeterminabilità.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali è emerso che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre
20 anni il complesso immobiliare oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste , amica d'infanzia della ricorrente, riferiva che aveva Testimone_1 Parte_1 sempre abitato nell'immobile oggetto di causa;
ancora oggi abitava lì, insieme al suo compagno, e che mai nessuno aveva fatto contestazioni sul suo utilizzo: “Non ho mai sentito contestazione per l'uso della casa da parte di in Paese si sarebbe e saputo. La casa per tutti viene identificata come Pt_1 quella di ”. Parte_1
La teste dichiarava di aver visto personalmente occuparsi dei lavori di manutenzione Parte_1
dell'immobile, precisando che i lavori erano gestiti e pagati dalla stessa ricorrente: “ho visto personalmente fare dei lavori di manutenzione della casa, preciso che frequento la casa come Pt_1
amica di , i lavori che ho visto sono questi: ha fatto un salone grande, la cucina, ha rifinito il Pt_1 giardino, ha rifatto la pavimentazione, ha rifatto il bagno (…) mi ha riferito che tutte le spese Pt_1 sono state fatte da lei”.
Anche il teste altra amica della ricorrente, confermava tali circostanze, dichiarando di Tes_2
conoscerla da più di venticinque anni e che, sin da allora, ella aveva abitato nell'immobile oggetto di causa. La teste confermava che l'immobile era stato ristrutturato a cura della stessa ricorrente, in via esclusiva: “è vero quanto mi si chiede;
sono amica di da oltre venticinque anni, Parte_1
conosco la casa in cui abita sita in via Garibaldi n. 43, che io frequento da allora, nella casa c'è solo lei che la usa come proprietaria e ne dispone, non ho mai visto altri, l'ha ristrutturata e provvede alla manutenzione, ha rifatto la facciata e dei lavori interni, ha cambiato il colore delle pareti”.
Aggiungeva, inoltre, di sapere che tutti i lavori erano stati pagati da poiché le due Parte_1
amiche si erano confrontate sui preventivi di spesa.
Considerata la natura immobiliare e residenziale del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 3 di 4 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. , nata a [...], il [...]) dell'immobile sito in Usini, Parte_1 C.F._1
via Giuseppe Garibaldi n. 43, distinto in Catasto fabbricati al F. 29, part. n. 747, sub. 1;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 14.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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