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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di IN in persona del giudice dott. SC RD ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 tra
, con l' avv. Incitti Parte_1
attore e
IN , con l'avv. Delli Colli CP_1
convenuto
Conclusioni : come da verbale del 13.6.25
Motivi della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto dell'Ater di IN notificato in Parte_1 data 12.12.24 , con cui le veniva intimato il rilascio dell'alloggio ERP sito in NO , via
SE , SA PR NI;
in via cautelare ha richiesto la sospensione del detto provvedimento .
A fondamento dell'opposizione la lamenta che l'Ater sarebbe sprovvista del potere Parte_1 di ingiungerle il rilascio e che era stata costretta ad occupare l'alloggio in questione a motivo delle proprie condizioni economiche di assoluto disagio , tenuto conto anche del proprio stato di gravidanza .
-Si è costituita l' , resistendo all'opposizione . CP_1
-E' stata rigettata l'istanza cautelare con ordinanza del 12.3.25 .
1 -All'udienza del 13.6.25 , il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione , ha invitato le parti a concludere e discutere , indi ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc nuovo rito .
-L'opposizionee non può trovare accoglimento.
-Invero il potere di intimare il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo risulta previsto dall'art. 18 DPR 1035/72 , su cui si fonda il decreto oggetto di opposizione;
onde l'ente legittimamente ha fatto uso di tale potere , attesa la conclamata insussistenza di un qualche titolo in capo alla che le consentisse di occupare l'immobile , ed avendo anzi costei Parte_1
espressamente rappresentato il difetto di un legittimo titolo , laddove invoca unicamente le proprie condizioni di grave disagio economico che non possono consentire l'occupazione di un immobile destinato ad alloggio popolare , al di fuori delle rituali procedure amministrative previste dalla normative di settore per conseguire l'assegnazione.
E pertanto risultano del tutto irrilevanti le prove orali richieste dall'attrice , volte a provare la sussistenza delle proprie condizioni di difficoltà economica.
-Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'opposizione ; condanna alla refusione delle spese in favore dell' che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 1.800 per compensi , oltre accessori come per legge .
IN 13.6.25
Il Giudice
SC RD
2
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di IN in persona del giudice dott. SC RD ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 tra
, con l' avv. Incitti Parte_1
attore e
IN , con l'avv. Delli Colli CP_1
convenuto
Conclusioni : come da verbale del 13.6.25
Motivi della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto dell'Ater di IN notificato in Parte_1 data 12.12.24 , con cui le veniva intimato il rilascio dell'alloggio ERP sito in NO , via
SE , SA PR NI;
in via cautelare ha richiesto la sospensione del detto provvedimento .
A fondamento dell'opposizione la lamenta che l'Ater sarebbe sprovvista del potere Parte_1 di ingiungerle il rilascio e che era stata costretta ad occupare l'alloggio in questione a motivo delle proprie condizioni economiche di assoluto disagio , tenuto conto anche del proprio stato di gravidanza .
-Si è costituita l' , resistendo all'opposizione . CP_1
-E' stata rigettata l'istanza cautelare con ordinanza del 12.3.25 .
1 -All'udienza del 13.6.25 , il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione , ha invitato le parti a concludere e discutere , indi ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc nuovo rito .
-L'opposizionee non può trovare accoglimento.
-Invero il potere di intimare il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo risulta previsto dall'art. 18 DPR 1035/72 , su cui si fonda il decreto oggetto di opposizione;
onde l'ente legittimamente ha fatto uso di tale potere , attesa la conclamata insussistenza di un qualche titolo in capo alla che le consentisse di occupare l'immobile , ed avendo anzi costei Parte_1
espressamente rappresentato il difetto di un legittimo titolo , laddove invoca unicamente le proprie condizioni di grave disagio economico che non possono consentire l'occupazione di un immobile destinato ad alloggio popolare , al di fuori delle rituali procedure amministrative previste dalla normative di settore per conseguire l'assegnazione.
E pertanto risultano del tutto irrilevanti le prove orali richieste dall'attrice , volte a provare la sussistenza delle proprie condizioni di difficoltà economica.
-Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'opposizione ; condanna alla refusione delle spese in favore dell' che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 1.800 per compensi , oltre accessori come per legge .
IN 13.6.25
Il Giudice
SC RD
2