Art. 23. Forme della concessione
Al danneggiato e' concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.
Al danneggiato e' concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.