Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18526/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18526/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. VIGNERA GIUSEPPE SILVIO giusta procura in atti.
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
GUARNACCIA CARMELO ELIO giusta procura in atti.
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice allegava che, in occasione dell'intervento chirurgico di “colecistectomia in VLS” eseguito il 21/06/2016, il chirurgo provocava una vasta lesione della (V.C.I.), con Parte_2
conseguenziale massiva emorragia che, tra l'altro, determinava la trasformazione pagina 1 di 14
l'attrice soffriva di episodi sincopali, di ansia e depressione e necessitava di supporto farmacologico cronico. Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno biologico patito, nonché del danno morale ed esistenziale per lo stravolgimento della qualità della vita in conseguenza della terapia anticoagulante e dei controllo della emo-coagulazione, del rischio trombotico e della necessità di supporto psico- farmacologico.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
La domanda attorea è fondata nei limiti in cui si dirà.
§§§
LA NATURA DELLA RESPONSABILITA'
In relazione ai fatti di causa, occorre riferirsi al decreto legge n. 158/2012 (cd. decreto "Balduzzi"), convertito in legge n. 189/2012, applicabile ai fatti oggetti del presente giudizio. Infatti, la l. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) - in vigore alla data dell'introduzione della presente causa, quanto alle norme sostanziali in essa contenute, non ha efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui le relative disposizioni non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore (Cass. Civile n. 28994/2019).
Secondo i principi acquisiti in tema di responsabilità medica ed applicabili al caso di specie, tra il medico operatore e la casa di cura nei confronti della paziente, sussiste responsabilità solidale, che opera nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (cfr.,
Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass., 19/10/2006, n.
pagina 2 di 14 22390; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 26/1/2006, n.
1698; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 14/7/2003, n.
11001; Casa., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 10/9/1999, n. 9198; Cass., 22/1/1999, n.
589; Cass., 2/12/1998, n. 12233; Cass., 27/7/1998, n. 7336; Cass., 11/4/1995, n.
4152; Cass., 27/5/1993, n. 5939; Cass., 4/8/1988, n. 6707; Cass., 1/3/1988, n. 2144;
Cass., 8/3/1979, n. 1716; Cass., 21/12/1978, n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità; la struttura è infatti tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 14/7/2004, n. 13066; Cass.,
Sez. Un., l/7/2002, n. 9556; Cass., 22/1/1999, n. 589; Cass., 21/12/1978, n. 6141).
Ne deriva che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti e non, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
(cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass., 24/5/2006,
n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).
La responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con pagina 3 di 14 la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda (salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo). Infatti, la struttura accetta l'attività del professionista anche del professionista esterno ed anzi se ne avvantaggia attraverso le rette pagate dai pazienti del medico esterno, ance se non beneficia del corrispettivo pagato dal paziente direttamente al medico.
La Cassazione ha espressamente affermato che, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal medico e la organizzazione aziendale, non rileva la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13066/2004).
La struttura risponde quindi di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il medico può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Tale responsabilità trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass.,
30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329).
pagina 4 di 14 Affermato, dunque, che la responsabilità della casa di cura si fonda sull'esistenza di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di "assistenza sanitaria", a nulla rilevando l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medico e la struttura sanitaria, ne deriva che il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde in via diretta ed autonoma per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa.
§§§
ONERE DELLA PROVA
Con riferimento all'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità
(da ultimo, cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488); è invece a carico del debitore
(medico-struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato non da un proprio difetto di diligenza ma da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.
Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n.
23918/06) la stessa deve essere valutata avuto riguardo alla natura della specifica attivita' esercitata;
trattasi della diligenza del debitore qualificato che, ai sensi pagina 5 di 14 dell'art. 1176 comma 2, c.c., comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia. Per quanto concerne poi la limitazione di responsabilita' alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, comma
2, c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficolta' ed attiene, dunque, ai soli casi in cui sia richiesta una particolare perizia che trascenda la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessita' derivi dal fatto che il caso non sia stato ancora studiato a sufficienza o non sia stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
§§§
LE RISULTANZE DELLA CTU
L'attrice è stata sottoposta a colecistectomia laparoscopica;
le lesioni vascolari durante la colecistectomia laparoscopica possono verificarsi principalmente durante l'inserimento dell'ago di VE per l'induzione dello pneumoperitoneo o nel corso dell'introduzione dei trocars o durante la dissezione del triangolo epato- cistico o nel corso della dissezione di aderenze.
pagina 6 di 14 Le lesioni delle principali strutture vascolari retroperitoneali sono complicanze rare e potenzialmente letali della laparoscopia. Le lesioni inferiori della vena cava e dell'aorta sono tra quelle più frequentemente associate all'inserimento di trocar o ago di VE durante la chirurgia laparoscopica. La diagnosi precoce e la conversione immediata sono essenziali per la corretta gestione per ridurre al minimo la morbilità e la mortalità.
Diversi fattori di rischio possono contribuire alle lesioni vascolari durante la colecistectomia laparoscopica: fattori anatomici, tra cui anomalie vascolari, fattori correlati al paziente, patologia della cistifellea ed esperienza del chirurgo.
Nel caso di specie, nel corso dell'intervento di colecistectomia si è verificata quale accidentale complicanza una lesione della vena cava inferiore, conseguente con elevata probabilità o all'introduzione di un trocar nelle fasi iniziali dell'intervento oppure ad una manovra nel corso della lisi di aderenze in ipocondrio destro.
In ogni caso, in assenza di anomalie anatomiche della attrice, la lesione iatrogena va attribuita alla imperizia del chirurgo operatore.
pagina 7 di 14 L'operatore, però, ha prontamente riconosciuto ed adeguatamente gestito la complicanza, mediante la conversione immediata ad intervento di colecistectomia per via laparotomica e l'ausilio di un chirurgo vascolare, che ha permesso di riparare la lesione della vena cava inferiore.
I CTU hanno concluso quindi per la sussistenza di un nesso causale tra la complicanza insorta durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico in esame ed i postumi presentati dall'esaminanda.
In particolare, a causa della condotta professionale dei Sanitari dell'
[...]
, l'attrice è stata sottoposta Controparte_2
ad un intervento chirurgico di colecistectomia in open e non in VLS come programmato.
Tuttavia, nel calcolare il danno biologico residuo dell'attrice, i CTU hanno considerato che, anche in assenza della complicanza, l'attrice avrebbe comunque presentato i postumi di un intervento di colecistectomia in VLS, cui sarebbero residuati degli esiti chirurgici morfo-cicatriziali con un consecutivo pregiudizio estetico-funzionale.
Il caso de quo va, pertanto, valutato come “danno differenziale”.
A causa della condotta dei Sanitari dell convenuta, l'esaminanda è stata CP_1
sottoposta ad un intervento chirurgico in open a seguito della vasta lacerazione della V.C.I. al di sotto della vena renale ed a riparazione con patch in Dacon, con conseguente marcata riduzione di calibro del suindicato vaso ed i peggiori esiti cicatriziali.
All'attrice è stato quindi riconosciuto un danno biologico differenziale risarcibile del 20%.
Non è stata riconosciuta alcuna componente per danno psichico, in quanto la prova di esso è fondata su di un unico certificato rilasciato dall'Ospedale Cannizzaro in pagina 8 di 14 data 15.11.2026 e non è stato prodotto alcun altro certificato che attesti un continuum del disturbo d'ansia dal 2016 alla data delle operazioni peritali e nessuna prescrizione di terapia farmacologica o di sedute di psicoterapia.
Questo Giudice ritiene di condividere gli esiti della CTU, in quanto chiari, esaustivi e ben argomentati e supportati bibliograficamente.
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IL DANNO RISARCIBILE
Il danno è stato dunque valutato in un periodo di n. 10 giorni di invalidità temporanea assoluta e n. 20 giorni di invalidità temporanea relativa al 50% ed in una percentuale di danno biologico permanente differenziale nella misura del 20%.
Tale danno, conformemente alla giurisprudenza dell'ufficio, va liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano considerando gli insegnamenti indicati recentemente dalla Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020 n.
25164, secondo cui: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata pagina 9 di 14 dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale.
Pertanto, tenuto conto che l'attrice al momento dell'evento aveva 52 anni, gli competono per danno biologico € 56.765,00 e per danno morale € 20.436,00.
A titolo di danno biologico temporaneo, va riconosciuta la somma di euro 2.300,00.
Si ritiene di poter riconoscere anche il danno morale, per l'impatto che la lesione patita ha avuto sulla vita della attrice, in ragione del disturbo d'ansia reattivo e della depressione dell'umore patiti in esito all'evento e certificati nella immediatezza dello stesso.
La convenuta va quindi condannata a pagare all'attrice: € 79.501,00 per danno biologico permanente (componente biologica / dinamico-relazionale e componente morale) e danno temporaneo.
§§§
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato
(Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo, ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Sul detto importo liquidato a titolo di danno biologico, trattandosi di pagina 10 di 14 crediti di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, una volta devalutato, alla stregua dei citati indici Istat, alla data di verificazione del fatto dannoso, con esclusione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale che, siccome successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, andrà devalutata con decorrenza dalla data della cessazione della invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. 20/6/1996, n.5680), sono dovuti, dalle dette date e fino a quella della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite,
17 febbraio 1995, n. 1712) e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I,
20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione,
«l'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura pagina 11 di 14 crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione» (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.). Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo
(danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282
c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez.
III, 14 dicembre 1991, n. 13508). Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione pagina 12 di 14 del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c. c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n.
83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. 111, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III 26 ottobre
1992, n. 11616).
§§§
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di
CTU restano definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna l convenuta a pagare a CP_1
parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di €
79.501,00, oltre devalutazione, rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
pagina 13 di 14 Così deciso in Catania, il 25 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14