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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 29 aprile 2025, ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1445/2022 R.G. promossa da
( nato in [...] Parte_1 C.F._1
l'11.11.1990 e residente a Roseto degli Abruzzi (Te) Lungomare Trieste n. 38, elettivamente domiciliato in Teramo via D'Annunzio 39 presso lo studio dell'Avv.
Francesca Borsa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro unipersonale (C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Martinsicuro (Te) via Firenze 23;
Resistente contumace
Oggetto: qualificazione – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza odierna.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 26.08.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, sorto per fatti concludenti fin dal 1.10.2019, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 1° livello ccnl applicato, con qualifica di manovale edile, 2) accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'illiceità della sospensione
1 del rapporto di lavoro, dal 13.03.2020 fino alle dimissioni per giusta causa - ovvero dalle diverse date accertate, e per l'effetto 3) condannare , TR
in persona del legale rappresentante pro tempore a versare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno contrattuale l'importo di euro 8.761,20 lordi o il diverso importo accertato e/o di giustizia;
in subordine alla n.3) 4) condannare TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore a versare al ricorrente
[...]
una somma a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e che viene in ogni caso prudenzialmente indicata nella misura di euro 4.380,60 lordi per tutte le ragioni di cui al ricorso in ogni caso, 5) condannare , in persona del legale rappresentante TR pro tempore a pagare al ricorrente un'ulteriore somma a titolo di differenze retributive, pari ad euro 63,60 lordi o la diversa somma maggiore o minore accertata per il periodo dal 1.10.2019 al 27.11.2019 nonché la somma di euro 3.244,89 lordi a titolo di TFR ovvero la maggiore o minore somma accertata o di giustizia - oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dal dovuto al saldo effettivo - con vittoria di spese di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dall'1.10.2019 al 13.03.2020, aveva lavorato alle dipendenze della resistente come manovale edile, fino a quando il rapporto era cessato il 3.03.2021 per sue dimissioni rese per giusta causa;
b) che il rapporto di lavoro si era svolto, dapprima, in assenza di regolarizzazione, intervenuta tra le parti soltanto a partire dal 27.11.2019, con la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – livello 1 ccnl applicato e qualifica di Manovale Edile (doc.3 ); Controparte_3
c) che, prima della regolarizzazione, su proposta del legale rappresentante della resistente, , egli aveva di fatto lavorato presso vari cantieri edili (Villa Parte_2
Rosa, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e occasionalmente, Montesilvano e
Pag. 2 di 8 Cologna Spiaggia), percependo la retribuzione di 60 euro al giorno, da lunedì a venerdì, con orario dalle 7,45 alle 17, con pausa alle 12 per circa 40 minuti;
d) che il rapporto di lavoro aveva continuato a svolgersi con le predette modalità anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato e che egli non aveva mai ricevuto le buste paga, eccetto una;
e) che egli aveva lavorato ininterrottamente fino al 13.03.2020, quando il titolare gli aveva detto di restare a casa, perché sarebbe stato chiamato per Parte_2
lavorare, “al bisogno” e che egli, tramite il sindacato di appartenenza, aveva saputo che la società resistente aveva presentato domanda per accedere al beneficio della cassa integrazione guadagni, a causa della pandemia da Covid-19, dal 12.03.2020 per un totale di 9 settimane (doc.5 – comunicazione del 26.03.2020);
f) che, tuttavia, egli non aveva mai ricevuto la comunicazione di messa in cassa integrazione a zero ore, con l'indicazione del relativo periodo e con la specifica delle ragioni tecnico/organizzative/produttive, né aveva ricevuto la retribuzione e che, quindi, si era presentato più volte al lavoro, presso i predetti cantieri, ma gli è stato detto da di tornare a casa, in quanto sarebbe stato chiamato “al Parte_2
bisogno”;
g) che, a questo punto, immaginando di essere stato licenziato ed avendo bisogno di lavorare, egli aveva cercato un'altra occupazione, ricollocandosi dal 6.06.2020 al
15.09.2020 e, in seguito, dal 1.09.2020 al 16.09.2020 e poi per altri brevi periodi, indicati nello storico lavorativo (doc.6);
h) che, presso i cantieri di Villa Rosa, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo,
Montesilvano e Cologna Spiaggia – tra quelli noti al ricorrente - la resistente aveva ripreso a lavorare a pieno ritmo, dalla fine del mese di giugno 2020 e che, soltanto dopo aver parlato con il sindacato di categoria Fillea ed aver compreso i suoi diritti, quindi dopo aver compreso che il rapporto di lavoro non era stato validamente sospeso, il ricorrente aveva messo a disposizione la prestazione di lavoro, con p.e.c. del sindacato di appartenenza del 30.07.2020 (doc.7a – p.e.c sindacato;
CP_4
Pag. 3 di 8 i) che egli non aveva mai ha ricevuto il pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto, oltre alle mensilità maturate dal 13.03.2020 fino al 3.03.2021 e che, per tali motivi, aveva messo in mora il datore di lavoro con p.e.c. del 5.10.2021.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La società benché ritualmente citata in giudizio, ha scelto di Controparte_1
rimanere contumace.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali del ricorrente e le prove testimoniali.
A seguito dell'assenza per congedo di maternità della scrivente Giudice, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per quanto di ragione.
1. É noto che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, il quale eventualmente eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova della corresponsione;
è altresì noto che tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la 13ª e la 14ª mensilità - che costituiscono una sorta di retribuzione differita - sia per la corresponsione del TFR, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro. (cfr., tra le tante, Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre
2009, n. 26985).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale svolta ha consentito di raggiungere la prova del fatto che il ricorrente ha lavorato come manovale edile alle dipendenze della resistente anche nel periodo precedente all'assunzione, cioè dall'1.10.2019 al 27.11.2019, osservando il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle 7.45 alle 17 con pausa alle 12 di circa 40 minuti.
Ed infatti, i testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è alcuna ragiona concreta di
Pag. 4 di 8 dubitare, hanno confermato: il periodo di lavoro, le mansioni svolte e l'orario osservato dal ricorrente (cfr. processi verbali delle udienze del 24.10.2023 e del 21.02.2024).
Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente all'accertamento e alla declaratoria del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di a tempo Controparte_1
pieno dall'1.10.2019 al 27.11.2019. Quanto al livello di inquadramento, al ricorrente va riconosciuto lo stesso livello in cui è stato formalmente inquadrato a seguito dell'assunzione (cfr. comunicazione in atti) e cioè il livello 1° CCNL edilizia e CP_3
industria.
Ed infatti, dalle declaratorie del CCNL risulta che appartengono a tale livello i “lavoratori addetti a semplici lavorazioni, come aiuto operai di livelli superiori ...” (art. 77, parte III^,
CCNL applicato). Trattasi in effetti delle mansioni svolte dal ricorrente anche nel periodo di lavoro irregolare (cfr. deposizioni testimoniali di cui ai processi verbali citati).
2. Passando ora alla quantificazione della somma spettante al ricorrente, quest'ultimo ha chiesto la corresponsione della somma di €.63,60 lordi. Osserva il Tribunale che i conteggi prodotti appaiono elaborati in maniera corretta e pertanto gli stessi possono essere recepiti e posti a base della decisione.
Va inoltre riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento del TFR maturato per tutto il periodo di lavoro, ossia dall'1.10.2019 al 31.03.2021; esso, secondo i conteggi di cui sopra, è pari alla somma di €.3.244,89 lordi.
3. Il ricorrente ha poi formulato la domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento della società datrice di lavoro, inadempimento consistito nell'illegittima sospensione del rapporto di lavoro sino alle sue dimissioni volontarie. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe rimasto illegittimamente sospeso, di fatto, a far data dal 13.03.2020 (durante il cd. lockdown) quando il (legale rappresentante dell'azienda resistente) gli avrebbe detto di rimanere Pt_2
a casa, perché lo avrebbe chiamato per lavorare “al bisogno”. Ha aggiunto il ricorrente che, nonostante la ripresa delle attività di cantiere a partire dal mese di giugno 2020, l'azienda non lo aveva comunque più chiamato per lavorare. In ordine alla quantificazione del
Pag. 5 di 8 danno, il ricorrente lo ha parametrato alla metà delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla messa in mora (30.07.2020) fino alle dimissioni (3.03.2021).
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Il ricorrente ha affermato – oltre che provato tramite lo storico lavorativo di cui al doc. n. 6
– che, a partire dal mese di giugno (precisamente dal 6.06.2020) egli ha svolto un altro lavoro, dapprima, nel settore della ristorazione sino al 16.09.2020 e poi come manovale edile, con successiva assunzione a tempo indeterminato dal 25.12.2020 (cfr. ancora doc. n.
6).
Ne deriva quindi che, con riferimento al periodo successivo al 6.06.2020 in poi, la domanda risarcitoria non può essere accolta difettando la prova del danno subito, sia in termini di danno-evento sia in termini di danno-conseguenza. Ed infatti, se da un lato il ricorrente ha affermato di aver subito un danno, dall'altro non ne ha fornito la prova. Il lavoratore, per vero, si è limitato ad asserire di aver svolto lavori precari dal 6.06.2020 e, fino a settembre 2020, non appartenenti al settore edilizio. Tuttavia, il medesimo non ha provato né la “precarietà” delle condizioni di lavoro né l'importo delle retribuzioni percepite. Diviene quindi impossibile accertare il danno lamentato, danno che, in astratto, potrebbe anche non sussistere affatto, qualora le retribuzioni percepite dai nuovi datori di lavoro siano state di importo superiore a quelle che il ricorrente avrebbe percepito dalla resistente.
L'unico profilo di danno provato dal lavoratore è quello derivante dall'illegittima sospensione del rapporto di lavoro da marzo 2020 al 6.06.2020, periodo in cui, come provato dalle testimonianze acquisite, il ricorrente è rimasto fermo, a disposizione dell'azienda “al bisogno” senza, tuttavia, essere stato mai chiamato. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto la c.i.g. né l'azienda ha fornito la prova del contrario, avendo scelto di rimanere contumace.
Dunque, va riconosciuto al ricorrente il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima sospensione del rapporto di lavoro dal 13.03.2020 al 6.06.2020; detto danno può
Pag. 6 di 8 parametrarsi alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire per i relativi mesi (marzo, aprile e maggio 2020) ed è quindi pari ad €.4.380,60 (€.1.460,2x3).
4. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Conseguentemente, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'accertamento e alla declaratoria del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Controparte_1
a tempo pieno dall'1.10.2019 al 27.11.2019, con conseguente inquadramento del
[...]
ricorrente nel livello 1° CCNL Edilizia e Industria, con qualifica di manovale edile. Per
l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.63,60 lordi a titolo di differenze retributive e la somma di €.3.244,89 lordi a titolo di T.F.R, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Va inoltre riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione del rapporto di lavoro e, per conseguenza, la società resistente va condannata al pagamento in suo favore della somma di €.4.380,60 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014
e s.m.e i., seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a TR tempo pieno dall'1.10.2019 al 31.03.2021 e, per l'effetto:
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.63,60 lordi per i titoli indicati in parte motiva e nei conteggi allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
Pag. 7 di 8 - condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.3.244,89 lordi a titolo di T.F.R, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per le causali indicati in parte motiva e condanna al TR
pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.4.380,60 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di TR
, delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1
€.2.860,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Borsa, dichiaratasi antistataria.
Teramo, 29 aprile 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 29 aprile 2025, ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1445/2022 R.G. promossa da
( nato in [...] Parte_1 C.F._1
l'11.11.1990 e residente a Roseto degli Abruzzi (Te) Lungomare Trieste n. 38, elettivamente domiciliato in Teramo via D'Annunzio 39 presso lo studio dell'Avv.
Francesca Borsa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro unipersonale (C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Martinsicuro (Te) via Firenze 23;
Resistente contumace
Oggetto: qualificazione – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza odierna.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 26.08.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, sorto per fatti concludenti fin dal 1.10.2019, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 1° livello ccnl applicato, con qualifica di manovale edile, 2) accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'illiceità della sospensione
1 del rapporto di lavoro, dal 13.03.2020 fino alle dimissioni per giusta causa - ovvero dalle diverse date accertate, e per l'effetto 3) condannare , TR
in persona del legale rappresentante pro tempore a versare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno contrattuale l'importo di euro 8.761,20 lordi o il diverso importo accertato e/o di giustizia;
in subordine alla n.3) 4) condannare TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore a versare al ricorrente
[...]
una somma a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e che viene in ogni caso prudenzialmente indicata nella misura di euro 4.380,60 lordi per tutte le ragioni di cui al ricorso in ogni caso, 5) condannare , in persona del legale rappresentante TR pro tempore a pagare al ricorrente un'ulteriore somma a titolo di differenze retributive, pari ad euro 63,60 lordi o la diversa somma maggiore o minore accertata per il periodo dal 1.10.2019 al 27.11.2019 nonché la somma di euro 3.244,89 lordi a titolo di TFR ovvero la maggiore o minore somma accertata o di giustizia - oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dal dovuto al saldo effettivo - con vittoria di spese di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dall'1.10.2019 al 13.03.2020, aveva lavorato alle dipendenze della resistente come manovale edile, fino a quando il rapporto era cessato il 3.03.2021 per sue dimissioni rese per giusta causa;
b) che il rapporto di lavoro si era svolto, dapprima, in assenza di regolarizzazione, intervenuta tra le parti soltanto a partire dal 27.11.2019, con la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – livello 1 ccnl applicato e qualifica di Manovale Edile (doc.3 ); Controparte_3
c) che, prima della regolarizzazione, su proposta del legale rappresentante della resistente, , egli aveva di fatto lavorato presso vari cantieri edili (Villa Parte_2
Rosa, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e occasionalmente, Montesilvano e
Pag. 2 di 8 Cologna Spiaggia), percependo la retribuzione di 60 euro al giorno, da lunedì a venerdì, con orario dalle 7,45 alle 17, con pausa alle 12 per circa 40 minuti;
d) che il rapporto di lavoro aveva continuato a svolgersi con le predette modalità anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato e che egli non aveva mai ricevuto le buste paga, eccetto una;
e) che egli aveva lavorato ininterrottamente fino al 13.03.2020, quando il titolare gli aveva detto di restare a casa, perché sarebbe stato chiamato per Parte_2
lavorare, “al bisogno” e che egli, tramite il sindacato di appartenenza, aveva saputo che la società resistente aveva presentato domanda per accedere al beneficio della cassa integrazione guadagni, a causa della pandemia da Covid-19, dal 12.03.2020 per un totale di 9 settimane (doc.5 – comunicazione del 26.03.2020);
f) che, tuttavia, egli non aveva mai ricevuto la comunicazione di messa in cassa integrazione a zero ore, con l'indicazione del relativo periodo e con la specifica delle ragioni tecnico/organizzative/produttive, né aveva ricevuto la retribuzione e che, quindi, si era presentato più volte al lavoro, presso i predetti cantieri, ma gli è stato detto da di tornare a casa, in quanto sarebbe stato chiamato “al Parte_2
bisogno”;
g) che, a questo punto, immaginando di essere stato licenziato ed avendo bisogno di lavorare, egli aveva cercato un'altra occupazione, ricollocandosi dal 6.06.2020 al
15.09.2020 e, in seguito, dal 1.09.2020 al 16.09.2020 e poi per altri brevi periodi, indicati nello storico lavorativo (doc.6);
h) che, presso i cantieri di Villa Rosa, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo,
Montesilvano e Cologna Spiaggia – tra quelli noti al ricorrente - la resistente aveva ripreso a lavorare a pieno ritmo, dalla fine del mese di giugno 2020 e che, soltanto dopo aver parlato con il sindacato di categoria Fillea ed aver compreso i suoi diritti, quindi dopo aver compreso che il rapporto di lavoro non era stato validamente sospeso, il ricorrente aveva messo a disposizione la prestazione di lavoro, con p.e.c. del sindacato di appartenenza del 30.07.2020 (doc.7a – p.e.c sindacato;
CP_4
Pag. 3 di 8 i) che egli non aveva mai ha ricevuto il pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto, oltre alle mensilità maturate dal 13.03.2020 fino al 3.03.2021 e che, per tali motivi, aveva messo in mora il datore di lavoro con p.e.c. del 5.10.2021.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La società benché ritualmente citata in giudizio, ha scelto di Controparte_1
rimanere contumace.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali del ricorrente e le prove testimoniali.
A seguito dell'assenza per congedo di maternità della scrivente Giudice, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per quanto di ragione.
1. É noto che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, il quale eventualmente eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova della corresponsione;
è altresì noto che tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la 13ª e la 14ª mensilità - che costituiscono una sorta di retribuzione differita - sia per la corresponsione del TFR, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro. (cfr., tra le tante, Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre
2009, n. 26985).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale svolta ha consentito di raggiungere la prova del fatto che il ricorrente ha lavorato come manovale edile alle dipendenze della resistente anche nel periodo precedente all'assunzione, cioè dall'1.10.2019 al 27.11.2019, osservando il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle 7.45 alle 17 con pausa alle 12 di circa 40 minuti.
Ed infatti, i testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è alcuna ragiona concreta di
Pag. 4 di 8 dubitare, hanno confermato: il periodo di lavoro, le mansioni svolte e l'orario osservato dal ricorrente (cfr. processi verbali delle udienze del 24.10.2023 e del 21.02.2024).
Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente all'accertamento e alla declaratoria del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di a tempo Controparte_1
pieno dall'1.10.2019 al 27.11.2019. Quanto al livello di inquadramento, al ricorrente va riconosciuto lo stesso livello in cui è stato formalmente inquadrato a seguito dell'assunzione (cfr. comunicazione in atti) e cioè il livello 1° CCNL edilizia e CP_3
industria.
Ed infatti, dalle declaratorie del CCNL risulta che appartengono a tale livello i “lavoratori addetti a semplici lavorazioni, come aiuto operai di livelli superiori ...” (art. 77, parte III^,
CCNL applicato). Trattasi in effetti delle mansioni svolte dal ricorrente anche nel periodo di lavoro irregolare (cfr. deposizioni testimoniali di cui ai processi verbali citati).
2. Passando ora alla quantificazione della somma spettante al ricorrente, quest'ultimo ha chiesto la corresponsione della somma di €.63,60 lordi. Osserva il Tribunale che i conteggi prodotti appaiono elaborati in maniera corretta e pertanto gli stessi possono essere recepiti e posti a base della decisione.
Va inoltre riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento del TFR maturato per tutto il periodo di lavoro, ossia dall'1.10.2019 al 31.03.2021; esso, secondo i conteggi di cui sopra, è pari alla somma di €.3.244,89 lordi.
3. Il ricorrente ha poi formulato la domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento della società datrice di lavoro, inadempimento consistito nell'illegittima sospensione del rapporto di lavoro sino alle sue dimissioni volontarie. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe rimasto illegittimamente sospeso, di fatto, a far data dal 13.03.2020 (durante il cd. lockdown) quando il (legale rappresentante dell'azienda resistente) gli avrebbe detto di rimanere Pt_2
a casa, perché lo avrebbe chiamato per lavorare “al bisogno”. Ha aggiunto il ricorrente che, nonostante la ripresa delle attività di cantiere a partire dal mese di giugno 2020, l'azienda non lo aveva comunque più chiamato per lavorare. In ordine alla quantificazione del
Pag. 5 di 8 danno, il ricorrente lo ha parametrato alla metà delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla messa in mora (30.07.2020) fino alle dimissioni (3.03.2021).
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Il ricorrente ha affermato – oltre che provato tramite lo storico lavorativo di cui al doc. n. 6
– che, a partire dal mese di giugno (precisamente dal 6.06.2020) egli ha svolto un altro lavoro, dapprima, nel settore della ristorazione sino al 16.09.2020 e poi come manovale edile, con successiva assunzione a tempo indeterminato dal 25.12.2020 (cfr. ancora doc. n.
6).
Ne deriva quindi che, con riferimento al periodo successivo al 6.06.2020 in poi, la domanda risarcitoria non può essere accolta difettando la prova del danno subito, sia in termini di danno-evento sia in termini di danno-conseguenza. Ed infatti, se da un lato il ricorrente ha affermato di aver subito un danno, dall'altro non ne ha fornito la prova. Il lavoratore, per vero, si è limitato ad asserire di aver svolto lavori precari dal 6.06.2020 e, fino a settembre 2020, non appartenenti al settore edilizio. Tuttavia, il medesimo non ha provato né la “precarietà” delle condizioni di lavoro né l'importo delle retribuzioni percepite. Diviene quindi impossibile accertare il danno lamentato, danno che, in astratto, potrebbe anche non sussistere affatto, qualora le retribuzioni percepite dai nuovi datori di lavoro siano state di importo superiore a quelle che il ricorrente avrebbe percepito dalla resistente.
L'unico profilo di danno provato dal lavoratore è quello derivante dall'illegittima sospensione del rapporto di lavoro da marzo 2020 al 6.06.2020, periodo in cui, come provato dalle testimonianze acquisite, il ricorrente è rimasto fermo, a disposizione dell'azienda “al bisogno” senza, tuttavia, essere stato mai chiamato. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto la c.i.g. né l'azienda ha fornito la prova del contrario, avendo scelto di rimanere contumace.
Dunque, va riconosciuto al ricorrente il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima sospensione del rapporto di lavoro dal 13.03.2020 al 6.06.2020; detto danno può
Pag. 6 di 8 parametrarsi alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire per i relativi mesi (marzo, aprile e maggio 2020) ed è quindi pari ad €.4.380,60 (€.1.460,2x3).
4. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Conseguentemente, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'accertamento e alla declaratoria del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Controparte_1
a tempo pieno dall'1.10.2019 al 27.11.2019, con conseguente inquadramento del
[...]
ricorrente nel livello 1° CCNL Edilizia e Industria, con qualifica di manovale edile. Per
l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.63,60 lordi a titolo di differenze retributive e la somma di €.3.244,89 lordi a titolo di T.F.R, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Va inoltre riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione del rapporto di lavoro e, per conseguenza, la società resistente va condannata al pagamento in suo favore della somma di €.4.380,60 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014
e s.m.e i., seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a TR tempo pieno dall'1.10.2019 al 31.03.2021 e, per l'effetto:
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.63,60 lordi per i titoli indicati in parte motiva e nei conteggi allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
Pag. 7 di 8 - condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.3.244,89 lordi a titolo di T.F.R, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per le causali indicati in parte motiva e condanna al TR
pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.4.380,60 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di TR
, delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1
€.2.860,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Borsa, dichiaratasi antistataria.
Teramo, 29 aprile 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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