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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 06/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3739/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 31.7.2024 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data la
Ricorrente_1 Difensore_1sig.ra , tecnicamente assistita dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatale il 10.7.2024, limitatamente ai carichi nascenti dalle cartelle:
1) n. 296 2022 0008660735 000, relativa a TARES dell'anno 2013, indicata come notificata il 17.11.2022; 2) n. 296 2022 0016271771 000, relativa a IMU dell'anno 2013, indicata come notificata il
16.5.2022;
3) n. 296 2011 0087991756 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011 , indicata come notificata il 27.4.2012;
4) n. 296 2013 0035178537 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2012, indicata come notificata il 7.6.2013;
e dall'avviso di accertamento esecutivo n. 308, relativo a TASI dell'anno 2015, indicato come notificato l'8.3.2021; per un importo complessivo che non si è curata di indicare.
L'agente della riscossione si è costituito in giudizio l'1.4.2025, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fissata per il 6.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente giorno 29.9 la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La memoria illustrativa della ricorrente è tardiva rispetto al termine di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, per cui di essa non si tiene conto.
Nel ricorso si eccepisce la mancata notificazione dei titoli di cui sopra e, comunque,
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti da essi portati, riconoscendosi così implicitamente il mancato assolvimento dei relativi obblighi tributari.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha prodotto la prova della notificazione delle cartelle nn. 296 2022 0008660735 000 e 296 2022
0016271771 000, sicchè i rilievi della ricorrente sono infondati e vanno rigettati.
Inammissibile sono, invece, quelli relativi all'avviso di accertamento esecutivo n. 308, atteso che, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del succitato decreto legislativo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti del Comune di Santa Flavia, soggetto che ha emesso l'atto presupposto a quello qui impugnato.
Fondati sono, al contrario, soltanto i rilievi rivolti alle cartelle nn. 296 2011 0087991756
000 e 296 2013 0035178537 000, in quanto l'agente della riscossione non ha prodotto le precedenti intimazioni n. 29620179026043246/000 (asseritamente notificata il 29.1.2018)
e n. 29320229009156255/000 (asseritamente notificata il 24.8.2022), che avrebbero interrotto l'eccepita prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, accolto soltanto con riferimento a queste due cartelle di pagamento, i cui importi vanno espunti dal totale dell'intimazione impugnata, che resta valida per tutto il resto.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei soli limiti di cui in motivazione, annullando in parte qua
l'intimazione impugnata, e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 06/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3739/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 31.7.2024 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data la
Ricorrente_1 Difensore_1sig.ra , tecnicamente assistita dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatale il 10.7.2024, limitatamente ai carichi nascenti dalle cartelle:
1) n. 296 2022 0008660735 000, relativa a TARES dell'anno 2013, indicata come notificata il 17.11.2022; 2) n. 296 2022 0016271771 000, relativa a IMU dell'anno 2013, indicata come notificata il
16.5.2022;
3) n. 296 2011 0087991756 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011 , indicata come notificata il 27.4.2012;
4) n. 296 2013 0035178537 000, relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2012, indicata come notificata il 7.6.2013;
e dall'avviso di accertamento esecutivo n. 308, relativo a TASI dell'anno 2015, indicato come notificato l'8.3.2021; per un importo complessivo che non si è curata di indicare.
L'agente della riscossione si è costituito in giudizio l'1.4.2025, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fissata per il 6.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente giorno 29.9 la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La memoria illustrativa della ricorrente è tardiva rispetto al termine di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, per cui di essa non si tiene conto.
Nel ricorso si eccepisce la mancata notificazione dei titoli di cui sopra e, comunque,
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti da essi portati, riconoscendosi così implicitamente il mancato assolvimento dei relativi obblighi tributari.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha prodotto la prova della notificazione delle cartelle nn. 296 2022 0008660735 000 e 296 2022
0016271771 000, sicchè i rilievi della ricorrente sono infondati e vanno rigettati.
Inammissibile sono, invece, quelli relativi all'avviso di accertamento esecutivo n. 308, atteso che, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del succitato decreto legislativo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti del Comune di Santa Flavia, soggetto che ha emesso l'atto presupposto a quello qui impugnato.
Fondati sono, al contrario, soltanto i rilievi rivolti alle cartelle nn. 296 2011 0087991756
000 e 296 2013 0035178537 000, in quanto l'agente della riscossione non ha prodotto le precedenti intimazioni n. 29620179026043246/000 (asseritamente notificata il 29.1.2018)
e n. 29320229009156255/000 (asseritamente notificata il 24.8.2022), che avrebbero interrotto l'eccepita prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, accolto soltanto con riferimento a queste due cartelle di pagamento, i cui importi vanno espunti dal totale dell'intimazione impugnata, che resta valida per tutto il resto.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei soli limiti di cui in motivazione, annullando in parte qua
l'intimazione impugnata, e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico