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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, sezione seconda civile, nella persona del Giudice dott.ssa Tania
Vettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 1722/2022, promossa con atto di citazione del 28.02.2022
da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'avv. Luigi Antonio Maschio ( , in Conegliano (TV), Email_1
Viale Carducci n. 27, il quale lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), contumace P_ C.F._2
- parte convenuta -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità, per i motivi e i titoli tutti di cui in narrativa,
della OR , in arte nella provocazione del danno per cui è P_ Persona_1
causa, condannarsi la stessa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., a risarcire al
concludente tutti i danni sopra descritti e quantificati subiti in relazione ai fatti descritti in
premesse pari al totale deprezzamento dell'opera, del valore di € 38.000,00, e/o, in mero subordine, minore valore dell'opera danneggiata, nella somma che risulterà di giustizia alla luce dell'espletanda
istruttoria, oltre a quelle poste di danno ulteriori che dovessero emergere dalla istruttoria in
aggiunta a quelle indicate in parte narrativa, con maggiorazione compensativa della svalutazione
monetaria e interessi di legge sul capitale rivalutato, dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di
spese e di onorari di causa.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.02.2022, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
sig.ra al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità della stessa P_
per i danni arrecati ad una lampada in vetro di proprietà dell'attore realizzata dall'artista e ottenere la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, CP_2
quantificati in € 38.000,00=, pari al totale deprezzamento dell'opera, e/o in via subordinata,
nel minore valore dell'opera danneggiata.
Dopo aver precisato che l'opera, denominata “Moon Light”, consisteva in “un lume in
acciaio corten dell'altezza di circa 180 cm con testina in vetro di Murano di colore bianco”, a fondamento della domanda risarcitoria, ha riferito che l'opera era stata danneggiata in data 07.08.2020 allorquando la convenuta, nel corso di una visita presso la propria abitazione, ballando aveva urtato la predetta opera facendola cadere al suolo e danneggiandola irrimediabilmente.
L'attore ha, poi, sottolineato l'impossibilità, anche in caso di riparazione, di riportare l'opera all'integrità originaria , come comprovato anche dall'allegata documentazione fotografica.
Ha lamentato, altresì, che la sig.ra , nonostante le proprie reiterate Persona_2
profferte verbali di provvedere al risarcimento del danno patito, non aveva poi dato seguito ad alcun pagamento.
Lo stesso invito alla procedura di negoziazione assistita non aveva avuto alcun riscontro determinando la necessità di adire la via giudiziaria.
*** Dichiarata la contumacia della convenuta e depositate le memorie di cui all'art. 183,
comma VI, c.p.c. , la causa è stata istruita con l'espletamento di prova orale.
All'ultima udienza è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
L'istruttoria orale espletata ha confermato che la sig.ra in data 07.08.2020 Persona_2
nel corso di una visita presso l'abitazione del sig. in Venezia danzando Parte_1
urtava l'opera realizzata dall'artista facendola cadere a terra e CP_2
danneggiandola irreparabilmente.
La teste , escussa all'udienza del 9 gennaio 2024 sulla dinamica Testimone_1
dell'evento, ha riferito che, al momento dell'incidente, si trovava in una stanza attigua a quella in cui vi era la sig.ra quando, sentito un gran rumore, si affacciava Persona_2
unitamente alla moglie del sig. sull'altra stanza e vedeva “l'opera per terra con la Pt_1
testa staccata”. La medesima teste ha, poi, precisato di ricordarsi di aver visto una ragazza di cui non sapeva il nome, poi, indicatale come una trapper (cantante), affermare “che era
stata colpa sua e si stava scusando e che avrebbe rimborsato il danno”. La stessa teste ha poi riconosciuto le fotografie della statua danneggiata ed ha confermato che il suo prezzo di listino in galleria era di Euro 38.000,00=.
Sempre all'udienza del 9 gennaio 2024 veniva, altresì, escussa la teste di Tes_2
professione restauratrice, la quale confermava l'impossibilità di restaurare l'opera a causa del materiale con cui è stata realizzata.
La teste moglie del sig. (in separazione dei beni), Testimone_3 Parte_1
anch'ella sentita all'udienza del 09.01.2024, ha confermato quanto dichiarato dalla precedente teste segnalando che si trovava nella stanza di fianco a quella Testimone_1
in cui è avvenuto l'incidente, di aver sentito un rumore, di essere accorsa nel salone e di aver visto l'opera a terra, confermando che “si era staccata la testina alla base” nonché di aver visto “una ragazza che non conosceva scusarsi e che avrebbe risarcito tutto” ed, ancora, che suo figlio le aveva mostrato dei messaggi scambiati con quest'ultima anche sul valore dell'opera e che “era tutto tranquillo anche mio figlio mi aveva detto che la ragazza lavorava e
aveva la possibilità di pagare”.
Sentito, poi, per l'appunto il figlio, sig. all'udienza del 09.01.2024 Persona_3
confermava che era presente all'evento e di aver visto la sig.ra ballare ed Persona_2
urtare l'opera che cadeva a terra, di aver scambiato dei messaggi con quest'ultima fino a quando lei non aveva bloccato il suo contatto telefonico.
Se da un lato le testimonianze dei testi assunti in data 09.01.2024 hanno confermato la dinamica dell'incidente, preme sottolineare che il valore dell'opera di Euro 38.000,00= ha trovato piena prova nella testimonianza, oltre che della sig.ra anche in Testimone_1
quella del sig. , di professione gallerista il quale, escusso in qualità di Testimone_4
testimone in data 21.03.2024, ha dichiarato di conoscere bene l'opera danneggiata e di aver redatto la relazione sulla medesima prodotta in giudizio. Il teste ha confermato il valore della stessa precisando che “l'opera, dopo la rottura, non è più riparabile sia perché occorrerebbe
trovare un vetraio e ci vorrebbe l'avallo della tenuto anche conto che l'artista è deceduto. CP_3
Anche riparata l'opera, come tutte le opere d'arte, avrebbe un valore sostanzialmente azzerato”.
Pertanto, alla luce delle risultanze testimoniali assunte risulta pacifico che il danneggiamento dell'opera “Moon Light” è stato causato dalla sig.ra in Persona_2
data 07.08.2020, la quale, invitata nell'abitazione del sig. nel corso di un Parte_1
ballo urtava la predetta opera facendola cadere a terra e danneggiandola irrimediabilmente.
Sempre dall'esame dei testi escussi risulta parimenti provato che la sig.ra , Persona_2
a seguito del danneggiamento, si scusava e dichiarava che avrebbe provveduto a risarcire il danno causato.
Anche per quanto attiene al risarcimento, risulta provato il valore di € 38.000,00=
dell'opera prima che venisse danneggiata alla luce della perizia e della testimonianza particolarmente qualificata del sig. , nonché dalla teste Testimone_4 Testimone_1
precedentemente escussa.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento promossa dal patrocinio di parte attrice nell'ambito del 2043 c.c. tale inquadramento risulta corretto. E', infatti, innegabile che la condotta posta in essere dalla sig.ra abbia colposamente provocato il Persona_2 danno ingiusto del danneggiamento dell'opera, e, quindi, nella violazione del principio generale del “neminem ledere” ovvero non arrecare danno ad altri. Il fatto ed il nesso causale risultano ampiamente provati, tenuto conto, altresì, che la condotta posta in essere dalla è stata la “condicio sine qua non” senza cui il danno non si sarebbe Persona_2
potuto verificare, nonché tenuto conto, altresì, che la stessa aveva riconosciuto di essere stata l'autrice del medesimo scusandosi più volte, nonché la sua intenzione di risarcirlo,
salvo poi non adempiere in alcun modo neppure parziale alla riparazione del danno causato.
La convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di € 38.000, sulla quale andranno poi computati interessi e rivalutazione come da dispositivo (sui criteri applicabili v. ad es. Cass. n. 9950/2017).
Attesi gli esiti della presente controversia, che vede la soccombenza della parte convenuta contumace, va disposta la condanna a quest'ultima delle spese di lite.
PQM
Definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1722/2022, promossa dal sig. Pt_1
nei confronti della sig.ra ogni diversa domanda ed eccezione
[...] P_
rigettata:
- in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 P_
, condanna quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno, la pagamento della
[...]
somma di € 38.000,00=, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 7.08.2020 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da parte P_
attrice, liquidate in € 4.300,00= per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge oltre al rimborso del contributo unificato di € 518,00= e della marca da bollo di € 27,00=.
Venezia, li 17.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore