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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RA UL Presidente dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera dr.ssa TI LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1118/2025, promossa in grado d'appello da
, in qualità di titolare dell'impresa individuale VI & LEGNO Parte_1 di VI MA IL (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NT NN TE;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ARIA Controparte_1 C.F._3
AL ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 2527/2024 pubblicata il
15/10/2024; materia: appalto.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 16 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 2527/2024, resa dal Tribunale di Monza in data 15.10.2024, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna statuizione così giudicare: nel merito: In via principale: accertato che la ditta VI & Legno ha eseguito le opere elencate nel conteggio lavori prodotto sub doc. 1 fascicolo di primo grado, condannare la signora al Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 154.125,00 (per effetto di compensazione con la somma dovuta di € 3.200,00) oltre Iva, o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato l'incremento di valore dell'immobile di proprietà della convenuta per effetto delle opere tutte poste in essere dalla ditta VI & Legno ed il conseguente ingiustificato arricchimento della sig.ra condannare la medesima ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore dell' appellante Controparte_1 dell'importo di € 154.125,00 (per effetto di compensazione con la somma dovuta di € 3.200,00) oltre Iva, o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione dei capitoli prova così come dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. e di CTU volta a confermare che i lavori esposti nel conteggio di cui al doc. 1 fascicolo di primo grado, corrispondono a quanto effettivamente realizzato da VI & Legno e che i prezzi esposti (anche per quantità e qualità dei materiali) sono in linea con quelli di mercato. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza 2527/24 del Tribunale di Monza in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di appello. IN VIA ISTRUTTORIA: al solo fine di non incorrere in eventuali decadenze, si reiterano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado: Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che ho suggerito al Sig. ed alla Sig.ra di utilizzare la Parte_1 Controparte_1 causale contributo spese familiari per i bonifici che la seconda avrebbe effettuato a favore del primo per i lavori eseguiti dal Sig. VI presso l'immobile di proprietà della Sig.ra in CP_1 Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29 in cui anche il Sig. VI viveva – bonifici che mi vengono mostrati (doc. 11 + doc. 23) - per evitare che l'Agenzia delle Entrate contestasse la veridicità di fatture emesse dal Sig. VI nei confronti della propria convivente Sig.ra CP_1 si indica quale testimone il Dott. con studio in Monza (MB), Via Dante Testimone_1 Alighieri n. 2.
2) vero che ho eseguito la rimozione dei vecchi manufatti in ferro, la fornitura e l'installazione delle nuove opere in ferro, ad esempio saracinesche e portoni, per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Don Davide Colli Controparte_1 27/29 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento dei lavori eseguiti, come risulta dai CP_1 documenti che mi vengono mostrati (doc. 14 + doc. 24); si indica quale testimone il Sig. di SS (MB), Piazza Angelo Genola Testimone_2
Arosio (CO) n. 32.
pagina 2 di 16 3) Vero che ho eseguito le opere indicate nei documenti che mi vengono mostrati (doc. 18 + docc. 25 e 26) per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Controparte_1 Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali CP_1 opere, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 27); vero in particolare che ho eseguito le opere contrassegnate con i nn. 2, 3, 4, 5, 19, 22, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 86, 104, 109, 110, 120 del conteggio lavori che mi viene mostrato (doc. 1 di ctp);
4) vero che durante l'esecuzione dei lavori ero assistito da un mio aiutante e che a mia volta ho prestato assistenza, insieme al mio aiutante, all'idraulico ed all'elettricista; si indica quale testimone il Sig. di ME (LC), Via G. Pascoli n.
9. Tes_3
5) Vero che ho eseguito le opere indicate nei documenti che mi vengono mostrati (docc. 15 e 16) per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Controparte_1 Via Don Davide Colli 27/29, nel quale ho operato quale impresa edile dopo il Sig. Tes_3 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali opere, come risulta dai documenti CP_1 che mi vengono mostrati (doc. 28); vero in particolare che ho eseguito anche i trasporti in discarica di vecchi manufatti, arredi e materiali di risulta, il trasporto ai piani di nuovi arredi e manufatti;
si indica quale testimone il Sig. c/o Grittedil 3000 S.r.l., Via Monte Misma n. Testimone_4 55, Calcinate (BG). 6) Vero che gli importi esposti per la fornitura dei materiali alle voci 6, 8, 10, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 53, 55, 56, 90, 91 del conteggio lavori che mi viene mostrato (doc. 1 ctp) e nelle fatture che mi vengono mostrate (doc. 2 di ctp) sono superiori rispetto a quelli di mercato ed indicati anche nel preventivo che ho redatto per il Sig. il 07/12/2018, che mi viene Parte_1 mostrato (doc. 29); si indica quale teste il Geom. presso Coverd S.r.l., con sede in Verderio (LC), Via Tes_5 Leonardo Da Vinci loc. ex Superiore n. 34.
7) Vero che a tutto il perimetro della boiserie eseguita presso l'immobile di proprietà della Sig.ra in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, manca la rifinitura finale nelle Controparte_1 diverse sagomature, adattamenti e nicchie e che la parte in bagno è rovinata a causa di infiltrazioni dal box doccia, come si evince dalle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 13 e doc. 30)
8) Vero che le porte dell'appartamento di proprietà della Sig.ra in Triuggio, Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 si trovano nello stato raffigurato nelle fotografie che mi vengono mostrate, cioè prive di maniglie, serrature e verniciatura (doc. 12 + e doc. 31);
9) Vero che una porta delle scale è stata lasciata esposta alle intemperie, si è imbarcata ed è divenuta inutilizzabile;
che una seconda porta delle scale è stata rimossa;
che la terza porta delle scale è ancora da verniciare;
che la porta che collega il laboratorio alla scala interna è stata inchiodata, come si vede nelle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 31)
10) Vero che le 5 porte montate nell'appartamento di proprietà della Sig.ra sono del CP_1 modello PORTA DA INTERNO BATTENTE "NN" 80X210 REVERSIBILE, in vendita presso l'esercizio commerciale Bricoman al prezzo di euro 139,00, come si vede dal documento che mi viene mostrato (doc. 31);
11) Vero che nell'estate 2022 ho aiutato la Sig.ra a montare le 4 porte mancanti all'interno CP_1 della mansarda nel suo immobile sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29; si indicano quali testimoni il Sig. di Peregallo di Lesmo, Via Italia n. 33 e la Testimone_6 Sig.ra residente in [...] sui capitoli da 7 a 10. Testimone_7
pagina 3 di 16 12) Vero che ho realizzato, montato e dipinto le griglie alle finestre del magazzino dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho Controparte_1 aiutato la Sig.ra a verniciare in ferro micaceo gli elementi in ferro dell'immobile; CP_1 si indica quale testimone il Sig. residente in [...]. Testimone_8
13) Vero che tutti i lavori di verniciatura (di elementi di arredo, pareti, soffitti) eseguiti durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 sono stati effettuati dalla Sig.ra con il mio aiuto;
Controparte_1 si indicano quali testimoni la Sig.ra ed il Sig. residenti in [...].
14) Vero che ho realizzato ed eseguito il montaggio di controtelai, serramenti, finestre e infissi durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Controparte_1 Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali CP_1 opere, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 32); si indica quale testimone il Sig. presso Cassanmagnago S.n.c., con Testimone_11 sede in Macherio (MI), Via Sentiero delle Valli n. 5.
15) Vero che ho eseguito tutti i lavori di creazione impianto idraulico, fornitura e installazione mobili bagni, vasi, docce, vasche, lavelli, caloriferi durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho Controparte_1 ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali opere, come risulta dai documenti che mi CP_1 vengono mostrati (doc. 17 + docc. 33 e 34 a);
16) Vero che il box doccia nel bagno dell'appartamento di proprietà della Sig.ra Controparte_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 è stato siliconato dal suo compagno Parte_1 e da tale box doccia è filtrata dell'acqua, come si evince dalla fotografia che mi viene mostrata (doc. 13); si indica quale testimone il Sig. di CO OM (LC), Via XXV Aprile Tes_12 n. 1.
17) Vero che il battiscopa del locale lavanderia nell'immobile di proprietà della Sig.ra CP_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 era stato montato solo per la metà del
[...] perimetro, mentre nell'appartamento risultava assente sotto i fancoil, come risulta dalle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 35)
18) Vero che nell'autunno 2022 ho aiutato la Sig.ra ad ultimare la posa del Controparte_1 battiscopa di cui al capitolo precedente ed ho altresì effettuato la stuccatura, levigatura e verniciatura del parquet in mansarda e la posa dello zoccolino;
si indica quale testimone il Sig. di Monza, Via Lecco n. 164. Tes_13
19) Vero che durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra Controparte_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 ho ultimato l'esecuzione dell'impianto elettrico e il montaggio dei lampadari e ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali lavori e dei CP_1 materiali che ho acquistato, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 47); si indica quale testimone il Sig. di IA (MB), Via Garibaldi n.
2. Testimone_14
20) Vero che nel novembre 2022 ho completato la realizzazione della scala che porta alla mansarda dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Don Controparte_1 Davide Colli 27/29, che era rimasta incompiuta e che ho ricevuto dalla Sig.ra il CP_1 pagamento di tali lavori, come da documento che mi viene mostrato (doc. 48); si indica quale testimone il Sig. di ASKA FALEGNAMERIA, con sede in Tes_15 Concorezzo (MB), Via Don Lorenzo Milani n. 4.
pagina 4 di 16 21) Vero che ho eseguito la realizzazione del giardino dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29 ed ho ricevuto dalla Sig.ra Controparte_1 il pagamento di tali lavori, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 49); CP_1 si indica quale testimone il Sig. di AT (LC), Via Edison n.
5. Testimone_16
22) Vero che ho eseguito il taglio della siepe dell'immobile di proprietà della Sig.ra CP_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29, in cambio dell'utilizzo di un posto auto
[...] concessomi dalla Sig.ra Controparte_1 si indica quale testimone il Sig. , residente in [...] 23.
23) Vero che la Sig.ra ha eseguito la stuccatura e verniciatura delle pareti esterne Controparte_1 dell'immobile sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29; si indicano quali testimoni il Sig. e la Sig.ra , residenti in [...].
24) Vero che nell'estate 2022 ho aiutato la Sig.ra a rivestire il tubo esalazione cucina ed il CP_1 tubo camino dell'immobile di sua proprietà sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, che erano stati lasciati incompleti, come si evince dalle fotografie che si producono sub doc. 50; si indica quale testimone il Sig. di Peregallo di Lesmo, Via Italia n. 33 Testimone_6
25) Vero che nel 2018/2019 ho svolto l'incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 ed ho ricevuto il pagamento di tali attività da parte della Sig.ra come da doc. 9 e doc. 51 che mi vengono mostrati;
CP_1 si indica quale testimone il Geom. di SS, Via Piermarini n. 40. Tes_19 26) Vero che nel 2020/2021 ho svolto l'incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 ed ho ricevuto il pagamento di tali attività da parte della Sig.ra come da doc. 10 e docc. 52 e 53 che mi vengono mostrati;
CP_1 si indica quale testimone l'Ing. di Monza, Via Parini 7. Tes_20 Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sui seguenti capitoli di prova: 27) Vero che la Sig.ra ha pagato 24 mesi di affitto, da settembre 2017 ad agosto Controparte_1 2019, per un totale di euro 12.000,00, dell'immobile sito in Triuggio, Via dei Tigli n. 26 concesso in locazione al Sig. e di proprietà del Sig. in parte Parte_1 Persona_1 mediante bonifico bancario del 31/08/2017 di euro 7.200,00 ed in parte mediante denaro contante per complessivi euro 4.800 nel mese di settembre 2017, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 3); si indica anche quale testimone il locatore Sig. c/o Via Pontaccio 9, Persona_1 Per_2 Milano.
28) Vero che ho scritto l'appunto che mi viene mostrato (doc. 57) come promemoria del fatto che la Sig.ra ha pagato 24 mesi di affitto, da settembre 2017 ad agosto 2019, Controparte_1 dell'appartamento da me condotto in locazione in Triuggio, Via dei Tigli 26;
29) Vero che in data 06/11/2017 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 500,00 al Controparte_1 grafico per la creazione del logo dell'impresa individuale VI & Legno, come Controparte_2 risulta dal documento che mi viene mostrato (doc. 4);
30) Vero che in data 19/01/2018 la Sig.ra mi ha consegnato la somma di euro Controparte_1
3.000,00 per l'acquisto di un furgone necessario per la mia attività lavorativa, come risulta dal documento che mi viene mostrato (doc. 5);
pagina 5 di 16 31) Vero che il 24-25/07/2018 la Sig.ra mi ha consegnato la somma complessiva di Controparte_1 euro 3.950,00 per l'acquisto del veicolo AUDI TT targato CH820PL, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 6 + 59).
32) Vero che l'11/01/2019 ho incassato l'assegno bancario n. 0257457843 di euro 5.000,00 che aveva emesso a mio favore la Sig.ra come risulta dai documenti che mi Controparte_1 vengono mostrati (doc. 21 e doc. 61); In caso di negazione da parte del Sig. VI della circostanza sopra capitolata, si chiede che sia ordinata all'attore l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'estratto conto del mese di gennaio 2019 del conto corrente n. 08440 33270 000000084786 intestato al Sig. Parte_1
e del conto corrente n. 08440 33270 000000286234 intestato a VI & Legno di
[...] [...]
ed accesi presso la Banca BCC di Carate Brianza, filiale di SS, al fine di Parte_1 confermare l'incasso dell'assegno bancario n. 0257457843 del 10/01/2019 di euro 5.000,00 versato dalla Sig.ra Controparte_1
33) Vero che il 16/05/2019 la Sig.ra ha pagato con assegno n. 0257457848 la Controparte_1 somma di euro 5.984,00 a favore del Notaio di Monza, per il Testimone_21 pagamento dell'atto rep. 28181, cioè della compravendita dalla società Parquetmania S.r.l. a favore del Sig. dello showroom sito in SS, come risulta dal documento che Parte_1 mi viene mostrato (doc. 22 + doc. 62) si indica anche quale testimone il Notaio Dott.ssa con studio in Testimone_21 Monza, Corso Milano 46.
34) Vero che il 29/07/2019 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 940,00 per Controparte_1 l'acquisto di un tavolo da falegname a mio favore presso il negozio La Maggiolina – Il Petalo Antichità di IL IN di Besana in Brianza (MB), come risulta dal documento che mi viene mostrato (doc. 63);
35) Vero che il 14/06/2019 la Sig.ra ha effettuato tramite bonifico il pagamento Controparte_1 della somma di euro 66,22 a favore di Enel e di euro 115,90 a favore di Enerxenia S.p.a. per la corrente ed il gas dell'appartamento di Triuggio, Viale di Tigli n. 26 da me condotto in locazione, come da estratto conto che mi viene mostrato (doc. 64)
36) Vero che il 20/12/2019 la Sig.ra ha effettuato tramite bonifico il pagamento Controparte_1 della somma di euro 573,76 a favore del commercialista per l'apertura Controparte_3 dell'Associazione Culturale Fox Studio, che utilizzava il mio show room di SS, come da estratto conto che mi viene mostrato (doc. 64);
37) Vero che il 19/09/2020 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 242,91 Controparte_1 all'esercizio commerciale DF Sport Specialist di Sirtori per l'acquisto di una bicicletta a mio favore, come risulta dal doc. 65 che mi viene mostrato;
38) Vero che il 16/03/2020 la Sig.ra ha pagato la TARI arretrata degli anni 2016, Controparte_1 2018 e 2019 relativa all'appartamento sito Triuggio, Via dei Tigli n. 26 da me condotto in locazione, per un totale di euro 319,00, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (docc. 66 e 67); 39) Vero che il 30/09/2020, 31/12/2020, 25/10/2021 e 30/09/2022 la Sig.ra ha Controparte_1 pagato la TARI I semestre 2020, II semestre 2020, la quota annuale 2021 e I semestre 2022 relativa all'intero immobile sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, per un totale di euro 873,00, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 66, doc. 68, 69 e doc. 70); 40) Vero che in data 19/11/2021 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 106,00 Controparte_1 tramite bonifico a favore dello studio Bonasera e Ventimiglia per le pratiche di chiusura dell'associazione culturale Fox Studio, come da documento che mi viene mostrato (doc. 68);
pagina 6 di 16 41) Vero che in data 19/11/2021 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 795,54 Controparte_1 tramite bonifico a favore del per le spese condominiali Controparte_4 del mio ex show room di SS, come da documento che mi viene mostrato (doc. 68);
42) Vero che la Sig.ra ha pagato tutte le vacanze che abbiamo trascorso insieme Controparte_1 dal 2018 al 2022, comprese spese di agenzia, trasporto e spese sostenute durante i soggiorni: le vacanze in America del giugno 2018, le vacanze in Antigua del marzo 2019, le vacanze in Islanda del febbraio 2022, oltre alle vacanze a Montegrotto del febbraio 2018, le vacanze in Sicilia e a dell'agosto/settembre 2018, le vacanze all'Aprica dell'ottobre 2018, le Pt_2 vacanze a Rimini del maggio 2019, le vacanze all'Aprica e a dell'agosto/settembre Pt_2 2019, le vacanze all'Aprica del gennaio 2020 e quelle a Montegrotto del febbraio 2020, le vacanze a dell'ottobre 2021; Pt_2
43) Vero in particolare che la Sig.ra ha versato all'Agenzia viaggi Pacini Viaggi Controparte_1 S.a.s. la somma complessiva di euro 4.000,00 a febbraio/marzo 2019 per il pagamento della vacanza che abbiamo trascorso insieme ad Antigua ed ha acquistato divisa estera per un controvalore di 898,47 euro spesi durante il nostro soggiorno, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 64 e doc. 71);
44) Vero che la Sig.ra ha versato all'Agenzia di viaggi la Controparte_1 Controparte_5 somma complessiva di euro 4.640,00 a gennaio/febbraio 2022 per il pagamento della vacanza che abbiamo trascorso insieme in Islanda, che ha pagato la somma di euro 564,00 presso il negozio Sport Specialist di Sirtori per l'acquisto del mio abbigliamento da neve ed ha sostenuto le spese durante il nostro soggiorno per complessivi euro 631,00 pagati tramite carta di credito, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 69, doc. 72 e doc. 73) e vero che ho contribuito a tali spese solo in minima parte;
45) Vero che la Sig.ra ha pagato e sostenuto le spese delle vacanze trascorse Controparte_1 insieme a e all'Aprica nel 2018, 2019 e 2021, tra cui quelle che mi vengono mostrate Pt_2 (docc. 74, 75 e 76);
46) Vero che la Sig.ra ha pagato integralmente la somma complessiva di euro Controparte_1 665,00 per il corso di tango al quale ci siamo iscritti nel 2019 presso l'associazione sportiva Koreos Academy di Monza, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 77); 47) Vero che la Sig.ra ha pagato integralmente la somma complessiva di euro Controparte_1 1.206,00 per le sedute di psicoterapia di coppia che abbiamo fatto presso la Dott.ssa
[...]
di Monza nel 2021/2022, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 78); Per_3
48) Vero che la Sig.ra ha provveduto durante la nostra relazione all'acquisto di Controparte_1 capi di abbigliamento, profumi, scarpe, guanti e casco moto per me, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 79);
49) Vero che la Sig.ra il 14/06/2019 ha pagato la somma di euro 1.254,00 per Controparte_1 importi da me dovuti a agenzia delle entrate, inps, regione, come da documento che mi viene mostrato (doc. 64);
50) Vero che la Sig.ra ha prelevato dal suo conto corrente e mi ha consegnato le Controparte_1 seguenti somme di denaro, per far fronte alle mie necessità e richieste, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (docc. 64, 66, 68, 69): 17/04/2019 350,00 26/04/2019 1.000,00 06/05/2019 500,00 14/05/2019 500,00 21/05/2019 500,00 03/06/2019 500,00 05/06/2019 1.000,00 10/06/2019 500,00 17/06/2019 3.000,00 19/06/2019 1.000,00 20/06/2019 1.000,00 01/07/2019 1.000,00 pagina 7 di 16 05/07/2019 1.000,00 08/07/2019 1.000,00 10/07/2019 1.000,00 11/07/2019 1.000,00 18/09/2019 1.000,00 20/09/2019 1.000,00 01/10/2019 1.000,00 28/10/2019 1.000,00 22/11/2019 1.000,00 29/11/2019 1.000,00 02/12/2019 1.000,00 16/12/2019 1.000,00 23/12/2019 500,00 07/01/2020 350,00 27/01/2020 500,00 29/01/2020 500,00 17/02/2020 500,00 02/03/2020 500,00 06/08/2020 1.000,00 31/08/2020 1.000,00 14/09/2020 1.000,00 24/09/2020 1.000,00 12/10/2020 1.000,00 19/10/2020 500,00 10/12/2020 500,00 21/01/2021 1.000,00 01/02/2021 600,00 01/03/2021 600,00 23/03/2021 1.000,00 20/09/2021 500,00. Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli di prova:
51) Vero che la Sig.ra nell'ottobre 2017 ha chiesto la separazione dal marito Controparte_1 perché si era innamorata del Sig. e voleva instaurare una relazione ufficiale con Parte_1 quest'ultimo?
52) Vero che la Sig.ra ha vissuto insieme al Sig. solo nell'immobile Controparte_1 Parte_1 di Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, a partire dalle vacanze invernali 2019/2020; si indica quale testimone la Sig.ra residente in [...]. Testimone_7
53) Vero che la Sig.ra nell'inverno 2017/2018 era interessata all'acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Triuggio, Via Cagnola di mia proprietà, ma successivamente mi ha riferito che avrebbe acquistato l'immobile di Via Don Davide Colli 27/29 per la presenza di un laboratorio al piano terra, che il suo compagno voleva utilizzare per la propria attività lavorativa;
si indica quale testimone la Sig.ra residente in [...]. Ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, per i motivi dedotti in narrativa e negli atti depositati in primo grado. In caso di ammissione delle avverse prove orali, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi giù indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 2527/2024 pubblicata il 15/10/2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da titolare dell'impresa individuale Parte_1
VI & LEGNO di VI MA IL (d'ora in avanti, per brevità, anche “VI”) contro (d'ora in poi, per brevità, anche “ ) e avente ad oggetto anche Controparte_1 CP_1 la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti di VI, rigettava le domande formulate da entrambe le parti e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 8 di 16 2. Il giudizio di primo grado
I fatti da cui origina la vicenda processuale possono essere così brevemente riassunti.
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, citava in giudizio Parte_1 allegando di aver eseguito, tra il mese di settembre 2018 e il mese di marzo 2022, Controparte_1 presso l'abitazione della convenuta, una serie di lavori di ristrutturazione e di sistemazione della parte esterna, oltre a essersi occupato della progettazione, del coordinamento e della direzione lavori degli interventi eseguiti da imprese terze, il tutto per il corrispettivo totale di € 212.355,00 oltre iva (comprensivo dei costi per l'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori). VI allegava, altresì, che con la quale all'epoca intratteneva una relazione CP_1 sentimentale, aveva corrisposto il minor importo pari a € 55.030,00 oltre iva e, conseguentemente, chiedeva che venisse condannata, in via principale, al pagamento dell'importo pari a € 157.325,00 oltre iva - dato dalla differenza tra il compenso per tutti i lavori eseguiti e quanto già corrisposto –
e, in via subordinata, al pagamento dello stesso importo ma a titolo di ingiustificato arricchimento dato dall'incremento del valore che l'abitazione aveva avuto per effetto delle opere eseguite.
Si costituiva in giudizio contestando, in fatto ed in diritto, le domande proposte Controparte_1 dalla TT VI e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione dell'importo pari a € 107.522,00, allegando che detto importo era stato versato a VI a titolo di prestito nel corso della relazione sentimentale. In via riconvenzionale subordinata, chiedeva CP_1 la restituzione dello stesso importo a titolo di ingiustificato arricchimento, o di portarlo in compensazione nell'ipotesi di eventuale accoglimento delle domande proposte dalla TT VI.
Il Tribunale assegnava alle parti i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, rimetteva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 2527/2024 il Tribunale di Monza rigettava sia la domanda proposta dalla TT
VI, sia la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Nel dettaglio, per ciò che in questa sede interessa, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi in materia di onere della prova applicabili, rilevava che VI non aveva dato prova dell'esistenza del titolo in forza del quale aveva formulato la domanda di condanna all'adempimento, tanto meno dell'accordo relativo al prezzo. Il Tribunale poneva in evidenza che VI si era limitato a produrre delle fatture e un prospetto, unilateralmente redatto, delle prestazioni asseritamente rese, sulla cui base non avrebbe potuto ritenersi provata l'esistenza del rapporto negoziale che dava origine alla pretesa di pagamento. Il Tribunale, inoltre, escludeva sia che le prove dichiarative offrissero pagina 9 di 16 elementi utili per appurare i fatti posti a fondamento della domanda, sia che tali fatti fossero stati non contestati o tardivamente contestati dalla controparte. Sotto quest'ultimo profilo rilevava che, da una parte, le allegazioni di VI sulla consistenza del rapporto contrattuale risultavano scarne e, dall'altra, che non aveva espressamente riconosciuto l'esistenza di detto rapporto o Controparte_1 formulato difese incompatibili con la negazione della sua esistenza.
Il Tribunale concludeva per il rigetto delle domande proposte da VI poiché non era stata data prova dell'accordo relativo alle opere commissionate e alla determinazione del prezzo, né per mezzo della documentazione versata in atti (di formazione unilaterale), né per mezzo delle prove dichiarative (che si risolvevano nella formulazione di capitoli “inconcludenti” rispetto alla pretesa azionata in giudizio).
Il Tribunale esaminava e rigettava anche la domanda riconvenzionale proposta da e, stante CP_1 la reciproca soccombenza, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Il presente giudizio di appello
VI (d'ora in avanti anche “appellante”) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza, articolando i motivi di seguito descritti.
I. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che non era stata data adeguata prova della sussistenza del diritto di credito azionato.
L'appellante ha posto in evidenza che le fatture prodotte in giudizio erano state regolarmente pagate da ed afferma che tale circostanza sarebbe idonea a dimostrare l'intervenuta conclusione di CP_1 un contratto d'appalto, a cui era stata data anche esecuzione. Secondo l'appellante, le pronunce giurisprudenziali richiamate nella sentenza impugnata non avrebbero alcuna attinenza con la vicenda de qua, in quanto le fatture non erano state prodotte al fine di chiederne il pagamento - nel qual caso sarebbe stato corretto escluderne la valenza probatoria – ma per dare prova della sussistenza di un contratto d'appalto o d'opera con il quale aveva commissionato a VI CP_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
L'appellante ha poi precisato di non aver mai allegato la sussistenza di un accordo sui prezzi da applicare e che, proprio per tale motivo, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2225 c.c. e avrebbe dovuto essere ammessa la CTU richiesta.
II. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la sussistenza di un contratto d'appalto potesse dirsi pacifica in quanto non contestata. pagina 10 di 16 Secondo l'appellante il Tribunale ha commesso un errore di valutazione in quanto nel CP_1 giudizio di primo grado, avrebbe svolto difese inconciliabili con la negazione della sussistenza di un rapporto contrattuale, di talché il Tribunale, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione tale fatto non specificatamente contestato.
III. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti In particolare, l'appellante ha dedotto che la produzione in giudizio delle fatture già pagate da costituiva un principio di prova che avrebbe reso ammissibile la prova testimoniale ex CP_1 art. 2724 c.c.. Secondo l'appellante, il Tribunale ha errato nell'affermare che non era stato offerto qualsivoglia documento o altro mezzo di prova idoneo a provare la conclusione di un accordo tra le parti;
ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, erano stati offerti idonei mezzi di prova, in particolare le prove orali - volte a confermare l'avvenuta esecuzione dei lavori indicati nel prospetto unilaterale prodotto - e la CTU, che avrebbe permesso di valutare la congruità dei prezzi applicati.
IV. Infine, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata.
(d'ora in avanti anche “appellata”) si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
4. Decisione
4.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo d'appello, strettamente connessi sotto il profilo logico- giuridico, possono essere trattati congiuntamente.
Le argomentazioni spese con i predetti motivi sono infondate e non meritano di essere accolte.
Il Tribunale ha invero fatto corretta applicazione delle ordinarie regole in materia di onere della prova, in forza delle quali il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo contrattuale deve provare l'esistenza di un contratto, stipulato con la parte convenuta in giudizio, avente ad oggetto le prestazioni di cui chiede il corrispettivo, oltre che l'accordo sul corrispettivo richiesto.
pagina 11 di 16 Era infatti onere di VI, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta CP_1 provare il diritto di credito contrattuale vantato nei suoi confronti, e tale onere, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato assolto.
Sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha specificamente contestato CP_1 il credito vantato da VI, sia in relazione all'an, sia in relazione al quantum.
Sotto il primo profilo, ha eccepito innanzi tutto che, contrariamente a quanto affermato da CP_1
VI, l'incarico di progettista e di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà furono affidati dapprima al geom. e poi all'ing. producendo Tes_19 Tes_20
a sostegno il computo metrico sub doc. 9, redatto dal geom. e il preventivo relativo alle Tes_19
Tes_ parti esterne, redatto dell'ing. sub doc. 10; ha poi allegato che i lavori elencati nel prospetto prodotto da VI sub doc. 1, diversi da quelli indicati nelle fatture pagate – lavori peraltro esulanti dall'ambito dell'attività abitualmente svolta da VI, ovvero quella di fornitura e posa di pavimenti e di altri rivestimenti in legno - erano stati eseguiti da altri soggetti, depositando in atti i relativi preventivi e fatture, nonché la prova del loro pagamento (docc. da 24 a 29 e da 32 a 54); ha infine eccepito che, quanto alle opere di modifica del laboratorio al piano terra, le stesse erano state realizzate da VI al fine di farne la propria sede di lavoro, mentre i piccoli “lavoretti” manuali pure indicati nei prospetto prodotto (quali il trasporto in discarica di vecchi arredi e il montaggio di mobili e lampade) erano stati eseguiti da VI a titolo di mera collaborazione familiare durante la loro convivenza, e non certo a titolo di corrispettivo per un contratto d'opera oneroso, mai stipulato.
Sotto il secondo profilo, ha eccepito che gli importi esposti nelle voci di cui al prospetto CP_1 prodotto da VI, oltre che non concordati, erano esorbitanti, come peraltro confermerebbe il confronto tra gli importi indicati nelle fatture pagate e quelli – relativi alle medesime lavorazioni- indicati nel prospetto.
Ora, a fronte di tali contestazioni, correttamente il Tribunale ha ritenuto il credito vantato da VI come “contestato” e non ha dunque applicato l'art. 115 c.p.c. invocato dall'odierno appellante, dovendo invece il credito essere dimostrato, sia nell'an che nel quantum, da parte dell'attore VI.
Ciò detto, VI, a sostegno della propria domanda di adempimento contrattuale, si è limitato a produrre in giudizio un prospetto riepilogativo dei lavori asseritamente svolti, compilato unilateralmente (doc. 1 cit.), alcune fatture già pagate dall'appellata per l'esecuzione di alcuni lavori (quelli di fornitura e posa del pavimento in parquet, delle porte e degli altri elementi in legno:
pagina 12 di 16 doc. 2), delle fatture di acquisto di materiale (doc. 5), oltre ad articolare prove orali prive di ogni riferimento specifico.
Secondo l'appellante le fatture emesse e pagate da sarebbero idonee a dimostrare sia CP_1
l'esistenza del contratto d'appalto relativo alle opere di cui al prospetto, sia la loro esecuzione.
L'argomento non può trovare accoglimento. Infatti, se le fatture prodotte in giudizio e già pagate dimostrano che, per l'esecuzione degli specifici lavori là indicati, l'appellata conferì incarico a titolo oneroso all'appellante, il quale li eseguì, le stesse fatture non risultano invece idonee a dimostrare che incaricò VI, sempre a titolo oneroso, anche dell'esecuzione (nonché del CP_1 coordinamento e della direzione) degli altri lavori, diversi da quelli fatturati e pagati, elencati da
VI nel prospetto sub doc. 1.
Dall'esame delle fatture pagate emerge che i lavori eseguiti, per i quali è stato già pagato il compenso, risultano così descritti: “acconto per fornitura, posa e levigature sottofondi e parquet
[…]; Fornitura e posa riempimento sottofondi in LECACEM CLASSIC […]; Realizzazione doppia parete in legno OSB con orditura interna di travetti di abete per locale tecnico […]; Acconto per forniture e montaggio porte interne, boiserie, bordura sagomata, pareti locale tecnico […];
Fornitura e posa porte interne in legno massello, verniciate laccate […] con modifica a stipiti e coprifili;
Fornitura e posa boiserie […] verniciata laccata;
fornitura e posa a soffitto di bordura sagomata perimetrale […]; Rivestimento pareti interne locale tecnico con pannelli in legno […];
Fornitura e posa sugherolite […]; Fornitura e posa pannelli OSB;
Fornitura e posa parquet;
Parquet tradizionale massello di ROVERE posato inchiodato compreso di levigatura, spazzolatura e verniciatura all'acqua.”. Ebbene, dalla semplice lettura di tali fatture appare evidente che esse riguardino esclusivamente la fornitura e la posa di parquet e rivestimenti e componenti in legno
(pareti, porte e boiserie), manufatti che -secondo le allegazioni di mai contestate da VI - CP_1 costituiscono l'oggetto principale dell'attività svolta dall'odierno appellante.
Non è dunque possibile desumere da tali fatture la prova del conferimento a VI dell'incarico, a titolo oneroso, di eseguire gli ulteriori lavori contenuti nel prospetto sub doc. 1 i quali, peraltro, esulavano dall'ambito dell'attività dallo stesso abitualmente svolta, tanto più che ha CP_1 prodotto in giudizio documenti (docc. 9 e 10, da 24 a 29 e da 32 a 54) che attestano che la progettazione dei lavori di ristrutturazione dell'intero immobile e la direzione dei lavori relativi alle parti esterne furono affidate ad altri soggetti, rispettivamente al geom. e all'ing. Tes_19
pagina 13 di 16 e che altre imprese si occuparono della realizzazione delle principali opere di Tes_20 ristrutturazione.
Né le prove orali articolate da VI avrebbero potuto colmare la carenza documentale, stante l'irrilevanza dei capitoli nn. 2 e 3 e l'estrema genericità – e dunque l'inammissibilità- del capitolo
1, con il quale VI ha chiesto di provare di aver “curato” “i lavori analiticamente indicati nel documento”.
Per poter assolvere l'onere probatorio a suo carico, in assenza di un contratto sottoscritto dalle parti,
VI avrebbe dovuto articolare una prova anzi tutto idonea a dimostrare che le parti si accordarono perché VI eseguisse i lavori elencati nel prospetto a titolo oneroso – e non già per interesse personale e/o a titolo di contribuzione personale al ménage familiare, come sostenuto da e CP_1 come risulta plausibile, stante l'incontestata relazione sentimentale e di convivenza che legava le parti all'epoca dei fatti - e poi specificare quali persone fisiche ed in quali periodi temporali avevano materialmente eseguito ciascuna voce del citato prospetto. Ma ciò non ha fatto.
In assenza di una prova siffatta, le fatture di acquisto di materiale prodotte da VI sub doc. 5 appaiono inconferenti, non risultando da sole neppure idonee a dimostrare che fu l'odierno appellante a realizzare le opere contemplate nel citato prospetto sub doc. 1 – diverse da quelle già pacificamente pagate - di cui VI chiede il pagamento, posto che da un lato nel prospetto figurano diverse voci di lavori che non contemplano l'uso di materiale, e dall'altro VI ha espressamente ammesso che le fatture in parola comprendono anche l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori diversi da quelli oggetto del presente giudizio (cfr. memoria istruttoria, pag. 3).
In definitiva, senza una prova specificamente formulata – con riferimento al “chi” e al “quando”- in ordine all'esecuzione di ciascuna delle voci contemplata nel prospetto, e senza una prova circa un accordo per l'esecuzione onerosa di tali opere, non è in alcun modo possibile sostenere che detti lavori siano stati eseguiti personalmente da dalle sue maestranze, e che vi fosse un CP_6 accordo per il pagamento di tali opere da parte di CP_1
In questo contesto di totale incertezza circa gli elementi posti a fondamento della pretesa avanzata dall'odierno appellante, la richiesta di ammissione di una CTU non poteva e non può che avere carattere esplorativo.
Invero, soltanto se fosse stata offerta la prova dell'esecuzione da parte di VI e/o delle sue maestranze dei lavori per i quali è stato chiesto il pagamento, nonché la prova di un accordo secondo cui tali lavori dovevano essere pagati da nonostante il rapporto sentimentale e di CP_1
pagina 14 di 16 convivenza tra gli stessi vigente all'epoca della ristrutturazione dell'immobile, si sarebbe potuto devolvere ad un consulente tecnico l'incarico di accertare la congruità dei prezzi applicati unilateralmente da VI.
4.2. Anche l'ultimo motivo d'appello proposto da VI è infondato.
L'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale circa la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata.
La domanda – implicitamente respinta dal Tribunale- era ed è inammissibile: non solo perché è stata formulata soltanto nelle conclusioni, senza che siano mai state illustrate - né nell'atto di citazione, né, a fronte delle contestazioni espressamente sollevate da , nei successivi Controparte_1 scritti difensivi - le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della stessa;
ma anche e soprattutto perché la domanda ex art. 2041 c.c. – che ha causa causa petendi e petitum diversi dalla domanda contrattuale – può essere efficacemente proposta soltanto nel caso in cui il titolo contrattuale sia inesistente o nullo: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sul presupposto che la stessa fosse stata esercitata in via subordinata rispetto ad un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, mentre invece nessuna azione contrattuale era stata esercitata nei riguardi delle parti destinatarie dell'azione ex art. 2041 c.c.) (Cass. civ. n. 14944/2022).
Correttamente, dunque, la domanda subordinata non è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado.
5. Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 15 di 16 Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 indivuduale VI & Legno Di VI MA MI, contro la sentenza n. 2527/2024 del
Tribunale di Monza;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio d'appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
TI LL RA UL
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RA UL Presidente dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera dr.ssa TI LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1118/2025, promossa in grado d'appello da
, in qualità di titolare dell'impresa individuale VI & LEGNO Parte_1 di VI MA IL (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NT NN TE;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ARIA Controparte_1 C.F._3
AL ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 2527/2024 pubblicata il
15/10/2024; materia: appalto.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 16 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 2527/2024, resa dal Tribunale di Monza in data 15.10.2024, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna statuizione così giudicare: nel merito: In via principale: accertato che la ditta VI & Legno ha eseguito le opere elencate nel conteggio lavori prodotto sub doc. 1 fascicolo di primo grado, condannare la signora al Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 154.125,00 (per effetto di compensazione con la somma dovuta di € 3.200,00) oltre Iva, o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato l'incremento di valore dell'immobile di proprietà della convenuta per effetto delle opere tutte poste in essere dalla ditta VI & Legno ed il conseguente ingiustificato arricchimento della sig.ra condannare la medesima ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore dell' appellante Controparte_1 dell'importo di € 154.125,00 (per effetto di compensazione con la somma dovuta di € 3.200,00) oltre Iva, o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione dei capitoli prova così come dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. e di CTU volta a confermare che i lavori esposti nel conteggio di cui al doc. 1 fascicolo di primo grado, corrispondono a quanto effettivamente realizzato da VI & Legno e che i prezzi esposti (anche per quantità e qualità dei materiali) sono in linea con quelli di mercato. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza 2527/24 del Tribunale di Monza in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di appello. IN VIA ISTRUTTORIA: al solo fine di non incorrere in eventuali decadenze, si reiterano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado: Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che ho suggerito al Sig. ed alla Sig.ra di utilizzare la Parte_1 Controparte_1 causale contributo spese familiari per i bonifici che la seconda avrebbe effettuato a favore del primo per i lavori eseguiti dal Sig. VI presso l'immobile di proprietà della Sig.ra in CP_1 Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29 in cui anche il Sig. VI viveva – bonifici che mi vengono mostrati (doc. 11 + doc. 23) - per evitare che l'Agenzia delle Entrate contestasse la veridicità di fatture emesse dal Sig. VI nei confronti della propria convivente Sig.ra CP_1 si indica quale testimone il Dott. con studio in Monza (MB), Via Dante Testimone_1 Alighieri n. 2.
2) vero che ho eseguito la rimozione dei vecchi manufatti in ferro, la fornitura e l'installazione delle nuove opere in ferro, ad esempio saracinesche e portoni, per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Don Davide Colli Controparte_1 27/29 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento dei lavori eseguiti, come risulta dai CP_1 documenti che mi vengono mostrati (doc. 14 + doc. 24); si indica quale testimone il Sig. di SS (MB), Piazza Angelo Genola Testimone_2
Arosio (CO) n. 32.
pagina 2 di 16 3) Vero che ho eseguito le opere indicate nei documenti che mi vengono mostrati (doc. 18 + docc. 25 e 26) per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Controparte_1 Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali CP_1 opere, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 27); vero in particolare che ho eseguito le opere contrassegnate con i nn. 2, 3, 4, 5, 19, 22, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 86, 104, 109, 110, 120 del conteggio lavori che mi viene mostrato (doc. 1 di ctp);
4) vero che durante l'esecuzione dei lavori ero assistito da un mio aiutante e che a mia volta ho prestato assistenza, insieme al mio aiutante, all'idraulico ed all'elettricista; si indica quale testimone il Sig. di ME (LC), Via G. Pascoli n.
9. Tes_3
5) Vero che ho eseguito le opere indicate nei documenti che mi vengono mostrati (docc. 15 e 16) per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Controparte_1 Via Don Davide Colli 27/29, nel quale ho operato quale impresa edile dopo il Sig. Tes_3 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali opere, come risulta dai documenti CP_1 che mi vengono mostrati (doc. 28); vero in particolare che ho eseguito anche i trasporti in discarica di vecchi manufatti, arredi e materiali di risulta, il trasporto ai piani di nuovi arredi e manufatti;
si indica quale testimone il Sig. c/o Grittedil 3000 S.r.l., Via Monte Misma n. Testimone_4 55, Calcinate (BG). 6) Vero che gli importi esposti per la fornitura dei materiali alle voci 6, 8, 10, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 53, 55, 56, 90, 91 del conteggio lavori che mi viene mostrato (doc. 1 ctp) e nelle fatture che mi vengono mostrate (doc. 2 di ctp) sono superiori rispetto a quelli di mercato ed indicati anche nel preventivo che ho redatto per il Sig. il 07/12/2018, che mi viene Parte_1 mostrato (doc. 29); si indica quale teste il Geom. presso Coverd S.r.l., con sede in Verderio (LC), Via Tes_5 Leonardo Da Vinci loc. ex Superiore n. 34.
7) Vero che a tutto il perimetro della boiserie eseguita presso l'immobile di proprietà della Sig.ra in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, manca la rifinitura finale nelle Controparte_1 diverse sagomature, adattamenti e nicchie e che la parte in bagno è rovinata a causa di infiltrazioni dal box doccia, come si evince dalle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 13 e doc. 30)
8) Vero che le porte dell'appartamento di proprietà della Sig.ra in Triuggio, Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 si trovano nello stato raffigurato nelle fotografie che mi vengono mostrate, cioè prive di maniglie, serrature e verniciatura (doc. 12 + e doc. 31);
9) Vero che una porta delle scale è stata lasciata esposta alle intemperie, si è imbarcata ed è divenuta inutilizzabile;
che una seconda porta delle scale è stata rimossa;
che la terza porta delle scale è ancora da verniciare;
che la porta che collega il laboratorio alla scala interna è stata inchiodata, come si vede nelle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 31)
10) Vero che le 5 porte montate nell'appartamento di proprietà della Sig.ra sono del CP_1 modello PORTA DA INTERNO BATTENTE "NN" 80X210 REVERSIBILE, in vendita presso l'esercizio commerciale Bricoman al prezzo di euro 139,00, come si vede dal documento che mi viene mostrato (doc. 31);
11) Vero che nell'estate 2022 ho aiutato la Sig.ra a montare le 4 porte mancanti all'interno CP_1 della mansarda nel suo immobile sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29; si indicano quali testimoni il Sig. di Peregallo di Lesmo, Via Italia n. 33 e la Testimone_6 Sig.ra residente in [...] sui capitoli da 7 a 10. Testimone_7
pagina 3 di 16 12) Vero che ho realizzato, montato e dipinto le griglie alle finestre del magazzino dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho Controparte_1 aiutato la Sig.ra a verniciare in ferro micaceo gli elementi in ferro dell'immobile; CP_1 si indica quale testimone il Sig. residente in [...]. Testimone_8
13) Vero che tutti i lavori di verniciatura (di elementi di arredo, pareti, soffitti) eseguiti durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 sono stati effettuati dalla Sig.ra con il mio aiuto;
Controparte_1 si indicano quali testimoni la Sig.ra ed il Sig. residenti in [...].
14) Vero che ho realizzato ed eseguito il montaggio di controtelai, serramenti, finestre e infissi durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Controparte_1 Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali CP_1 opere, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 32); si indica quale testimone il Sig. presso Cassanmagnago S.n.c., con Testimone_11 sede in Macherio (MI), Via Sentiero delle Valli n. 5.
15) Vero che ho eseguito tutti i lavori di creazione impianto idraulico, fornitura e installazione mobili bagni, vasi, docce, vasche, lavelli, caloriferi durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 e che ho Controparte_1 ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali opere, come risulta dai documenti che mi CP_1 vengono mostrati (doc. 17 + docc. 33 e 34 a);
16) Vero che il box doccia nel bagno dell'appartamento di proprietà della Sig.ra Controparte_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 è stato siliconato dal suo compagno Parte_1 e da tale box doccia è filtrata dell'acqua, come si evince dalla fotografia che mi viene mostrata (doc. 13); si indica quale testimone il Sig. di CO OM (LC), Via XXV Aprile Tes_12 n. 1.
17) Vero che il battiscopa del locale lavanderia nell'immobile di proprietà della Sig.ra CP_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 era stato montato solo per la metà del
[...] perimetro, mentre nell'appartamento risultava assente sotto i fancoil, come risulta dalle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 35)
18) Vero che nell'autunno 2022 ho aiutato la Sig.ra ad ultimare la posa del Controparte_1 battiscopa di cui al capitolo precedente ed ho altresì effettuato la stuccatura, levigatura e verniciatura del parquet in mansarda e la posa dello zoccolino;
si indica quale testimone il Sig. di Monza, Via Lecco n. 164. Tes_13
19) Vero che durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra Controparte_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29 ho ultimato l'esecuzione dell'impianto elettrico e il montaggio dei lampadari e ho ricevuto dalla Sig.ra il pagamento di tali lavori e dei CP_1 materiali che ho acquistato, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 47); si indica quale testimone il Sig. di IA (MB), Via Garibaldi n.
2. Testimone_14
20) Vero che nel novembre 2022 ho completato la realizzazione della scala che porta alla mansarda dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Don Controparte_1 Davide Colli 27/29, che era rimasta incompiuta e che ho ricevuto dalla Sig.ra il CP_1 pagamento di tali lavori, come da documento che mi viene mostrato (doc. 48); si indica quale testimone il Sig. di ASKA FALEGNAMERIA, con sede in Tes_15 Concorezzo (MB), Via Don Lorenzo Milani n. 4.
pagina 4 di 16 21) Vero che ho eseguito la realizzazione del giardino dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29 ed ho ricevuto dalla Sig.ra Controparte_1 il pagamento di tali lavori, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 49); CP_1 si indica quale testimone il Sig. di AT (LC), Via Edison n.
5. Testimone_16
22) Vero che ho eseguito il taglio della siepe dell'immobile di proprietà della Sig.ra CP_1 sito in Triuggio Via Don Davide Colli 27/29, in cambio dell'utilizzo di un posto auto
[...] concessomi dalla Sig.ra Controparte_1 si indica quale testimone il Sig. , residente in [...] 23.
23) Vero che la Sig.ra ha eseguito la stuccatura e verniciatura delle pareti esterne Controparte_1 dell'immobile sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29; si indicano quali testimoni il Sig. e la Sig.ra , residenti in [...].
24) Vero che nell'estate 2022 ho aiutato la Sig.ra a rivestire il tubo esalazione cucina ed il CP_1 tubo camino dell'immobile di sua proprietà sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, che erano stati lasciati incompleti, come si evince dalle fotografie che si producono sub doc. 50; si indica quale testimone il Sig. di Peregallo di Lesmo, Via Italia n. 33 Testimone_6
25) Vero che nel 2018/2019 ho svolto l'incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 ed ho ricevuto il pagamento di tali attività da parte della Sig.ra come da doc. 9 e doc. 51 che mi vengono mostrati;
CP_1 si indica quale testimone il Geom. di SS, Via Piermarini n. 40. Tes_19 26) Vero che nel 2020/2021 ho svolto l'incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Triuggio, Via Controparte_1 Don Davide Colli 27/29 ed ho ricevuto il pagamento di tali attività da parte della Sig.ra come da doc. 10 e docc. 52 e 53 che mi vengono mostrati;
CP_1 si indica quale testimone l'Ing. di Monza, Via Parini 7. Tes_20 Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sui seguenti capitoli di prova: 27) Vero che la Sig.ra ha pagato 24 mesi di affitto, da settembre 2017 ad agosto Controparte_1 2019, per un totale di euro 12.000,00, dell'immobile sito in Triuggio, Via dei Tigli n. 26 concesso in locazione al Sig. e di proprietà del Sig. in parte Parte_1 Persona_1 mediante bonifico bancario del 31/08/2017 di euro 7.200,00 ed in parte mediante denaro contante per complessivi euro 4.800 nel mese di settembre 2017, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 3); si indica anche quale testimone il locatore Sig. c/o Via Pontaccio 9, Persona_1 Per_2 Milano.
28) Vero che ho scritto l'appunto che mi viene mostrato (doc. 57) come promemoria del fatto che la Sig.ra ha pagato 24 mesi di affitto, da settembre 2017 ad agosto 2019, Controparte_1 dell'appartamento da me condotto in locazione in Triuggio, Via dei Tigli 26;
29) Vero che in data 06/11/2017 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 500,00 al Controparte_1 grafico per la creazione del logo dell'impresa individuale VI & Legno, come Controparte_2 risulta dal documento che mi viene mostrato (doc. 4);
30) Vero che in data 19/01/2018 la Sig.ra mi ha consegnato la somma di euro Controparte_1
3.000,00 per l'acquisto di un furgone necessario per la mia attività lavorativa, come risulta dal documento che mi viene mostrato (doc. 5);
pagina 5 di 16 31) Vero che il 24-25/07/2018 la Sig.ra mi ha consegnato la somma complessiva di Controparte_1 euro 3.950,00 per l'acquisto del veicolo AUDI TT targato CH820PL, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 6 + 59).
32) Vero che l'11/01/2019 ho incassato l'assegno bancario n. 0257457843 di euro 5.000,00 che aveva emesso a mio favore la Sig.ra come risulta dai documenti che mi Controparte_1 vengono mostrati (doc. 21 e doc. 61); In caso di negazione da parte del Sig. VI della circostanza sopra capitolata, si chiede che sia ordinata all'attore l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'estratto conto del mese di gennaio 2019 del conto corrente n. 08440 33270 000000084786 intestato al Sig. Parte_1
e del conto corrente n. 08440 33270 000000286234 intestato a VI & Legno di
[...] [...]
ed accesi presso la Banca BCC di Carate Brianza, filiale di SS, al fine di Parte_1 confermare l'incasso dell'assegno bancario n. 0257457843 del 10/01/2019 di euro 5.000,00 versato dalla Sig.ra Controparte_1
33) Vero che il 16/05/2019 la Sig.ra ha pagato con assegno n. 0257457848 la Controparte_1 somma di euro 5.984,00 a favore del Notaio di Monza, per il Testimone_21 pagamento dell'atto rep. 28181, cioè della compravendita dalla società Parquetmania S.r.l. a favore del Sig. dello showroom sito in SS, come risulta dal documento che Parte_1 mi viene mostrato (doc. 22 + doc. 62) si indica anche quale testimone il Notaio Dott.ssa con studio in Testimone_21 Monza, Corso Milano 46.
34) Vero che il 29/07/2019 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 940,00 per Controparte_1 l'acquisto di un tavolo da falegname a mio favore presso il negozio La Maggiolina – Il Petalo Antichità di IL IN di Besana in Brianza (MB), come risulta dal documento che mi viene mostrato (doc. 63);
35) Vero che il 14/06/2019 la Sig.ra ha effettuato tramite bonifico il pagamento Controparte_1 della somma di euro 66,22 a favore di Enel e di euro 115,90 a favore di Enerxenia S.p.a. per la corrente ed il gas dell'appartamento di Triuggio, Viale di Tigli n. 26 da me condotto in locazione, come da estratto conto che mi viene mostrato (doc. 64)
36) Vero che il 20/12/2019 la Sig.ra ha effettuato tramite bonifico il pagamento Controparte_1 della somma di euro 573,76 a favore del commercialista per l'apertura Controparte_3 dell'Associazione Culturale Fox Studio, che utilizzava il mio show room di SS, come da estratto conto che mi viene mostrato (doc. 64);
37) Vero che il 19/09/2020 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 242,91 Controparte_1 all'esercizio commerciale DF Sport Specialist di Sirtori per l'acquisto di una bicicletta a mio favore, come risulta dal doc. 65 che mi viene mostrato;
38) Vero che il 16/03/2020 la Sig.ra ha pagato la TARI arretrata degli anni 2016, Controparte_1 2018 e 2019 relativa all'appartamento sito Triuggio, Via dei Tigli n. 26 da me condotto in locazione, per un totale di euro 319,00, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (docc. 66 e 67); 39) Vero che il 30/09/2020, 31/12/2020, 25/10/2021 e 30/09/2022 la Sig.ra ha Controparte_1 pagato la TARI I semestre 2020, II semestre 2020, la quota annuale 2021 e I semestre 2022 relativa all'intero immobile sito in Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, per un totale di euro 873,00, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 66, doc. 68, 69 e doc. 70); 40) Vero che in data 19/11/2021 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 106,00 Controparte_1 tramite bonifico a favore dello studio Bonasera e Ventimiglia per le pratiche di chiusura dell'associazione culturale Fox Studio, come da documento che mi viene mostrato (doc. 68);
pagina 6 di 16 41) Vero che in data 19/11/2021 la Sig.ra ha pagato la somma di euro 795,54 Controparte_1 tramite bonifico a favore del per le spese condominiali Controparte_4 del mio ex show room di SS, come da documento che mi viene mostrato (doc. 68);
42) Vero che la Sig.ra ha pagato tutte le vacanze che abbiamo trascorso insieme Controparte_1 dal 2018 al 2022, comprese spese di agenzia, trasporto e spese sostenute durante i soggiorni: le vacanze in America del giugno 2018, le vacanze in Antigua del marzo 2019, le vacanze in Islanda del febbraio 2022, oltre alle vacanze a Montegrotto del febbraio 2018, le vacanze in Sicilia e a dell'agosto/settembre 2018, le vacanze all'Aprica dell'ottobre 2018, le Pt_2 vacanze a Rimini del maggio 2019, le vacanze all'Aprica e a dell'agosto/settembre Pt_2 2019, le vacanze all'Aprica del gennaio 2020 e quelle a Montegrotto del febbraio 2020, le vacanze a dell'ottobre 2021; Pt_2
43) Vero in particolare che la Sig.ra ha versato all'Agenzia viaggi Pacini Viaggi Controparte_1 S.a.s. la somma complessiva di euro 4.000,00 a febbraio/marzo 2019 per il pagamento della vacanza che abbiamo trascorso insieme ad Antigua ed ha acquistato divisa estera per un controvalore di 898,47 euro spesi durante il nostro soggiorno, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 64 e doc. 71);
44) Vero che la Sig.ra ha versato all'Agenzia di viaggi la Controparte_1 Controparte_5 somma complessiva di euro 4.640,00 a gennaio/febbraio 2022 per il pagamento della vacanza che abbiamo trascorso insieme in Islanda, che ha pagato la somma di euro 564,00 presso il negozio Sport Specialist di Sirtori per l'acquisto del mio abbigliamento da neve ed ha sostenuto le spese durante il nostro soggiorno per complessivi euro 631,00 pagati tramite carta di credito, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 69, doc. 72 e doc. 73) e vero che ho contribuito a tali spese solo in minima parte;
45) Vero che la Sig.ra ha pagato e sostenuto le spese delle vacanze trascorse Controparte_1 insieme a e all'Aprica nel 2018, 2019 e 2021, tra cui quelle che mi vengono mostrate Pt_2 (docc. 74, 75 e 76);
46) Vero che la Sig.ra ha pagato integralmente la somma complessiva di euro Controparte_1 665,00 per il corso di tango al quale ci siamo iscritti nel 2019 presso l'associazione sportiva Koreos Academy di Monza, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (doc. 77); 47) Vero che la Sig.ra ha pagato integralmente la somma complessiva di euro Controparte_1 1.206,00 per le sedute di psicoterapia di coppia che abbiamo fatto presso la Dott.ssa
[...]
di Monza nel 2021/2022, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 78); Per_3
48) Vero che la Sig.ra ha provveduto durante la nostra relazione all'acquisto di Controparte_1 capi di abbigliamento, profumi, scarpe, guanti e casco moto per me, come da documenti che mi vengono mostrati (doc. 79);
49) Vero che la Sig.ra il 14/06/2019 ha pagato la somma di euro 1.254,00 per Controparte_1 importi da me dovuti a agenzia delle entrate, inps, regione, come da documento che mi viene mostrato (doc. 64);
50) Vero che la Sig.ra ha prelevato dal suo conto corrente e mi ha consegnato le Controparte_1 seguenti somme di denaro, per far fronte alle mie necessità e richieste, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati (docc. 64, 66, 68, 69): 17/04/2019 350,00 26/04/2019 1.000,00 06/05/2019 500,00 14/05/2019 500,00 21/05/2019 500,00 03/06/2019 500,00 05/06/2019 1.000,00 10/06/2019 500,00 17/06/2019 3.000,00 19/06/2019 1.000,00 20/06/2019 1.000,00 01/07/2019 1.000,00 pagina 7 di 16 05/07/2019 1.000,00 08/07/2019 1.000,00 10/07/2019 1.000,00 11/07/2019 1.000,00 18/09/2019 1.000,00 20/09/2019 1.000,00 01/10/2019 1.000,00 28/10/2019 1.000,00 22/11/2019 1.000,00 29/11/2019 1.000,00 02/12/2019 1.000,00 16/12/2019 1.000,00 23/12/2019 500,00 07/01/2020 350,00 27/01/2020 500,00 29/01/2020 500,00 17/02/2020 500,00 02/03/2020 500,00 06/08/2020 1.000,00 31/08/2020 1.000,00 14/09/2020 1.000,00 24/09/2020 1.000,00 12/10/2020 1.000,00 19/10/2020 500,00 10/12/2020 500,00 21/01/2021 1.000,00 01/02/2021 600,00 01/03/2021 600,00 23/03/2021 1.000,00 20/09/2021 500,00. Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli di prova:
51) Vero che la Sig.ra nell'ottobre 2017 ha chiesto la separazione dal marito Controparte_1 perché si era innamorata del Sig. e voleva instaurare una relazione ufficiale con Parte_1 quest'ultimo?
52) Vero che la Sig.ra ha vissuto insieme al Sig. solo nell'immobile Controparte_1 Parte_1 di Triuggio, Via Don Davide Colli 27/29, a partire dalle vacanze invernali 2019/2020; si indica quale testimone la Sig.ra residente in [...]. Testimone_7
53) Vero che la Sig.ra nell'inverno 2017/2018 era interessata all'acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Triuggio, Via Cagnola di mia proprietà, ma successivamente mi ha riferito che avrebbe acquistato l'immobile di Via Don Davide Colli 27/29 per la presenza di un laboratorio al piano terra, che il suo compagno voleva utilizzare per la propria attività lavorativa;
si indica quale testimone la Sig.ra residente in [...]. Ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, per i motivi dedotti in narrativa e negli atti depositati in primo grado. In caso di ammissione delle avverse prove orali, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi giù indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 2527/2024 pubblicata il 15/10/2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da titolare dell'impresa individuale Parte_1
VI & LEGNO di VI MA IL (d'ora in avanti, per brevità, anche “VI”) contro (d'ora in poi, per brevità, anche “ ) e avente ad oggetto anche Controparte_1 CP_1 la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti di VI, rigettava le domande formulate da entrambe le parti e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 8 di 16 2. Il giudizio di primo grado
I fatti da cui origina la vicenda processuale possono essere così brevemente riassunti.
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, citava in giudizio Parte_1 allegando di aver eseguito, tra il mese di settembre 2018 e il mese di marzo 2022, Controparte_1 presso l'abitazione della convenuta, una serie di lavori di ristrutturazione e di sistemazione della parte esterna, oltre a essersi occupato della progettazione, del coordinamento e della direzione lavori degli interventi eseguiti da imprese terze, il tutto per il corrispettivo totale di € 212.355,00 oltre iva (comprensivo dei costi per l'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori). VI allegava, altresì, che con la quale all'epoca intratteneva una relazione CP_1 sentimentale, aveva corrisposto il minor importo pari a € 55.030,00 oltre iva e, conseguentemente, chiedeva che venisse condannata, in via principale, al pagamento dell'importo pari a € 157.325,00 oltre iva - dato dalla differenza tra il compenso per tutti i lavori eseguiti e quanto già corrisposto –
e, in via subordinata, al pagamento dello stesso importo ma a titolo di ingiustificato arricchimento dato dall'incremento del valore che l'abitazione aveva avuto per effetto delle opere eseguite.
Si costituiva in giudizio contestando, in fatto ed in diritto, le domande proposte Controparte_1 dalla TT VI e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione dell'importo pari a € 107.522,00, allegando che detto importo era stato versato a VI a titolo di prestito nel corso della relazione sentimentale. In via riconvenzionale subordinata, chiedeva CP_1 la restituzione dello stesso importo a titolo di ingiustificato arricchimento, o di portarlo in compensazione nell'ipotesi di eventuale accoglimento delle domande proposte dalla TT VI.
Il Tribunale assegnava alle parti i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, rimetteva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 2527/2024 il Tribunale di Monza rigettava sia la domanda proposta dalla TT
VI, sia la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Nel dettaglio, per ciò che in questa sede interessa, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi in materia di onere della prova applicabili, rilevava che VI non aveva dato prova dell'esistenza del titolo in forza del quale aveva formulato la domanda di condanna all'adempimento, tanto meno dell'accordo relativo al prezzo. Il Tribunale poneva in evidenza che VI si era limitato a produrre delle fatture e un prospetto, unilateralmente redatto, delle prestazioni asseritamente rese, sulla cui base non avrebbe potuto ritenersi provata l'esistenza del rapporto negoziale che dava origine alla pretesa di pagamento. Il Tribunale, inoltre, escludeva sia che le prove dichiarative offrissero pagina 9 di 16 elementi utili per appurare i fatti posti a fondamento della domanda, sia che tali fatti fossero stati non contestati o tardivamente contestati dalla controparte. Sotto quest'ultimo profilo rilevava che, da una parte, le allegazioni di VI sulla consistenza del rapporto contrattuale risultavano scarne e, dall'altra, che non aveva espressamente riconosciuto l'esistenza di detto rapporto o Controparte_1 formulato difese incompatibili con la negazione della sua esistenza.
Il Tribunale concludeva per il rigetto delle domande proposte da VI poiché non era stata data prova dell'accordo relativo alle opere commissionate e alla determinazione del prezzo, né per mezzo della documentazione versata in atti (di formazione unilaterale), né per mezzo delle prove dichiarative (che si risolvevano nella formulazione di capitoli “inconcludenti” rispetto alla pretesa azionata in giudizio).
Il Tribunale esaminava e rigettava anche la domanda riconvenzionale proposta da e, stante CP_1 la reciproca soccombenza, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Il presente giudizio di appello
VI (d'ora in avanti anche “appellante”) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza, articolando i motivi di seguito descritti.
I. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che non era stata data adeguata prova della sussistenza del diritto di credito azionato.
L'appellante ha posto in evidenza che le fatture prodotte in giudizio erano state regolarmente pagate da ed afferma che tale circostanza sarebbe idonea a dimostrare l'intervenuta conclusione di CP_1 un contratto d'appalto, a cui era stata data anche esecuzione. Secondo l'appellante, le pronunce giurisprudenziali richiamate nella sentenza impugnata non avrebbero alcuna attinenza con la vicenda de qua, in quanto le fatture non erano state prodotte al fine di chiederne il pagamento - nel qual caso sarebbe stato corretto escluderne la valenza probatoria – ma per dare prova della sussistenza di un contratto d'appalto o d'opera con il quale aveva commissionato a VI CP_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
L'appellante ha poi precisato di non aver mai allegato la sussistenza di un accordo sui prezzi da applicare e che, proprio per tale motivo, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2225 c.c. e avrebbe dovuto essere ammessa la CTU richiesta.
II. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la sussistenza di un contratto d'appalto potesse dirsi pacifica in quanto non contestata. pagina 10 di 16 Secondo l'appellante il Tribunale ha commesso un errore di valutazione in quanto nel CP_1 giudizio di primo grado, avrebbe svolto difese inconciliabili con la negazione della sussistenza di un rapporto contrattuale, di talché il Tribunale, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione tale fatto non specificatamente contestato.
III. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti In particolare, l'appellante ha dedotto che la produzione in giudizio delle fatture già pagate da costituiva un principio di prova che avrebbe reso ammissibile la prova testimoniale ex CP_1 art. 2724 c.c.. Secondo l'appellante, il Tribunale ha errato nell'affermare che non era stato offerto qualsivoglia documento o altro mezzo di prova idoneo a provare la conclusione di un accordo tra le parti;
ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, erano stati offerti idonei mezzi di prova, in particolare le prove orali - volte a confermare l'avvenuta esecuzione dei lavori indicati nel prospetto unilaterale prodotto - e la CTU, che avrebbe permesso di valutare la congruità dei prezzi applicati.
IV. Infine, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata.
(d'ora in avanti anche “appellata”) si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
4. Decisione
4.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo d'appello, strettamente connessi sotto il profilo logico- giuridico, possono essere trattati congiuntamente.
Le argomentazioni spese con i predetti motivi sono infondate e non meritano di essere accolte.
Il Tribunale ha invero fatto corretta applicazione delle ordinarie regole in materia di onere della prova, in forza delle quali il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo contrattuale deve provare l'esistenza di un contratto, stipulato con la parte convenuta in giudizio, avente ad oggetto le prestazioni di cui chiede il corrispettivo, oltre che l'accordo sul corrispettivo richiesto.
pagina 11 di 16 Era infatti onere di VI, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta CP_1 provare il diritto di credito contrattuale vantato nei suoi confronti, e tale onere, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato assolto.
Sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha specificamente contestato CP_1 il credito vantato da VI, sia in relazione all'an, sia in relazione al quantum.
Sotto il primo profilo, ha eccepito innanzi tutto che, contrariamente a quanto affermato da CP_1
VI, l'incarico di progettista e di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà furono affidati dapprima al geom. e poi all'ing. producendo Tes_19 Tes_20
a sostegno il computo metrico sub doc. 9, redatto dal geom. e il preventivo relativo alle Tes_19
Tes_ parti esterne, redatto dell'ing. sub doc. 10; ha poi allegato che i lavori elencati nel prospetto prodotto da VI sub doc. 1, diversi da quelli indicati nelle fatture pagate – lavori peraltro esulanti dall'ambito dell'attività abitualmente svolta da VI, ovvero quella di fornitura e posa di pavimenti e di altri rivestimenti in legno - erano stati eseguiti da altri soggetti, depositando in atti i relativi preventivi e fatture, nonché la prova del loro pagamento (docc. da 24 a 29 e da 32 a 54); ha infine eccepito che, quanto alle opere di modifica del laboratorio al piano terra, le stesse erano state realizzate da VI al fine di farne la propria sede di lavoro, mentre i piccoli “lavoretti” manuali pure indicati nei prospetto prodotto (quali il trasporto in discarica di vecchi arredi e il montaggio di mobili e lampade) erano stati eseguiti da VI a titolo di mera collaborazione familiare durante la loro convivenza, e non certo a titolo di corrispettivo per un contratto d'opera oneroso, mai stipulato.
Sotto il secondo profilo, ha eccepito che gli importi esposti nelle voci di cui al prospetto CP_1 prodotto da VI, oltre che non concordati, erano esorbitanti, come peraltro confermerebbe il confronto tra gli importi indicati nelle fatture pagate e quelli – relativi alle medesime lavorazioni- indicati nel prospetto.
Ora, a fronte di tali contestazioni, correttamente il Tribunale ha ritenuto il credito vantato da VI come “contestato” e non ha dunque applicato l'art. 115 c.p.c. invocato dall'odierno appellante, dovendo invece il credito essere dimostrato, sia nell'an che nel quantum, da parte dell'attore VI.
Ciò detto, VI, a sostegno della propria domanda di adempimento contrattuale, si è limitato a produrre in giudizio un prospetto riepilogativo dei lavori asseritamente svolti, compilato unilateralmente (doc. 1 cit.), alcune fatture già pagate dall'appellata per l'esecuzione di alcuni lavori (quelli di fornitura e posa del pavimento in parquet, delle porte e degli altri elementi in legno:
pagina 12 di 16 doc. 2), delle fatture di acquisto di materiale (doc. 5), oltre ad articolare prove orali prive di ogni riferimento specifico.
Secondo l'appellante le fatture emesse e pagate da sarebbero idonee a dimostrare sia CP_1
l'esistenza del contratto d'appalto relativo alle opere di cui al prospetto, sia la loro esecuzione.
L'argomento non può trovare accoglimento. Infatti, se le fatture prodotte in giudizio e già pagate dimostrano che, per l'esecuzione degli specifici lavori là indicati, l'appellata conferì incarico a titolo oneroso all'appellante, il quale li eseguì, le stesse fatture non risultano invece idonee a dimostrare che incaricò VI, sempre a titolo oneroso, anche dell'esecuzione (nonché del CP_1 coordinamento e della direzione) degli altri lavori, diversi da quelli fatturati e pagati, elencati da
VI nel prospetto sub doc. 1.
Dall'esame delle fatture pagate emerge che i lavori eseguiti, per i quali è stato già pagato il compenso, risultano così descritti: “acconto per fornitura, posa e levigature sottofondi e parquet
[…]; Fornitura e posa riempimento sottofondi in LECACEM CLASSIC […]; Realizzazione doppia parete in legno OSB con orditura interna di travetti di abete per locale tecnico […]; Acconto per forniture e montaggio porte interne, boiserie, bordura sagomata, pareti locale tecnico […];
Fornitura e posa porte interne in legno massello, verniciate laccate […] con modifica a stipiti e coprifili;
Fornitura e posa boiserie […] verniciata laccata;
fornitura e posa a soffitto di bordura sagomata perimetrale […]; Rivestimento pareti interne locale tecnico con pannelli in legno […];
Fornitura e posa sugherolite […]; Fornitura e posa pannelli OSB;
Fornitura e posa parquet;
Parquet tradizionale massello di ROVERE posato inchiodato compreso di levigatura, spazzolatura e verniciatura all'acqua.”. Ebbene, dalla semplice lettura di tali fatture appare evidente che esse riguardino esclusivamente la fornitura e la posa di parquet e rivestimenti e componenti in legno
(pareti, porte e boiserie), manufatti che -secondo le allegazioni di mai contestate da VI - CP_1 costituiscono l'oggetto principale dell'attività svolta dall'odierno appellante.
Non è dunque possibile desumere da tali fatture la prova del conferimento a VI dell'incarico, a titolo oneroso, di eseguire gli ulteriori lavori contenuti nel prospetto sub doc. 1 i quali, peraltro, esulavano dall'ambito dell'attività dallo stesso abitualmente svolta, tanto più che ha CP_1 prodotto in giudizio documenti (docc. 9 e 10, da 24 a 29 e da 32 a 54) che attestano che la progettazione dei lavori di ristrutturazione dell'intero immobile e la direzione dei lavori relativi alle parti esterne furono affidate ad altri soggetti, rispettivamente al geom. e all'ing. Tes_19
pagina 13 di 16 e che altre imprese si occuparono della realizzazione delle principali opere di Tes_20 ristrutturazione.
Né le prove orali articolate da VI avrebbero potuto colmare la carenza documentale, stante l'irrilevanza dei capitoli nn. 2 e 3 e l'estrema genericità – e dunque l'inammissibilità- del capitolo
1, con il quale VI ha chiesto di provare di aver “curato” “i lavori analiticamente indicati nel documento”.
Per poter assolvere l'onere probatorio a suo carico, in assenza di un contratto sottoscritto dalle parti,
VI avrebbe dovuto articolare una prova anzi tutto idonea a dimostrare che le parti si accordarono perché VI eseguisse i lavori elencati nel prospetto a titolo oneroso – e non già per interesse personale e/o a titolo di contribuzione personale al ménage familiare, come sostenuto da e CP_1 come risulta plausibile, stante l'incontestata relazione sentimentale e di convivenza che legava le parti all'epoca dei fatti - e poi specificare quali persone fisiche ed in quali periodi temporali avevano materialmente eseguito ciascuna voce del citato prospetto. Ma ciò non ha fatto.
In assenza di una prova siffatta, le fatture di acquisto di materiale prodotte da VI sub doc. 5 appaiono inconferenti, non risultando da sole neppure idonee a dimostrare che fu l'odierno appellante a realizzare le opere contemplate nel citato prospetto sub doc. 1 – diverse da quelle già pacificamente pagate - di cui VI chiede il pagamento, posto che da un lato nel prospetto figurano diverse voci di lavori che non contemplano l'uso di materiale, e dall'altro VI ha espressamente ammesso che le fatture in parola comprendono anche l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori diversi da quelli oggetto del presente giudizio (cfr. memoria istruttoria, pag. 3).
In definitiva, senza una prova specificamente formulata – con riferimento al “chi” e al “quando”- in ordine all'esecuzione di ciascuna delle voci contemplata nel prospetto, e senza una prova circa un accordo per l'esecuzione onerosa di tali opere, non è in alcun modo possibile sostenere che detti lavori siano stati eseguiti personalmente da dalle sue maestranze, e che vi fosse un CP_6 accordo per il pagamento di tali opere da parte di CP_1
In questo contesto di totale incertezza circa gli elementi posti a fondamento della pretesa avanzata dall'odierno appellante, la richiesta di ammissione di una CTU non poteva e non può che avere carattere esplorativo.
Invero, soltanto se fosse stata offerta la prova dell'esecuzione da parte di VI e/o delle sue maestranze dei lavori per i quali è stato chiesto il pagamento, nonché la prova di un accordo secondo cui tali lavori dovevano essere pagati da nonostante il rapporto sentimentale e di CP_1
pagina 14 di 16 convivenza tra gli stessi vigente all'epoca della ristrutturazione dell'immobile, si sarebbe potuto devolvere ad un consulente tecnico l'incarico di accertare la congruità dei prezzi applicati unilateralmente da VI.
4.2. Anche l'ultimo motivo d'appello proposto da VI è infondato.
L'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale circa la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata.
La domanda – implicitamente respinta dal Tribunale- era ed è inammissibile: non solo perché è stata formulata soltanto nelle conclusioni, senza che siano mai state illustrate - né nell'atto di citazione, né, a fronte delle contestazioni espressamente sollevate da , nei successivi Controparte_1 scritti difensivi - le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della stessa;
ma anche e soprattutto perché la domanda ex art. 2041 c.c. – che ha causa causa petendi e petitum diversi dalla domanda contrattuale – può essere efficacemente proposta soltanto nel caso in cui il titolo contrattuale sia inesistente o nullo: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sul presupposto che la stessa fosse stata esercitata in via subordinata rispetto ad un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, mentre invece nessuna azione contrattuale era stata esercitata nei riguardi delle parti destinatarie dell'azione ex art. 2041 c.c.) (Cass. civ. n. 14944/2022).
Correttamente, dunque, la domanda subordinata non è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado.
5. Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 15 di 16 Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 indivuduale VI & Legno Di VI MA MI, contro la sentenza n. 2527/2024 del
Tribunale di Monza;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio d'appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
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