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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 2624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2624/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUSA ALICE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LUSA ALICE
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 GAMBACCIANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ATTIAS 37 LIVORNO presso il difensore avv. GAMBACCIANI
[...]
(C.F. , residente a [...] C.F._2 Ravegnana n. 86 CONTUMACE
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.5.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Alice Lusa in qualità di Curatore della eredità giacente di Parte_1
ha convenuto in giudizio e al
[...] Controparte_1 Controparte_2 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
In via principale
Accertare e dichiarare l'invalidità in termini di nullità del testamento pubblico (redatto dal Notaio ) sottoscritto dalla IG.ra Persona_1 in data 16.03.2015 ai sensi del combinato disposto di Parte_1 cui agli artt. 591, 624 e 1418 c.c. per le motivazioni indicate in narrativa aprendo la successione legittima;
In via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda principale
Accertare e dichiarare l'invalidità in termini di annullabilità del testamento pubblico (redatto dal Notaio sottoscritto Persona_1 dalla IG.ra in data 16.03.2015 ai sensi del combinato Parte_1 disposto di cui agli artt. 428 e 591 c.c. per le motivazioni indicate in narrativa aprendo la successione legittima;
Conseguentemente
Accertare e dichiarare l'indegnità del convenuto a Controparte_1 succedere nell'eredità della de cuius ai sensi dell'art. Parte_1
463 c.c. per le motivazioni espresse in narrativa.
Con vittoria di spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 C.p.c..”
A sostegno della domanda proposta ha dedotto:
- che il Giudice delle Successioni del Tribunale di Ravenna Dr. Cesare
Santi, con decreto del 16.05.2016, ha dichiarato l'apertura della curatela dell'eredità giacente della IG.ra – deceduta in Ravenna Parte_1 in data 10.04.2016 – rilevando da un lato, la presenza di beni immobili relitti e, dell'altro, la presenza di chiamati alla eredità quali i nipoti ex frate e ove il primo dei due quale erede CP_1 Controparte_2 testamentario sub iudice;
- l'apertura della curatela è avvenuta a seguito di ricorso ex art. 528
c.c. presentato dall'Avv. - già della de cuius – Controparte_3 CP_4 ove si rappresentava che il predetto era stato indagato, Controparte_1 ancora prima del decesso della zia nell'ambito del Parte_1 procedimento penale avente n. 3934/2015 R.G.N.R. pendente innanzi alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il reato p. e p. dall'art. 643 C.P. per fatti commessi in danno proprio della de cuius;
- che, nell'ambito del procedimento penale, in data 09.07.2015, il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo in particolare del testamento pubblico, redatto dal Notaio e sottoscritto in data Persona_1 16.03.2015 dalla IG.ra , con il quale la stessa istituiva quale Pt_1 proprio erede universale il nipote;
- che, nell'ambito del procedimento penale, a veniva Controparte_1 contestato il reato p. e p. dall'art. 643 c.p. “perché per procurarsi un profitto, abusando della minorata capacità fisica e psichica di Parte_1
(n. il 26.06.1928), affetta di infermità psico – cognitiva, capace
[...] di alterare, in maniera significativa, la capacità di attendere consapevolmente punto di vista cognitivo e conseguentemente volitivo, nonché da difficoltà di deambulazione (ed a cui, con provvedimento del
Giudice Tutelare del 18.05.2015 è stato nominato un amministratore di
Sostegno) la induceva a compiere i seguenti atti:
Sottoscrivere un testamento pubblico dal Notaio datato Persona_2
19.03.2015 nel quale risultava erede universale di tutti Controparte_1
i beni;
Cointestare con il suddetto il conto corrente n. 2019733 acceso Pt_1 presso la Cassa di Risparmio di Ravenna Agenzia nr. 1 (divenuto a seguito della nuova intestazione n. 88646) per la gestione dei titoli con i relativi dossier titoli ad essi collegati per un valore di euro 407.325 ridottosi poi ad euro 386.325 per spese di cointestazione, disinvestimento e reinvestimento dei tioli;
Cointestare il conto corrente n. 8179 acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna Agenzia nr. 1 (divenuto a seguito della nuova cointestazione nr. 166844) avente un saldo di euro 21.031;
Variare a suo favore due polizze Genertel nr. 1385092 di euro 50.000 e nr.
1510530 di euro 11.626 affinché l'unico beneficiario in caso di morte diventasse lo stesso;
Controparte_1
Rilasciare all'Avv. Ottavio Perrone una procura alle liti per costituirsi nel procedimento innanzi al Giudice Tutelare del Tribunale di Ravenna a cui era stata richiesta la nomina di un amministratore di sostegno a favore di;
Parte_1
Rilasciare a suo favore innanzi al Notaio in data 14.04.2015 Persona_3 una procura generale;
inoltre in virtù della procura generale e della cointestazione dei conti correnti disponeva con il denaro di il pagamento degli Parte_1 onorari dei Notai e e dell'Avv. Perrone per un ammontare Per_2 Per_3 complessivo di euro 5.750 nonché disponeva sempre sul conto corrente di un bonifico periodico mensile di € 1.400 a favore di Parte_1 tale . In Ravenna fino a maggio 2015”; Persona_4 - che è poi stato rinviato a giudizio per l'ipotesi di Controparte_1 reato sopra riportata e che, all'esito del dibattimento, con sentenza n.
1111/2018 emessa in data 13.06.2018 il Tribunale Penale di Ravenna, in composizione monocratica, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed € 1.000,00 di multa;
sentenza poi confermata in Appello con sentenza n. 5022/2021 del 20.09.2021, divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato;
- che nell'ambito del procedimento penale è emerso che la IG.ra Parte_1
aveva nominato in data 16.03.2015 il nipote quale
[...] Controparte_1 proprio erede universale con testamento pubblico redatto dal Notaio
[...]
in seguito a condotte di circonvenzione ex art. 643 c.p.c. Persona_1 poste in essere in suo danno dal convenuto Controparte_1
Si è costituito in giudizio senza contestare nulla di Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice. Ha chiesto il riconoscimento della fondatezza della domanda attorea e di dichiarare l'invalidità in termini di nullità del testamento pubblico sottoscritto dalla signora Parte_1
in data 16.3.2015 ai sensi e del combinato disposto di cui agli
[...] artt. 591, 624, 1418 c.c. o comunque in via subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità in termini di annullabilità dello stesso testamento. Ha chiesto tuttavia, in considerazione del fatto che non ha contestato i fatti esposti dall'attrice, la compensazione integrale delle spese di lite.
ritualmente citata, non si è costituita pertanto ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La domanda di dichiarazione della nullità del testamento pubblico, redatto dal Notaio e sottoscritto dalla IG.ra Persona_1 Parte_1 in data 16.03.2015 perché frutto del delitto di circonvenzione di incapace,
è fondata.
Va rammentato, a questo proposito, che la giurisprudenza, in modo condivisibile, ha avuto modo di chiarire che “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti
(nella specie, è stata dichiarata la nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere proprio in occasione della redazione di tali atti).” (Cassazione civile sez. II, 06/02/2023, n. 3523).
Quanto alla prova del fatto che il testamento sia stato frutto di una condotta penalmente rilevante di circonvenzione di incapace posta in essere dal convenuto in danno della de cuius, depongono in modo Controparte_1 inequivoco gli atti del procedimento penale e la sentenza di condanna divenuta definitiva (“La sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di circonvenzione di incapace ha efficacia vincolante nel successivo giudizio civile sulla nullità del testamento, ai sensi dell'art. 654
c.p.p., quando al processo penale abbiano partecipato come parti civili alcuni degli eredi legittimi. Tale efficacia di giudicato può essere invocata anche dagli eredi legittimi rimasti estranei al giudizio penale, in quanto i limiti soggettivi sono previsti a tutela di coloro che non si siano costituiti parte civile e non possono essere opposti da chi invece abbia partecipato al processo penale. La nullità del testamento consegue direttamente dall'accertamento della fattispecie criminosa in sede penale,
a prescindere dall'effettiva assoluta incapacità di intendere e volere del testatore, essendo sufficiente che la sua volontà sia stata coartata e menomata dall'attività di circonvenzione. Anche in assenza di efficacia di giudicato, la sentenza penale costituisce comunque valida fonte di prova le cui risultanze possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice civile circa la nullità del testamento per circonvenzione di incapace” Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3523 del 6 febbraio 2023).
Dalla lettura della sentenza emerge in sostanza che ha Controparte_1 abusato della minorata condizione di autodeterminazione della sig.ra
, dovuta ad una forma di demenza vascolare sottocorticale Parte_1 particolarmente grave idonea a come tale ad incidere sulle capacità logico deduttive, ed in particolare sulle funzioni frontali dalle quali dipende il ragionamento (accertata dal perito dott. nominato Persona_5 nell'ambito del procedimento per l'apertura dell'ads), di cui CP_1
non poteva non essere consapevole avendo una frequentazione
[...] assidua della zia, per indurla, tra le altre cose, a nominarlo erede universale.
La prova che il testamento pubblico sia stato il frutto di condotte fraudolente poste in essere da può essere tratta, per via Controparte_1 indiziaria, dalla partecipazione in veste di testimone alla redazione del testamento pubblico di tale amico di Persona_4 Controparte_1 e soggetto che la testatrice non conosceva, la cui presenza può essere spiegata solo con il fatto che fu ad organizzare la Controparte_1 redazione del testamento procurandosi un testimone amico. Inoltre, ad ulteriore riscontro, vi è il fatto che il è stato remunerato dal _4
, una volta ottenuta da quest'ultimo la procura sui conti correnti CP_1 della vittima (altra condotta rilevante ex art. 643 c.p. contestata ed accertata) con una somma di euro 1.400, priva di ogni altra giustificazione.
In ogni caso poi, non ha contestato i fatti costitutivi Controparte_1 posti a fondamento della domanda attorea (e cioè la condotta fraudolenta mediante la quale ha indotto la zia a nominarlo erede Controparte_1 universale), sostanzialmente riconoscendoli, ed ha concluso egli stesso per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte attrice. Ne consegue che, in forza di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., i fatti allegati da parte attrice, siccome non contestati specificamente, devono considerarsi provati.
Quanto alla domanda di accertamento della indegnità a succedere del convenuto, va rilevato che l'indegnità a succedere è una sanzione civilistica che colpisce il chiamato all'eredità che si sia reso colpevole delle condotte tassativamente elencate dall'art. 463 c.c.; tali condotte possono raggrupparsi in sostanza in due categorie: colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o suoi stretti congiunti, ovvero offese alla libertà di testare.
L'art. 463 c.c. prevede al punto 4) che è indegno succedere “chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita”. In giurisprudenza si osserva che, al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463, n. 4, mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, riferibile così al coartatore più che al de cuius, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all'età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato (Cass. n. 5209/1986; Cass. n. 4653/2018; Cass. n.
25521/2023).
Nel caso di specie, il convenuto , attraverso una condotta Controparte_1 dolosa, abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica della sig.ra
, ha indotto quest'ultima a redigere un testamento in suo Parte_1 favore, modificando le precedenti volontà testamentarie, sicché la condotta rientra nell'ipotesi codicistica richiamata, con la conseguenza che deve essere dichiarato indegno a succederle.
Quanto infine alla regolazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
Ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata in in applicazione del principio di causalità Controparte_1 in quanto l'accertamento costitutivo della nullità del testamento e della indegnità a succedere si è reso necessario in conseguenza delle sue condotte come sopra delineate. Nulla invece per le spese di lite concernenti essendo la stessa rimasta contumace. Controparte_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
3.809 oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore indeterminabile basso, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari posto che il convenuto si è difeso, in sostanza, aderendo senza riserve alla prospettazione attorea, rendendo così la causa di agile soluzione.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) in accoglimento della domanda attorea, DICHIARA la nullità del testamento pubblico redatto dal Notaio e sottoscritto Persona_1 in data 16.03.2015 dalla IG.ra ; Parte_1
2) ACCERTA e DICHIARA l'indegnità di a succedere Controparte_1 nell'eredità della de cuius per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
3)CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio alla Curatela della eredità giacente di che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 3.809 per compensi, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge, e costi vivi di causa se documentati, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alice Lusa del foro di
Ravenna dichiaratasi antistatario.
Ravenna, 09/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2624/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUSA ALICE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LUSA ALICE
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 GAMBACCIANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ATTIAS 37 LIVORNO presso il difensore avv. GAMBACCIANI
[...]
(C.F. , residente a [...] C.F._2 Ravegnana n. 86 CONTUMACE
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.5.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Alice Lusa in qualità di Curatore della eredità giacente di Parte_1
ha convenuto in giudizio e al
[...] Controparte_1 Controparte_2 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
In via principale
Accertare e dichiarare l'invalidità in termini di nullità del testamento pubblico (redatto dal Notaio ) sottoscritto dalla IG.ra Persona_1 in data 16.03.2015 ai sensi del combinato disposto di Parte_1 cui agli artt. 591, 624 e 1418 c.c. per le motivazioni indicate in narrativa aprendo la successione legittima;
In via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda principale
Accertare e dichiarare l'invalidità in termini di annullabilità del testamento pubblico (redatto dal Notaio sottoscritto Persona_1 dalla IG.ra in data 16.03.2015 ai sensi del combinato Parte_1 disposto di cui agli artt. 428 e 591 c.c. per le motivazioni indicate in narrativa aprendo la successione legittima;
Conseguentemente
Accertare e dichiarare l'indegnità del convenuto a Controparte_1 succedere nell'eredità della de cuius ai sensi dell'art. Parte_1
463 c.c. per le motivazioni espresse in narrativa.
Con vittoria di spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 C.p.c..”
A sostegno della domanda proposta ha dedotto:
- che il Giudice delle Successioni del Tribunale di Ravenna Dr. Cesare
Santi, con decreto del 16.05.2016, ha dichiarato l'apertura della curatela dell'eredità giacente della IG.ra – deceduta in Ravenna Parte_1 in data 10.04.2016 – rilevando da un lato, la presenza di beni immobili relitti e, dell'altro, la presenza di chiamati alla eredità quali i nipoti ex frate e ove il primo dei due quale erede CP_1 Controparte_2 testamentario sub iudice;
- l'apertura della curatela è avvenuta a seguito di ricorso ex art. 528
c.c. presentato dall'Avv. - già della de cuius – Controparte_3 CP_4 ove si rappresentava che il predetto era stato indagato, Controparte_1 ancora prima del decesso della zia nell'ambito del Parte_1 procedimento penale avente n. 3934/2015 R.G.N.R. pendente innanzi alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il reato p. e p. dall'art. 643 C.P. per fatti commessi in danno proprio della de cuius;
- che, nell'ambito del procedimento penale, in data 09.07.2015, il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo in particolare del testamento pubblico, redatto dal Notaio e sottoscritto in data Persona_1 16.03.2015 dalla IG.ra , con il quale la stessa istituiva quale Pt_1 proprio erede universale il nipote;
- che, nell'ambito del procedimento penale, a veniva Controparte_1 contestato il reato p. e p. dall'art. 643 c.p. “perché per procurarsi un profitto, abusando della minorata capacità fisica e psichica di Parte_1
(n. il 26.06.1928), affetta di infermità psico – cognitiva, capace
[...] di alterare, in maniera significativa, la capacità di attendere consapevolmente punto di vista cognitivo e conseguentemente volitivo, nonché da difficoltà di deambulazione (ed a cui, con provvedimento del
Giudice Tutelare del 18.05.2015 è stato nominato un amministratore di
Sostegno) la induceva a compiere i seguenti atti:
Sottoscrivere un testamento pubblico dal Notaio datato Persona_2
19.03.2015 nel quale risultava erede universale di tutti Controparte_1
i beni;
Cointestare con il suddetto il conto corrente n. 2019733 acceso Pt_1 presso la Cassa di Risparmio di Ravenna Agenzia nr. 1 (divenuto a seguito della nuova intestazione n. 88646) per la gestione dei titoli con i relativi dossier titoli ad essi collegati per un valore di euro 407.325 ridottosi poi ad euro 386.325 per spese di cointestazione, disinvestimento e reinvestimento dei tioli;
Cointestare il conto corrente n. 8179 acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna Agenzia nr. 1 (divenuto a seguito della nuova cointestazione nr. 166844) avente un saldo di euro 21.031;
Variare a suo favore due polizze Genertel nr. 1385092 di euro 50.000 e nr.
1510530 di euro 11.626 affinché l'unico beneficiario in caso di morte diventasse lo stesso;
Controparte_1
Rilasciare all'Avv. Ottavio Perrone una procura alle liti per costituirsi nel procedimento innanzi al Giudice Tutelare del Tribunale di Ravenna a cui era stata richiesta la nomina di un amministratore di sostegno a favore di;
Parte_1
Rilasciare a suo favore innanzi al Notaio in data 14.04.2015 Persona_3 una procura generale;
inoltre in virtù della procura generale e della cointestazione dei conti correnti disponeva con il denaro di il pagamento degli Parte_1 onorari dei Notai e e dell'Avv. Perrone per un ammontare Per_2 Per_3 complessivo di euro 5.750 nonché disponeva sempre sul conto corrente di un bonifico periodico mensile di € 1.400 a favore di Parte_1 tale . In Ravenna fino a maggio 2015”; Persona_4 - che è poi stato rinviato a giudizio per l'ipotesi di Controparte_1 reato sopra riportata e che, all'esito del dibattimento, con sentenza n.
1111/2018 emessa in data 13.06.2018 il Tribunale Penale di Ravenna, in composizione monocratica, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed € 1.000,00 di multa;
sentenza poi confermata in Appello con sentenza n. 5022/2021 del 20.09.2021, divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato;
- che nell'ambito del procedimento penale è emerso che la IG.ra Parte_1
aveva nominato in data 16.03.2015 il nipote quale
[...] Controparte_1 proprio erede universale con testamento pubblico redatto dal Notaio
[...]
in seguito a condotte di circonvenzione ex art. 643 c.p.c. Persona_1 poste in essere in suo danno dal convenuto Controparte_1
Si è costituito in giudizio senza contestare nulla di Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice. Ha chiesto il riconoscimento della fondatezza della domanda attorea e di dichiarare l'invalidità in termini di nullità del testamento pubblico sottoscritto dalla signora Parte_1
in data 16.3.2015 ai sensi e del combinato disposto di cui agli
[...] artt. 591, 624, 1418 c.c. o comunque in via subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità in termini di annullabilità dello stesso testamento. Ha chiesto tuttavia, in considerazione del fatto che non ha contestato i fatti esposti dall'attrice, la compensazione integrale delle spese di lite.
ritualmente citata, non si è costituita pertanto ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La domanda di dichiarazione della nullità del testamento pubblico, redatto dal Notaio e sottoscritto dalla IG.ra Persona_1 Parte_1 in data 16.03.2015 perché frutto del delitto di circonvenzione di incapace,
è fondata.
Va rammentato, a questo proposito, che la giurisprudenza, in modo condivisibile, ha avuto modo di chiarire che “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti
(nella specie, è stata dichiarata la nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere proprio in occasione della redazione di tali atti).” (Cassazione civile sez. II, 06/02/2023, n. 3523).
Quanto alla prova del fatto che il testamento sia stato frutto di una condotta penalmente rilevante di circonvenzione di incapace posta in essere dal convenuto in danno della de cuius, depongono in modo Controparte_1 inequivoco gli atti del procedimento penale e la sentenza di condanna divenuta definitiva (“La sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di circonvenzione di incapace ha efficacia vincolante nel successivo giudizio civile sulla nullità del testamento, ai sensi dell'art. 654
c.p.p., quando al processo penale abbiano partecipato come parti civili alcuni degli eredi legittimi. Tale efficacia di giudicato può essere invocata anche dagli eredi legittimi rimasti estranei al giudizio penale, in quanto i limiti soggettivi sono previsti a tutela di coloro che non si siano costituiti parte civile e non possono essere opposti da chi invece abbia partecipato al processo penale. La nullità del testamento consegue direttamente dall'accertamento della fattispecie criminosa in sede penale,
a prescindere dall'effettiva assoluta incapacità di intendere e volere del testatore, essendo sufficiente che la sua volontà sia stata coartata e menomata dall'attività di circonvenzione. Anche in assenza di efficacia di giudicato, la sentenza penale costituisce comunque valida fonte di prova le cui risultanze possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice civile circa la nullità del testamento per circonvenzione di incapace” Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3523 del 6 febbraio 2023).
Dalla lettura della sentenza emerge in sostanza che ha Controparte_1 abusato della minorata condizione di autodeterminazione della sig.ra
, dovuta ad una forma di demenza vascolare sottocorticale Parte_1 particolarmente grave idonea a come tale ad incidere sulle capacità logico deduttive, ed in particolare sulle funzioni frontali dalle quali dipende il ragionamento (accertata dal perito dott. nominato Persona_5 nell'ambito del procedimento per l'apertura dell'ads), di cui CP_1
non poteva non essere consapevole avendo una frequentazione
[...] assidua della zia, per indurla, tra le altre cose, a nominarlo erede universale.
La prova che il testamento pubblico sia stato il frutto di condotte fraudolente poste in essere da può essere tratta, per via Controparte_1 indiziaria, dalla partecipazione in veste di testimone alla redazione del testamento pubblico di tale amico di Persona_4 Controparte_1 e soggetto che la testatrice non conosceva, la cui presenza può essere spiegata solo con il fatto che fu ad organizzare la Controparte_1 redazione del testamento procurandosi un testimone amico. Inoltre, ad ulteriore riscontro, vi è il fatto che il è stato remunerato dal _4
, una volta ottenuta da quest'ultimo la procura sui conti correnti CP_1 della vittima (altra condotta rilevante ex art. 643 c.p. contestata ed accertata) con una somma di euro 1.400, priva di ogni altra giustificazione.
In ogni caso poi, non ha contestato i fatti costitutivi Controparte_1 posti a fondamento della domanda attorea (e cioè la condotta fraudolenta mediante la quale ha indotto la zia a nominarlo erede Controparte_1 universale), sostanzialmente riconoscendoli, ed ha concluso egli stesso per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte attrice. Ne consegue che, in forza di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., i fatti allegati da parte attrice, siccome non contestati specificamente, devono considerarsi provati.
Quanto alla domanda di accertamento della indegnità a succedere del convenuto, va rilevato che l'indegnità a succedere è una sanzione civilistica che colpisce il chiamato all'eredità che si sia reso colpevole delle condotte tassativamente elencate dall'art. 463 c.c.; tali condotte possono raggrupparsi in sostanza in due categorie: colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o suoi stretti congiunti, ovvero offese alla libertà di testare.
L'art. 463 c.c. prevede al punto 4) che è indegno succedere “chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita”. In giurisprudenza si osserva che, al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463, n. 4, mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, riferibile così al coartatore più che al de cuius, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all'età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato (Cass. n. 5209/1986; Cass. n. 4653/2018; Cass. n.
25521/2023).
Nel caso di specie, il convenuto , attraverso una condotta Controparte_1 dolosa, abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica della sig.ra
, ha indotto quest'ultima a redigere un testamento in suo Parte_1 favore, modificando le precedenti volontà testamentarie, sicché la condotta rientra nell'ipotesi codicistica richiamata, con la conseguenza che deve essere dichiarato indegno a succederle.
Quanto infine alla regolazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
Ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata in in applicazione del principio di causalità Controparte_1 in quanto l'accertamento costitutivo della nullità del testamento e della indegnità a succedere si è reso necessario in conseguenza delle sue condotte come sopra delineate. Nulla invece per le spese di lite concernenti essendo la stessa rimasta contumace. Controparte_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
3.809 oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore indeterminabile basso, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari posto che il convenuto si è difeso, in sostanza, aderendo senza riserve alla prospettazione attorea, rendendo così la causa di agile soluzione.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) in accoglimento della domanda attorea, DICHIARA la nullità del testamento pubblico redatto dal Notaio e sottoscritto Persona_1 in data 16.03.2015 dalla IG.ra ; Parte_1
2) ACCERTA e DICHIARA l'indegnità di a succedere Controparte_1 nell'eredità della de cuius per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
3)CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio alla Curatela della eredità giacente di che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 3.809 per compensi, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge, e costi vivi di causa se documentati, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alice Lusa del foro di
Ravenna dichiaratasi antistatario.
Ravenna, 09/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni