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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°723 \2021 Reg.Gen. vertente
TRA
, in proprio e n.q di l.r.p.t. dell'omonima ditta – Parte_1
–rappresentata e difesa come in atti dall' avv. Claudio Cannas;
P.IVA_1
- parte opponente -
CONTRO
con sede legale in Belpasso Controparte_1
(CT) Contrada Valcorrente C.F.– – Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Franco Maria Merlino e Lidia Consoli;
- parte opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 9 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
in proprio e n.q. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.103/2021 emesso dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. l'08.03.2021, in favore della
Soc. , notificato il 24.03.2021 e recante Controparte_1
l'ingiunzione al pagamento di euro 21.640,90, oltre interessi al tasso fino al soddisfo oltre le spese legali pari ad euro 145,50 per spese vive ed euro 550,00 per compensi oltre spese generali come per legge, IVA e cassa.
L'opponente ha esposto:
- che la soc. le aveva concesso uno spazio di mq 15 all'interno CP_1
del Centro Commerciale sito in Barcellona P.G., per una durata di anni 6 (dal
02.10.14 al 01.10.2020) per lo svolgimento dell'attività di ristorazione e somministrazione;
- che, iniziato lo svolgimento dell'attività, alla fine dell'anno 2015, a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura del Centro Commerciale si presentavano enormi disagi che non ne consentivano la normale prosecuzione;
- che ciononostante aveva provveduto a corrispondere i canoni di affitto riguardo lo spazio all'interno del Centro Commerciale a mezzo di bonifici bancari in favore della Soc. opposta, fino a quando, nell'anno 2018, lo spazio a lei destinato veniva arbitrariamente ridotto da parte della con Parte_2
rimodulazione del canone da corrispondere e con la previsione di un piano di rientro di alcune fatture non pagate a causa dei danni subiti, interamente saldato ad ottobre 2017;
- che a gennaio 2019 era stata costretta a dismettere l'attività definitivamente con perdite economiche rilevanti.
La ha disconosciuto ex art 214 c.p.c. il contratto allegato al n. 002 Parte_1
della produzione di c/p al decreto ingiuntivo opposto;
e ha quindi sostenuto l'inesistenza del credito, poiché le fatture allegate al ricorso, specificamente contestate, sono state emesse sulla base di un contratto inesistente non sottoscritto e, comunque, mai recapitate.
Tanto premesso, la ha chiesto: di accertare e dichiarare la non Parte_1
autenticità del contratto prodotto dalla controparte e posto a fondamento del D.I. opposto;
in ogni caso, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 103/2021, concesso dal Tribunale Ordinario di Barcellona PG in data
08.03.2021 e notificato il 24.03.2021; nel merito, di accertare e dichiarare la totale inesistenza del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo n.103/2021, con conseguente revoca del D.I. opposto;
di accogliere l'opposizione e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo n.103/2021; di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc della controparte;
in subordine, pronunziare risoluzione per grave inadempimento contrattuale ed accertare e dichiarare che nessuna somma dovrà corrispondere alla soc. opposta.
Si è costituita la società opposta, contestando quanto sostenuto ex adverso. Ha chiesto di: accertare e dichiarare l'autenticità del contratto del 27.10.2014 prodotto dalla disponendo, previo deposito dell'originale, la verificazione a CP_1
mezzo di consulenza grafologica della firma apposta su quest'ultimo da
; accertare e dichiarare la non autenticità del contratto di Parte_1
concessione di spazi apparentemente datato 27.10.2014 allegato dall'opponente, ordinandone la produzione in originale;
rigettare, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione a D.I. avversa, confermando, per l'effetto, il
D.I. opposto;
condannare al pagamento delle spese relative al Parte_1
presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In corso di causa è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 9 maggio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
L'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nel caso di specie, va osservato che la fonte negoziale della domanda di adempimento, ovvero il titolo contrattuale sulla base del quale l'odierna opposta ha agito in monitorio risulta essere stato oggetto di espresso, formale ed inequivocabile disconoscimento, nella sua stessa sottoscrizione, da parte dell'opponente sin dalla promossa opposizione;
di contro, l'opposta ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. ed è stata disposta consulenza grafologica.
È stata dunque espletata consulenza tecnica d'ufficio, i cui risultati sono pienamente condivisibili, dalla quale risulta che “Valutati con scrupolo ed obiettività tutti gli elementi posso affermare che l'esame tecnico ha evidenziato la presenza di somiglianze formali tra le sottoscrizioni in verifica e le comparative.
NG afferma che si può modificare la propria grafia naturale, ma non Per_1 si può mai del tutto impedire che, nel tracciato della grafia modificata, appaiono i segni rivelanti lo sforzo occorso per ottenere il cambiamento. Nel caso di specie le uniche somiglianze rilevanti si riscontrano a livello formale, mentre differenze si riscontro in tutti quegli elementi sostanziali e particolari che il contraffattore non riesce a controllare. A conclusione di quanto detto, posso affermare che le firme in verifica sono grossolanamente imitate. Non può essere dissimulazione perché chi dissimula altera l'inclinazione, la forma le maiuscole, ma rimarranno inalterati i legamenti, le proporzioni, gli allineamenti, i punti sulle i, i punti iniziali e finali, i ganci e gli allunghi. Le firme in verifica comparate con le firme autografe apposte dalla Sig.ra risultano apocrife e quindi non Parte_1
riconducibili alla stessa mano. (cfr. relazione di consulenza).
Posto che è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale "apparente" autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18/10/2005; cfr. Cass.
23 dicembre 2003, n. 19727), qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20144 del 18/10/2005).
Sulla base dei principi sopra esposti, deve essere sancita la inutilizzabilità del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo, atteso che a fronte del formale disconoscimento della sottoscrizione risulta dimostrata la mancanza di riferibilità della sottoscrizione apposta sul contratto all'odierna opponente.
Difettando la prova del titolo negoziale della pretesa creditoria fatta valere dall'odierna opposta il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Sono, quindi, inconferenti le deduzioni della parte opposta di cui alle note conclusive. Infatti, si deve escludere la possibilità di ravvisare un caso di rappresentanza in nome e per conto altrui, visto che la funzione svolta dal rappresentante non emerge affatto dal contenuto dell'atto, né da alcuna procura collegata, né è stato provato o offerto di provare che il firmatario (rimasto sconosciuto) fosse un rappresentante della parte opponente, rispetto alla quale pertanto il contratto è inefficace.
Ancora deve escludersi la specifica ratifica da parte dell'opponente del contenuto dell'atto, posto che non risulta dimostrato che la abbia inteso fare Parte_1
proprie le condizioni contrattuali indicate nella scrittura prodotta dalla
[...]
, in luogo di quelle indicate nel contratto prodotto in atti Controparte_1
dalla stessa . Né tantomeno la parte opposta nel corso del giudizio Parte_1
ha provato aliunde la conformità delle pretese economiche avanzate ed esposte nel contratto prodotto;
non risulta pertanto dimostrata la misura del credito azionato.
La non ha, perciò, assolto all'onere della prova Controparte_1
su di lei gravante.
Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Va infine rigettata la domanda avanzata dalla SOC. di Controparte_1
condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, non ricorrendone i presupposti.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della parte opposta e devono essere liquidate come in dispositivo, ai medi dei parametri previsti dal DM n. 55/2014, tenendo conto dell'attività svolta e dello scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00).
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto vanno poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico della parte opposta.
Così deciso in Barcellona P.G., lì 4 giugno 2025
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo