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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/11/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024, iscritta al n. 2360 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Capranica (VT), al Corso F. Petrarca n. 20, presso lo studio dell'Avv. Loretta Andreotti che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 15 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 luglio 2017 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Capranica (VT), parte II, serie A, n.
9); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti con- dizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I sig.ri e provvederanno autonomamente al pro- Parte_1 Parte_2
prio personale sostentamento rinunciando pertanto a qualsivoglia assegno mensile di mantenimento.
3. Il sig continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Capranica (VT) via Pt_1
Antica Strada della Valle dei Santi n. 3, in comproprietà tra i coniugi al 50%, accollan- dosi le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso presso la
Banca di Credito Cooperativo di Roma, nonché il pagamento delle utenze di tale abi- tazione.
4. La sig.r temporaneamente vivrà nell'abitazione di proprietà esclusiva del Parte_2
sig. , sita in Capranica piazza del Palazzaccio n.18, senza che ciò costituisca Pt_1
assegnazione né diritto d'uso o abitazione, e verrà rilasciata nella disponibilità del sig.
a semplice sua richiesta senza riconoscimento di indennità; la sig.r Pt_1 Parte_2
si accollerà le spese delle relative utenze.
5. I coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo/rilascio del proprio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in ma- teria di rapporti familiari.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Capranica
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024, iscritta al n. 2360 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Capranica (VT), al Corso F. Petrarca n. 20, presso lo studio dell'Avv. Loretta Andreotti che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 15 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 luglio 2017 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Capranica (VT), parte II, serie A, n.
9); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti con- dizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I sig.ri e provvederanno autonomamente al pro- Parte_1 Parte_2
prio personale sostentamento rinunciando pertanto a qualsivoglia assegno mensile di mantenimento.
3. Il sig continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Capranica (VT) via Pt_1
Antica Strada della Valle dei Santi n. 3, in comproprietà tra i coniugi al 50%, accollan- dosi le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso presso la
Banca di Credito Cooperativo di Roma, nonché il pagamento delle utenze di tale abi- tazione.
4. La sig.r temporaneamente vivrà nell'abitazione di proprietà esclusiva del Parte_2
sig. , sita in Capranica piazza del Palazzaccio n.18, senza che ciò costituisca Pt_1
assegnazione né diritto d'uso o abitazione, e verrà rilasciata nella disponibilità del sig.
a semplice sua richiesta senza riconoscimento di indennità; la sig.r Pt_1 Parte_2
si accollerà le spese delle relative utenze.
5. I coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo/rilascio del proprio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in ma- teria di rapporti familiari.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Capranica
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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