Inammissibile
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01543/2026REG.PROV.COLL.
N. 09979/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9979 del 2023, proposto da NI ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 276;
contro
Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 2669/2023, resa tra parti e della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4426/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Consigliere NN SA e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. NI ES era proprietario di una struttura sita in Sant’Antimo alla via Appia SS 7 bis , destinata alla propria attività artigianale e commerciale. L’attuale conformazione dell’immobile era frutto di attività edilizie realizzate in tempi diversi. Il nucleo originario era stato poi completato con altre opere, realizzate senza titolo, per il quale il sig. ES aveva chiesto e ottenuto il condono edilizio n. 1102 del 19.4.2005. In data 29.1.2008, aveva chiesto e ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di un sottotetto per l’alloggiamento di attrezzature tecniche e, avendo necessità di uno spazio espositivo più esteso per la propria attività, aveva realizzato sul secondo piano della preesistente area, totalmente aperta per l’intera copertura un sottotetto di mt. 2,58 e per una parte della superficie solaio (circa mq. 140).
Il sig. ES presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 34 e 36 d.P.R. n. 380 del 2001, in data 5.4.2019 per i suddetti interventi di sopraelevazione al piano secondo e terzo realizzati in difformità.
In data 27.09.2019, il sig. ES riceveva richiesta di integrazione degli atti, con l’avvertenza che il mancato riscontro alla richiesta entro il termine di 30 giorni dalla notifica, avrebbe comportato l’improcedibilità dell’istanza presentata per carenza documentale.
L’Amministrazione comunale, in data 13.03.2020, al prot. 8101, emetteva il diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire, per mancato riscontro degli atti integrativi richiesti e, in data 22.05.2020, la notifica dell’ordinanza di demolizione del 17.03.2020 prot. n. 8301, con la quale veniva ordinato l’abbattimento, nel termine di 90 giorni, della sopraelevazione ai piani secondo e terzo del fabbricato, con le conseguenze di legge.
Il sig. ES presentava ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania avverso tale provvedimento di ingiunzione di demolizione e al provvedimento di rigetto dell’istanza per mancata integrazione (R.G. 2567/2020) e, contestualmente, presentava, in data 12.8.2020, una nuova istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, prot. 0023628.
L’Ente rimaneva silente su tale istanza e il ricorrente, decorsi i termini di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, e formatosi il silenzio rigetto, lo impugnava con autonomo ricorso (R.G. n. 16/2021).
Il difensore depositava in istruttoria una relazione tecnica asseverata a supporto della conformità dell’esistente e chiedeva al Tribunale adito la riunione dei suddetti giudizi.
2. Il T.A.R., con sentenza n. 2669 del 2023, dopo aver dato atto che non era stato chiamato all’udienza il giudizio più risalente, disponeva la separazione dei procedimenti, e respingeva nel merito il ricorso avverso il diniego per silentium formatosi sull’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (R.G. 16/2021).
Il Tribunale, con sentenza n. 4426 del 2023, respingeva, altresì, il ricorso di NI ES proposto avverso l’ordine di demolizione.
In particolare, il Collegio di prima istanza con la sentenza n. 2669 del 2023, rilevava che parte ricorrente aveva rappresentato, senza però aver fornito documentazione, di aver formulato il 5.4.2019 istanza di permesso di costruire ex art. 34 del d.P.R. 380/2001, cui era poi seguita l’ordinanza di demolizione impugnata con il separato giudizio (R.G. 2567/2020), mentre l’istanza in controversia era stata inoltrata in data 12 agosto 2020 invocando l’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con la conseguente formazione del silenzio significativo di rigetto in data 11 ottobre 2020.
Il Collegio, con sentenza n. 4426 del 2023, respingeva il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, sulla base del rilievo che la sopraelevazione eseguita dal ricorrente (sopraelevazione al piano secondo e terzo, in difformità dal p.d.c. n. 85/07, relativa ad un fabbricato ad uso artigianale commerciale sito in Via Appia SS 7 - bis), determinando un indiscusso aumento di volumi e superfici, necessitava del titolo edilizio, nella specie del tutto assente. Nella specie, era irrilevante la denunciata violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90, posto che, avuto riguardo al carattere vincolato dell’atto odiernamente impugnato, il relativo vizio assumeva portata non invalidante, ai sensi dell’art. 21 -octies 2° comma l. n. 241/90.
3. NI ES ha proposto appello cumulativo avverso le suddette pronunce, formulando, contestualmente, istanza di separazione dei giudizi laddove il Collegio non dovesse ritenere ammissibile l’appello cumulativo.
L’appellante ha formulato le seguenti censure avverso la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 4426 del 2023, che si è pronunciata sul ricorso R.G. 2567/2023: “ 1) Error in procedendo e iudicando. Violazione dell’art. 34, comma 2, e 40 c.p.a. Violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Difetto assoluto di motivazione; 2. Error in iudicando: violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90; 3. Error in iudicando”.
In relazione alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 2669 del 2023, l’appellante denuncia: “ 1. Error in iudicando. Erronea applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Difetto di motivazione”. NI ES ha concluso formulando una istanza istruttoria, chiedendo l’ammissione della Relazione Tecnica Impianto di trattamento dell’aria dell’ing. TA AR RO, a suo dire utile a giustificare la proporzionalità e funzionalità dello spazio tecnico rispetto alle esigenze dell’impianto.
4. Il Comune di Sant’Antimo non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio, preliminarmente, rileva l’inammissibilità dell’appello cumulativo.
Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza processualistica, non è consentito alle parti proporre un unico appello avverso più sentenze, ancorché le sentenze impugnate abbiano lo stesso contenuto o siano pronunciate tra le stesse parti, trattandosi di un rimedio non previsto dalla legge processuale, il quale sottrae al Giudice il governo dei giudizi e pone le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (Cons. Stato n. 6102 del 2011; id. n. 5554 del 2011; id . n. 3232 del 2010).
Nella fattispecie, tale rimedio processuale non è ammissibile, neppure aderendo all’indirizzo della giurisprudenza che valorizza il principio di concentrazione della tutela giurisdizionale e quello di economia processuale, tenuto conto che tra le cause decise con le sentenze impugnate non sussiste una strettissima connessione soggettiva e oggettiva, quale, ad esempio la comunanza dei motivi di appello o l’identità delle questioni (Cons. Stato, n. 2290 del 2024; id. n. 1177 del 2022; id. n. 5385 del 2018).
Difetta, in particolare, il presupposto oggettivo dell’identità delle questioni, poiché le due sentenze appellate non sono di tenore analogo, prendendo ad esame atti amministrativi differenti e, quindi, diversi motivi di censura, non apparendo incontrovertibile una stretta connessione tra le cause, pur essendoci sullo sfondo una stessa vicenda processuale.
Orbene, l’appellante ha del tutto omesso di indicare i presupposti di esperibilità dell’azione cumulativa proposta e, anzi, consapevole delle enunciate regole processuali, ha cercato di sfuggire alla sanzione della inammissibilità, chiedendo la separazione dei giudizi.
Tale richiesta è, altresì, inammissibile, in quanto esplorativa e condizionata all’accertamento preventivo da parte del Collegio dell’inammissibilità dell’appello cumulativo, dovendosi rammentare che le regole processuali non tollerano condizioni, stante i principi del giusto processo.
L’appello non può, pertanto, che essere dichiarato inammissibile.
7. Lo stesso appello è, comunque, infondato.
8. L’appellante ha formulato le seguenti censure avverso la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 4426 del 2023, che si è pronunciata sul ricorso R.G. 2567/2023: “ 1) Error in procedendo e iudicando. Violazione dell’art. 34, comma 2, e 40 c.p.a. Violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Difetto assoluto di motivazione; 2. Error in iudicando: violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90; 3. Error in iudicando”.
La sentenza n. 4426 del 2023 ha respinto il ricorso proposto da NI ES avverso l’ordine di demolizione e il diniego (prot. n. 8101 del 2020) sulla prima istanza di accertamento di conformità ex art. 34 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
La pronuncia non merita censura, tenuto conto che nella fattispecie non sussistono le condizioni per l’accertamento di conformità, in disparte l’assunto rilievo di illegittimità dell’atto impugnato avendo l’appellante contestato di avere ricevuto richiesta dall’Amministrazione di una integrazione documentale per il completamento dell’istruttoria.
Il Tribunale adito ha implicitamente respinto l’eccezione prospettata dal ricorrente in ordine al fatto che non era stata richiesta alcuna integrazione documentale da parte del Comune, atteso che, indipendentemente da tale produzione, l’accertamento di conformità non avrebbe potuto comunque essere rilasciato.
La doppia conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria presuppone la regolarità edilizia e urbanistica dell’intero immobile,
Il Collegio di prima istanza, richiamando la sentenza n. 2669 del 2023, ha correttamente evidenziato che, nella specie, doveva ritersi esclusa ‘ una limitata consistenza volumetrica per un manufatto che ha una superficie superiore a 200 mq a prescindere dal concreto utilizzo che viene fatto da chi ne dispone’ .
Invero, le critiche prospettate dall’appellante non hanno pregio a fronte di una sopraelevazione al piano secondo e terzo, in difformità dal p.d.c. n. 85/07, la quale ha determinato un evidente aumento di volumi e superfici, necessitante di titolo edilizio, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria (Cons. Stato, n. 3645 del 2024). Nella specie, inoltre, non sussiste la violazione delle garanzie partecipative, tenuto conto che in ipotesi di omessa comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, avuto riguardo alla natura vincolata dell’ordine di demolizione, il relativo vizio non avrebbe portata invalidante ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990. Quanto alla violazione delle garanzie partecipative con riferimento al diniego definitivo dell’autorizzazione richiesta, va osservato che l’Amministrazione con prot. n. 8101 del 2020, ha comunicato all’appellante: “ Vista la comunicazione di questo Ufficio prot. n. 17472 del 29.5.2012 di integrazione atti, con la quale si chiedeva documentazione integrativa necessaria all’istruzione della pratica. Considerato che la predetta richiesta di integrazione atti si chiudeva avvertendo che la mancata presentazione dei documenti richiesti, entro i termini di 30 (trenta) giorni dalla data di invio, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241/1990, comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata per carenza documentale e la conseguente archiviazione della pratica. Visto che alla data odierna, pur essendo intercorsi circa sei mesi dalla richiesta di integrazione atti, non è pervenuta all’ufficio alcuna documentazione”.
9. In relazione alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 2669 del 2023, NI ES denuncia: “ 1. Error in iudicando. Erronea applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Difetto di motivazione”.
Il Collegio di prima istanza, con la sentenza n. 2669 del 2023, ha respinto il ricorso proposto da NI ES avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità proposta nel 2020 (prot. n. 2368).
Orbene, l’appellante insiste nel ritenere che sia ammissibile la conformità delle opere realizzate valorizzando il fatto che le allegazioni documentali dallo stesso prodotte, nel corso del giudizio, non sarebbero state contestate dal Comune che ha ritenuto di non costituirsi.
A tale riguardo, va rammentato che, nella specie, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c. e 64 c.p.a., posto che la contumacia è un dato processualmente neutro.
Ciò premesso, le critiche non possono trovare accoglimento, tenuto conto che correttamente il Collegio di prima istanza ha osservato che il ricorrente quanto al terzo piano ha omesso di fornire documentazione, pur avendo rappresentato che per la medesima sopraelevazione, di circa 140 mq per circa 2.30 di altezza, aveva formulato in data 5.4.2019 una istanza di permesso di costruire ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre invece la suindicata istanza è stata depositata un anno dopo, ossia in data 12.8.2020, a cui è seguito il diniego impugnato.
Come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2023, in tema di sanatoria edilizia e doppia conformità, il Legislatore ha previsto un procedimento a iniziativa di parte in cui l’onere di dimostrare la cosiddetta doppia conformità delle opere è a carico del richiedente (Cons. Stato, n. 3437 del 2022). A tale onere processuale il ricorrente non ha ottemperato.
Inoltre, quanto alla sopraelevazione dei piani, non sussiste la violazione dell’art. 36 cit. in quanto l’intervento edilizio non può costituire un volume tecnico, destinato all’allocazione di impianti a servizio dell’immobile adibito ad attività artigianale, non essendo stato dimostrato che si tratti, come precisa la giurisprudenza prevalente, di un manufatto di ‘limitata consistenza volumetrica’, anche a volerlo considerare di mq 140, 70 come deduce l’appellante, piuttosto che di mq 200 come scritto in sentenza. La asserita carenza di motivazione da parte dell’Amministrazione non inficia il rigetto silenzioso della domanda di sanatoria edilizia, essendo l’obbligo di motivazione imposto solo per il caso in cui il Comune intenda accogliere la domanda di conservazione, e ciò allo scopo di tutelare la collettività e gli eventuali controinteressati rispetto alla determinazione di sanare l’abuso edilizio.
10. In definitiva, l’appello va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va confermata.
Va, pertanto, respinta la richiesta istruttoria proposta dall’appellante, essendo un’attività processuale ininfluente per la decisione.
11. Nulla va disposto per le spese di lite del grado, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
EL Di RL, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
NN SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN SA | EL Di RL |
IL SEGRETARIO