Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1543
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Inammissibile
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Appello cumulativo avverso più sentenze

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello cumulativo, ritenendo che non sia consentito proporre un unico gravame avverso più sentenze, trattandosi di un rimedio non previsto dalla legge processuale. Ha inoltre escluso la sussistenza di una stretta connessione tra le cause decise dalle sentenze appellate, poiché non erano di tenore analogo e non riguardavano questioni identiche.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 34, comma 2, e 40 c.p.a.; Violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; Difetto assoluto di motivazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura, confermando la legittimità della sanzione demolitoria poiché la sopraelevazione realizzata ha determinato un aumento di volumi e superfici senza titolo edilizio. Ha altresì escluso la violazione delle garanzie partecipative, in quanto il vizio relativo all'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90 non avrebbe portata invalidante data la natura vincolata dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della legge 241/90

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, avuto riguardo alla natura vincolata dell'ordine di demolizione, il vizio relativo all'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90 non avrebbe portata invalidante ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/90.

  • Inammissibile
    Appello cumulativo avverso più sentenze

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello cumulativo, ritenendo che non sia consentito proporre un unico gravame avverso più sentenze, trattandosi di un rimedio non previsto dalla legge processuale. Ha inoltre escluso la sussistenza di una stretta connessione tra le cause decise dalle sentenze appellate, poiché non erano di tenore analogo e non riguardavano questioni identiche.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/01; Difetto di istruttoria; Errore di fatto; Difetto di motivazione

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, affermando che non può trovare applicazione il principio di non contestazione in caso di contumacia del Comune, dato che tale circostanza è processualmente neutra. Ha ribadito che l'onere di dimostrare la doppia conformità delle opere è a carico del richiedente, onere che l'appellante non ha assolto. Ha inoltre chiarito che l'intervento edilizio non può costituire un volume tecnico, non essendo stata dimostrata la sua limitata consistenza volumetrica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1543
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1543
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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